“Le regole del lusso. Apparenza e vita quotidiana dal Medioevo all’Età moderna” di Maria Giuseppina Muzzarelli

Prof.ssa Maria Giuseppina Muzzarelli, Lei è autrice del libro Le regole del lusso. Apparenza e vita quotidiana dal Medioevo all’Età moderna edito dal Mulino: in che modo fra Medioevo ed età moderna è stata disciplinata l’esibizione del lusso?
Forse per prima cosa è meglio chiarire quale è l’argomento al centro del libro.

Le regole del lusso. Apparenza e vita quotidiana dal Medioevo all'Età moderna, Maria Giuseppina MuzzarelliIl libro si occupa del lusso e del suo disciplinamento, del tentativo cioè di regolare l’accesso a beni con particolare riguardo ad abiti ed accessori. Il periodo indagato è l’ultimo medioevo e la prima Età moderna, indicativamente dal XIII alla fine del XVI secolo. Sono state in particolare le città comunali ad emanare sistematicamente a partire dal secondo Duecento norme che limitavano sprechi ed esibizioni non commisurate a condizione sociale, età, capacità economica, appartenenza religiosa ed altro ancora. La riflessione ed anche la regolamentazione del lusso non fu sconosciuta ai secoli precedenti ma la continuità di provvedimenti anche molto dettagliati caratterizza proprio i secoli indagati. Il settore preso principalmente di mira fu quello delle apparenze personali inteso come abiti ed accessori che rendevano visibile a tutti potenza economica e posizione sociale, gusto, fantasia e privilegio. Le città comunali che normarono ogni aspetto o quasi della vita dei “concives” vollero valersi anche di questo strumento, la regolamentazione dei consumi diciamo così, per premiare o marginalizzare, in altre parole per governare. Praticamente tutti gli statuti cittadini emanati in tutte le città grandi o piccole d’Italia (ma il fenomeno non ha riguardato solo l’Italia) stabilivano chi poteva mettersi e cosa ma addirittura regolamentavano (o cercavano di farlo) l’ampiezza delle maniche, la lunghezza degli strascichi e il valore dei ricami. In alcuni casi il rapporto con il lusso è difficile da cogliere a meno che non si intenda per lusso quello che eccede il consentito. L’intervento esposto rientra nella caratteristica iperregolamentazione dell’epoca che aveva molta fiducia nel potere delle norme e tutto o quasi cercò quindi di normare. Non si esitò a legiferare perfino circa il numero e il peso dei bottoni. Ciò in un’epoca nella quale nuove categorie sociali acquisirono potere, visibilità e ricchezza mentre sempre più botteghe artigiane producevano e mettevano in mostra nuovi oggetti da desiderare ed acquisire. In altre parole la regolamentazione suntuaria è parte del fenomeno della moda o meglio è uno degli elementi che ci consentono di asserire la nascita della moda intorno al XIII secolo.

Le norme non si limitavano a proibire o limitare l’uso di materiali particolarmente preziosi ma intendevano anche far corrispondere alla categoria di appartenenza numero e tipologia di oggetti ma anche larghezza e lunghezza di maniche o abiti. Dunque non si trattava tanto di porre un argine a spese eccessive o ad ostentazioni smodate bensì di contenere consumi inappropriati non consoni cioè alla posizione sociale occupata. Il rischio temuto era la confusione sociale, l’indistinguibilità, vale a dire qualsiasi attentato alla gerarchia e alla società posizionale.

Quali erano la ratio e il fondamento della normativa suntuaria?
Una delle motivazioni che indusse legiferare in materia fu certamente l’intenzione di mantenere le posizioni e le distanze sociali ma non dovette essere secondaria la motivazione economica. Mi spiego: ogni prescrizione era accompagnata da una multa che colpiva chi non rispettava la norma. Questo era un modo per raccogliere denaro a beneficio di casse comunali perennemente esauste e ciò in sostanza rappresentava una sorta di tassa sui lussi. Le norme servivano dunque a governare ma anche a far cassa. Servivano anche a influire su importazioni e più in generale sui consumi di lusso ma, a ben vedere, finiva con l’essere considerato lusso anche qualche centimetro di strascico se vietato dalle norme suntuarie. Di fatto queste norme servirono a fondare e diffondere una coscienza dei consumi ed a questo fine fu fondamentale l’apporto dei predicatori che agirono sia a sostegno dei legislatori sia come loro ispiratori, inducendo le autorità a prendere provvedimenti per contenere le spese o almeno le inappropriatezze delle ostentazioni. Difficile dire se gli esiti ci furono ma è certo che a lungo si è ritenuto opportuno cercare di agire sulle esibizioni come dimostra la durata secolare della regolamentazione e la loro diffusione in diverse aree geografiche.

