
Le origini dell’organo, infatti, si collocano nel pieno di quel processo di istituzionalizzazione dello Stato totalitario avviato, come è noto, con il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925, con il quale, in sintesi, il capo del Governo si prese la responsabilità politica, morale e storica del delitto Matteotti.
A partire da quel momento i provvedimenti adottati mostrarono un’escalation repressiva a dir poco impressionante. Ne ricordo alcuni: quello sulle associazioni segrete, pretesto per una maggiore stretta anche sulle organizzazioni politiche; quello sulla cittadinanza, spregiativamente definita “legge sui fuorusciti”, con la quale, sostanzialmente, si arrivò a bollare gli antifascisti come “non italiani”. E ancora: la legge sulle nuove prerogative del Capo del Governo, a scapito del Parlamento, quelle restrittive delle libertà sindacali e della stampa periodica e, infine, il nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Il punto merita un cenno di approfondimento. Nei decenni successivi all’unità d’Italia, durante il periodo liberale, erano stati diversi i momenti in cui episodi di dissenso politico, ma anche di semplice rivendicazione sociale, erano stati affrontati dallo Stato con l’inasprimento della repressione. Basti ricordare la legge Pica dell’agosto 1863, che aveva introdotto il reato di brigantaggio; ma anche la legislazione emanata durante la Prima guerra mondiale. Tali provvedimenti, che fino ad allora erano stati straordinari ed eccezionali, con l’avvento del fascismo divennero regola e si stabilizzarono, trovando poi nei «Provvedimenti per la difesa dello Stato» del 1926 una fonte formale di legittimazione. Il ricorso a norme liberticide subì così una repentina e definitiva accelerazione, in particolare con la reintroduzione della pena di morte per alcuni dei reati più marcatamente politici e l’istituzione di un «giudice speciale», di una Tribunale speciale, appunto, preposto al loro giudizio.
Quali furono le motivazioni sottese alla sua creazione?
L’approvazione di tutti quei provvedimenti avvenne sotto l’insegna di una ostentata “emergenza”, subito individuata dal regime nei quattro attentati (o presunti tali) alla vita di Mussolini susseguitisi dal novembre 1925 all’ottobre 1926. Sono eventi noti, e non mi dilungo.
L’obiettivo reale era quello di reprimere con maggiore vigore l’opposizione antifascista. Nel mirino c’erano gli antifascisti e principalmente i comunisti (gli unici che ancora riuscivano a mantenere un’organizzazione clandestina nel Paese), ma anche quelle organizzazioni nazionali slovene e croate presenti al confine orientale che si opponevano al progetto di snazionalizzazione e al processo di umiliante “assimilazione” avviato dal fascismo sin dai primi mesi di governo.
Dal punto di vista istituzionale l’operazione celava l’obiettivo, piuttosto impegnativo, di una riforma in senso fascista dell’intero sistema della giustizia. La rapidità con cui il disegno di legge istitutivo del Tribunale speciale fu preparato non deve destare stupore perché la recrudescenza dei reati “contro la personalità dello Stato” (come si chiamavano allora) e il ripristino della pena di morte erano già oggetto di studio e di confronto in vista della riforma del Codice penale; ciò che merita di essere evidenziato, invece, è che il regime stava ragionando sull’idea di deferire il giudizio su questi nuovi reati a organi della magistratura ordinaria, Corti d’assise e Corte di cassazione in primis. Solo le contingenze politiche sopra accennate indussero poi a istituire, in un brevissimo lasso di tempo, il Tribunale speciale. È questo un passaggio importante su cui molto mi soffermo nel libro perché aiuta a mettere sotto la giusta luce la stretta connessione tra la legge istitutiva del Tribunale speciale, le sue funzioni e il più generale processo di codificazione penale allora in corso.
Quali funzioni aveva il Tribunale?
