“Eredità coloniale e costruzione dell’Europa. Una questione irrisolta: il “rimosso” della coscienza europea” di Gustavo Gozzi

Prof. Gustavo Gozzi, Lei è autore del libro Eredità coloniale e costruzione dell’Europa. Una questione irrisolta: il “rimosso” della coscienza europea edito dal Mulino: quali aspetti del pensiero occidentale rivela l’analisi del diritto coloniale?
Eredità coloniale e costruzione dell’Europa. Una questione irrisolta: il "rimosso" della coscienza europea, Gustavo GozziIl diritto coloniale, che nel volume è analizzato soprattutto con riferimento alla vicenda del colonialismo francese e, in parte, a quella del colonialismo italiano, costituiva un paradigma composto di tre elementi: parti del diritto metropolitano, un diritto locale, un diritto speciale.

La prima componente si riferiva alla persistenza del diritto metropolitano nelle colonie (ciò avvenne, ad es., nel caso dell’Algeria, conquistata nel 1830, nella quale rimase in vigore il diritto francese fino al 1834). Il diritto locale fu quello nel quale si manifestò apertamente la sostituzione del diritto della metropoli al diritto della popolazione soggetta al dominio coloniale: ad es. il diritto francese si sostituì al diritto musulmano. In questo ambito il diritto coloniale mostrò esplicitamente la forma del dominio, che si manifestò anche nel diritto speciale, ossia in quel diritto che trattava diversamente il colonizzato rispetto al colonizzatore, ad es. inasprendo, per gli stessi reati, le sanzioni per il primo rispetto al secondo.

Il pensiero giuridico e politico occidentale fu ambivalente rispetto al «fatto» del colonialismo e del diritto coloniale, in quanto la storiografia coloniale, come ha osservato Bernard Durand, uno dei maggiori storici del diritto coloniale, concepì l’incontro coloniale come un processo di civilizzazione, mentre la storiografia anticoloniale lo interpretò come una forma di dominazione, sfruttamento e repressione in aperto contrato con i valori della libertà, uguaglianza, fraternità.

Quale ideologia era racchiusa nel diritto coloniale?
Il volume ha indagato l’«eredità coloniale», ossia la persistenza degli elementi costitutivi del colonialismo nella costruzione dell’Europa, da diversi punti di vista: ideologico, politico, economico. Dal punto di vista ideologico, si può affermare che vi fu una pluralità di modelli coloniali, tra loro profondamente diversi: il modello francese, quello italiano, il modello inglese e quello tedesco.

Nel modello francese l’ideologia dominante fu quella dell’«assimilazione», ossia della trasmissione del modello culturale francese alla popolazione colonizzata. L’«assimilazione», che esprimeva il tentativo di «rendere simile a sé» negando l’identità culturale dell’«altro», si basava sull’affermazione di una iniziale disuguaglianza naturale tra il colonizzato e il colonizzatore, che giustificava il rifiuto dell’attribuzione ai musulmani della cittadinanza francese, ed era in palese contraddizione con il principio di uguaglianza che fondava l’ordine giuridico francese. L’assimilazione mirava a risolvere questo contrasto ipotizzando un futuro lontano in cui si sarebbe dissolta la contraddizione tra l’ordine giuridico francese e la disuguaglianza giuridica coloniale.

Qui emerge un’evidente eredità coloniale, in quanto il modello dell’assimilazione è l’attuale modello francese nel rapporto con gli stranieri, ai quali viene imposta la cultura francese come condizione della loro accettazione. Come è stato rilevato da studi recenti, in particolare da M. Shahabuddin, il modello francese esprimeva una prospettiva «monogenetica- assimilazionistica», contrapposta a quella «poligenetica-esclusivista» del nazionalismo tedesco, che negò ogni possibilità di assimilazione e diede vita ad un colonialismo che mirava solo al dominio e allo sfruttamento.

Tra Otto e Novecento l’affermazione delle basi «scientifiche» del darwinismo sociale e delle leggi dell’evoluzione sociale, pur mantenendo in un lontano momento temporale la prospettiva dell’assimilazione, portò all’introduzione dell’ideologia dell’«associazione», concepita come una relazione di cooperazione e di fiducia, ma tra un «superiore» e un «inferiore». Questa ideologia venne conservata anche nel Trattato di Roma del 1957, che fu alla base della Comunità Economica Europea.

