“Sua maestà legge? Tre secoli di potere, diritto e letteratura” di Donato Carusi

Prof. Donato Carusi, Lei è autore del libro Sua maestà legge? Tre secoli di potere, diritto e letteratura, edito da Olschki: che relazione esiste tra diritto e letteratura?
Sua maestà legge? Tre secoli di potere, diritto e letteratura, Donato CarusiUna relazione più stretta e più complessa di quanto comunemente non si pensi. Benché un’infinità di pensatori e giuristi, nel corso della storia, si sia impegnato – con intenti nobili o meno nobili – a negarlo, il diritto è frutto di scelte, di decisioni intenzionali, in una parola è politica. Ed è politica anche la letteratura, che per definizione pone lo scrittore in rapporto con gli altri. È quindi naturale che i due termini reagiscano continuamente l’uno sull’altro. La pratica e il successo di differenti forme e modi letterari dipendono in misura significativa dalle istituzioni giuridiche vigenti. A propria volta, e direi in misura maggiore, la letteratura, in quanto fucina di idee e palestra di libertà, è un fattore di promozione del diritto: un fattore insostituibile, e un prezioso alimento della democrazia.

La specializzazione degli studi e delle competenze – letteratura, «scienze politiche», diritto – è certamente un valore, ma non dovremmo smarrire il senso del continuum. Il grado di giustizia o almeno di decenza di una società dipende sì dal regolare svolgimento di elezioni, dal rispetto di certe forme e procedure istituzionali; ma dipende molto anche dalla misura in cui la letteratura sia in quella società coltivata, fruita ed effettivamente discussa.

Quando nasce il Law and Literature Movement e quali ragioni giustificano l’introduzione dell’insegnamento di «Diritto e letteratura»?
Di «Law and Literature Movement» si comincia a parlare negli Stati Uniti, proprio sulla scia dell’istituzione, negli anni 70 del Novecento, di corsi in «Diritto e letteratura» nelle locali Law schools. Il fenomeno può essere visto come un momento della riorganizzazione del sistema universitario nord-americano, messo radicalmente in discussione e condotto quasi alla paralisi dalla contestazione studentesca dei due decenni precedenti. Al cuore della ribellione v’era stato il rigetto di una prassi della formazione tutta nozionistica, denunciata come strategia di soffocamento del pensiero critico, dunque come decisiva articolazione di una forma di governo solo superficialmente, anzi falsamente democratica. Da allora il «movimento», che nel frattempo si è propagato in Europa, ha avuto espressioni e sviluppi ideologicamente e metodologicamente molto differenti, ma il suo lievito è rimasto il legame con le finalità e i problemi dell’istruzione avanzata. Vi è implicita anche la domanda – finora poco discussa – se oltre a importare un po’ di letteratura nella scuola dei giuristi non dovremmo esportare un poco di diritto in tutti gli altri generi di scuola.

Per restare alle facoltà di Giurisprudenza, è un fatto innegabile che per secoli esse si siano astenute dall’insegnamento di «Diritto e letteratura» sopravvivendo piuttosto brillantemente. Ciò che dobbiamo chiederci è se qui ed oggi sussistano condizioni tali da consigliare l’introduzione di questa materia quale elemento di promozione e di difesa, tra i nostri operatori del diritto, di quel che si dice cultura umanistica.

In che modo la letteratura costituisce un insostituibile fattore di promozione del diritto?
Senza strepito, attraverso la coscienza dei lettori. E, se vogliamo, per vie alquanto misteriose, semi-indipendenti dalle intenzioni dell’autore. Il valore artistico di un’opera letteraria è – io credo – qualcosa di distinto dalla sua ispirazione politica; vero è anche che la qualità artistica soffre in genere di un intento politico-pedagogico troppo assertivo, invadente o professorale; tutto ciò però non toglie che un messaggio politico anche molto consapevole possa coesistere perfettamente con l’ispirazione poetica, possa anzi essere inscindibile da questa.

Proviamo a scendere nel concreto. Tra Sette e Ottocento la diffusione del romanzo moderno – basato sulla novità delle trame, attento al circostanziato e particolare piuttosto che all’ideale – prese a dare un formidabile impulso al sentimento dell’eguaglianza morale degli uomini, propiziando entro i singoli Stati prima il riconoscimento di pari diritti civili e una nuova mobilità sociale, a più lungo termine lo sviluppo di strutture di governo democratiche. Da allora la letteratura, e il romanzo in particolare, hanno costantemente anticipato temi e questioni approdati in séguito alla considerazione del diritto. I libri di Dickens e di Zola, letti da milioni di persone, hanno fatto più di ogni opera filosofica o dottrinale perché la dignità del lavoro e le condizioni della sua prestazione fossero percepite come una grave questione politica e perché prendesse forma un diritto del lavoro. Qualcosa del genere si può affermare per la funzione della pena, per la condizione della donna, e così via. Le avanguardie letterarie del primo Novecento hanno contribuito enormemente a destituire l’idea del soggetto di diritto tipica dell’Illuminismo, del gius-razionalismo e dei primi codici moderni, stilizzata e tutta astratta, e a farle subentrare l’immagine più articolata, più spessa e diciamo pure più carnale accolta in molte odierne Costituzioni. Gli scrittori dei nostri giorni – non ne mancano di grandi – alimentano l’attenzione a vecchi problemi nelle nuove circostanze e ne sollevano altri, che a lungo meriteranno l’attenzione del diritto poiché richiedono nuova ispirazione politica e l’ideazione di nuovi strumenti di disciplina e di governo. Penso alla questione ambientale, ai grandi moti migratori, alle insidie che sono l’altra faccia delle straordinarie opportunità offerte dalla rete digitale..