Le sue funzioni sono ben delineate nella legge istitutiva del novembre del 1926. Di sua competenza erano, in primo luogo, tutti quei reati per i quali era stata reintrodotta la pena di morte: gli attentati contro il re, la regina, il principe ereditario e il capo del governo, come pure, tra gli altri, gli attentati contro “l’indipendenza e l’unità della Patria”, la violazione di segreti concernenti la sicurezza dello Stato, gli atti e i fatti diretti a suscitare la guerra civile o a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in qualsiasi parte del Regno. Ma pene elevate erano previste anche per chi ricostruiva associazioni, organizzazioni o partiti dichiarati sciolti dalla forza pubblica, e chiunque ne facesse parte o ne propagandasse le idee e i programmi. Diversi procedimenti allora in corso presso la magistratura ordinaria furono di conseguenza deferiti al Tribunale speciale. Seguirono numerosi arresti, anche di deputati dell’opposizione nel frattempo dichiarati decaduti dal mandato parlamentare, la gran parte dei quali poi giudicata dal nuovo organo della giustizia fascista. Per di più l’organo, il cui funzionamento era stato inizialmente previsto a tempo (5 anni), operò in realtà fino alla caduta del regime grazie a continue proroghe. Un’estensione temporale dell’attività alla quale corrispose anche una estensione delle competenze. Come ho avuto modo di illustrare più estesamente nel volume, nella storia del Tribunale speciale si possono individuare due cesure che, nel corso degli anni, incisero profondamente sulle sue funzioni. La prima è l’entrata in vigore del nuovo codice penale, nel luglio del 1931, con il quale il Tribunale speciale assunse un assetto di stabilità all’interno del sistema della giustizia fascista, divenendo parte integrante e strutturale di quella riforma. La seconda è lo scoppio del nuovo conflitto mondiale, che determinò una ulteriore estensione delle competenze dell’organo ai reati valutari, annonari, o commessi approfittando delle circostanze dipendenti dallo stato di guerra, anche se commessi dai militari.
Che ruolo ha avuto il Tribunale speciale nell’assetto istituzionale del regime?
Fino ad oggi conoscevamo prevalentemente la storia delle vittime di questo Tribunale e dei procedimenti a loro carico; qualcosa si era iniziato a conoscere, ma solo recentemente, della sua giurisprudenza e delle norme che lo regolavano. Se ne ignorava però la prassi amministrativa, i rapporti giuridici che si svolgevano al suo interno, le sue relazioni con le altre istituzioni del regime. E questo ha impedito di far luce proprio su quelle caratteristiche che, invece, come emerge ora dalla documentazione, lo resero una reale risorsa per il regime: la sua dinamicità, la sua elasticità e, ancora, la sua porosità nei confronti delle altre istituzioni.
Dal punto di vista amministrativo il Tribunale speciale era infatti assimilato ai tribunali militari e, come tale, era ritenuto quindi di prevalente se non di esclusiva competenza del Ministero della guerra, a sua volta per gran parte del Ventennio guidato da Mussolini. Rispetto a quei tribunali, già adottati in diversi momenti di crisi dello Stato liberale, se ne riconosceva la specificità e la funzione politica, ma nulla di più; come se quella specificità e quella funzione politica non avessero generato una diversa organizzazione amministrativa e una differente gestione e articolazione del potere al suo interno. Si ignorava ˗ ed è forse l’esempio più emblematico ˗ il ruolo centrale che invece la Presidenza del consiglio assunse sin dall’istituzione dell’organo, ma soprattutto da quando, a partire dalla prima legge di proroga, nel giugno 1931, le erano state attribuite anche formalmente le funzioni già di competenza del Ministero della guerra su costituzione, composizione, sede e comando. Ma altrettanto ignorato era il ruolo del Ministero della giustizia, che invece divenne progressivamente preponderante, quasi in proporzione inversa a quello rivestito fino al giugno 1931 dal Ministero della guerra. Lo stesso si può dire per il Ministero dell’interno, fosse solo per il controllo che esercitò sull’andamento dei processi e sulle eventuali ripercussioni che ne potevano derivare sulla politica interna, sulla pubblica sicurezza e sull’ordine pubblico; e per il Gran Consiglio del fascismo, tra i cui componenti sedeva lo stesso presidente del Tribunale. E poi, ancora, sia pure in subordine, per gli organi del partito e per quelli della giustizia militare e ordinaria, i quali per un lungo periodo dovettero condividere e in alcuni casi cedere al Tribunale stesso parte del personale della Milizia e della magistratura. Il Tribunale speciale fu, insomma, anche il portato degli interni equilibri di potere del regime, in un gioco spesso sotterraneo di influenze, concorrenze e persino di conflitti tra i diversi centri di comando.
