“Principi di diritto d’autore” di Giorgio Spedicato

Prof. Giorgio Spedicato, Lei è autore del libro Principi di diritto d’autore, edito dal Mulino: quale importanza mantiene, nella società attuale, la tutela del diritto d’autore?
Principi di diritto d'autore, Giorgio SpedicatoIn verità la protezione del diritto d’autore ha assunto, dal punto di vista socio-economico, un’importanza crescente nel corso dell’ultimo quarto di secolo. Secondo stime recenti, per esempio, negli Stati Uniti il contributo complessivo delle copyright-based industries al prodotto interno lordo supera i dieci punti percentuali. I Paesi europei non raggiungono ancora valori così elevati, ma non c’è dubbio che la protezione del diritto d’autore costituisca un elemento strategico per moltissime attività industriali su cui si fonda l’economia dei Paesi più avanzati, e tra questi anche dell’Italia. Basti pensare all’editoria, al cinema, alla musica, all’arte, agli eventi sportivi, ma anche al design e alla moda. Il quadro assume proporzioni ancora maggiori quando si guardi più in generale al settore della proprietà intellettuale, nel cui ambito il diritto d’autore rientra a pieno titolo. Secondo uno studio pubblicato lo scorso anno dall’EUIPO (l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) quasi il 40% di tutti i posti di lavoro nell’Unione europea può essere attribuito, direttamente e indirettamente, alle IPR-intensive industries, ossia al comparto industriale intensivamente basato sui diritti di proprietà intellettuale.

Ma non mi sentirei di limitare una risposta sull’importanza del diritto d’autore al piano puramente economico. Esiste anche una dimensione lato sensu sociologica del fenomeno. Quella che una volta era considerata riserva esclusiva di un circolo ristretto di addetti ai lavori è divenuta, a partire dalla seconda metà dell’ultimo decennio del Novecento, una materia di interesse sempre più generale, spesso portata all’attenzione del grande pubblico da parte degli organi di stampa generalista. Basti pensare, per limitarsi a un esempio relativamente recente, al numero di articoli che abbiamo letto sui quotidiani in relazione all’ultima direttiva europea sul Diritto d’autore nel mercato unico digitale. La cosa non deve sorprendere. Oggi, sempre più spesso, la vita sociale ed economica si svolge in contesti virtuali, immateriali. E il diritto d’autore costituisce in ultima analisi proprio la disciplina giuridica di quei beni, immateriali appunto, che popolano quei contesti virtuali: immagini, parole, suoni.

Quali sfide pone alla normativa sul diritto d’autore la rivoluzione digitale?
Come evidenzio nel libro, il diritto d’autore è una materia fortemente technology-driven, molto più di altri ambiti della regolamentazione giuridica. E in effetti l’istituto nasce proprio quando una nuova tecnologia, la stampa a caratteri mobili, rende economicamente sostenibile la riproduzione in serie di opere letterarie. Nel corso della storia i cambiamenti più significativi nella disciplina giuridica delle opere dell’ingegno si sono verificati proprio in risposta alle principali innovazioni nell’orizzonte tecnologico di riferimento: basti pensare, per limitarsi solo ad alcuni esempi, all’avvento di tecnologie come la radio, la televisione, il videoregistratore.

Da due decenni a questa parte la pervasiva diffusione delle tecnologie digitali e delle reti telematiche ha davvero costretto il legislatore a ripensare profondamente l’istituto. Non credo di esagerare dicendo che si è osservato, in questo contesto, un vero e proprio cambio di paradigma. Non è un caso, per esempio, che due dei trattati internazionali più importanti degli ultimi anni in questa materia – il WIPO Copyright Treaty (WCT) e il WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT) del 1996 – siano collettivamente noti come WIPO Internet Treaties. E mi sembra suggestivo anche il nome della più recente direttiva 2019/790/UE, che ha ad oggetto la disciplina del diritto d’autore nel «mercato unico digitale». La relazione tra evoluzione normativa ed evoluzione tecnologica è ben chiarita nel considerando n. 3 della direttiva, dove si osserva, in modo lucido, come i «rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre emergono costantemente nuovi modelli di business e nuovi attori» rendendo «necessario che la legislazione in materia sia adeguata alle esigenze future».

