Il processo telematico nell’ordinamento canonico. Prospettive comparatistiche degli atti introduttivi con il processo civile telematico e i possibili riscontri nello ius canonicumdi Giovanni Margherita
Marcianum Press
Il pregevole studio del prof. Margherita esplora in profondità il diritto comparato con un focus particolare sul confronto tra il Processo Civile Telematico (PCT) e il processo canonico, evidenziando le potenzialità e le sfide dell’introduzione delle tecnologie digitali in quest’ultimo.
Il diritto comparato è presentato come una scienza autonoma, caratterizzata da una curiosità giuridica che espande i confini della comprensione del diritto. Lo studio comparatistico non si limita all’analisi delle norme scritte, ma si concentra sull’operatività delle norme e sugli strumenti che le applicano all’interno di un sistema. Le fonti del diritto comparato includono sia il diritto positivo sia le fonti non scritte come la prassi e la giurisprudenza. Il comparatista si interroga se l’oggetto della comparazione sia il diritto vigente o il diritto vivente, ovvero l’interpretazione delle norme nella pratica.
Il libro dedica ampio spazio al PCT, descrivendone l’evoluzione e le fonti normative. Vengono analizzate le diverse tipologie di documenti informatici, la loro conservazione e i benefici derivanti dall’uso di copie informatiche. La posta elettronica certificata (PEC) è presentata come uno strumento chiave per un flusso più agevole di atti nel processo.
Particolare attenzione è dedicata alla nozione di documento informatico, definito come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; vengono distinte le firme elettroniche semplici da quelle avanzate. Queste ultime, disciplinate dal regolamento eIDaS, devono essere connesse al firmatario, idonee ad identificarlo, create mediante sistemi di autenticazione di alto livello e collegate ai dati sottoscritti.
Nel PCT il valore probatorio delle riproduzioni informatiche è ampiamente riconosciuto: esse formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate. L’art. 20, co. 1 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) stabilisce che l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio. Esistono due orientamenti dottrinali in merito all’efficacia probatoria del documento informatico: uno che prevede la possibilità di disconoscere la scrittura digitale e l’altro che ne richiede la querela di falso.
Si distinguono le copie informatiche per immagine da quelle per equivalente informatico. Le copie formate a norma di legge sostituiscono gli originali.
La cancelleria ha l’onere di formare il fascicolo informatico, inserendo sia gli atti del processo sia i documenti probatori. La cancelleria deve effettuare copia informatica dei documenti cartacei e inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale.
L’obbligatorietà del deposito telematico non esclude la facoltà o l’obbligo del deposito cartaceo degli originali. Le notifiche e le comunicazioni ai soggetti obbligati ad avere un indirizzo PEC devono essere eseguite mediante deposito in cancelleria.
Il libro si sofferma poi ad analizzare il processo canonico, evidenziando la sua natura basata sulla scrittura in modalità cartacea e la lentezza strutturale che lo caratterizza. L’introduzione della PEC nel processo canonico potrebbe velocizzare le comunicazioni e le notificazioni.
Nell’ordinamento canonico, il giudice deve giungere alla certezza morale basandosi su tutti i mezzi di prova prodotti in giudizio. La certezza morale si discosta dal criterio della prevalenza delle prove utilizzato nel common law in quanto essa è formata da una quantità di indizi e prove che, presi singolarmente, non sarebbero sufficienti, ma nel loro insieme non lasciano alcun ragionevole dubbio.
Il libello introduttivo è l’atto con cui l’attore chiede l’intervento dell’organo giudiziale per la tutela dei propri diritti. Il libello deve contenere elementi soggettivi, oggettivi, giuridici e postulatori. La forma del libello deve essere scritta e indirizzata al Vescovo o al Vicario giudiziale. Il giudice può ammettere la domanda orale in casi specifici, ma il libello deve essere redatto per iscritto con verbale notarile.