Chi erano i giudici?
Tradizionalmente la storiografia ha considerato il Tribunale speciale di esclusivo dominio degli apparati militari e dalla Milizia; e così effettivamente fu in origine. Poi, in realtà, subentrarono via via anche i magistrati ordinari. È questa una delle novità che emerge dalla ricerca da cui ha preso corpo il volume. Furono 17 quelli che si avvicendarono tra marzo 1928 e luglio 1943; terzi, in ordine numerico di grandezza, dopo i 77 provenienti dalla Mvsn e i 37 dall’Arma dei carabinieri, ma prima dei magistrati militari, che furono, invece, 16, e ancor più dei membri dell’Esercito, che furono solamente 7. A questo dato squisitamente quantitativo se ne aggiunge un altro qualitativo: il personale proveniente dalla Milizia, dall’Esercito, dall’Arma dei carabinieri e dalla magistratura militare non era infatti composto di volontari, bensì di comandati; e all’eventuale disobbedienza al comando seguiva quasi sempre un provvedimento sanzionatorio. Poi, certo, ci fu chi presentò domanda intenzionalmente, ma anche chi si sarebbe sottratto volentieri, a fronte di chi, invece, accettò di buon grado. I magistrati ordinari, al contrario, agirono in sostanziale autonomia; più che nelle altre componenti, prevalse, dunque, il volontarismo, la libera scelta, sebbene le motivazioni che li spinsero ad assumere l’incarico non furono uguali per tutti. Ma il loro ruolo, spesso apicale, soprattutto nelle vesti di procuratore generale e di sostituto procuratore, fu senza dubbio centrale nella gestione dei procedimenti. A questi magistrati ordinari che effettivamente entrarono a far parte dell’organico del Tribunale speciale vanno inoltre aggiunti quelli che vi fecero istanza di trasferimento senza poi riuscire ad ottenerlo. Un elenco di magistrati senz’altro rappresentativo dell’attrattiva che quella destinazione esercitava su una parte non proprio marginale della magistratura e che chiama necessariamente in causa il controverso rapporto che essa ebbe con il regime. Un aspetto su cui il libro si sofferma ampiamente.
Quali furono gli esiti della sua azione?
L’istituzione del Tribunale speciale era pienamente rispondente alla natura autoritaria e repressiva del regime. Piuttosto, al regime non riuscì di trasformarlo nella leva per la più generale riforma della giustizia in senso fascista. Le continue proroghe dei termini del suo funzionamento ˗ a quella del 1931 sarebbe seguita quella del 1936 e poi ancora quella, definitiva, del 1941 ˗ sopperivano in realtà a una incapacità o forse impossibilità del regime di portare a compimento questa riforma. Ma qui, per comprenderne i motivi, occorre chiamare in causa, ancora una volta, l’ambiguo rapporto che il regime ebbe con la magistratura. Se infatti è vero che diversi magistrati aderirono convintamente all’attività giudiziaria del Tribunale speciale, il regime non osò fino al punto di affidare agli organi giudiziari ordinari il giudizio sui reati politici, come invece si era auspicato a più riprese e soprattutto a ridosso della riforma delle Corti di assise, agli inizi degli anni Trenta. Evidentemente, il fascismo continuò a non avere piena fiducia in quelle istituzioni. Si limitò quindi, se così si può dire, ad affiancare il Tribunale speciale ai vecchi organi giudiziari già in funzione, sebbene anch’essi riformati secondo le proprie idee e sottoposti a una decisa torsione autoritaria. D’altro canto, il reinserimento della pena di morte riguardò l’intero ordinamento italiano e, rispetto al Tribunale speciale, le Corti di assise pronunciarono quasi il doppio delle sentenze di condanna.
Per descrivere questo fenomeno, nel libro prendo a prestito la definizione di «regime a doppio fondo» adoperata da Piero Calamandrei nei suoi lavori sullo Stato fascista. E cioè, spiegava il giurista, insieme agli organi dello Stato incaricati di mantenere l’apparenza della legalità convivevano gli organi del partito che operavano nell’illegalismo: dietro il prefetto c’era il segretario federale, dietro l’esercito c’era la milizia, e dietro i tribunali ordinari, per ritornare al nostro tema, c’era il Tribunale speciale. Una chiave di lettura che mi pare convincente.