La rivoluzione digitale, in altre parole, ha creato il presupposto perché la creazione di opere dell’ingegno e la loro riproduzione, manipolazione e diffusione su scala globale non fosse più appannaggio esclusivo di pochi soggetti, ma diventasse qualcosa che ognuno di noi può fare in modo semplice ed economico. Questo per un verso ha dischiuso possibilità creative che prima restavano largamente inespresse, ma per altro verso ha moltiplicato in misura esponenziale le possibilità di violazione degli altrui diritti d’autore. È con queste sfide che il legislatore, da oltre due decenni ormai, si sta confrontando.

Quali innovazioni ha recentemente introdotto la Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale?
La direttiva ha un contenuto quanto meno eterogeneo. Il suo obiettivo fondamentale è quello di armonizzare il quadro normativo del diritto d’autore rispetto all’uso di opere dell’ingegno che avviene in ambiente digitale, e in particolare sulle reti telematiche, ma onestamente si fa fatica a scorgere una visione d’insieme. Il legislatore dell’Unione ha proceduto in modo eclettico, se così vogliamo dire, prendendo in esame solo alcuni aspetti di un fenomeno ben più ampio e complesso e disciplinandoli talvolta in modo forse anche troppo minuzioso. Il risultato finale è un testo normativo la cui lettura restituisce immediatamente la percezione di un compromesso, non saprei dire quanto riuscito, tra istanze portate avanti da soggetti diversi. Se dovessi sintetizzare il mio pensiero con una battuta, direi che si tratta di una direttiva pragmatica, basata poco sui principi e molto sui compromessi.

I due passaggi più rilevanti della direttiva sono quelli che, non a caso, hanno anche avuto maggiore eco mediatica. Mi riferisco all’introduzione di un nuovo diritto connesso degli editori di giornali rispetto all’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione e al nuovo regime di responsabilità dei prestatori dei servizi di condivisione di contenuti online. Quest’ultimo, in particolare, costituisce la misura più controversa, avendo sostanzialmente imposto ai destinatari della norma – uno per tutti, Google, in quanto gestore della piattaforma YouTube – l’adozione di sistemi di filtraggio preventivo dei contenuti caricati dagli utenti. Ovviamente le norme, come sempre avviene, sono formulate in modo generale e astratto, ma è fin troppo agevole osservare come l’intenzione del legislatore comunitario sia stata in entrambi i casi quella di correggere un certo squilibrio di potere, economico e tecnologico, tra i grandi player tecnologici statunitensi – i cosiddetti Big Tech: Google e Facebook su tutti – e l’industria culturale europea. Se questo tentativo del legislatore dell’Unione avrà successo sarà soltanto la storia a dircelo. Quest’ultima finora ci ha insegnato che non sempre degli interventi normativi di questo tipo sono sufficienti a correggere delle dinamiche di mercato alterate, quando l’alterazione è causata da soggetti in una tale posizione di dominanza globale.

Quali altri diritti sono connessi al diritto d’autore?
I diritti connessi – ossia quei diritti che mostrano un qualche tipo di connessione, prossimità concettuale o affinità alla categoria dei diritti d’autore – sono una categoria normativa eterogenea e storicamente in espansione. Ho appena citato il nuovo diritto connesso introdotto dalla direttiva, quello degli editori di giornali, ma la normativa internazionale, quella europea e quella interna ne riconosceva già diversi. Nel libro ho provato a descrivere una tassonomia che distingue tra diritti funzionalmente connessi, diritti artisticamente connessi, diritti tipologicamente connessi, diritti connessi per contrapposizione e diritti connessi per estensione. Le prime due sono verosimilmente le sotto-categorie principali, dal punto di vista della loro importanza economica. Si tratta nel primo caso di diritti relativi all’esecuzione di attività industriali o imprenditoriali che hanno ad oggetto opere dell’ingegno o altri materiali a queste assimilabili (si pensi per esempio all’attività dei produttori discografici e cinematografici, dei broadcasters o degli organizzatori delle competizioni e degli eventi sportivi) e nel secondo caso di diritti relativi all’esecuzione di attività artistiche che hanno ad oggetto opere dell’ingegno (si pensi all’attività degli artisti interpreti ed esecutori). Per il legislatore la categoria dei diritti connessi, con la sua flessibilità, costituisce in ultima analisi una comoda soluzione quando ritenga necessario intensificare la protezione garantita a determinati soggetti ma quest’ultima non possa essere accordata nell’ambito della tutela autoriale per difetto dei requisiti soggettivi di applicazione della disciplina.

