
Anche coloro che sono giunti a conoscenza di questi dati hanno per lo più ricavato dall’importanza dei compiti svolti e dal prestigio delle cariche ricoperte un’immagine di Mertel prevalentemente esteriore, vale a dire incentrata sul corso degli onori, e non hanno avuto adeguata percezione della gravosità dell’impegno richiestogli dalle condizioni storiche in cui si trovò ad operare, mentre il significato e gli effetti, sia immediati che a lungo termine, della sua attività di studioso e di politico sono rimasti per essi completamente in ombra. E non è stata prestata attenzione a lui come persona, vista nella intera dimensione esistenziale e nella pienezza degli interessi, che non riguardarono soltanto lo studio del diritto, l’amministrazione della giustizia e l’attività di governo. Come discendente degli eredi testamentari ho ritenuto che fosse doveroso colmare queste lacune, e ho cercato di farlo partendo dai documenti e dai racconti di famiglia e passando poi ad esaminare le carte conservate dall’Archivio Segreto Vaticano, fondo Segreteria di Stato, nello spoglio a suo nome, la cui notevole consistenza, di ben 122 faldoni, assai superiore a quella di altri spogli intestati a personaggi di maggior fama, è di per sé indicativa. Questo esame, che non mi è stato possibile estendere ad altri fondi dell’Archivio Segreto Vaticane e ad altri archivi, in primo luogo all’Archivio di Stato (dove esiste anche un fondo Mertel, comprendente gli statuti delle comunità locali), mi ha consentito comunque di arricchire la figura del porporato di molti elementi relativi non soltanto al suo impegno di studioso e di operatore del diritto, in parte già sottoposto ad analisi, ma anche alla sua visione e alla sua opera di politico, che appaiono contraddistinte da grande acume e lungimiranza segnatamente per quanto concerne l’atteggiamento dello Stato Pontificio e della Chiesa nei confronti degli stati moderni e la partecipazione dei cattolici alla vita sociale e istituzionale delle singole nazioni, in particolare, specie dopo la cessazione del potere temporale, del regno d’Italia. Presso l’Archivio Segreto Vaticano sono conservati le minute, le tracce e gli appunti in lingua latina di moltissimi suoi pareri resi ai Pontefici e alle autorità vaticane, alcuni di eccezionale importanza, perché rivelatori di circostanze storiche sconosciute, come quello richiestogli per valutare la tesi, circolata in seno alla curia subito dopo l’occupazione di Roma, secondo la quale, profilandosi un grave pericolo per la convocazione del conclave o per l’incolumità e la libertà dei cardinali, il Papa avrebbe potuto designare direttamente il successore. Mi è sembrato opportuno pubblicare in appendice al libro il testo di questo parere, particolarmente interessante per la ricchezza e completezza dell’argomentazione con la quale la tesi viene confutata e per i riferimenti ancora attuali al peso delle opinioni espresse dai giornali.
Alle doti intellettuali Mertel univa una grande generosità di animo, rivelatasi soprattutto nei comportamenti tenuti dopo la caduta della Repubblica Romana, in un periodo che viene comunemente indicato di restaurazione dell’antico regime, ma che in realtà fu denso di riforme dell’ordinamento giudiziario e amministrativo, volte tutte ad accrescere le prerogative dei cittadini e delle comunità locali, e fu altresì caratterizzato dalla realizzazione di importanti opere pubbliche. Partecipando più di ogni altro a questa stagione di rinnovamento, Mertel si adoperò assiduamente in qualità di ministro dell’interno e di ministro di grazia e giustizia per attenuare la posizione di coloro che si erano resi colpevoli di reati politici o di reati comuni commessi per passione politica, anche se gli erano stati personalmente avversi. La Rassegna storica del Risorgimento (anno 1972, pagg. 554-555) ricorda il caso di Alessandro Calandrelli, capitano dell’esercito pontificio, che fu condannato a morte per alto tradimento avendo aderito alla Repubblica Romana e partecipato alla difesa del Gianicolo e grazie alle insistenze di Mertel ottenne da Pio IX la commutazione della pena in esilio. Ed esiste ampia prova del fatto che gli onori e il potere non alterarono il suo stile di vita privata, caratterizzato da semplicità e sobrietà, anche se gli consentirono di provvedere alle abituali attività di beneficienza con maggiore larghezza, né lo indussero a rinunciare ai suoi interessi di storico e di letterato, che continuava a coltivare mediante un’intensa attività di ricerca e raccolta di dati, sia di natura documentale che di natura archeologica ed epigrafica, dei quali ebbe fama di essere raffinato interprete.
