
Quale fu il destino del diritto romano in seguito alle invasioni barbariche?
Occorre anzitutto intendersi sull’idea di invasioni barbariche. Oggi sappiamo che la penetrazione delle genti barbare all’interno dei territori dell’impero non fu l’evento di un momento (e nemmeno di un solo secolo). Fu invece un fenomeno di lunga durata, cominciato già nel II secolo d.C., durante il quale si alternarono momenti di maggiore o minore conflittualità e periodi di pacifica convivenza. Quando poi, a partire dal V secolo, alcuni gruppi di barbari riuscirono a insediarsi stabilmente, realizzando delle entità politiche autonome (i regni romano-barbarici) e si posero in rapporto dialettico con la popolazione residente, non cercarono affatto di sconvolgere la vita giuridica delle regioni che occupavano. I guerrieri barbari aspiravano in genere a divenire parte del mondo romano. Desideravano infatti trasformarsi in proprietari terrieri e beneficiare dello standard di vita che avevano avuto modo di osservare e apprezzare durante i lunghi periodi di ‘collaborazione’ o di scontro con i romani. Era, però, soprattutto la realtà delle province romane quella con la quale essi entravano in contatto. Ed era perciò in primo luogo con il cosiddetto ‘diritto romano volgare’ che essi dovevano confrontarsi. Le opere dei giuristi romani classici rimanevano appannaggio di poche persone che abitavano nelle grandi città e raramente si ricorreva a queste per le necessità dei traffici o per risolvere le usuali controversie. Il diritto romano proseguì dunque la sua vita sebbene, appunto, in forme ‘volgari’ o – volendo usare l’espressione di uno dei maggiori conoscitori di quest’epoca quale fu Santo Mazzarino – ‘democratiche’ (ma attenzione, adottando questo aggettivo, a non cadere in facili equivoci).
Si può parlare di diritto dei barbari?
È questa una grossa questione, non ancora risolta. A lungo la storiografia (e la storiografia giuridica in particolare) è rimasta ferma sulla chiave interpretativa dello scontro di civiltà: i romani da un lato, civili ma anche decadenti, i barbari germani dall’altro, rozzi ma con grandi valori morali. Al raffinato e complesso diritto romano, caratterizzato dall’individualismo e dalle differenze di status, si contrapponevano le semplici consuetudini dei germani, fondate sulla solidarietà del gruppo familiare, la condivisione dei beni e delle decisioni importanti. Oggi si sta faticosamente uscendo da questa visione così ideologicamente caratterizzata, in cui affiorano evidenti i guasti dei nazionalismi. La vecchia idea di un originario ‘diritto comune dei germani’ (capace di sopravvivere alla separazione delle tribù durante il medioevo e di costituire, ancora nell’Ottocento, le basi sulle quali costruire il diritto del nuovo stato tedesco) è ormai per lo più abbandonata. Più che i modelli di un unico diritto dei germani da contrapporre al romano, dunque, oggi si cerca di individuare e analizzare le tradizioni giuridiche proprie delle differenti società del medioevo barbarico. E se in esse emergono tratti comuni, è piuttosto con l’ausilio dell’antropologia giuridica – di quella, in particolare, che studia le società a uno stadio di civiltà ancora primitivo – che bisogna procedere.
Una simile ricerca, tuttavia, è solo agli inizi. E sono ancora molte le resistenze che oppongono i miei colleghi storici del diritto. Nell’attesa, ci si deve contentare di osservare come anche quelle leggi romano-barbariche che si ritenevano contenere le più significative testimonianze di un ‘puro’ germanesimo (il Patto della legge Salica e gli Editti dei re longobardi) riflettono soprattutto traduzioni franche o longobarde di quelle prassi volgari che erano diffuse nelle province del tardo impero e, in particolare, negli accampamenti dell’esercito multietnico che combatteva sotto le insegne di Roma.
Quale fu l’impatto del cristianesimo sulla cultura giuridica romana?
