“Studi sui codicilli. Tra elaborazione casistica e repressione penale” di Domenico Dursi

Dott. Domenico Dursi, Lei è autore del libro Studi sui codicilli. Tra elaborazione casistica e repressione penale edito da Jovene: cos’erano e quale funzione svolgevano, nel diritto romano, i codicilli?
Studi sui codicilli. Tra elaborazione casistica e repressione penale, Domenico DursiRingrazio innanzitutto per l’attenzione e lo spazio che avete deciso di dedicare al mio lavoro sui codicilli. La funzione di questi atti, a mio avviso, deve rinvenirsi nella possibilità di consentire a colui che volesse disporre dei propri beni per il periodo successivo alla propria morte, di prevedere nuove disposizioni mortis causa, esterne al testamento, senza la necessità di rispettare le rigide forme previste per il testamento medesimo e senza il bisogno di predisporre integralmente un nuovo testamento, qualora lo si volesse soltanto integrare in alcune sue parti, come avveniva prima dell’ammissione dei codicilli. In effetti, ciò è quanto sostenne il giurista Trebazio Testa che si impegnò nel consilium principis di Augusto, allorché l’imperatore aprì una discussione circa la conformità al ius civile di una prassi, quella dei codicilli, appunto, ormai molto diffusa e che trovava la condivisione anche dei più illustri esponenti dei gruppi dirigenti augustei, come emerge dalla circostanza che Lucio Lentulo, verosimilmente il console del 3 a.C. a Roma e proconsole in Africa nel 4 d.C., ricorse a tali atti per imporre un fedecommesso a carico dell’imperatore medesimo e un legato a carico di sua figlia. Peraltro, che quella appena indicata fosse la finalità dei codicilli emerge anche da un testo tratto dalle Etymologiae di Isidoro di Siviglia, vescovo e dottore della Chiesa che intorno al 600 d.C. secolo, descrivendo l’origine della parola codicilli e soffermandosi, sia pur in maniera cursoria, sulla disciplina dell’istituto nel diritto romano, così affermava: Est autem scriptura nullam indigens sollemnitatem verborum, sed solam testatoris voluntatem qualicumque scripturae significatione expressam. Cuius beneficio voluntatibus defunctorum constat esse subventum propter legalium verborum difficultatem (Ety. 5.24.15). In altre parole, per il vescovo ispanico, i codicilli avevano determinato una semplificazione dei modi di formulazione della volontà per l’ereditando. Isidoro mostrava di avere ben chiaro, a distanza di secoli, che finalità dei codicilli, sin dalla loro genesi, era il superamento del formalismo e il riconoscimento di maggior rilievo alla voluntas del de cuius per singole disposizioni mortis causa (sed solam testatoris voluntatem qualicumque scripturae significatione expressam).

Quale evoluzione subì la disciplina dei codicilli, dall’età augustea sino alla sistemazione avvenuta nella giurisprudenza severiana?
Si trattò, quanto agli aspetti civilistici, di una costruzione eminentemente giurisprudenziale, che coinvolse i principali giuristi romani attivi tra il I secolo a.C. e gli albori del III d.C. Benché la formazione dell’istituto sia frutto di un’elaborazione collettiva e appaia, perciò, come di consueto, ‘magmatica’, si possono, tuttavia, individuare alcuni decisivi apporti di taluni giuristi che coincidono con momenti di svolta nel processo in questione. In estrema sintesi, queste tappe si possono rintracciare nell’opera di Trebazio Testa e Labeone, Giuliano, Scevola, Papiniano. Nell’attività di questi giuristi potremmo cogliere per cenni, rispettivamente, l’accoglimento dei codicilli nel mondo del diritto (Trebazio e Labeone), la definizione dello statuto, le ultime innovazioni e la sistemazione conclusiva. Tutti gli altri scriptores iuris, pur autori di rilevanti contributi e di un ampliamento della casistica, sembrano muoversi, tuttavia, nell’alveo tracciato dai suddetti.

