“Resistenza e repressione. Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato nella RSI (1943-1945)” di Antonio Grilli

Prof. Antonio Grilli, Lei è autore del libro Resistenza e repressione. Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato nella RSI (1943-1945), edito da Carocci: innanzitutto, quando nasce il Tribunale speciale e con quali funzioni?
Resistenza e repressione. Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato nella RSI (1943-1945), Antonio GrilliIl Tribunale speciale per la Difesa dello Stato fu istituito con la legge 25 novembre 1926, n. 2008 (denominata “Provvedimenti per la difesa dello Stato”), che era una delle cosiddette “leggi fascistissime”. La ragione della sua creazione, avvenuta in seguito ad attentati contro Mussolini, va ricercata nell’intento di reprimere l’antifascismo affidandosi a personale politicamente fidato e senza passare per una magistratura ordinaria “troppo” animata da esigenze garantiste. Il Tribunale avrebbe tenuto le sue udienze nella famigerata aula IV del tribunale penale di Roma, e le inaugurò il 1º febbraio 1927 alle ore 10. Era previsto che durasse inizialmente cinque anni, ma la sua esistenza fu sempre prorogata. Alberto Acquarone scrisse che l’agire del Tribunale speciale, cui il regime abilmente avrebbe conferito ampia pubblicità, incusse timore nei potenziali oppositori, distogliendoli da azioni pratiche. Si trattava di uno strumento repressivo nuovo, promettente, suscettibile di future imitazioni: il regime nazista ne seguirà le orme meno di un decennio dopo con il temibile Volksgerichtshof.

Il Tribunale speciale divenne il guardiano e la vedette della repressione politica. Pronunciò severissime condanne nei confronti di individui ritenuti pericolosi per la sicurezza del regime. La legge che lo aveva creato reintrodusse la pena di morte per i reati di attentato a fini politici. E il Tribunale speciale di condanne a morte ne pronunciò 42 (31 furono eseguite) sino al suo scioglimento il 29 luglio 1943.

La sua composizione, affidata inizialmente al ministro della guerra, poi allo stesso Mussolini, era militare. Si trattava di uomini con le stellette fedelissimi al duce perché scelti (tranne il giudice relatore) nei ranghi della milizia.

La procedura di fronte al Tribunale speciale era sommaria, le garanzie per gli imputati ridotte al minimo, la difesa poteva subire gravi limitazioni, la libertà provvisoria non era consentita. Il Tribunale speciale operava secondo le norme del Codice penale per l’esercito sulla procedura penale in tempo di guerra. Le sue sentenze non erano suscettibili di ricorso né di alcun mezzo di impugnazione, eccetto la revisione in casi assolutamente eccezionali.

La storiografia recente ha riscoperto il Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Negli ultimi anni sono apparsi pregevoli saggi che hanno trattato di svariate vicende della sua vita ventennale, focalizzandosi anche su taluni di coloro che ne furono gli attori ed anche sui tratti della sua politica giudiziaria. Tuttavia, si è trattato di un approccio parziale. Infatti, l’attenzione si è concentrata quasi esclusivamente sul periodo prebellico, trascurando il quinquennio 1940-1945. Conseguentemente, ne è emersa l’immagine univoca e monocorde di un Tribunale speciale artefice della repressione. Ora, questo è ovviamente un aspetto fondamentale. Ma non l’unico nella vita del Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Di cui il libro vuole invece rendere conto in modo dettagliato.

Dagli anni della seconda guerra mondiale il Tribunale speciale fu chiamato a soddisfare a nuove esigenze e subì profonde trasformazioni, che ne fecero una sorta di organo penale “tuttofare” chiamato a giudicare non solo reati politici, ma comuni – furti, rapine, omicidi, crimini economici – e altro ancora. Nell’adattarsi poliedricamente a tali molteplici esigenze esso dovette, almeno in parte, trasformare la propria mentalità e il proprio modus operandi, facendo proprie le categorie giuridiche “classiche” del diritto penale con cui operavano i tribunali penali ordinari. Oltretutto dal 1940 fu proprio un nucleo di magistrati ordinari ad essere chiamato a dargli manforte in queste nuove mansioni.