Come viene sanzionata la violazione dei diritti?
Il tipo e l’entità delle sanzioni varia da Stato a Stato. Diciamo che quello che si può osservare sul piano internazionale è, in generale, la netta tendenza a un inasprimento delle sanzioni. Si tratta di un fenomeno che in anni relativamente recenti ha interessato anche il nostro Paese. Si è fatto sempre più frequente il ricorso a sanzioni di carattere penale per colpire i comportamenti più gravi. È stata una scelta da più parti criticata, considerata la natura di extrema ratio della sanzione penale. Il legislatore, tuttavia, ha evidentemente ritenuto che le sanzioni civili e amministrative già previste in caso di contraffazione non fossero sufficienti. Per quanto mi riguarda ho qualche dubbio che questo progressivo inasprimento delle misure sanzionatorie sia risultato realmente efficace. Le tecnologie digitali, come ho ricordato prima, hanno aumentato in misura esponenziale le possibilità di violazione dei diritti, così che l’impegno del legislatore nell’individuare e punire i trasgressori ricorda lo sforzo, vano, di Achille con la tartaruga (con la differenza che, in questo contesto, la legge si muove ben più lentamente dell’innovazione tecnologica). Non credo sia un caso che, più di recente, il legislatore si sia orientato su misure che cercano, nei limiti del possibile, di prevenire le violazioni. Gli obblighi di filtraggio imposti nella direttiva (UE) 2019/790 ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti ne sono un esempio. Ma le norme che sanzionano l’elusione delle misure tecnologiche di protezione dell’opera apposte dai titolari, previste dalla direttiva 2001/29/CE andavano nella stessa direzione. Tra gli addetti ai lavori si cita spesso una frase, sintetica ma efficace, di Charles Clark. «The answer to the machine is in the machine»: la risposta alle sfide poste dalla tecnologia non va ricercata nella legge, ma nella tecnologia stessa. Personalmente, in modo forse meno efficace ma più meditato, direi che la risposta alle sfide poste dalla tecnologia va ricercata nella creazione di un ecosistema tecnologico, socio-economico e normativo equilibrato, che sia fondato su un bilanciamento dei diritti dei diversi soggetti coinvolti nei processi di creazione, elaborazione e circolazione dei prodotti culturali.

Da più parti si leva la richiesta di ripensare radicalmente il diritto d’autore: si andrà a Suo avviso verso la fine del diritto d’autore?
Mi sembra uno scenario quanto meno remoto, e ciò sia per motivi di natura formale che per ragioni di carattere sostanziale. Il diritto d’autore è oggetto di numerosi trattati internazionali, di cui sono parti contraenti moltissimi Paesi, che vincolano questi ultimi a un elevato livello di tutela degli autori. Un’abolizione di questo istituto giuridico richiederebbe dunque un consenso a livello internazionale che allo stato attuale, e quanto meno per il prossimo futuro, non esiste e non appare neanche ipotizzabile. Da un punto di vista sostanziale, inoltre, come ricordavo in precedenza, i mercati globali sono sempre più dematerializzati, e il diritto d’autore – e più in generale il diritto della proprietà intellettuale – costituisce proprio la disciplina giuridica dei prodotti immateriali. Fatico dunque a immaginare che possiamo fare a meno proprio delle regole che disciplinano la produzione e la circolazione di tali prodotti.

Detto questo, le critiche che sempre più spesso vengono mosse al sistema del diritto d’autore non sono prive di fondamento. La protezione garantita ai titolari dei diritti – e dunque all’industria culturale e dell’entertainment, più che agli autori in quanto tali – ha raggiunto un livello di ipertrofia tale da avere indotto molti studiosi a ritenere che siamo davanti a un vero e proprio fenomeno di overprotection dei diritti di proprietà intellettuale. Riprendendo quanto osservavo prima con riferimento all’apparato sanzionatorio, non credo che il diritto d’autore, e la proprietà intellettuale in genere, per quanto criticati e, sotto certi aspetti, criticabili, siano destinati a lasciarci. Credo però che siano destinati a cambiare profondamente, per adattarsi, come tutto, ad un mondo in rapido e costante cambiamento.

Giorgio Spedicato è professore associato nell’Università di Bologna, dove insegna Diritto della proprietà intellettuale e Diritto dei mercati digitali. È autore di Interesse pubblico e bilanciamento nel diritto d’autore (Giuffrè, 2013).

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