Ripercorrendo rapidamente le vicende, abbiamo potuto scorgere come nella prassi sociale, come spesso avviene, si fosse già diffuso l’utilizzo di atti, privi delle formalità dei testamenti, ma integrativi di questi ultimi, attraverso cui si fissavano disposizioni mortis causa diverse dall’istituzione d’erede e dalla diseredazione. Fu, con ogni probabilità, la circostanza che – come si è già segnalato – un esponente di spicco dei gruppi dirigenti dell’età augustea, Lucio Lentulo, avesse lasciato in codicilli confermati nel testamento un fedecommesso ad Augusto e un legato a carico della figlia, a determinare una discussione ai più alti livelli. Le fonti (Inst. 2.25pr.), infatti, raccontano che Augusto aprì perfino una discussione in seno al suo consilium, cui partecipava, tra gli altri autorevoli membri, Trebazio Testa, sulla conformità al diritto civile di una siffatta prassi. Fu proprio Trebazio a influire in maniera decisiva sull’orientamento del consilium che si espresse in termini positivi sulla questione, al punto che Augusto, con tutto ciò che questa sua condotta implicava, ottemperò al fedecommesso e la figlia di Lentulo pagò il legato. La medesima fonte sottolinea che Labeone confezionò codicilli, il che rafforzava il recepimento degli stessi nel mondo del diritto e – potremmo congetturare – la questione fosse del tutto pacifica e accettata tanto da giuristi legati ad Augusto, tanto da quelli che manifestavano autonomia dal potere imperiale.

Sembrerebbe, poi, che in questa fase iniziale esistessero solo codicilli testamentari confermati e, anzi, parrebbe manifestarsi il tentativo di ricondurli in tutto e per tutto nel porto sicuro rappresentato dal testamento, rischiando così di vanificare, sotto diversi profili, le utilità scaturenti dal nuovo istituto. Ciò – mi pare – emerge da quel che resta di una disputa tra sabiniani e proculiani, di cui reca un ricordo indiretto Cervidio Scevola (8 quaest. D. 29.7.14pr.). Ivi, infatti, Sabino e Cassio parrebbero affermare che i codicilli vanno considerati parti del testamento e ricondotti anche cronologicamente a questo. Proculo dissentiva, volendo, verosimilmente, riconoscere maggiore autonomia ai codicilli. Sotto questo profilo, apprendiamo da una testimonianza di Marcello (9 dig. D. 29.7.9), come Aristone richiedesse per la confezione dei codicilli la stessa capacità necessaria a predisporre un valido testamento. Nello stesso torno di tempo, poi, Plinio il giovane affermava in una sua lettera (Ep. 2.16.1) che i codicilli non confermati erano privi di valore per il diritto. In una prima fase, dunque, parrebbe prevalere un’impostazione per la quale tutti i codicilli, a prescindere dal contenuto, dovessero essere confermati nel testamento e ciò, in qualche modo, era conforme all’impostazione sabiniana che riconduceva i codicilli ai testamenti sotto ogni aspetto. Tuttavia, in progresso di tempo, la prospettiva di Proculo avrebbe quanto meno determinato che da un punto di vista cronologico per i codicilli sarebbe valso il momento in cui erano stati confezionati. A determinare questa inversione di tendenza fu – sembrerebbe – proprio Cervidio Scevola, sul cui ulteriore contributo in materia torneremo poco oltre. In tal modo, l’ereditando avrebbe potuto integrare il testamento, o modificarne singole parti in ragione di eventi sopravvenuti.

