“Strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie” di Maria Francesca Corradi

Avv. Maria Francesca Corradi, Lei è autrice del libro Strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie edito da Aracne: quali sono i principali metodi di risoluzione alternativa dei conflitti?
Strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, Maria Francesca CorradiI principali metodi di risoluzione alternativa delle controversie, come esposto nel libro, sono la Mediazione (introdotta nel nostro ordinamento nel 2010) la Negoziazione Assistita (introdotta nel 2012) e l’Arbitrato disciplinato nel nostro codice di procedura civile. (libro IV titolo VIII). Tali metodi sono alternativi in quanto, in particolare la mediazione e la negoziazione aventi carattere non aggiudicativo, anticipano e prevengono il processo. Con l’aiuto del mediatore e degli avvocati, che non decidono bensì agevolano il negoziato, le parti giungono a delineare l’accordo di mediazione o di negoziazione assistita. L’arbitrato è uno strumento, invece, a carattere aggiudicativo in quanto la terna arbitrale, scelta dalle parti in luogo del giudice ordinario, si pronuncia sulla controversia con il lodo. Tutti gli strumenti di ADR (alternative dispute resolution) hanno ad oggetto diritti disponibili ossia che possono essere trasferiti dal titolare ovvero rinunciati.

Quale vantaggio offrono tali strumenti rispetto al canonico iter processuale?
Il vantaggio di tali percorsi extra-processuali consiste principalmente nella loro snellezza – sempre con particolare riferimento alla mediazione ed alla negoziazione assistita- in quanto non sono previste forme particolari per l’introduzione e gestione del percorso, e nella rapidità dello stesso, novanta giorni per la mediazione, da trenta a tre mesi (prorogabili) per la negoziazione assistita. Inoltre i costi sono minori rispetto al processo ordinario che può impegnare le parti sino al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, infine, per tutti gli strumenti in esame è garantita la riservatezza con grande vantaggio delle parti nel gestire conflitti che spesso toccano dati ed argomenti sensibili. Per la collettività vi è il vantaggio, scopo peraltro della loro introduzione, della deflazione dei procedimenti, con la possibilità per i giudici di lavorare in modo più efficace. Infine i rapporti dovrebbero tornare più rapidamente amichevoli, sono infatti strumento di pacificazione sociale. Una lite pendente comporta il permanere di instabilità e conflittualità tra le parti.

Qual è il fondamento giuridico di tali strumenti?
Questa domanda apre ad una risposta che richiederebbe un ulteriore libro! Il fondamento giuridico degli strumenti ADR infatti trova le sue radici, direi, nell’autonomia negoziale delle parti, che sono libere di accordarsi al di fuori del processo giudiziale, sempre nel rispetto della legge. La “parte sostanziale” è il soggetto al quale si rivolgono le procedure di ADR tra cui la mediazione introdotta nel nostro ordinamento con il D.L.vo n.28/2010 e la negoziazione assistita introdotta con D.L. n.132/2014 convertito con L.n.162/2014.

Le procedure Alternative per la Risoluzione delle Dispute (ADR) attualmente (ODR Online Dispute Resolution) attingono alla cultura anglosassone ma, anche nel nostro sistema è prevista la disciplina del negozio giuridico, cui si correla l’’autonomia negoziale delle parti, che sono libere di stipulare accordi, contratti, aventi tra le stesse piena efficacia e valore di legge.

Le parti quindi, debitamente assistite, sono in grado di stipulare contratti/accordi tra i quali quello di mediazione/ negoziazione assistita, tramite il quale vengono delineati criteri e condizioni per il superamento del contrasto insorto tra le stesse, ovvero, come nel caso delle relazioni familiari, per prevenire o gestire la crisi familiare. Le parti responsabilmente riprendono le redini delle loro vicende e, coadiuvate da un Team di professionisti, gestiscono in prima persona i loro interessi e bisogni secondo un ordine di priorità dalle stesse indicato e nei tempi parimenti programmati dalle parti stesse. In sintesi, quindi, nella progressione storica della gestione del conflitto si passa dalla Forza (scontro tribale) al Diritto (applicazione norme) alla cura di Interessi (emersione dei bisogni delle parti).

Nec-otium dal latino, negoziare significa lavorare intensamente in un continuo scambio parte/legale legale/legale con competenza ed abilità per attivare una comunicazione volta al raggiungimento di soluzioni condivise. Altro pilastro nei procedimenti ADR è quindi la comunicazione che va oltre il giuridico per essere integrata dalla cultura latu sensu. Il legale deve integrare le proprie competenze giuridiche con quelle relazionali.

