“Nomen omen. Il diritto al nome tra Stato e persona in Italia” di Giacomo Viggiani

Prof. Giacomo Viggiani, Lei è autore del libro Nomen omen. Il diritto al nome tra Stato e persona in Italia pubblicato da Ledizioni: in che modo quello al nome rappresenta uno tra i diritti fondamentali della persona?
Nomen omen. Il diritto al nome tra Stato e persona in Italia, Giacomo ViggianiA partire dall’età moderna il nome, e specialmente il cognome, svolge due funzioni. Da un lato, divenendo un segno stabile, assume rilievo per lo Stato, che se ne può servire per individuare i gruppi familiari presenti sul territorio; dall’altro, esso assume, per il soggetto e i suoi discendenti, una natura “proprietaria”, specie se illustre o nobiliare, particolarmente evidente nei modi tradizionali della sua tutela, come l’inibitoria di un uso rivale da parte di terzi. Conforta in questo ultimo senso la Cassazione del Regno d’Italia, la quale nel 1883 rilevò come l’interesse del privato cittadino al nomen si concentri maggiormente sul cognome, specie se illustre, che «costituisce una proprietà sacrosanta e inviolabile al pari […] di qualunque altra proprietà di cose materiali».

Complice l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il nome ha però subito anche una graduale e costante evoluzione verso un’altra direzione. Se da un lato si è rafforzato il suo valore identificativo per lo Stato, grazie alla sempre più efficiente burocrazia, dall’altro esso si è prepotentemente fatto spazio all’interno del catalogo dei diritti della personalità. Non che vada perso il suo valore “proprietario” e, per certi versi, “patrimoniale” – si pensi alla XIV disp. trans. fin. Cost. e alla sopravvivenza, sotto altra forma, dei titoli nobiliari –, ma questo viene superato hegelianamente nel momento in cui esso diviene, per il soggetto, il primo vettore della sua identità verso l’esterno. Si potrebbe allora dire che il nome, assolvendo congiuntamente a queste tre funzioni – identificativa, proprietaria e identitaria – rappresenta il cerbero tricefalo dei diritti della personalità.

Quali problematiche di natura giuridica si pongono in relazione al diritto al nome?
A dispetto di quello che ho detto poc’anzi, non bisogna cadere nell’ingenuità di credere che la potenzialità identificativa del nome sfruttata dall’ordinamento sia interamente volta a realizzare misure di carattere repressivo. Anzi, la puntuale individuazione dei cittadini permette anche di attribuire diritti e titolarità. Eppure, paradossalmente, è proprio questa residualità a far sì che le modifiche del nome vengano precisamente e puntualmente regolamentate da parte dello Stato, limitando l’espressione della personalità del portatore. Il nome viene così a trovarsi all’interno di una tenaglia, le cui due ganasce sono lo Stato e la persona, l’interesse ordinamentale e l’autonomia privata.

Nella mia ricerca, dopo un’analisi del diritto al nome nella giurisprudenza internazionale ed europea e delle modalità di attribuzione del prenome e di acquisizione del cognome in Italia, esploro questa tensione attraverso le problematiche giuridiche legate ai prenomi ridicoli o vergognosi, al cognome materno e del cognome comune degli uniti civilmente.

Come viene interpretato il diritto al nome nella giurisprudenza internazionale ed europea?
Il diritto al nome costituisce un consolidato diritto fondamentale della persona nell’ordinamento internazionale ed è stato oggetto di trattazione di varie convenzioni di diritto internazionale pubblico e privato. Quanto al primo aspetto conforta l’art. 24, comma 2, del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, in base al quale ogni minore deve essere registrato subito dopo la nascita e vedersi attribuito un nome, così come l’analoga previsione contenuta nella lettera dell’art. 7, comma 1, della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989. Per quanto attiene al secondo profilo, possono essere ricordate la Convenzione di Istanbul del 1958 in materia di cambiamenti di nomi e cognomi, la Convenzione di Berna del 1973 in tema di tenuta di registri dello stato civile, la Convenzione di Monaco del 1980 sulla legge applicabile ai nomi e cognomi e finanche la Convenzione di Antalya del 2005 sul riconoscimento interordinamentale dei nomi.

