“Lo stato giuridico del bambino concepito nel diritto romano e nel diritto turco” di Başak Derinel

Dott.ssa Başak Derinel, Lei è autrice del libro Lo stato giuridico del bambino concepito nel diritto romano e nel diritto turco edito da Jovene: che relazione esiste tra diritto romano e diritto turco?
Lo stato giuridico del bambino concepito nel diritto romano e nel diritto turco, Başak DerinelIl diritto turco, almeno a partire della recezione del Codice civile svizzero nel 1926, fa parte del sistema romanista. Sappiamo che, negli ultimi secoli, il sistema codificato da Giustiniano I, sancito in omne aevum ed offerto ad omnes populos, continua ad accrescersi anche attraverso i ‘nuovi libri’ elaborati sia in area culturale germanica che in area culturale latina o ancora in area culturale elvetica, aree culturali assai diverse da quella originaria, indipendentemente da ogni colonizzazione, bensì, possiamo dire, per rivoluzione interna: sono i casi, ad esempio, del Giappone e, in un certo modo, dell’Impero ottomano e poi, della Repubblica turca.

Invero, il processo della “romanizzazione giuridica” in Turchia, prese avvio nell’ultimo secolo di vita dell’Impero ottomano, attraverso l’adozione dei codici moderni dell’Europa continentale (così, ad esempio, il Codice di commercio ottomano del 1850 e il Codice penale ottomano del 1858, adottati, rispettivamente, dal Code de commerce francese del 1807 e dal Code pénal francese del 1810) e l’inserimento delle istituzioni di diritto romano nel programma didattico dell’insegnamento giuridico turco, proprio con l’iniziativa di Pascià Ahmed Cevdet, ministro dell’istruzione dell’epoca, creatore della Mecelle ottomana del 1868-187, un membro illuminato degli ulema. Peraltro, l’espressione definitiva dell’accoglimento del sistema romanista fu di certo il Codice civile turco del 1926 (con le sue disposizioni “secolari” relative al diritto di persona, al diritto di famiglia e al diritto successorio).

A quali concetti ricorre il diritto romano per descrivere lo stato giuridico del bambino concepito?
Accanto al termine tecnico qui in utero est – che già, di per sé, non può che indicare una realtà ontologica – le fonti ci restituiscono l’impiego di parole e concetti che sono di uso generale – partus, venter, conceptus – ma che, in quanto usati dai giuristi, sono adeguati all’ambito e ai fini del diritto, più precisamente all’interesse del concepito. Queste espressioni non possono certo esser ricondotte alla lingua propria del diritto arcaico, ma, come è stato precisamente osservato da Bianchi nella sua monografia Per un’indagine sul principio ‘conceptus pro iam nato habetur (Fondamenti arcaici e classici, Milano 2009), suggeriscono comunque che anche “nell’epoca più remota della storia di Roma, caratterizzata da un ancor più denso pragmatismo, non meno concrete si presentassero le forme lessicali idonee ad indicare colui che già concepito, non era ancora nato”, mentre al contrario, “difettano nel lessico del diritto romano d’ogni tempo espressioni che siano adatte a rappresentare una realtà solo in potenza, quali nasciturus o concepturus”.

In che modo tali concetti antichi resistono nella legislazione turca (e svizzera)?
La nozione giustinianea di qui in utero est che risale almeno alla interpretatio classica delle Dodici Tavole [v. D. 38, 16, 3, 9 (Ulp. 14 ad Sab.) a proposito di Sabino] risulta del tutto evidente nel primo libro dei Digesta di Giustiniano [v. D. 1, 5, 5, 3 (Marc. 1 inst.); 1, 5, 7 (Paul. l. s. de port., quae lib. damn. conc.); 1, 5, 26 (Iul. 69 dig.) in D. 1, 5 “De statu hominum”]; ed è significativamente usata anche nel titolo De verborum significatione [v. D. 50, 16, 161 (Ulp. 7 ad Sab.); cfr. D. 50, 16, 153 (Ter. Clem. 11 ad leg. Iul et Pap.)].

Tale nozione, tramite il Zivilgesetzbuch svizzero di Eugen Huber, è accolta dal Codice civile della Repubblica di Turchia all’art. 28, comma 2, ai sensi del quale «Il bambino acquista la capacità giuridica sin dall’istante in cui è stato concepito nell’utero materno, a condizione che nasca vivo (Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder)» poiché «Ogni essere umano ha la capacità giuridica (Her insanın hak ehliyeti vardır)» (v. art. 8, comma 1).

In altri termini, il legislatore turco (e svizzero), pur utilizzando le nozioni astratte come “soggettività” – “personalità” – “capacità” giuridica, riconosce la realtà di quel concreto essere umano nell’utero materno sin dall’istante del suo concepimento. Il concetto romano dell’esistenza del concepito trova la sua espressione nella capacità giuridica riconosciuta al bambino concepito nel diritto turco-svizzero.

Quale sistematica adotta la legislazione turca?
La considerazione dell’essere umano nell’utero materno come persona trova il suo riflesso nella sistematica seguita dall’ordinamento giuridico turco e implica una determinata sistemazione, dovuta appunto alla persona del bambino concepito.

Le implicazioni sistematiche della qualificazione come persona fisica del bambino concepito sono evidenti nella collocazione della capacità giuridica del bambino concepito proprio nel libro I, parte I, titolo I del CCT concernente la personalità delle persone fisiche nella trattazione relativa all’inizio e alla fine della personalità delle persone fisiche.

La collocazione del delitto dell’aborto procurato intenzionalmente dalla donna (v. art. 100) o procurato da altri col consenso di lei, o anche contro la sua volontà (v. art. 99) nel Titolo V “Del procurare aborto, procurarsi aborto o procurare la sterilità” (Bölüm V “Çocuk düşürme, düşürtme veya kısırlaştırma”) della Parte II del Codice penale turco, nella trattazione relativa “ai delitti contro le persone (kişilere karşı suçlar)” costituisce il riflesso della rilevanza della qualificazione del bambino concepito come persona nella sistematica del diritto.

Quali principi ispirano la parità del bambino concepito nel quadro normativo giustinianeo e nel diritto vigente in Turchia (e Svizzera)?
Parallelamente al diritto romano, che considera ‘esistente’ (in rerum natura esse) il bambino concepito (v. Iul. D. 1, 5, 26), anche il legislatore turco, con terminologia moderna, riconosce la capacità giuridica sin dal concepimento (v. art. 28/II); inoltre, il principio della parità tra bambino concepito e bambino nato (v. Paul. D. 1, 5, 7) trova il suo riflesso nel codice civile turco (v. artt. 28, 582).

Başak Derinel, di nazionalità turca, nata a Istanbul il 6 novembre 1978, dal 2002 lavora come ricercatore universitario in Diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Galatasaray (Istanbul). Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Italiano di Istanbul, nel 2001 si è laureata in giurisprudenza presso l’Università di Marmara (Istanbul). Nel 2005 ha conseguito il master in diritto privato presso l’Università di Galatasaray. Nel 2011 ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in diritto civil-romanistico presso La Sapienza Università di Roma. Attualmente è in Germania all’Università di Amburgo come ricercatore in visita.

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