“Matrimoni romani tra diritto e realtà. Monogamia, esogamia, etnogamia” di Luigi Sandirocco

Prof. Luigi Sandirocco, Lei è autore del libro Matrimoni romani tra diritto e realtà. Monogamia, esogamia, etnogamia pubblicato da Aracne: monogamia, esogamia ed etnogamia erano i principi che rendevano lecito l’istituto matrimoniale presso i romani.
Matrimoni romani tra diritto e realtà. Monogamia, esogamia, etnogamia Luigi SandiroccoNei 13 secoli di esperienza giuridica romana, sebbene il vincolo giusto e legittimo dovesse essere monogamico ed esogamico nonché formalizzato in presenza del conubium fra nubendi, non mancarono eccezioni, dubbi e incertezze. Questo emerge dalla lettura dei testi imperiali, degli scritti della giurisprudenza e della produzione normativa della Chiesa, vagliati con la finalità di fornire prospettiva giuridica, sociale e storica al matrimonio. A ogni modo e in linea di principio, a un uomo non era consentito avere due mogli nel medesimo tempo o concludere un vincolo coniugale con persone del proprio gruppo familiare (agnatizio, prima, cognatizio, successivamente) ed essenziale, inoltre, era la presenza dell’affectio maritalis tra i futuri sposi, elemento indispensabile che distingueva il matrimonio dall’unione di fatto: il concubinato. Preciso che con il volume Matrimoni romani tra diritto e realtà non ho intenso fornire una visione globale e completa di un argomento che presenta numerose chiavi di lettura e neppure una disamina compiuta dei princìpi che, nonostante le innumerevoli evoluzioni e modifiche subite dal matrimonio nel corso delle varie epoche storiche di Roma, avrebbero sempre retto le giuste nozze (monogamia, esogamia e consenso), quanto piuttosto una ricerca sulle anomalie, le singolarità, le zone d’ombra e gli eventi che in qualche modo sembrerebbe abbiano scalfito i richiamati princìpi.

Vi furono mai deroghe nel corso della storia romana al principio monogamico?
In nessuna epoca dell’esperienza giuridica romana, da quella più antica a quella contaminata da influssi orientali, sarebbe stato consentito a un uomo di avere due o più mogli legittime; ciò malgrado si è tentato di dimostrare che le fonti non sono univoche nel focalizzare l’interpretazione del principio monogamico. A un’analisi più approfondita, anzi, le testimonianze del passato lascerebbero presumere con plausibile attendibilità che non mancarono nel corso dei secoli eccezioni che derogavano ai criteri ritenuti generali e condivisi nell’evoluzione storico-sociale. Un orientamento dottrinale alquanto diffuso ritiene che, a partire dall’età classica, la bigamia fosse punita come adulterio per la donna e stupro per l’uomo, mentre parte della romanistica ritiene, diversamente, che ai bigami venisse applicata la nota pretoria d’infamia. Ma è un dato acquisito che sino al tempo di Diocleziano le fonti non configurano la bigamia come fattispecie originale, distinta da reati similari o assimilabili. Un’analisi della genesi concettuale della bigamia come comportamento riprovevole e illecito, e del consolidamento giuridico della sua repressione penale, si è rivelato d’indubbio interesse in quanto strettamente legata al più ampio problema dell’evoluzione dell’istituto e del regime del matrimonio romano, rispetto al quale il delitto di bigamia si pone, a un certo momento, come essenziale e invalicabile confine etico e giuridico. Per un’analisi del fenomeno si è, quindi, ritenuto indispensabile far leva su una basilare testimonianza in tema di bigamia che, proprio in ragione della sua eminente peculiarità, si segnala come imprescindibile punto di riferimento per un esame della controversa tematica. Intendo riferirmi a un passo della Historia ecclesiastica del bizantino Socrates Scholasticus ove si narra di un singolare intervento normativo di Valentiniano I, attraverso un racconto che può essere articolato in tre distinti momenti. Il primo è incentrato sulla figura di Giustina; il secondo è caratterizzato dalla descrizione dei rapporti tra l’imperatrice Severa e la