Il Tribunale speciale deve occuparsi di disfattismo e sedizione, ma anche della tenuta del fronte interno. Così come della punizione di reati comuni e non politici. Il decreto 16 giugno del 1940 lo chiamò a punire omicidio, rapina, violenza carnale, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione connessi con lo “stato di guerra”. Le pene previste erano drastiche, sino a quella capitale. Il D.L. 9 dicembre 1941 n.1386, prorogando l’esistenza del Tribunale speciale sine die, gli assegnò nuove competenze su reati contenuti nei nuovi codici penali militari di pace e di guerra del 1941: il tradimento, lo spionaggio, la frode e l’inadempienza in forniture militari, o l’associazione sovversiva e la propaganda sovversiva o antinazionale commessi da militari. Infine, le leggi 11 giugno 1942, n. 589, e 3 dicembre 1942, n. 1549 lo autorizzarono a punire i reati alimentari ed annonari gravi (quelli lievi restavano alla giustizia ordinaria). Il Tribunale speciale avrebbe potuto punire con la morte chi distogliesse o accaparrasse grandi quantità di generi alimentari. Ma tutto questo, in fondo, non era se non la conseguenza delle privazioni, degli stenti, dello spettro della fame e del fiorire del mercato nero cui la guerra aveva condannato la gente.

Che connotazione assunse il ricostituito Tribunale speciale nel contesto di Salò e del crepuscolo del fascismo?
La caduta del fascismo, il 25 luglio del 1943, provocò lo scioglimento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato: esso fu soppresso col regio decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668, alla prima riunione del governo Badoglio. Il bilancio della sua attività repressiva di quasi un ventennio era stato considerevole, anche in termini di inflizioni di pene capitali.

Con la creazione della Repubblica Sciale Italiana, il Tribunale speciale fu ricostituito. Un decreto di Mussolini del 3 dicembre 1943 ne sancisce infatti la ricostituzione con le stesse mansioni e competenze che aveva avuto in precedenza. A volerlo, fortissimamente, fu il ministro della giustizia della RSI, Piero Pisenti. Pisenti era un fascista legalitario, giurista molto noto nel ventennio come presidente del sindacato fascista avvocati e procuratori legali e già membro di svariate commissioni per la riforma dei codici. Egli aveva creduto, e continuava a credere fermamente nella funzione del Tribunale speciale come antidoto al dilagare della Resistenza e dell’antifascismo e come strumento alternativo alle rappresaglie e alla legge del taglione, in un clima di guerra civile che in Italia si stava arroventando sempre più. Insomma, il Tribunale speciale, pur estremamente dilatato nelle sue competenze, poteva pur sempre rappresentare la “via giudiziaria” per la repressione dell’antifascismo.

Ma sembrava veramente che i tempi fossero cambiati. Quella che per quasi un ventennio era stata la vera e propria vedette della repressione doveva ora operare in un difficile clima di guerra. L’occupante tedesco non mancava di esercitare un rigido controllo sulla sua attività e vegliava a che i casi che implicavano un qualche interesse del Terzo Reich fossero trattati con severità e rapidamente. I dirigenti fascisti repubblicani, dal canto loro, abbandonavano malvolentieri l’idea della rappresaglia violenta e immediata (il “dare l’esempio”) come antidoto alla Resistenza, e ad ogni piè sospinto non mancavano di criticare presunte indulgenze o lassismi del Tribunale speciale e di taluni suoi membri. In ogni caso, al dilagare della Resistenza dall’estate del 1944 avrebbe fatto da contraltare un intensificarsi quasi esponenziali delle azioni di rappresaglia, condotte da reparti della RSI e germanici, e seguite da esecuzioni sommarie puntualmente, ma invano, stigmatizzate dal legalitario ministro Pisenti. Inoltre, operavano tribunali di guerra italiani e germanici, molto sbrigativi e severi nel giudicare: le loro competenze si sarebbero costantemente accavallate con quelle del Tribunale speciale (ad esempio, nella punizione del reato importantissimo di banda armata!).

Quali furono i più eclatanti casi giudiziari che lo videro protagonista?
Il Tribunale speciale fu chiamato a svolgere ancora importanti processi: alla sbarra finirono così gli ammiragli Campioni e Mascherpa, “colpevoli” di aver rivolto le armi contro l’alleato tedesco nell’Egeo, nell’autunno del 1943 e condannati a morte il 22 maggio 1944. O ancora, i generali d’armata accusati di “tradimento” e connivenza con il governo Badoglio autore dell’esecrato armistizio dell’8 settembre 1943 (svariati di essi furono condannati a pesanti pene detentive). Neanche taluni vertici della Resistenza sfuggirono al giudizio del Tribunale speciale: come nel caso dei nuclei guidati dal generale Giuseppe Perotti e dal colonnello Giovanni Rampini, entrambi condannati alla pena capitale. Non poca risonanza ebbe anche il processo intentato a Fernanda Wittgens, storica dell’arte, direttrice della Accademia di Brera, accusata di aver dato rifugio ad ebrei in fuga….

