“Specialiter autem iniuria dicitur contumelia” di Stefania Fusco

Specialiter autem iniuria dicitur contumelia, Stefania Fusco

Prof.ssa Stefania Fusco, Lei è autrice del libro Specialiter autem iniuria dicitur contumelia edito da Inschibboleth: quando nasce la previsione del delitto di iniuria nel diritto romano?
La previsione del delitto di iniuria risale all’età più antica della civitas romana ed appare ben configurato nelle XII Tavole.

Nella ricostruzione della Tavola 8.4, resa possibile dal celebre giurista Gaio, vissuto nel II secolo d.C., nella sua opera le Institutiones, l’iniuria si configura come una forma lieve di lesione personale, punita con una pena di 25 assi, distinta dalle lesioni più gravi (contemplate nelle Tavole 8.2. e 8.3) di os fractum (frattura), punita con una pena di 150 assi per il servus e 300 per l’uomo libero, e di membrum ruptum (perdita della funzionalità di un arto), punita col taglione se non si fosse definita una transazione fra le parti.

Quale evoluzione caratterizza la disciplina del delitto?
L’evoluzione del delitto si realizza su tre direttrici. La prima concerne l’abbandono della pena del taglione, dapprima sostituita dalla pactio (la composizione stragiudiziale), e poi da una pena pecuniaria, stabilita caso per caso dal giudice. Col tempo questo cambiamento determinò (ed è questa la seconda linea di sviluppo) l’unificazione concettuale dei delitti contro la persona fisica diversi dall’omicidio e il definirsi di un concetto comprensivo di iniuria, con l’estensione della pena variabile, propria inizialmente del membrum ruptum, a tutte le altre fattispecie.

Il superamento definitivo delle pene decemvirali si ebbe con la concessione da parte del pretore, di un’actio iniuriarum formulare per ogni ipotesi di iniuria, volta ad ottenere dai recuperatores (collegio giudicante) o dal iudex (giudice unico) la fissazione di una condanna in bonum et aequum videbitur, una condanna commisurata alla lesione prodotta e alle eventuali conseguenze patrimoniali.

La terza direttrice, infine, è rappresentata dal fatto che con il tempo l’ambito di applicazione della figura si modificò in una duplice direzione: da un lato il pretore fece rientrare nel concetto di iniuria le offese morali, arrecate all’onore e al decoro della persona, che divennero progressivamente il principale contenuto di questo delitto, accogliendo quella che doveva essere, molto probabilmente, una elaborazione giurisprudenziale; dall’altro questa tendenza risultò accentuata dalla emanazione della lex Cornelia de iniuriis dell’81 a.C., che sottopose a pena pubblica le ipotesi più gravi di lesioni fisiche (pulsareverberaredomum vi introire).

In che modo l’emanazione di specifici editti che contemplavano singolarmente diverse offese morali ne modificarono la portata?
Gli editti speciali ampliarono la portata del delitto riconoscendo alle diverse ipotesi di offesa morale l’operatività dell’actio iniuriarum, cioè quella originariamente prevista per le offese fisiche.
In questo cambiamento fu determinante anche l’apporto della giurisprudenza che, in relazione alla valutazione e alla considerazione dei danni, nell’ambito del iudicium recuperatorium, studiò le varie ipotesi, e si creò, così, un’unica categoria nella quale furono ricomprese tanto le lesioni corporali, quanto le offese morali.

Stefania Fusco, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza e il diploma di Specializzazione per le Professioni Legali, dell’Università degli Studi di Sassari, ha compiuto la sua formazione nell’ambito del diritto romano, conseguendo il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto romano e cultura giuridica europea dell’Università degli Studi di Pavia. Successivamente ha svolto la sua attività di ricerca e la sua attività didattica presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, dove attualmente è ricercatrice, titolare delle cattedre di Diritto privato romano e Diritto pubblico romano del corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici, presso la sede distaccata di Nuoro. Autrice di un lavoro monografico dal titolo Oriens de nocte silentio: alcune riflessioni sulla dittatura imminuto iuree di diversi articoli sui temi dell’iniuria, della condizione giuridica delle donne nel mondo romano e del rapporto fra diritto militare e religione.

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