Per quanto riguarda la Corte Europea dei Diritti Umani e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, bisogna però fare alcune precisazioni.

Nella Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani (CEDU) non si fa un esplicito riferimento al diritto al nome. Cionondimeno, la Corte Europea dei Diritti Umani (Corte EDU) ha ri-compreso quest’ultimo nell’alveo dell’art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare), in virtù del collegamento alla famiglia e della sua funzione di identificazione personale, a partire dalla miliare decisione in Burghartz c. Svizzera del 1994.

Sull’altro versante, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea non è giudice dei diritti umani, ma giudice del diritto dell’Unione, e di conseguenza si è sempre dovuta rifare, in materia di prenomi e cognomi, alle categorie proprie del diritto comunitario e alle competenze riservate a quest’ultimo. A dispetto di questo limite, la Corte di Giustizia ha comunque avuto modo di esercitare la propria competenza sul tema per mezzo di un controllo indiretto, utilizzando quale parametro di legittimità la libertà di stabilimento o il principio di non discriminazione in ragione della nazionalità. Anzi, si potrebbe dire che è riuscita ad accordare una protezione più incisiva della Corte Europea dei Diritti Umani, pur senza mai qualificare il diritto al nome come diritto fondamentale.

Quali sono le modalità di attribuzione del prenome e di acquisizione del cognome in Italia?
Il primo esercizio del diritto ad avere un prenome avviene consustanzialmente all’acquisizione della capacità giuridica, cioè alla nascita. A causa della tenera età, esso non può però essere fatto valere personalmente dal suo titolare. A ciò suppliscono i genitori (o il tutore), i quali, lungi quindi dal poter rivendicare un diritto riguardo all’attribuzione del prenome del figlio, esercitano soltanto di comune accordo, una potestà temporanea, appartenente alla più ampia responsabilità genitoriale, nell’esclusivo interesse del minore stesso.

Sempre nell’interesse del minore, la legge impone alcuni limiti alla scelta del prenome da parte dei titolari della responsabilità genitoriale. La riforma introdotta con d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, stabilisce che è vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come prenome, prenomi ridicoli o vergognosi, o ancora un prenome non corrispondente al sesso. Inoltre, si impone che i prenomi scelti siano espressi mediante lettere dell’alfabeto italiano, seppur con l’estensione alle lettere J, K, X, Y, W.

Per quanto attiene invece al cognome, l’acquisizione segue i rapporti di filiazione e non vi sono dunque spazi di elezione per il soggetto o per chi ne fa le veci. Si può quindi affermare che il cognome non è trasmesso dai genitori tramite un atto di volontà e pertanto non può essere attribuito come si fa col prenome. L’acquisizione del cognome cambia infatti a seconda del carattere legittimo o meno della filiazione.

Se il figlio nasce al di fuori del matrimonio, può non essere riconosciuto dai genitori e risultare pertanto figlio di ignoti. In questo caso la legge prevede, non potendo restare il minore privo di cognome, che sia lo stesso ufficiale dello stato civile a dargliene uno (come avviene per il prenome). È questa forse l’unica ipotesi in cui dove il cognome è forse scelto. Se invece il figlio naturale viene riconosciuto, può esserlo da un solo genitore, da entrambi i genitori simultaneamente o da entrambi ma in tempi diversi. Per quanto riguarda infine il figlio nato in costanza di matrimonio, il nostro ordinamento è a oggi sprovvisto di una norma espressa regolante la fattispecie. È tuttavia profondamente radicata nella coscienza sociale la regola consuetudinaria (rectius: la norma implicita), secondo la quale tale figlio assume automaticamente il cognome del padre, considerato come cognome dell’intero nucleo familiare e condiviso pertanto dalla moglie e dalla prole.