Come sono state legittimate le conquiste coloniali alla luce del diritto internazionale?
Il rapporto tra il diritto internazionale e diritto coloniale fu un rapporto complesso, in quanto alcuni giuristi, tra cui il nostro Santi Romano, concepirono il diritto internazionale come parte del diritto coloniale (S. Romano, 1918), mentre altri, attraverso il diritto internazionale, definirono le forme di legittimazione della conquista, sul cui fondamento il diritto coloniale diede la forma giuridica all’organizzazione del dominio.

Il diritto internazionale affrontò in particolare il problema dell’«occupazione» di un territorio e del suo rapporto con il concetto di sovranità. Particolarmente rilevante fu il dibattito nel diritto internazionale sulle ragioni che spingevano gli Stati ad estendersi territorialmente e che vennero individuate nella necessità di evitare il rischio della decadenza. L’Occidente affermò anche che si poteva giustificare la conquista e la colonizzazione dimostrando che esse erano esercitate nell’interesse degli stessi «selvaggi». In realtà questa giustificazione, nel tentativo di provare l’interesse dei «selvaggi», non aveva certo un solido fondamento!

Quali forme ha assunto la codificazione coloniale?
Il problema della codificazione nel periodo coloniale è sicuramente uno degli aspetti più interessanti del colonialismo. Ciò che va osservato è soprattutto il fatto che la codificazione seguì modelli diversi. Nella realtà algerina essa fu il tentativo da parte del diritto francese di «disciplinare» le espressioni del diritto musulmano. Il Code Morand, che prese il nome dal suo estensore, il giurista Marcel Morand, ebbe scopo di ridurre gradualmente il campo di applicazione del diritto musulmano e di estendere corrispettivamente il diritto francese. Esso fu anche il progetto di formulare chiaramente i «veri principi» della legge musulmana. In breve, fu il tentativo di stabilire, da parte del colonizzatore, l’interpretazione giuridica della legge musulmana che fosse la più adeguata agli interessi del dominio francese. Ma proprio per queste ragioni il Code Morand ebbe un esito fallimentare per la resistenza opposta dagli algerini.

Del tutto diverso fu il processo di codificazione in Tunisia, che fu un protettorato francese a partire dal 1881. Contrariamente all’Algeria, il Code tunisien des obligation et des contrats del 1906, tuttora in vigore, rappresentò un caso positivo di contaminazione tra il diritto musulmano e il diritto europeo. Esso fu principalmente il risultato dell’opera di un grande giurista, David Santillana, che realizzò la convergenza di più sistemi giuridici, il diritto musulmano e i codici europei: quello francese del 1804, ma anche il codice civile italiano del 1865, quello svizzero delle obbligazioni del 1881 e quello tedesco del 1900. Ciò che è straordinario in quest’opera di codificazione è il fatto che Santillana individuò il fondamento di questa convergenza nel diritto romano che, a suo giudizio, fu recepito dai grandi giureconsulti di Medina, di Kufa, di Cordoba e poté così influenzare profondamente la civiltà musulmana. La codificazione tunisina fu dunque un grande esempio che mostra la reale possibilità di un «incontro di civiltà».

In che modo l’analisi del pensiero dei classici della storia delle dottrine politiche fa emergere la contraddizione fra la tradizione europea del liberalismo e dell’illuminismo e la durezza del «capitalismo coloniale»?
I complessi problemi racchiusi nel rapporto tra la storia delle dottrine politiche occidentali e il colonialismo sono affrontati nella seconda parte del volume e hanno rappresentato, per me, un’autentica scoperta per la pluralità delle prospettive che essi racchiudono.

Da una parte, importanti classici, come Immanuel Kant e Denis Diderot, su fondamenti diversi – rispettivamente il diritto cosmopolitico e la prospettiva rousseauiana del «buon selvaggio» – esercitarono una profonda critica del colonialismo. In particolare Diderot, nel suo Supplément au Voyage de Bougainville, mettendo a confronto il viaggiatore occidentale e un anziano abitante di Tahiti, riconobbe la pluralità delle civiltà e osservò che le loro diverse forme possono raggiungere differenti livelli di equilibrio con la natura, ed escluse pertanto ogni possibile gerarchia, sulla base di un presunto «progresso» delle scienze, tra un «superiore» e un «inferiore».

