
di Paolo Tonini
Giuffrè Editore
«La legge penale definisce i “tipi di fatto” che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che li commettono. La legge processuale penale regola il procedimento mediante il quale si accerta se è stato commesso un fatto di reato, se l’imputato ne è l’autore e, in caso positivo, quale pena debba essergli applicata.
Una volta che è stato commesso un reato, occorre accertare le modalità del fatto, scoprirne il responsabile (o i responsabili) e applicare le sanzioni. Questo compito in una società ordinata spetta allo Stato in base al diritto; non si può lasciare che i cittadini, le persone offese o i loro familiari si facciano Giustizia da soli. L’uso della coercizione e della forza deve restare monopolio dello Stato. Il compito di accertare se un imputato è responsabile di un reato è demandato al giudice. Le modalità di svolgimento del processo penale non devono essere lasciate alla discrezione di quest’ultimo, bensì devono essere regolate dalla legge.
Il diritto processuale penale è il complesso delle norme di legge che disciplinano le attività dirette all’attuazione del diritto penale nel caso concreto. In questo senso comunemente si afferma che il diritto processuale ha una funzione strumentale rispetto al diritto penale sostanziale. Il giudice accerta se il fatto commesso dall’imputato rientra nella fattispecie (tipo di fatto) prevista dalla legge penale incriminatrice; in caso positivo, l’imputato deve essere condannato.
La caratteristica di “strumentalità” non è una diminuzione per il diritto processuale penale. Senza un processo regolato dalla legge e rispettoso dei diritti delle parti, l’applicazione della norma penale si trasformerebbe in un “diritto di polizia”; non vi sarebbe accertamento dei fatti operato da un soggetto imparziale, che valuti gli argomenti prospettati dall’accusa e dalla difesa.
Qualche precisazione è necessaria. Le due branche del diritto hanno per oggetto norme giuridiche; tuttavia sono differenti le attività che vengono regolamentate. Il diritto penale sostanziale vieta determinati fatti mediante la minaccia di una pena; i suoi precetti si rivolgono a tutti i cittadini. Il diritto processuale penale regola l’accertamento di una responsabilità penale e, quindi, prescrive i comportamenti processuali da tenere; i suoi precetti si rivolgono specificamente al giudice, al pubblico ministero e agli altri soggetti del procedimento. Soltanto alcune fra le norme processuali si rivolgono genericamente ai cittadini; ciò avviene, ad esempio, per quelle relative al denunciante ed al testimone.
Occorre aggiungere che la legge penale sostanziale ha la finalità di regolare le azioni delle persone, e non di accertarle; l’accertamento dei fatti spetta al processo. La legge processuale penale ha una duplice finalità: da un lato, regola l’attività del giudice e delle parti; da un altro lato, predispone gli strumenti logici mediante i quali il giudice, con il contributo dialettico delle parti, accerta i fatti di reato e la personalità di coloro che li hanno commessi. A causa di questa duplice finalità, nello studio della legge processuale si deve, in misura ancor maggiore che nel diritto penale sostanziale, tenere conto della funzione che deve essere svolta dalle norme.»