Al di là dei singoli temi, però, vorrei insistere sul nesso con il principio democratico. La letteratura, per sua intrinseca virtù, non ha cessato, rappresentando la differenza, di promuovere il sentimento dell’eguaglianza: lo fa al di sopra dei confini geografici – così contribuendo allo sviluppo della pace, della cooperazione e dell’internazionalismo – e lo fa attraverso tutte le altre frontiere – di abilità, di genere, di orientamento sessuale. Si dice quasi la stessa cosa affermando che il dono maggiore della letteratura consiste nell’avversare il narcisismo – il quale tanto spesso ci ispira, nei confronti delle pubbliche istituzioni, atteggiamenti meramente e puerilmente pretensivi – e nel ravvivare il senso della partecipazione.

Quali autori hanno dedicato maggiore attenzione alla relazione con le istituzioni della città?
Tra coloro che hanno esplicitamente riflettuto circa l’intima relazione tra letteratura e politica è impossibile non ricordare Sartre. Più vicina nel tempo menzionerei la figura della filosofa statunitense Martha Nussbaum, che a differenza di Sartre è anche una giurista. Se però Lei parla di «autori» nel senso di romanzieri, poeti, drammaturghi, e si riferisce alla loro sensibilità nei confronti di questioni generali di convivenza, è davvero impossibile stilare classifiche. Scrittori apparentemente tutti chiusi nella propria interiorità o concentrati su sentimenti e rapporti privati sono in verità intensamente politici: mi viene in mente, tra tanti esempi possibili, il nome di Emily Brontë.

Come si è evoluta, a partire dal Cinquecento, l’immagine del diritto e dei suoi operatori nelle opere letterarie?
Bisogna guardarsi da generalizzazioni troppo facili e troppo ampie. Tra Cinque e Settecento sono frequenti in letteratura le rappresentazioni parodistiche del diritto: il che è un segno della lenta ma inesorabile crisi del sistema del «diritto comune» allora diffuso in tutt’Europa, amministrato dai doctores e largamente basato sui testi romani e sulle consuetudini. Ad un altro livello o presso altri autori di quei secoli, si rileva nei confronti del fenomeno giuridico un rispetto grave e profondo. Una ricercatrice italiana, Anna Sansa, sta pubblicando in Francia un bel libro, che mostra quanto pesò sull’opera di Goldoni la militanza dell’autore nell’avvocatura veneziana. Risalendo indietro nel tempo, ricordo che ne Il mercante di Venezia la pretesa di far valere un contratto crudele e disumano è battuta da un ingegnoso ricorso alla lettera del medesimo contratto. Mi sembra un messaggio molto moderno e molto interessante: l’ingiustizia e finanche la perversione del diritto si vincono, quando si può, con le risorse stesse del diritto.

Con la Rivoluzione francese e la caduta dell’ancien régime trionfò una nuova forma di regolazione della vita associata e lo sguardo della letteratura, problematico e vivificante, ricadde sul legalismo: sulla cieca esaltazione della legge, o sul troppo comodo adagiarsi delle coscienze nell’ossequio ad essa. È un grande tema ricorrente, esplicitamente o sotterraneamente, in innumerevoli autori, da  Melville a Camus, da Dostoevskij a Remarque. Nessuno di questi ultimi intese peraltro perorare l’abbandono della forma-legge: credo sia opportuno osservarlo, oggi che nei confronti della cultura della legge si levano frequenti de profundis.   –   .

La schiera di grandi autori che prima di essere tali furono avviati a studi giuridici è folta: Balzac, Verne, Proust, Kafka e Garcia Marquez, solo per citarne alcuni; da cosa nasce «il sentimento di sospetto e perfino di disdegno che molti uomini di spirito nutrono nei confronti del fenomeno giuridico e dei funzionari che vi sono addetti»?
Sì, l’elenco degli scrittori importanti che sono anche giuristi pentiti è quasi interminabile, comprende pure Heinrich Heine e Flaubert, Karl Kraus e Peter Handke. A proposito del «disdegno», nel libro cito le parole di Heine, che definì i suoi studi in diritto «maledetti da Dio». Un principio di spiegazione potrebbe muovere dal fatto che il diritto è ordinamento della vita associata: il giurista è un funzionario dell’ordine quanto il poeta, l’uomo dotato di temperamento artistico, è un anticonformista, un destabilizzatore. Sebbene dalle due sponde possa accadere di guardarsi in cagnesco, la verità è che abbiamo bisogno di entrambi. L’ordine non corrisponde necessariamente a un ideale reazionario; esso è piuttosto una condizione che ci consente di fare previsioni circa i comportamenti altrui e gli esiti dei nostri, quindi di operare delle scelte, di concepire progetti, di attribuire qualche senso alla nostra esistenza. D’altra parte ogni pretesa di immutevolezza dell’ordine, di sua definitività e indiscutibilità, si traduce in asfissia delle res humanae, trasforma il diritto – come pressappoco dice Zagrebelsky – in una macchina oppressiva e letale. In quanto il giurista riconosca il proprio compito non nella garanzia fine a se stessa di posizioni di potere e nella loro perpetuazione, ma nel contenimento e nel controllo del potere, l’artista e il letterato si scopriranno suoi alleati.

Donato Carusi, nato a Napoli nel 1963, è ordinario di Diritto civile nell’Università di Genova, presso la quale da qualche anno tiene anche un corso di “Diritto e letteratura”. I suoi interessi di ricerca spaziano dalla teoria delle obbligazioni e del contratto (Contratto illecito e soluti retentio, 1995; Le obbligazioni nascenti dalla legge, 2004) alla tecnica e allo stile della legislazione (La legge «sul biotestamento». Una pagina di storia italiana, 2020), alla bioetica e alla filosofia del diritto (L‘ordine naturale delle cose, 2012).

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