Ma dall’altra parte, nelle opere di autori come J. Locke, Adam Smith, John Millar, emerse il contrasto tra le origini illiberali del «capitalismo coloniale» e i tentativi di interpretare le relazioni capitalistiche in termini liberali. Nel pensiero di questi autori venne enunciata la teoria dei cosiddetti «stadi di sviluppo» (caccia, pastorizia, agricoltura, commercio), che finì per proclamare l’arretratezza delle colonie e per giustificare la «missione civilizzatrice» delle potenze occidentale. In questa prospettiva emergeva non l’immagine del «buon selvaggio», ma del «cattivo selvaggio» (ignoble savage), dell’individuo arretrato, che giustificava la presenza occidentale nei territori d’oltremare. Così appare che la grande storia del diritto occidentale, lo sviluppo del costituzionalismo, la separazione dei poteri, lo Stato di diritto, la tutela dei diritti fondamentali, sono avvenuti nel quadro dell’espansione coloniale, mostrando un inestricabile intreccio tra liberalismo e colonialismo. L’intera storia delle dottrine politiche andrebbe riscritta!

In questa seconda parte del volume viene anche presentato ed analizzato il diverso sguardo del colonizzato, che fece emergere la contraddizione tra i valori di uguaglianza e libertà dell’Europa e la sua politica coloniale di dominio e di oppressione. In particolare viene considerata l’opera di un intellettuale algerino, Hamdan Khodja, che evidenziò il contrasto tra il sostegno europeo all’indipendenza della Grecia nel 1830 e la conquista dell’Algeria, nello stesso anno, da parte della Francia.

Cosa affermava la dottrina dell’«Eurafrica»?
Questa dottrina fu elaborata negli anni Trenta del Novecento da un politologo francese, Eugène Guernier, ed enunciava la complementarietà tra l’Europa, priva di materie prime, e l’Africa, ricca di materie prime e di risorse idroelettriche.

Questa dottrina fu ripresa nel secondo dopoguerra e fu una componente importante della costituzione della Comunità Economica Europea (CEE) nel 1957 sulla base del Trattato di Roma.

Il progetto dell’Eurafrica aveva una portata economica, politica e militare e mirava a fare dell’Europa un «fattore valido» tra le due superpotenze nella scena geopolitica del Secondo dopoguerra. Su queste basi l’Europa si è costituita come potenza coloniale.

Quando nel 2017 sono stati celebrati i sessant’anni della nascita dell’Europa non si è detto che i paesi fondatori entrarono nella Comunità Europea portando le loro colonie: il Belgio con il Congo, la Francia con l’Africa Equatoriale ed Occidentale, l’Olanda con la Guinea, l’Italia con l’amministrazione fiduciaria sulla Somalia. Come hanno osservato due autori svedesi, Hansen e Jonsson, la CEE non avrebbe potuto essere realizzata se non fosse stata concepita come un’impresa eurafricana.

Per comprendere la complessità di questo processo di costituzione dell’Europa, ancora una volta è stato necessario considerare lo «sguardo africano». In particolare Nkrumah, il primo presidente del Ghana indipendente, dichiarò che il trattato di Roma poteva essere equiparato al trattato del congresso di Berlino del 1885 con il quale venne divisa l’Africa tra le potenze coloniali: il trattato di Roma segnò l’avvento del neo-colonialismo in Africa.

In che modo la politica neo-coloniale si è tradotta nelle relazioni asimmetriche e nelle politiche protezionistiche dell’Europa rispetto ai paesi africani e ai paesi della «riva sud» del Mediterraneo?
Non si può certamente affermare che il mantenimento dei rapporti coloniali sia stato lo scopo principale del processo di integrazione europeo, ma certamente i sei paesi fondatori vollero mantenere il controllo sulle loro colonie.

Quando nel 1960 molti paesi africani divennero indipendenti, da parte europea vi fu il timore di perdere il controllo sulle risorse delle loro ex-colonie. Ma gli Stati ex-coloniali decisero di mantenere la loro «associazione» alla CEE nel quadro della convenzione di Yaoundé che fu sottoscritta nel 1963. La concezione dell’«associazione» perpetuava la prospettiva coloniale, in quanto lo Stato post-coloniale conservò le strutture istituzionali che erano state create dal governo coloniale e condusse attività economiche e commerciali secondo i vecchi modelli. La convenzione di Yaoundé creava un rapporto di dipendenza e di controllo da parte della CEE, che si esercitava sui processi della diversificazione e della produzione e sulla compatibilità dei prodotti degli Stati associati con i prodotti agricoli europei. Gli stessi orientamenti neo-coloniali si possono riscontrare, secondo numerosi autori africani, nelle successive convenzioni di Lomé del 1975 e di Cotonou del 2000. Le politiche della CEE hanno mirato a fare dei paesi ex-coloniali delle riserve di materie prime e dei mercati su cui riversare i prodotti industriali europei.