La citazione viene fatta al momento dell’ammissione del libello. La citazione deve contenere l’editio actionis, ovvero il petitum e la causa petendi. La notificazione della citazione può avvenire tramite servizi postali o in altro modo sicuro.
La risposta del convenuto è la manifestazione formale della sua volontà di contestare la pretesa dell’attore. La risposta può avvenire per iscritto, con la comparizione dinanzi al giudice o con la convocazione di entrambe le parti.
La litis contestatio è il momento in cui si determinano gli estremi dell’attività processuale; essa si concretizza nella formulazione del dubbio, il quale rappresenta il nucleo della controversia su cui si pronuncerà il giudice. Il decreto che formula il dubbio deve essere notificato alle parti e al difensore del vincolo.
Nel libro si sviluppa una comparazione tra i due sistemi, PCT e Processo Canonico, evidenziando le differenze e le possibili convergenze, ad esempio nell’ambito della digitalizzazione: il PCT utilizza ampiamente gli strumenti informatici, mentre il processo canonico rimane ancorato alla modalità cartacea. L’introduzione della PEC e del deposito telematico nel processo canonico potrebbe velocizzare le procedure e renderle più efficienti.
Nel processo civile, poi, la costituzione delle parti può avvenire sia in modalità telematica che cartacea; nel processo canonico, invece, la costituzione avviene con la presentazione del libello in forma scritta.
Ulteriori opportunità di confronto riguardano le modalità di notifica: mentre nel PCT, le notifiche avvengono tramite PEC, nel processo canonico si utilizzano i servizi postali o altri mezzi certi. Nel primo, i provvedimenti del giudice possono essere redatti sia su supporto cartaceo sia informatico. Nel processo canonico, i provvedimenti sono necessariamente redatti in forma cartacea.
Il PCT è insomma orientato alla celerità del processo, mentre il processo canonico, pur enfatizzando la celerità, rimane ancorato al supporto cartaceo dovendosi basare sulla certezza morale, mentre il common law sulla prevalenza delle prove.
Il libro menziona le riforme del processo civile in Germania e Spagna, che hanno intensificato il ruolo attivo del giudice. In Germania, ad esempio, il giudice può ordinare la comparizione delle parti e l’intimazione dei testimoni. In Spagna, il processo si ispira al modello tedesco, con l’attuazione del principio della concentrazione del processo grazie alla trattazione orale. La riforma “Cartabia” del processo civile italiano è menzionata come esempio di tentativo di ridurre i tempi del giudizio.
L’Autore sottolinea l’importanza del diritto comparato per l’unificazione di modelli processuali e per la comprensione dei principi generali del diritto. Il diritto ecclesiastico comparato è presentato come un ramo scientifico in crescita. Viene evidenziata la necessità di una ridefinizione dal punto di vista tecnico e strumentale dei tribunali ecclesiastici, per rispondere alle esigenze dei fedeli. Il testo si conclude con un invito all’utilizzo di modalità più moderne per il processo canonico, tenendo conto dell’importanza della certezza morale.
In sintesi, lo studio del prof. Margherita offre un’analisi dettagliata del diritto comparato, concentrandosi sulla comparazione tra PCT e processo canonico, evidenziando le potenzialità di una maggiore digitalizzazione del processo canonico, pur nel rispetto della sua specificità e dei suoi principi fondamentali. Un’opera originale e completa che è certamente destinata ad alimentare il dibattito in materia e contribuire alla riforma del diritto processuale canonico.
Giovanni Margherita (Taranto, 1989) ha conseguito il baccalaureato in Sacra Teologia nel 2017 nella Facoltà Teologica Pugliese “Santa Fara” e il dottorato in Utroque Iure nel 2021 nella Pontificia Università Lateranense. È Giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Alessandria e Professore di Religione Cattolica in un Liceo di Sesto San Giovanni. È, inoltre, autore di diversi articoli scientifici e divulgativi sulle tematiche inerenti il processo canonico nella sua comparazione con gli ordinamenti civili.