Ma, qualche decennio prima, Salvio Giuliano, pur non affrontando, per quel che a noi consta, in maniera sistematica la materia, e, dunque, dovendosi muovere nelle angustie di una disamina casistica, aveva determinato una vera e propria svolta, giungendo ad ammettere i codicilli testamentari non confermati e quelli ab intestato i quali, però, avrebbero potuto contemplare esclusivamente fedecommessi: questi, del resto, non erano necessariamente disposizioni connesse a un testamento. Interessante, peraltro, l’argomentazione posta a fondamento dell’ammissibilità dei codicilli in assenza di testamento. Lo scriptor affermava, infatti, che se un tale avesse fatto codicilli ab intestato si doveva considerare che l’eredità giungeva agli eredi legittimi comunque per una volontà del de cuius. In termini analoghi sembrerebbe esprimersi Paolo nella ‘monografia’ a lui attribuita sui codicilli (l. sing. de iure cod. D. 29.7.8.1). Infine, il giurisperito (27 dig. D. 29.1.20pr.) inizia a interrogarsi sui problemi concernenti i rapporti tra testamentum militis, come noto, privo di forme, e i codicilli predisposti dal soggetto che non fosse più in servizio, deceduto entro l’anno dal congedo, perché diversamente, il testamentum militis avrebbe perso valore. Come si può osservare, la disciplina civilistica dei codicilli era pressoché delineata in tutti i suoi aspetti. Certo è che Gaio, Marcello e in parte Scevola si mossero all’interno di questo perimetro.

A Gaio e a Scevola, tuttavia, dobbiamo una maggiore precisazione del rapporto tra testamento dei militari e codicilli. Apprendiamo, infatti, da questi giuristi (Gai. 15 ad ed. prov. D. 29.1.17.4, Scaev. l.s. quaest. publ. tract. D. 35.2.96) che la lex Falcidia non si applica ai legati predisposti in codicilli o nel testamentum militis vergati da soldati in servizio. Scevola (6 quaest. D. 35.2.17), poi, seguito dall’allievo Trifonino (18 disp. D. 29.1.18pr.-1) fornisce ragguagli con particolare riguardo alle modalità di calcolo della riduzione laddove i legati previsti nel testamentum militis e quelli disposti in codicilli successivi, giungessero a superare l’entità del patrimonio ereditario.

Altra tappa decisiva nella definizione del ius codicillorum è rappresentata dall’elaborazione papinianea. Il maestro severiano, infatti, pur legato all’impostazione poc’anzi ripercorsa, si segnala per alcuni elementi di novità. Egli, se da un lato ribadisce la regola aurea in materia, per cui non si possono istituire eredi a mezzo di codicilli (15 quaest. D. 29.7.10), dall’altro ammette un’istituzione d’erede testamentaria per relationem che rinvii, cioè, al codicillo la concreta individuazione del soggetto beneficato (17 quaest. D. 28.5.78(77)). Questa apertura – si comprende – determinava un’erosione della regola di fondo in materia. Su questa scia, infatti, Ulpiano (8 disp. D. 28.7.10pr.-1) non si limitava a ribadire la medesima regola, ma aggiungeva, altresì, che si poteva individuare l’erede nel testamento, ma stabilire che avrebbe acquistato l’eredità solo se una siffatta previsione fosse stata ribadita nel codicillo. Al di là degli argomenti adoperati da Ulpiano, si capisce che in tal modo, in forma surrettizia si consentiva di procedere a una diseredazione a mezzo di codicilli. Troviamo in ciò forse la ragione originaria che condusse, in età tardoantica, a imporre ai codicilli le stesse formalità richieste per i testamenti.

Sempre a Papiniano (7 resp. D. 29.7.5), poi, risale, secondo quanto apprendiamo da Teofilo (Par. Teoph. 2.25.1), l’espressa indicazione della formula da adoperare per la conferma dei codicilli. Di più. Egli affermò anche (6 resp. D. 34.9.15) che se fosse stata esperita l’azione di falso nei confronti del codicillo, ciò avrebbe determinato in caso di soccombenza del soggetto agente, una indegnità a succedere in capo a quest’ultimo, per così dire, parziale, limitata cioè ai beni che gli fossero stati assegnati con il codicillo, non già rispetto ai beni destinatigli in base al testamento. Analogamente si esprimerà Paolo (1 de iure fisci D. 34.9.5.14).

