
Quale connotazione aveva in età repubblicana tale fattispecie criminosa?
Come detto, dobbiamo certamente pensare in primo luogo al voto di scambio, ma altre condotte dovevano rientrare nella fattispecie. Per esempio, l’organizzazione di banchetti elettorali in violazione di regole restrittive, circa il numero dei partecipanti, che troviamo menzionate nello statuto municipale di Urso di epoca cesariana (45 a.C.).
Quale evoluzione subisce tale crimen in età imperiale?
Innanzitutto Augusto, con la lex Iulia iudiciorum publicorum del 17 a.C., determina un ampliamento della nozione di crimen ambitus estendendo la relativa pena all’ingresso di una parte processuale (accusatore o imputato) nella casa del giudice con presumibili intenti corruttivi. La novità è importante per l’evoluzione della figura criminosa poiché, a partire da quel momento, l’ambitus perde l’esclusivo collegamento con le elezioni comiziali dei magistrati, per includere anche comportamenti corruttivi nei confronti del giudice penale. Dove si può invece rilevare una chiara continuità tra l’ambitus tardo repubblicano e quello imperiale è nei municipi, dato che quivi, almeno fino al III secolo d.C., i magistrati e i sacerdoti locali continuano ad essere eletti dai comizi cittadini e dunque l’ambitus riguarda il rapporto tra candidatus e cittadino votante.
Cosa comportò l’adattamento di tale figura di reato al nuovo sistema di governo?
Con l’avvento del principato, a partire da Tiberio, le elezioni dei magistrati dell’Urbe, a differenza di quelle relative ai magistrati municipali, vengono sottratte ai cives ritualmente convocati nei comizi, e la loro scelta viene deferita al senato o al principe. Gli atti corruttivi posti in essere dai candidati e rientranti nel crimen ambitus devono essere indirizzati pertanto nei confronti di singoli senatori e nei confronti di membri della cancelleria imperiale. Per altro, un’influenza efficace per una nomina a magistrato romano, e poi anche a funzionario imperiale, richiede la mediazione di personaggi altolocati che abbiano relazioni ravvicinate con gli ambienti senatoriali e di corte. L’ambitus dunque, in particolare in epoca tardo imperiale, si specifica nella conclusione di un contratto di raccomandazione (contractus suffragii) intercorso tra il candidato ad un ufficio pubblico e il mediatore (suffragator), indipendentemente dal successivo conseguimento della carica. E rientra altresì nella fattispecie criminosa il contegno di chi usi espedienti di carattere corruttivo per conservare illegittimamente una carica già detenuta.
Nell’ideologia imperiale che traspare dalle tarde costituzioni (dei secoli IV-V d.C.) si può scorgere invero un diverso bene protetto dalla legislazione de ambitu. Se per l’età tardorepubblicana esso può esser individuato nella libertà del populus romanus che occorre difendere da illegittimi condizionamenti anche nel delicato momento dell’espressione del voto elettorale, per l’epoca imperiale quel che occorre tutelare è invece la libertà di scelta dell’imperatore (in realtà della cancelleria imperiale) nell’individuare il personale che andrà ad operare, a vario livello, nella sua amministrazione. La libertà di scelta dell’imperatore, tuttavia, è discrezionale e non arbitraria, essendo orientata da criteri che vincolano l’imperatore stesso. Costui provvede alla nomina a favore di chi ha i requisiti di anzianità e di merito, e nei tempi predeterminati di avanzamento nelle carriere (labor, merita, statuta tempora). Il reo di ambitus in fin dei conti è un soggetto che, con un contegno corruttivo, osa alterare la corretta formazione della volontà discrezionale dell’imperatore, definito l’arbiter meritorum.
Quali erano le pene comminabili e gli ambiti di applicazione del relativo iudicium publicum?
Il quadro delle pene previste appare piuttosto articolato e non di facile decifrazione nel corso del tempo. Sono attestate pene pecuniarie, l’interdizione dalle cariche pubbliche (per 5 anni secondo la legge di Augusto) – normale conseguenza di una nota di infamia che accompagnava la sentenza di condanna – la confisca (totale o parziale) del patrimonio, inoltre la deportazione. Quel che si può dire con fondamento è che la maggiore o minore gravità della pena dipendeva dal tipo di carica agognata. Una frode elettorale per conseguire una magistratura locale (per esempio, un duumvirato) veniva punita solo con una pena pecuniaria benché unita alla nota di infamia. Laddove invece risultasse pregiudicata la discrezionalità dell’imperatore nella procedura di nomina dei suoi funzionari, la sanzione era ben più severa: oltre alla perdita della carica ricoperta (o conservata) grazie ad illegittimi sotterfugi, l’esilio e la confisca del patrimonio. C’è, per altro, un’aspetto interessante che merita di essere ricordato in tema di applicazione della pena. Già a partire dalla legislazione augustea il condannato in un processo de ambitu poteva evitare le pesanti conseguenze che la nota di infamia avrebbe comportato sulla sua vita sociale e politica, facendo i nomi dei compartecipi nella condotta criminosa e ottenendo così una sorta di riabilitazione. Siamo in presenza probabilmente di uno dei primi riconoscimenti normativi della utilità di incoraggiare le chiamate in correità con sconti sulla pena che ritroviamo nell’odierno fenomeno giudiziario del pentitismo.
Andrea Trisciuoglio è Professore associato di Diritto romano nel Dipartimento di Studi storici dell’Università di Torino. Le sue ricerche riguardano in particolare la storia dell’amministrazione romana indagata anche in comparazione con il diritto amministrativo attuale. Autore di numerosi contributi in riviste e collettanee e di due altre monografie edite da Jovene: “Sarta tecta, ultrotributa, opus publicum faciendum locare”. Sugli appalti relativi alle opere pubbliche nell’età repubblicana e augustea (1998); Fideiussio iudicio sistendi causa e idoneità del fideiussore nel diritto giustinianeo e nella tradizione romanistica (2009).