La questione del cognome materno ha caratterizzato il nome negli anni recenti: come viene disciplinata nel nostro Paese?
Non poi in anni così recenti… Un primo tentativo di aggiornamento in materia può essere rilevato in una proposta di legge depositata (e mai discussa) nel corso addirittura della VIII legislatura! A ormai quattro decadi di distanza dalla VIII legislatura, il prevalere del patronimico appare però non solo da rivedere, ma anche incompatibile con l’assetto ordinamentale e la coscienza sociale.

Occorre però non fare confusione. Se da un lato appare irrefragabile che l’origine dell’acquisizione del solo cognome paterno vada ritrovata nella concezione romanistica della famiglia, dall’altro sarebbe errato e fuorviante considerarla oggi come un diritto del padre a trasmettere il proprio cognome, a cui farebbe da contraltare il mancato diritto della madre di fare lo stesso. Come ho già detto, non sussiste, nel nostro ordinamento, alcun diritto soggettivo a trasmettere il proprio cognome, che viene invece acquisito dal soggetto a titolo originario.

Ciò premesso, possiamo dire che la questione del cognome materno non è regolamenta nel nostro paese, così come non lo è quella del cognome in generale per il figlio nato in costanza di matrimonio, per il quale si procede tramite l’applicazione di una norma implicita ricavata per via ermeneutica. Certo, una norma implicita non è comunque esente da un eventuale sindacato di costituzionalità. Tant’è che la Corte costituzionale, per esempio, fu chiamata a pronunciarsi sulla questione già alla fine degli anni ’80, poi nel 2006 e infine ancora nel 2016. Senza contare la condanna che l’Italia ha subito in sede internazionale da parte della Corte Europea dei Diritti Umani nel caso Cusan e Fazzo nel 2014.

A seguito dell’ultima pronuncia della Corte costituzionale, che ha ritenuto fondata la questione di legittimità, il Ministero dell’Interno ha proceduto a recepirne il decisum con circ. 19 gennaio 2017, n. 1, ordinando agli ufficiali di stato civile di accogliere l’eventuale richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire al figlio (biologico o adottivo) il doppio cognome, paterno e materno. Manca però ancora una riforma organica della materia. Nell’appendice del volume ho allegato un una bozza di proposta di legge in materia, nel tentativo di contribuire al dibattito.

Quale possibile evoluzione, per l’ordinamento italiano, in materia di cognome?
Nella vulgata, ma anche in alcune proposte di legge, si sta spingendo per una completa liberalizzazione del cognome. Questa posizione non mi trova d’accordo. A mio modesto giudizio non deve trovare spazio la volontà dei genitori, se non laddove segua al riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio o nella “trasmissione” del doppio cognome alle generazioni successive (dove si può però sempre prevedere ex lege l’ordine alfabetico dei due cognomi eletti), pena un’intollerabile eterodeterminazione del cognome del minore, fino a privarlo di esso. L’acquisizione del cognome deve restare automatica e ope legis a tutela del minore stesso e a garanzia dei suoi diritti. La norma implicita disponente l’acquisizione automatica del solo cognome paterno era sì un retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, ma non perché fosse automatica. È anzi l’introduzione di una libertà di scelta dei genitori nell’individuare il cognome del figlio che reintroduce, surrettiziamente, quella potestà genitoriale che è ormai tramontata (o almeno dovrebbe).

Giacomo Viggiani è ricercatore in Filosofia del diritto presso l’Università degli Studi di Brescia, dove tiene il corso di Teorie e politiche dell’uguaglianza. Dottore di ricerca in Filosofia del diritto e Bioetica giuridica presso l’Università degli Studi Genova, ha partecipato a vari progetti di ricerca nazionali ed europei ed è autore di numerosi saggi e articoli. Tra questi, si segnalano le monografie Dal diritto alla privacy al diritto al matrimonio (2015) e Il liberalismo politico e il matrimonio tra persone dello stesso sesso (2018). È inoltre coautore della ricerca Hard Work. LGBTI Persons in the Workplace in Italy (2017).

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