La stessa relazione asimmetrica si può riscontrare nelle politiche euro-mediterranee, che nel volume sono ricostruite a partire dagli accordi di associazione degli anni Sessanta, dalla Global Mediterranean Policy introdotta nel 1972, dalla Renewed Mediterranean Policy del 1990, fino alla Euro-Mediterranean Partnership introdotta dalla conferenza di Barcellona del 1995, alla European Neighbourhood Policy del 2003 e infine alla Union for the Mediterranean del 2008. Nel quadro di relazioni asimmetriche tutte queste politiche furono caratterizzate, senza soluzione di continuità, dagli stessi criteri: protezionismo, tentativi di europeizzare le istituzioni dei paesi arabo-musulmani, condizionalità (aiuti in cambio di processi di democratizzazione, senza considerare le specifiche identità culturali dei paesi della «riva sud» del Mediterraneo).

Perché si può affermare che il franco CFA rappresenti un ostacolo allo sviluppo dell’Africa?
La continuità delle politiche coloniali con il precedente dominio coloniale emerge con evidenza dall’analisi della «zona del franco», ossia delle aree geografiche delle ex-colonie francesi nelle quali circola il cosiddetto «franco CFA», che fu creato nel 1945. L’acronimo CFA sta per «Coopération financière en Afrique centrale» e per «Communauté financière africaine» con riferimento a due diverse aree africane ex-coloniali francesi. Le due monete erano originariamente vincolate al franco francese e ora sono invece legate alla parità fissa con l’euro.

Ma la parità fissa comporta la dipendenza delle economie dei paesi dell’area del franco CFA dagli imperativi della Banca Centrale Europea, che sono prevalentemente rivolti alla lotta contro l’inflazione, mentre le finalità dei paesi africani dovrebbero essere quelle dell’occupazione, dell’investimento nelle attività produttive e della creazione di infrastrutture.

In breve, ne consegue lo «sviluppo condizionato» dei paesi dell’area del franco CFA, che conferma tutto il peso dell’eredità coloniale.

Quale futuro per le relazioni euro-africane e mediterranee?
Un importante intellettuale africano, Jean-Léonard Touadi, ha affermato che occorre dichiarare la morte del modello di sviluppo che è stato importato dall’Europa nei paesi africani innestando forme culturali particolari maturate nei paesi europei, nel quadro di un’economia liberistica di mercato incompatibile con la lotta contro la povertà.

Se non si supera questo modello eurocentrico di sviluppo, così come il modello di relazioni euro-mediterranee incentrato su protezionismo, condizionalità, tentativi di europeizzazione, lo sviluppo dei paesi africani continuerà ad essere uno sviluppo condizionato, ossia uno sviluppo mancato. Occorrono invece politiche che risolvano la questione del debito, tengano conto della sostenibilità ambientale e che, partendo dai bisogni della popolazione, ri-orientino l’attività economica in Africa in senso «afro-centrico».

Fino a quando l’«inconscio collettivo europeo» non elaborerà la violenza del passato coloniale superando l’ideologia della «missione civilizzatrice», l’Europa sarà incapace di realizzare una strategia risolutiva, che possa creare le condizioni di una reale partnership con l’Africa in grado di superare la situazione della sua «arretratezza», rimuovere le cause dei flussi migratori, garantire una condizione di comune sicurezza e benessere.

Gustavo Gozzi è stato professore ordinario di Storia delle dottrine politiche nell’Università di Bologna. Attualmente è «Professore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna» dove è incaricato dell’insegnamento di «Justice, Multiculturalism and Human Rights». Ha svolto studi e ricerche presso il Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt/Main. È co-direttore della collana «Democrazie, Diritti, Costituzioni» presso Il Mulino e ha creato il CdLM in «International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage» nell’Università di Bologna.Tra i suoi volumi: Modelli politici e questione sociale in Italia e in Germania fra Otto e Novecento, Il Mulino, Bologna 1988; Democrazia e diritti. Germania: dallo Stato di diritto alla democrazia costituzionale, Laterza, Roma-Bari 1999; Diritti e civiltà. Storia e filosofia del diritto internazionale, Il Mulino, Bologna, 2010; Umano, non Umano. Intervento umanitario, colonialismo, «primavere arabe», Il Mulino, Bologna 2015.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Non perderti le novità!
Mi iscrivo
Niente spam, promesso! Potrai comunque cancellarti in qualsiasi momento.
close-link