A Papiniano (6 resp. D. 29.1.36pr.), infine, dobbiamo anche un inquadramento teorico dei codicilli militari. Si trattava, per il giurista, di atti, redatti in costanza di servizio militare, idonei a integrare il testamento civile o a ritoccarlo parzialmente anche nella sua parte fondamentale, l’istituzione d’erede, senza revocarlo e quindi senza la necessità di dover scrivere integralmente un nuovo testamento, benché privo di forme come quello dei militari che avrebbe revocato il precedente testamento civile.

Certo è, in definitiva, come pure già segnalavo, che l’affermazione dell’istituto costituì una sorta di ‘tarlo’ rispetto al formalismo del diritto successorio romano, che ebbe il merito di consentire all’ereditando di meglio far valere la propria voluntas.

Qualche riflessione, infine, sui profili di rilevanza penalistica dei codicilli. Un primo rilievo: in questo ambito, estrema centralità assumono fonti, per così dire, ‘autoritative’: il senatoconsulto Liboniano, l’editto di Claudio, un provvedimento di Marco Aurelio. In secondo luogo, tutto ciò che sappiamo in argomento, o quasi, lo traiamo da testi di giuristi severiani, densi di profondità storica, sicché essi, sia pure con difficoltà e punti oscuri, consentono di intuire la trama della graduale estensione dei precetti della lex Cornelia de falsis ai codicilli.

Probabilmente, già il testo del senatoconsulto richiamato doveva contemplare delle aperture tali da non limitarne l’applicazione ai soli testamenti: ciò – mi pare – emerge da un brano problematico della Collatio (Coll. 8.7.1), ove sembrerebbe riportato, almeno parzialmente, il testo dell’intervento senatorio che avrebbe contemplato l’applicazione della poena legis Corneliae a chi avesse falsificato testamenti e quid aliud. Altro indizio in questa direzione è offerto da un testo paolino (Paul. l.s. ad Sen. Lib. D. 48.10.22.6) di commento al provvedimento senatorio, ove Giuliano, ivi citato, e Paolo riconducono direttamente al Liboniano una peculiare ipotesi di adscribere sibi. Certo è che intervenne un editto di Claudio, ricordato da Callistrato (1 quaest. D. 48.10.15pr.) ove vi è un espresso riferimento alla repressione della condotta di chi attribuisce qualcosa a sé medesimo attraverso codicilli. Difficile stabilire il rapporto tra l’intervento imperiale e il precedente senatoconsulto, vieppiù in ragione del fatto che sembrerebbero presentare contenuti almeno in parte sovrapponibili. Alla luce di ciò, appare verosimile ipotizzare che l’editto di Claudio fosse una sorta di testo unico intervenuto a raccogliere e ordinare una materia nella quale si erano susseguiti molteplici interventi senatori in un lasso di tempo relativamente breve.

Giuliano (Paul. l.s. ad Sen. Lib. D. 48.10.22.6), poi, parrebbe ricondurre all’adscribere sibi la condotta di chi si fosse limitato a confermare un codicillo contenente un legato a suo favore ma scritto dall’ereditando. Inoltre, egli (Iul. 86 dig. D.48.10.5) ricorda un pronunciamento del senato nel senso di considerare non punibile chi, designato erede, avesse cancellato, su ordine del padre, dei legati, il che, pure, configurava una ipotesi indiretta di adscribere sibi. In altre parole, il iussum patris parrebbe configurare una scriminante.

Ulpiano (8 disp. D. 48.10.4), infine, ci informa di una decisione di Marco Aurelio, plausibilmente un rescritto, con cui l’imperatore filosofo sanzionava la distruzione di codicilli contenenti legati con la pena del pagamento del massimo che si sarebbe potuto erogare attraverso le suddette disposizioni a titolo particolare, cioè i ¾ dell’asse. Peraltro, la sanzione andava estesa anche agli eredi del de cuius, i quali non avrebbero dovuto beneficiare dei proventi di condotte penalmente rilevanti. Da segnalare che, anche in questo caso, si sanzionava una condotta già contrastata dalla lex Cornelia de falsis in riferimento alla soppressione delle tavole testamentarie.