Oltre che uomo di Stato, Mertel fu un fine giurista.
Le attività di uomo di Stato e di uomo di legge appaiono in Mertel strettamente connesse sul piano ideale, nel senso che la sua opera di politico deriva direttamente da una concezione del diritto che alimenta la visione della società, onde fondatamente viene attribuita prevalenza alla sua figura di giurista, specialmente dopo le analisi di due studiosi del calibro di Lajos Pàzstor e Carlo Fantappiè. Il primo dei due, commentando in un articolo del 1969 sulla Rivista di storia della Chiesa in Italia l’intervento di Mertel dinanzi al Concilio Vaticano I sul tema della disciplina dei chierici, di cui pubblicava il testo, ha posto in evidenza le basi teoriche di un discorso volto a individuare le nuove regole che lo sviluppo delle attività civili ed economiche rendeva opportuno introdurre, non soltanto per i chierici, ma per tutti i fedeli, senza rinnegare il passato e servendosi dei metodi tradizionali di adattamento dell’ordinamento canonico. Il secondo nel libro Chiesa Cattolica e modernità giuridica pubblicato nel 2008 è giunto a individuare la posizione di Mertel nel passaggio dal sistema del diritto comune al sistema dei codici nazionali, partendo dai suoi lavori di redazione di un nuovo regolamento giudiziario per gli affari civili, presentato al Pontefice nel 1858, e di redazione di un nuovo progetto di codice civile dello Stato Pontificio, presentato nel 1959 in revisione di un precedente progetto del cardinale Consalvi, lavori che, come già rilevato dal cardinale Pietro Gasparri, apparivano opera di un grande civilista, il quale conosceva alla perfezione il diritto romano. A parte il suo spessore di studioso e l’impegno con il quale adempiva ai suoi compiti, in realtà Mertel, mentre era nettamente contrario alla codificazione del diritto canonico, considerava con sospetto la codificazione in genere, in quanto a suo avviso rivelava la tendenza dello Stato a porsi come creatore del diritto. Riteneva che questa tendenza contenesse il germe del totalitarismo e della tirannide, potendo condurre a rendere lecito l’illecito: e sembra che gli eventi del secolo successivo gli abbiano dato in gran parte ragione. Era peraltro consapevole di un’evoluzione che appariva inevitabile e pensava che essa potesse avvenire senza eccessivo rischio per la libertà dei cittadini a condizione di mantenere l’aggancio con il diritto romano, di non ripudiare la tradizione canonistica e di rispettare le regole proprie degli enti locali, cioè in pratica di riconoscere la persistente validità delle fonti storiche del diritto comune e di desumere da esse l’esistenza di diritti inviolabili della persona e delle formazioni sociali, che dovevano restare al centro di ogni sistema giuridico. In questo molto egli si rivelava più liberale di molti esponenti del movimento liberale. Il regolamento giudiziario per gli affari civili presentato al Pontefice nel 1858 apriva infatti la via a un più rapido svolgimento dei giudizi, nel rispetto del principio di prevalenza dell’equità e della giustizia naturale sul rigore delle forme giuridiche. Partendo da questo principio, grazie al quale la legislazione pontificia era a parere di Mertel più valida di quella straniera, veniva rafforzata la posizione centrale spettante nel processo ai contendenti, aumentavano le facoltà degli avvocati, che assistendoli esercitavano “una nobile professione”, si consolidavano con la precisazione dei caratteri due istituti, quello della prima udienza, che consentiva di chiudere il giudizio fin dall’inizio, e quello dell’opinamento, per il quale i giudici, dopo aver individuato i temi del decidere, prima di emanare la sentenza erano tenuti ad avvertire i contendenti del maggiore o minore fondamento delle rispettive domande in ragione dei precedenti giurisprudenziali, favorendo in questo modo la conciliazione e costringendosi a un approfondimento. Il primo istituto trovò con qualche limitazione accoglimento nella legislazione italiana, non così il secondo, che aveva avuto origine nell’ambito