giovane Giustina; il terzo, invece, che ha un carattere meno storico e più tecnico-giuridico, si snoda attraverso il racconto delle seconde nozze dell’imperatore Valentiniano I con Giustina senza il preventivo ripudio della prima moglie Severa e l’analisi della legge sulla bigamia. È in questo contesto che Socrate racconta di come sia stata emanata una legge da Valentiniano I, nell’anno 370 d.C., con la quale si autorizzava chiunque ad avere contemporaneamente due mogli legittime. Scopo della norma, pertanto, sarebbe stato l’esclusivo soddisfacimento di un desiderio assolutamente privato e personale dell’imperatore – contrarre un secondo matrimonio con Giustina senza dover prima ripudiare la moglie Marina Severa – più che la realizzazione di un nuovo progetto di etica familiare. Le notizie sulle doppie nozze e sulla legge ascritta a Valentiniano I emergono e si accavallano per circa un millennio. Ciò sembrerebbe confermare, per quanto in maniera indiretta, l’attendibilità della testimonianza originaria e il suo peso nel novero degli storici. Riferisce puntualmente la notizia anche Cassiodoro (Historia ecclesiastica tripartita2.3-8) e tra le ultime testimonianze sull’argomento va ricordato quanto contenuto nell’opera di Niceforo Callisto (Historia ecclesiastica 11.33). La testimonianza di Socrate ha comprensibilmente attirato, fin da epoche risalenti, l’attenzione di numerosi interpreti del mondo antico. Il primo ad aver tacciato di falso il passo di Socrate risulta essere stato il cardinale Baronio che nella sua opera Annales ecclesiastici, compilata sul finire del XVI secolo, cerca conferma alla propria tesi circa l’infondatezza della notizia relativa alla legge di Valentiniano I, per l’inconciliabilità con i princìpi normativi ai quali si attennero gli imperatori cristiani che regnarono dopo di lui. La notizia della bigamia dell’imperatore però non ci è giunta attraverso una voce di palazzo raccolta da uno scrittore, e neppure da una distorsione dei fatti posteriore, con la finalità di mettere in cattiva luce Valentiniano I con i posteri: quella che Socrate Scolastico riporta è una notizia, suffragata dal rigore che va attribuito alla testimonianza di un uomo versato al diritto (ricordiamo che era avvocato a Costantinopoli). La storia dell’Urbe, tra l’altro, conosce altri episodi clamorosi di travalicazione del principio monogamico, che non ebbero l’eco – moralistica, diremmo oggi – che ci si poteva attendere (pur tenendo conto del contesto pagano in cui ebbero luogo): gli esempi di Cesare, di Antonio con Cleopatra e di Messalina con Claudio e Silio sono illuminanti, se li inseriamo naturalmente nel contesto politico in cui tali fatti maturarono. In questi casi mancò una legge che autorizzasse la bigamia, perché evidentemente un provvedimento normativo di tale contenuto e portata non era ancora avvertito come necessario. Appare palese, quindi, l’inutilità di un dettato legislativo su una situazione che non riscuoteva la riprovazione generale, ma anzi veniva accettata e tollerata. È altrettanto vero che, però, sembrerebbero state introdotte delle crepe vistose nel tradizionale sistema monogamico dei romani. Se ne potrebbe dedurre che nel corso della storia romana, se vi sono eccezioni eclatanti riferite a personaggi di grande portata, non può escludersi che esistessero numerose realtà generiche e concrete in cui tali eccezioni venivano applicate senza destare né riprovazione né condanne. La presunta legge che avrebbe autorizzato le doppie nozze, quindi, può essere calata senza discrepanze nella società del IV secolo e senza essere in urto manifesto con il complesso giuridico romano. La bigamia sarebbe stata sentita, pertanto, non come uno strappo stridente al principio monogamico, ma come entità che a esso si affiancava senza sollevare necessariamente particolari reazioni: monogamia intesa nel senso di necessità intima e soggettiva, e non come modulo comportamentale cogente.

Quale fu l’evoluzione storica del matrimonio tra consanguinei presso i romani?