Si può, allora, osservare come anche per quel che concerne i profili penali, ai codicilli veniva estesa la disciplina già affermatasi per i testamenti, secondo un processo analogo a quanto avvenuto in ambito civilistico.

In molti casi, le fonti richiamano, anche solo di passaggio, problemi concernenti l’autenticità dei codicilli, segno che il problema della falsificazione di questi atti doveva essere frequente e suscitare qualche allarme sociale. Ma, a ben pensare, era il prezzo da pagare all’emancipazione dalla rigidità delle forme attraverso cui il ius civile aveva provato a proteggere la volontà oltre la morte.

Di quale importanza è, per la conoscenza e lo studio dei codicilli, l’opera di Giulio Paolo?
La trattazione di Paolo, pur giungendo, talvolta, ad esaminare ipotesi assai di dettaglio, non sembra caratterizzarsi, se non in rari casi, per una particolare originalità delle soluzioni proposte, ma sembra muoversi nell’alveo delle regole e delle interpretazioni che a partire da Giuliano si erano andate progressivamente stabilizzando. Essa parrebbe, dunque, assumere caratteri, per così dire, ‘compilatori’. Non sappiamo se Paolo fu davvero autore di un liber singularis de iure codicillorum, come sembrerebbero indicare l’index Florentinus e le inscriptiones del Digesto. I testi di quest’opera, tuttavia, mostrano sovente segni di corruzione che lasciano fondatamente ipotizzare interventi di epoche successive a Giulio Paolo. Non si può escludere, però, che si trattasse di materiale paolino, magari tratto da una monografia del giurista dedicata all’argomento, i cui contenuti originari non paiono peraltro ricostruibili. Ciò avrebbe potuto trovare spiegazione nell’assenza di trattazioni sistematiche sui codicilli, affrontati quasi esclusivamente come appendici di altri istituti di diritto successorio, e nella necessità di raccogliere le diverse regole emerse in materia, ponendo a disposizione di studenti, operatori del diritto e giuristi uno strumento agile che consentisse loro di orientarsi in una materia non semplice.

Domenico Dursi nasce a Chiaromonte (PZ) il 10/12/1986. Consegue la laurea in giurisprudenza cum laude nel 2010, con tesi in Diritto Romano, presso l’Università Sapienza di Roma, ove consegue anche il dottorato di ricerca nel 2015. Nel 2013 consegue l’Abilitazione alla Professione Forense presso la Corte d’Appello di Roma. Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di rilevanza nazionale italiani e cinesi e al progetto finanziato dall’European Research Council (ERC), Scriptores Iuris Romani, nel cui ambito è stato titolare di assegno di ricerca (2016-2020). È stato visiting scholar presso la Zhongnan University of Economcs and Law di Wuhan dal marzo all’agosto 2018. Nel mese di Agosto 2018 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica alle funzioni di Professore Associato per il Diritto Romano e i Diritti dell’Antichità. Nel luglio 2020 risulta vincitore di procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Roma Sapienza. È autore di tre libri (Res communes omnium. Dalle necessità economiche alla disciplina giuridica, Napoli 2017; Aelius Marcianus. Institutionum Libri I-V, Roma 2019; Studi sui codicilli. Tra elaborazione casistica e repressione penale, Napoli 2020) e di numerosi saggi su Riviste Internazionali. È coordinatore della redazione di Codex. Giornale romanistico di studi giuridici, politici, sociali, componente della redazione della rivista Bullettino dell’Istituto di Diritto romano “Vittorio Scialoja”, della rivista cinese Ius romanum commune e della Collana Scriptores Iuris Romani. È presidente del Centro Studi “Concetto Marchesi” e segretario del Centro di Studi Giuridici Italo-Cinese.

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