Ma se dalle luci della ribalta, dagli importanti processi contro Campioni, Mascherpa, Perotti, Rampini o Wittgens passiamo all’attività quotidiana, meno eclatante, ebbene allora dobbiamo constatare come essa subisse la concorrenza vincente delle altre forme, più dure e spietate, di repressione accennate poc’anzi: il Tribunale si ridusse sempre più a punire, con pene blande e con rapidi decreti, un antifascismo minore (la propaganda non armata, la critica verbale, la affissione di manifestini). Il Tribunale portò a termine 1460 procedimenti dalla sua ricostituzione nel dicembre 1943 al 30 novembre del 1944. Per un solo anno di vita, era un numero considerevole, sebbene più limitato di quanto la recente storiografia abbia sostenuto. Sul fronte politico gli sarebbe rimasto progressivamente soprattutto il compito residuo di gestire una repressione minore. La stragrande maggioranza delle condanne fu di entità contenuta (spesso non superiore ai due anni di reclusione), e come abbiamo appena detto si concentrò sulla propaganda sovversiva spicciola e anche, ad esempio, sull’abbandono del servizio del lavoro e fu inflitta con lo strumento celere e inappellabile del decreto: vale a dire, senza dibattimento in aula.

I dibattimenti nelle varie sezioni furono in numero molto esiguo (solo 100 a tutto novembre 1944) rispetto al gran numero di denunzie (9951) pervenute; molte di esse vennero però archiviate perché rivolte contro ignoti o perché consistenti in mere delazioni contro questo o quel nemico personale in un diffusissimo contesto di odi, rancori e regolamenti di conti.

Oltretutto, la sanzione di reati comuni (e annonari in particolare) connessi con lo stato di guerra sarebbe divenuta numericamente prevalente rispetto a quella dei reati politici legati alla “sovversione”. Così, sempre più frequentemente comparvero di fronte al Tribunale speciale gli autori di omicidi, rapine, furti, sciacallaggi e altri reati perpetrati in stretta connessione con eventi bellici. E qui non si trattava più di sanzionare attività sovversive, antifascismi, ma di agire seguendo le pure categorie logico-giuridiche di un “normale” tribunale penale ordinario!

Ecco dunque che, nel corso del tempo, e quanto più si avvicinava la fine del conflitto, questo importantissimo organo giudiziario stava subendo, a causa delle circostanze che abbiamo descritto, trasformazioni che ne mutavano la sua stessa fisionomia e ragion d’essere.

Il tribunale speciale morì una prima volta il 29 luglio 1943. Resuscitato con Salò, sarebbe molto definitivamente a fine aprile del 1945, con la Liberazione. Ma per i suoi membri, e in particolare per il suo presidente, il generale della milizia Mario Griffini, cominciava un’avventura giudiziaria che ebbe, senza dubbio, dell’incredibile.

La vicenda di Mario Griffini lascia davvero interdetti: come si sviluppò l’iter giudiziario dell’ex presidente del Tribunale speciale fascista?
Mario Griffini fu condannato non a morte, ma a trent’anni di reclusione da una corte d’assise straordinaria già nel 1945, Griffini fruì sin da subito di circostanze attenuanti: gli si attribuirono assenza di livore ed accanimento nel giudicare, frequenti prove di indulgenza, financo un certo feeling con taluni imputati, in controtendenza rispetto ai duri diktat dell’occhiuto alleato germanico. Per questo ebbe salva la vita. Ricompreso inizialmente nell’amnistia Togliatti del 1946, Griffini fu scarcerato per poi ritornare poco tempo dopo in detenzione allorquando la corte di cassazione gli imputò troppo importanti funzioni direttive e di vertice nella repubblica fascista.

Solo dopo un lungo iter giudiziario egli sarebbe stato prosciolto da ogni addebito. Nel 1953. Ma a quel punto, incredibilmente, avrebbe subito una metamorfosi di immagine. Una metamorfosi improbabile, come improbabile era stato il processo di epurazione del fascismo in tutta Italia. Da capo di un’istituzione giudiziaria che la corte d’assise straordinaria, nel 1945, aveva definito come “odiosa e aborrita dagli italiani”, Griffini era divenuto infatti, otto anni dopo, agli occhi di una suprema corte profondamente mutata – come mutato era ormai l’intero contesto politico – colui che aveva fatto di tutto per “resistere alle forze del male”. Era il mondo alla rovescia. Certo, il passare degli anni aveva stemperato odi e rancori e avviato forme di pacificazione. Ma ci si era anche dimenticati delle dure condanne di resistenti e di delinquenti comuni; dell’occhiuto controllo tedesco e della volontà di Griffini di compiacerlo; o, ancora, dei suoi ripetuti e insistenti richiami alla severità nel giudicare. Ora l’ex presidente del Tribunale speciale era passato addirittura dalla parte dei suoi ex imputati, i resistenti. Quelli veri. I giudici della seconda sezione penale della suprema corte gli avevano accreditato “una resistenza al nemico”. I ruoli si erano confusi sino all’inverosimile.

Antonio Grilli è professore associato di Storia del diritto medievale e moderno all’Università e-Campus