di un processo inteso a risolvere un dubbio delle parti attraverso un’operazione intellettuale e non si accordava quindi con un processo costruito per provocare una definizione di imperio. A Mertel fu rimproverato dalla dottrina giuridica prevalente di aver rifiutato il nuovo processo per nostalgia del processo pontificio. Ma egli era sostenitore del principio informatore del processo pontificio, prima che delle forme, e respingeva quindi la concezione di un giudice come persona rivestita di un’autorità che tutto copre, anche i propri errori logici. Questa concezione di derivazione hegeliana ha determinato un progressivo sovvertimento della disciplina del processo, inizialmente ancora incentrata sulla posizione delle parti contendenti, avendo portato all’accentuazione del potere direttivo prima che decisionale del giudice, all’insofferenza per le attività di difesa, alla moltiplicazione delle preclusioni, alla diffidenza per gli avvocati e al sostanziale abbandono del regime delle prove a favore del libero convincimento. La regola, mai rinnegata formalmente, per cui il processo civile è rimesso al potere dispositivo delle parti, è stata svuotata di contenuto: con quale beneficio per l’amministrazione della giustizia è dato a tutti vedere.
Teodolfo Mertel incarnò la figura del cardinale laico: quale è l’evoluzione storica di questa figura e perché Mertel ne fu l’ultimo rappresentante?
La partecipazione dei laici al governo della Chiesa cattolica e quindi anche la elevazione di alcuni alla dignità cardinalizia erano una realtà corrente finché la Chiesa esercitò il potere temporale. La espressione cardinale laico è da alcuni considerata impropria se riferita a Mertel, nella considerazione che egli era diacono e apparteneva quindi al primo degli ordini sacramentali (diaconato, sacerdozio, episcopato). In realtà fu ammesso all’ordine del diaconato il 5 maggio 1858, dopo il conferimento del cappello cardinalizio, avvenuto nel concistoro del 15 marzo dello stesso anno, e a questa data era quindi un laico, nel senso che non era stato investito nemmeno di uno degli ordini minori non aventi carattere sacramentale. Nel 1843, avendo dovuto rinunciare a malincuore alla sua attività di avvocato di fronte alla volontà di Gregorio XVI, comunicatagli dal cardinale camerlengo Mario Mattei, di nominarlo giudice, aveva ricevuto la prima tonsura, che era soltanto preparatoria dell’accesso agli ordini minori ed era tuttavia sufficiente a far acquisire lo stato clericale, il cui possesso si richiedeva all’epoca nello Stato Pontificio per ottenere cariche, in particolare quelle comportanti esercizio di giurisdizione. La sua condizione ecclesiale prima dell’investitura cardinalizia non era dissimile da quella di molti altri preposti ai pubblici uffici, i quali pur non avendo ricevuto gli ordini sacri erano considerati preti soltanto perché ne portavano le vesti, come osserva lo storico Silvio Negro nel suo libro Seconda Roma. 1850-1870, riportando le frasi di una relazione fatta nel 1856 al suo ministro degli esteri dall’ambasciatore francese conte De Rayneval, secondo il quale essi “costituiscono una casta religiosa che sacrifica i propri agli interessi del paese”. Avveniva non di rado che alcuni di questi uomini, aventi la mentalità dei laici e nel contempo il senso dei doveri derivanti dalla disciplina ecclesiastica e dal rispetto della gerarchia, venissero nominati cardinali per i meriti acquisiti nel servizio civile: è quindi comprensibile che, diminuite e poi cessate del tutto, con la caduta dello Stato Pontificio, le esigenze proprie di questo servizio, non vi siano state dopo quella di Mertel altre nomine di cardinali laici, sebbene la disciplina vigente le consentisse. Infatti soltanto con il codice di diritto canonico promulgato da Benedetto XV nel 1918 il presbiterato è divenuto requisito indispensabile per ottenere la porpora cardinalizia. Qualora il Papa decidesse oggi di nominare cardinale un laico, questi per poter ricevere la nomina dovrebbe quindi essere prima consacrato sacerdote.