Come è disciplinato nel nostro ordinamento l’istituto della mediazione?
La Mediazione è stata introdotta come già ricordato con D.L.vo n.28/2010. Nel rinviare per la risposta al mio libro ricorderò solo che in data 24/10/12 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Tale pronuncia è stata poi superata dal D.l. 69/2013 convertito dalla L.98/2013 che ha reintrodotto con l’art.84 e ss. la mediazione obbligatoria : le materie sono state confermate nelle medesime del D.lgs. 28/2010 (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi bancari e finanziari) ad eccezione di quelle relative alla responsabilità per danno da circolazione stradale e dell’aggiunta delle cause relative alla responsabilità sanitaria, oltre che medica. La legge ha previsto l’istituzione di Organismi autorizzati e accreditati presso il Ministero di Giustizia, il percorso formativo per i mediatori, che in Italia, operano esclusivamente in seno a tali Organismi, le materie oggetto di mediazione obbligatoria (sopra richiamate) e sanzioni in caso di omesso tentativo di mediazione.

Come si applicano tali strumenti alle controversie in ambito familiare?
Per la gestione dei conflitti in ambito familiare è stata introdotta nel nostro ordinamento la negoziazione assistita con D.L. n.132/2014 convertito con L.n.162/2014. La procedura di negoziazione assistita consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti di un accordo (c.d. convenzione di negoziazione) mediante il quale esse convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia vertente su diritti disponibili tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’Albo, nonché nella successiva attività di negoziazione vera e propria, la quale può portare al raggiungimento di un accordo che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Due sono le ipotesi di negoziazione assistita previste dal nuovo intervento normativo: procedura facoltativa o volontaria e procedura obbligatoria (avente ad oggetto controversie in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli o natanti, pagamento somme entro i 50.000 euro.) Per quanto riguarda le procedure in ambito familiare la negoziazione assistita è facoltativa ed è disciplinata dall’art.6 della legge citata la quale prevede che tale strumento possa essere utilizzato dalle parti, assistite almeno da un avvocato, per raggiungere una soluzione consensuale di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Quale forza ha l’accordo ottenuto in tali sedi?
Gli strumenti ADR qui analizzati sono muniti ex lege di efficacia esecutiva, proprio al fine di renderli utili per le parti e la collettività alla risoluzione delle controversie.

L’art.12 del D.L.vo n.28/10 stabilisce che l’accordo conciliativo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati in una procedura di mediazione civile costituisce titolo esecutivo, esso recita infatti:” Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.” 

Se gli avvocati omettessero di sottoscrivere, la parte interessata dovrebbe procedere con l’omologazione dell’accordo allegato al verbale di mediazione, presso il Tribunale competente.

Per procedere con atto di precetto l’accordo di conciliazione deve essere integralmente trascritto e l’ufficiale giudiziario ne attesta la conformità.

Parimenti l’art.5 del D.L.132/2014 e legge di conversione, per la negoziazione assistita, stabilisce che “l’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Anche qui gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità alle norme imperative. L’accordo di negoziazione va trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Civile che si pronuncia per il nullaosta ovvero autorizzazione. Gli avvocati quindi entro 10 gg devono trasmetterlo all’Anagrafe per le annotazioni del caso.  Infine il lodo arbitrale, equiparato, quanto alla natura giuridica, alla sentenza pronunciata dall’Autorità Giudiziaria per ottenere esecutività va depositato unitamente alla convenzione di arbitrato, nella cancelleria del Tribunale del circondario ove ha sede l’arbitrato ai sensi dell’art.825 cpc.

Per tutti gli strumenti qui esaminati vale una fondamentale considerazione, la vera forza dell’accordo ottenuto nelle varie sedi previste, non è tanto quella all’occorrenza fornita dalla legge, bensì quella riconosciuta dalle parti stesse che liberamente vi hanno dato vita scegliendo quella soluzione come tra loro vincolante, in quanto la migliore possibile e la più idonea a risolvere la controversia.

Maria Francesca Corradi, avvocato iscritto all’Ordine di Roma dal 1992 , ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza “con la tesi “La privatizzazione delle imprese a partecipazione pubblica” relatore il Prof. Sabino Cassese. Dal 2010 ha particolarmente approfondito le tematiche della mediazione familiare seguendo il corso di co-mediatore familiare presso l’Accademia della Famiglia Onlus del Prof Andolfi, speaker in convegni e seminari sulla materia, autrice di articoli per riviste giuridiche e partecipe di una pubblicazione collettiva in materia di risoluzione delle controversie tramite ADR Resolving Disputes in 21st Century nell’ambito del partenariato europeo del quale ha curato l’organizzazione. È socio fondatore nonché membro del direttivo dell’IICL Istituto Italiano per la pratica collaborativa e negoziazione assistita. Si è, quindi, appassionata alla divulgazione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, partecipando a scambi culturali in tale ambito, a livello nazionale ed internazionale con professionisti in particolare dell’area famiglia. Mediatore civile nel 2010 esercita tale funzione presso l’Organismo A.C. Jemolo di Roma.Nel 2015 è stata nominata Vice Procuratore Onorario presso la Procura del Tribunale di Rieti.

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