Dove si diffusero le leggi suntuarie?
Praticamente in tutte le città grandi e piccole d’Italia ma anche di Germania, Inghilterra, Paesi Bassi, Portogallo e così via Si è trattato di un fenomeno globale e di recente è stato affrontato e studiato in questa prospettiva in una silloge di studi pubblicata presso la Cambridge University Press curata da Giorgio Riello e Ulinka Rublack alla quale ho collaborato anch’io. Anche la Russia d’Età moderna o l’impero ottomano si sono posti il problema della regolamentazione delle apparenze come la Cina e il Giappone. Ogni area geografica presenta caratteristiche specifiche nell’affrontare il problema comune. A seconda della tipologia di governo mutano le forme di regolamentazione dei lussi e le categorie alle quali sono concessi privilegi. In Italia la produzione di norme è intensa, non con la stessa energia e continuità nelle diverse città e nei differenti periodi fino alla fine del Cinquecento per poi calare moltissimo fino alla rarefazione e alla scomparsa alla fine del Settecento. L’intenzione di “infrenare il generale trasmodamento” si contrappose con lo sviluppo della moda e della sua cultura che a partire dal Seicento prese sempre più quota assieme alla consapevolezza della forza del fenomeno e quindi della vanità della sua regolamentazione.

Chi erano i principali destinatari di tali norme?
Va detto che le norme riguardavano prevalentemente ma direi quasi esclusivamente, con non molte eccezioni, le donne che peraltro non vestivano di sicuro secondo il loro gusto o capriccio. Gli abiti, la cui vita era di più decenni, facevano parte delle dotazioni provenienti dalle famiglie delle donne che li esibivano o di acquisti compiuti con la partecipazione di padri e mariti e dunque erano uno dei simboli della potenza famigliare. Le donne fungevano da manichini di esposizione della ricchezza e del privilegio famigliare e dunque colpendo loro si colpivano le loro famiglie ma non è che gli uomini vestissero con sobrietà, eppure i legislatori non posero il loro sguardi attento e critico sui completi indossati dagli uomini. Se le donne esibivano mises proibite i padri o mariti dovevano pagare la multa, potevano anche subire il sequestro di quanto vietato o essere costretti a pagare più tasse. Tutto ciò rende evidente che non si trattava di una questioncella femminile e che l’aspetto economico del fenomeno, il vantaggio cioè che la città poteva ricavare da norme del genere era rilevante. Tutti i cittadini erano invitati a collaborare denunciando chi non rispettava le norme e chi lo faceva aveva diritto a una parte della multa. Gli stessi artigiani, sarti, calzolai o ricamatori erano colpiti da una multa se accontentavano un cliente che chiedeva un capo “contra legem” ed erano quindi indirettamente coinvolti nella questione del rispetto delle regole.

Quali divieti vigevano a proposito di abiti, gioielli, copricapi e calzature?
A titolo d’esempio posso citare quanto vietò la normativa emanata a Bologna nel 1401: non si potevano portare gemme e pietre preziose; sul capo erano concesse al massimo tre once d’argento o d’oro misto o meno con seta o altro materiale non proibito; sulle vesti era consentito argento dorato o no oppure smaltato fino al peso di 12 once e altre 6 once al massimo in cordelle in argento dorato o no più una cintura sempre d’argento dorato o no che fosse smaltata o meno per un peso totale di 15 once fra oro, argento e smalto. In tutto faceva 33 once. Non era ammesso aggiungere alla cintura perle o pietre preziose, pena il sequestro. Si potevano esibire al massimo tre anelli e chi ne portava in numero superiore era condannato alla multa di 10 lire per ogni anello e al sequestro. Sulle vesti di velluto o di seta di nuova fattura potevano essere impiegate solo 2 once d’argento, dorato o no, pena la perdita del materiale prezioso e una multa di 10 lire. Molte le indicazioni relative a larghezze e lunghezze delle maniche ma anche delle punte delle scarpe che non potevano oltrepassare la mezza oncia che era una misura sia di peso sia di lunghezza. La lunghezza massima della manica era definita dalla misura complessiva di braccio e mano di chi l’indossava. La larghezza massima del gabano o della veste all’altezza dei piedi era di 10 braccia (circa 7 metri) pena la perdita della veste. La lunghezza della veste doveva corrispondere all’altezza della donna con pianelle ai piedi a meno che non si trattasse di un capo già confezionato e denunciata o che era dunque indossabile ma non in Quaresima o nel corso di feste nuziali pena il sequestro. Le vesti con maniche più larghe e/o più lunghe andavano ridotte alle misure indicate e ciò le rendeva portabili purché prive di perle, d’oro e d’argento oltre la misura concessa. La circonferenza delle maniche poteva essere al massimo di 2 braccia (poco più di un metro e mezzo) e la misura consentita per gli ornamenti in pelliccia corrispondeva all’altezza della pancia del vaio (petit-gris o scoiattolo). Colpisce il reiterato riferimento a lunghezze e larghezze accordate o vietate che dimostra come le misure fossero un elemento che giocava un ruolo non secondario nella definizione sociale e nel controllo di esso, quasi un’ossessione.