Nella civiltà romana la famiglia era il nucleo attorno al quale ruotava l’intera società, e quindi l’incestum rappresentava una violazione dell’ordine familiare e sociale, sia dal punto di vista etico, sia da quello religioso e, solo successivamente, giuridico. Emblematico il ruolo rivestito dalle Vestali, le vergini sacerdotesse che dovevano custodire e preservare perennemente il fuoco sacro della Dea che rappresentava l’eternità di Roma, perché la leggenda riteneva fosse stato acceso per la prima volta da Romolo. Vesta, venerata assieme a Lari e Penati, era la protettrice della domus nella sua completezza e intangibilità. Le Vestali erano sacerdotesse scelte nelle famiglie patrizie tenute in più alta considerazione, tra le fanciulle dai 6 e i 10 anni, che per 30 anni dovevano attenersi al voto di castità e solo successivamente potevano unirsi in matrimonio. In un primo tempo le Vestali erano due, ma poi il numero aumentò a sette, così come vennero accresciuti i loro compiti. Tutto il quadro di riferimento delle Vestali ruota, comunque, attorno alla purezza, che esse incarnavano: se infrangevano il voto di castità divenivano colpevoli di incestum, un reato punito con la morte. Anche nel supplizio una precisa liturgia d’intangibilità ne indicava il particolare status, non potendo essere la Vestale neppure toccata dal ferro delle armi. E infatti, per punirla della sua condotta inconciliabile con la missione sacerdotale, veniva portata al campus sceleratum e sepolta viva. Il seduttore era invece ucciso a frustate: una particolare efferatezza e una precisa simbologia per punire una contaminazione che conteneva l’attentato all’identità di Roma. Con il termine incestum in generale si qualificano in origine, quindi, gli atti irreligiosi e immorali ma anche quelli realizzati contro i buoni costumi, sebbene privi di contenuto sessuale, quali l’intervento di uomini a celebrazioni di culto pagano accessibili alle sole donne. Mentre le fattispecie religiose con i connotati tipici dell’incesto si possono ricostruire con una certa approssimazione attraverso l’analisi e lo studio delle fonti storiche e letterarie, maggiori difficoltà s’incontrano, invece, nell’indagine sul profilo giuridico in considerazione dell’assenza di una puntuale definizione. Tale carenza rende difficile argomentarne sul regime normativo delle origini, sebbene sia possibile ritenere, all’unisono con la dottrina prevalente, che le nozze tra ascendenti e discendenti e tra collaterali sono contrastate, e pertanto formalmente vietate e sanzionate, sin dall’epoca più antica. In epoca imperiale l’incestum si focalizza nell’unione sessuale tra consanguinei (crimen incesti) che poteva essere commesso tanto dall’uomo quanto dalla donna, con una scala graduale di applicazione della pena che va dalla capitis deminutio, con la confisca dei beni, alla verberatio, sino alla pena di morte: lo status del reo non è indifferente alla comminazione della punizione. La persecuzione dei colpevoli e la configurazione stessa del reato testimoniano la sua diffusione e la necessità per lo Stato di perseguirlo. Nel II secolo d.C. Gaio pone le basi per lo sviluppo della giurisprudenza susseguente e poi per le Istituzioni gustinianee. È lui a fissare gli impedimenti matrimoniali, in un’analisi dell’incestum nelle sue implicazioni privatistiche, attraverso un ordine di puntuali divieti secondo gradi di parentela e di affinità, e in particolare: a) relazioni tra parenti in linea retta; b) relazioni tra parenti in linea collaterale; c) relazioni tra affini in linea retta; senza limitazioni di sorta alle unioni stabili od occasionali tra zio paterno e nipote, cugini e cognati (inst. 1.58-64). Papiniano, nell’epoca dei Severi, affronta anche gli aspetti processuali, con specifica predilezione verso gli effetti del reato d’incesto sullo status dei figli nati da unioni inficiate da tale legame (D. 50.2.6pr). Il giurista discute di problemi processuali come l’accusa e la legittimazione all’azione (D. 48.5.40.7), la prescrizione dell’azione (D. 48.5.40.5), i soggetti perseguibili e le problematiche relative all’acquisizione di prove e, in generale, di strumenti probatori (D. 48.18.6.1; 34.9.16). I contemporanei Paolo e Ulpiano risentono di tale analisi anche quando si tratta di affrontare le tematiche della punibilità della donna e l’utilizzo dei tormenta giudiziari. Paolo si sofferma sull’impostazione strutturale dell’incesto e non sulle sue conseguenze penali, affrontando, in particolare, il tema della definizione del crimine conseguenza di un rapporto matrimoniale posto in essere contro i mores (moribus prohibitum). Integra, inoltre, il quadro casistico ritenendo ipotesi di reato i matrimoni tra: a) adottato emancipato ed ex moglie dell’adottante (D. 23.2.14pr); b) adottante e moglie dell’adottato anche emancipato (D. 23.2.14.1); c) adottato e figlia naturale dell’adottante (D. 1.7.23); d) adottato e moglie del proprio padre naturale, nonché del proprio padre adottivo (D. 23.2.14.4); e) ex fidanzato e madre della propria ex sposa (D. 23.2.14.4); f) figliastro e matrigna (D. 23.2.14.4), genero e suocera, nonna e bisnonna del coniuge (D. 23.2.14.4); g) suocero