Non mi è facile rispondere a questa domanda. La svolta a favore dei cristiani avviata da Costantino (tra il 312 e il 313) e portata a compimento da Teodosio I (nel 380) ha certamente trasformato l’impero di Roma in qualcosa di diverso. Se ci si ferma però allo specifico piano del diritto, tale trasformazione appare assai meno significativa. Certamente, in alcuni ambiti, talune ‘novità’ sono percepibili con chiarezza. È il caso, per es., della configurazione in termini di reati o crimini di certi comportamenti ritenuti solo ora offensivi o semplicemente inconciliabili con la religione ufficiale. Influenze si colgono pure nella nuova visione dell’istituto matrimoniale. In genere, però, il diritto civile non subì modifiche di sostanza (nemmeno la schiavitù di una parte della popolazione, com’è noto, apparve ai cristiani dell’epoca una realtà inconciliabile col Vangelo).
Piuttosto, è utile rovesciare la prospettiva. Fu, in effetti, il movimento cristiano ad avvertire, prima confusamente, poi in maniera sempre più consapevole, l’importanza del diritto romano, l’utilità delle sue categorie. Di fronte al pullulare di letture divergenti del Vangelo e al pericolo di disgregazione che continuamente ne derivava, il cristianesimo dovette accettare l’idea di trasformarsi da movimento religioso, concentrato sull’ascesi e sull’escatologia, in un corpus dalle forme istituzionali precise e ben radicate nella temporaneità. Non senza un interno travaglio durato almeno un paio di secoli, i ‘padri della chiesa’ si trovarono a dover elaborare una disciplina che potesse ‘ordinare’ in pratica ogni aspetto della vita, non solo spirituale, ma anche sociale dei fedeli. Essi riconobbero allora nel ius civile romanorum una filosofia della pratica che, con qualche aggiustamento e una buona dose di elasticità (la famosa ‘equità canonica’), poteva adattarsi perfettamente alla societas christianorum che si intendeva realizzare.
Come avvenne il recupero della legislazione giustinianea da parte della cultura giuridica occidentale?
Le modalità attraverso le quali l’Occidente medievale ‘riscoprì’ la compilazione giustinianea (in realtà alcune parti di questa non furono mai del tutto dimenticate) rimangono tuttora in buona misura misteriose e avvolte nella leggenda. È una vicenda che ho solo sfiorato nel libro, ma si posso comunque riassumere i risultati cui la storiografia è giunta negli ultimi decenni. Alla riscoperta di Giustiniano concorsero principalmente tre differenti spinte. Vi fu anzitutto la chiesa. Per le ragioni di cui ho appena detto, già nel IV secolo la chiesa aveva scelto il diritto romano come propria lex saeculi. E proprio sulla trama articolata del diritto romano la chiesa imbastì sempre il suo complesso rapportarsi con l’impero (dapprima quello tardo antico, poi quello bizantino e poi ancora quelli carolingio e sassone). Sulle norme romane, e in specie su quelle dettate da Giustiniano nel VI secolo, la chiesa fondava i suoi diritti, le sue prerogative. Quando poi, con Gregorio VII, volle con fermezza prendere le distanze dal quell’impero nel quale pure era cresciuta, il diritto di Giustiniano parve uno strumento prezioso nel sostenere il confronto politico. Nella polvere delle biblioteche si andò allora a cercare quei testi della cui esistenza, evidentemente, si serbava memoria. E quei testi si ricominciò a leggere con l’intento di rinvenirvi ‘munizioni’ utili nella battaglia per l’autonomia e per la supremazia.
Per motivi uguali e contrari, anche gli imperatori germanici presero a interessarsi di questa ‘novità’ rappresentata dalle leggi di Giustiniano. Da queste essi apprendevano che il loro potere poteva assumere significati nuovi e che si potevano vantare diritti fiscali da tempo non più richiesti. Infine, una potente spinta venne in maniera spontanea dalla effervescente realtà economica e sociale che caratterizzava l’Italia centro-settentrionale e la Francia meridionale già nella seconda metà del secolo XI. Il ritorno prepotente dei commerci riportò alla ribalta bisogni da tempo non più avvertiti: il prestito, il deposito, la sicurezza nei passaggi di proprietà, il fallimento, la disciplina delle successioni articolate, la soluzione delle controversie in sede civile e via così. Nacque allora un nuovo ceto di professionisti (giudici, causidici, notai) i quali presto individuarono nelle norme giustinianee delle ottime soluzioni da applicare ai molti nuovi problemi che i clienti venivano prospettando loro.