La cosa interessante è che a pochi giorni dall’emanazione di questa lunga serie di divieti molte persone, più donne che uomini, accorsero a denunciare le vesti che già possedevano e che la nuova normativa vietava. La legge infatti consentiva a chi andava rapidamente a dichiarare le vesti possedute che avevano uno o più aspetti proibiti di continuare a portarle dopo averle denunciate e se vi si apponeva sopra un bollo che le contraddistingueva ma anche, verosimilmente, se si accettava di pagare una tassa. È giunta fino a noi la fonte che contiene la registrazione di 211 vesti denunciate che costituisce una sorta di gazzettino della moda dell’epoca, un’istantanea dei quanto era “alla moda”. Sempre la normativa bolognese del 1401 proibiva “vestes novas factas ad turlos, scaglias, undas vel ad intaglios vel ad aliam formam seu figuram novam”vale a dire nuove fogge e inediti motivi ornamentali: una proibizione destinata al fallimento dato che la moda è per definizione ricerca di novità.

Tanto lo studio delle norme suntuarie come la speciale occasione di conoscenza offerta dalla registrazione di vesti denunciate (per Firenze abbiamo la descrizione-denuncia di oltre 6.000 capi) ci consentono di conoscere cosa circolava, cosa era gradito, quali fogge e colori erano più apprezzati, cosa venne introdotto nel corso del tempo e cosa invece cadde in disuso.

Come venivano disciplinate le occasioni sociali come feste, funerali e banchetti?
I legislatori non si occuparono solo di abiti, gioielli o pellicce ma anche di cerimonie e di banchetti. I funerali, ad esempio, vennero colpiti da dettagliate prescrizioni. Erano scontatamente momento di tristezza eppure anche occasione di sfoggio e un alto numero di norme suntuarie è dedicato a regolamentare i funerali occupandosi anche dei vestiti sia del morto sia di chi partecipava alla cerimonia funebre. Sarebbe improprio dire che partecipare a un funerale era una festa, ma non appare inappropriato soffermarsi su quanto faceva del funerale un’occasione per ostentare ricchezza e potenza. Contro tali manifestazioni tentavano di agire i legislatori limitando tra l’altro il numero delle persone alle quali era concesso vestire a lutto o a corrotto (da cuore rotto per il dolore). Le proibizioni riguardavano panni vedovili foderati di vaio, di ermellino, di scoiattolo o di martora e veli in capo che valessero più di 10 lire. La pena prevista per le inadempienti poteva essere di 100 lire, 50 delle quali erano destinate ai denuncianti.

Anche le feste per il cavalierato e i matrimoni erano sottoposti a disciplinamento circa il numero degli invitati e i doni che si potevano fare. Numerose norme riguardavano quello che si metteva in testa e al collo la sposa. In più città per almeno un anno dopo il matrimonio vigeva un regime speciale che dava alla neosposa la possibilità di esibire, e solo per quel periodo, vesti e gioielli, quasi una compensazione preventiva per le infinite tribolazioni che sarebbero seguite con una serie ininterrotta di gravidanze e parti.

Costante anche la legiferazione in materia di banchetti. L’opera di disciplinamento riguardò ovviamente i più abbienti in città colti nelle occasioni nelle quali l’appartenenza all’uno o all’altro livello sociale era ben visibile e comunicato. I banchetti erano una di quelle occasioni ed ecco il legislatore analizzare accuratamente quantità e qualità di quello che si serviva a tavola in momenti speciali. Le norme riguardavano il numero delle portate, ad esempio non più di tre generi di piatti, frutta esclusa. Il limite dei tre servizi è alquanto ricorrente, così come il riferimento ai taglieri per due persone come unità di servizio. Termini come “imbanditiones” o “confectiones” alludevano a insiemi di cibi, composti generalmente da più piatti e cioè a combinazioni non sempre facilmente ricostruibili e comunque complesse e piuttosto ricche. I divieti o le indicazioni potevano essere qualitativi oltre che quantitativi: a Bologna, ad esempio, nel 1401 oltre al divieto di più di due imbandigioni si vietò anche di eccedere il numero di due pernici o di un fagiano per ciascun tagliere condiviso da due convitati. Anche l’offerta dei dolci poteva essere sottoposta a precisa disciplina: a Venezia nel 1473 solo cialdoni (“storti”) e un tipo di focaccia denominato “ochieti”, niente marzapani e altri tipi di confetti. Chi non osservava i limiti era tenuto a pagare una multa.

Maria Giuseppina Muzzarelli insegna Storia medievale, Storia delle città e Storia e patrimonio culturale della moda nell’Università di Bologna. Tra le sue pubblicazioni: Guardaroba medievale. Vesti e società dal XIII al XVI secolo (nuova ed. 2008), Il denaro e la salvezza (2001), Pescatori di uomini (2005), Breve storia della moda in Italia (nuova ed. 2014), A capo coperto. Storie di donne e di veli (nuova ed. 2018).

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