e nuora, coniuge del nipote e del pronipote (D. 23.2.14.4); h) patrigno e figliastra, nipote e pronipote del coniuge (D. 23.2.14.4); i) fratello e sorella adottiva (D. 28.2.9.4); l) fratello e sorella, fratello e pronipote della sorella (D. 45.1.35.1; 23.2.39pr). Quanto a Ulpiano sofferma, invece, la propria attenzione su problemi di principio tralasciando questioni di tipo processuale. Riprende la casistica gaiana estendendo le ipotesi d’incesto ai casi di: a) figlio e fidanzata del padre (D. 23.2.12.1); b) padre e fidanzata del figlio (D. 23.2.12.2); c) ex marito e figlia nata da secondo matrimonio della moglie divorziata (D. 23.2.2.3). Esclude, invece, l’incesto nel caso di nozze tra: a) arrogato e moglie dell’arrogante purché ripudiata (D. 23.2.12 pr); b) figlio naturale dell’adottante e figlia della sorella adottiva (D. 23.2.12.4); c) adottato e sorella dell’adottante a condizione che non abbia con l’adottante in comune il padre naturale (D. 23.2.12.4). In epoca postclassica, nel periodo compreso tra l’impero di Diocleziano e di Zenone, il regime giuridico si muove su due binari: uno inerente l’inasprimento della repressione criminale; l’altro facendo ricorso all’alleggerimento delle sanzioni (fino al condono) nei confronti di quei vasti strati della popolazione che con la costituzione del 212 di Antonino Caracalla erano stati assorbiti dal diritto di cittadinanza, pur ignorandone la portata e le prescrizioni, e creando così un problema d’ordine giuridico e sociale. Al silenzio di Costantino, assai probabilmente perché riteneva l’esistente disciplina, ampiamente rivista dal disposto normativo del 295 d.C. di Diocleziano, in linea con le esigenze del tempo, segue da parte di Costanzo II un’estensione degli impedimenti matrimoniali a parenti e affini in linea collaterale. L’incesto è visto, anche successivamente da Teodosio I e dai successori al governo dell’impero Arcadio, Onorio, Teodosio II e Zenone, come una deviazione da combattere, tanto che nel 380 d.C. sarà tenuto fuori dalle indulgentiae criminum. Nel periodo giustinianeo, si assiste, da ultimo, a una profonda riflessione sulle elaborazioni dei giuristi classici, piuttosto che a una continuità con la legislazione imperiale. Una chiave di lettura emblematica è quella delle Istituzioni giustinianee, in cui si ribadiscono i divieti matrimoniali, con qualche modifica ad adiuvandum, e si confermano le pene civili e criminali che erano passate in secondo piano a causa di una tendenza di minor rigore della legislazione. Dalle Novelle di Giustiniano (535-539 e 542) emerge infine, con il rigore dei provvedimenti, lo sforzo di amalgamare la percezione istituzionale e sociale anche nelle zone più periferiche dell’impero, di facilitare il prelievo fiscale e di indirizzare il settore in un ambito privatistico. L’imperatore conclude la trattazione dell’argomento con Novella 115.3-4 del 542 che, elencando le ipotesi di diseredazione, indirettamente richiama il caso di unioni incestuose. È il successore Giustino II, nel 566, a riaprire la materia con la Novella 2 che accentua la severità nella repressione del reato e lo sfronda dal ricorso alla delazione. Sull’incesto, più o meno diffuso nelle varie epoche storiche, peserà sempre e comunque la considerazione generale di repulsione, che si esplicherà appunto nel ventaglio dei divieti matrimoniali, con la conseguenza che lo stesso verrà costantemente, e già dall’antico fas, messo all’indice e ritenuto esecrabile. Per concludere, in virtù del principio esogamico il matrimonio era consentito solo tra coloro che appartenevano a distinti gruppi sia familiari sia gentilizi sebbene le fonti nel loro complesso sembrano però testimoniare che non sono mancate anomalie rispetto alla condivisione di valori comuni, tant’è che reiteratamente gli imperatori sono intervenuti a disciplinare e ridisegnare le conseguenze e la loro punibilità. Prova, questa, che se l’istituto fosse stato immutabile e non corroso nella disciplina, non sarebbe stata avvertita la necessità di ribadire o correggerne gli aspetti.

In che modo il principio della consensualità regolava l’istituto matrimoniale?
La consensualità era la manifestazione dell’affectio maritalis. Fu essa a costituire l’elemento essenziale che distingueva le giuste nozze dalle unioni di fatto. Tutte le volte però che si frapponevano impedimenti soggettivi al vincolo – per le unioni riguardanti attrici, donne di basso rango, gladiatori e loro figli, senatori e liberte e figlie di liberte, governatori delle province e donne provinciali, unioni tra e con schiavi e schiave, ecc. – le coppie finiranno con l’aggirare l’ostacolo preclusivo ricorrendo a stabili convivenze: concubinato e contubernio. Si trattava di unioni di fatto – surrogato del matrimonio che, sulla base di un apparente richiamo all’elemento costitutivo dello stesso, non ne configureranno la sua legittima pienezza, rimanendo arginate in un cono d’ombra non disciplinato dal diritto – che unitamente al vincolo coniugale saranno comunque vietate, con la minaccia della pena capitale, nel caso fossero formalizzate tra romani e barbari.

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