“Le prove giudiziarie nel mondo antico. Tra retorica e diritto” di Annalisa Triggiano

Dott.ssa Annalisa Triggiano, Lei è autrice del libro Le prove giudiziarie nel mondo antico. Tra retorica e diritto edito da Aracne: qual era il concetto retorico di prova nel pensiero greco?
Le prove giudiziarie nel mondo antico. Tra retorica e diritto, Annalisa TriggianoPer rispondere a questa domanda, devo necessariamente fare una piccola premessa di carattere generale, che renderà la risposta stessa comprensibile a tutti. Nelle nostre aule di Tribunale, specie penale, l’oratoria è certamente ‘indispensabile’. In altre parole, un avvocato che riesca ad essere ‘persuasivo’ ha molto più carisma, più appeal, se vogliamo, rispetto a un avvocato che disponga di minore abilità. Ma la ‘retorica’ non ha nulla a che vedere con le regole processuali. Intendo dire: gli avvocati espongono, con vigore, le pretese dei loro Assistiti muovendosi entro precise ‘maglie’ giuridiche, ovvero le regole dei codici (sostanziali e processuali). La maggiore o minore abilità persuasiva non è materia d’esame, non è materia contenuta nei codici, è, in altre parole, una capacità ‘innata’, che può essere coltivata, ma non ‘disciplinata’.
Non esistono, insomma, oggi, prove ‘retoriche’, ma esistono prove disciplinate minuziosamente dai codici sia quanto alla loro efficacia probatoria, sia quanto alle modalità di assunzione e di valutazione. In altre parole, il giudice deve seguire un sistema di prove predeterminate e ‘legali’, poichè per alcune la legge disciplina regole molto minuziose che riguardano anche il ‘valore’ che possono avere in una decisione giudiziaria.

Dimentichiamoci dei codici e di tutto questo e caliamoci nel contesto greco. Le prove erano ‘retoriche’ perché non esistevano, in Grecia, dei codici che regolassero l’attività delle parti e le modalità di valutazione delle prove. Le prove erano ‘retoriche’ perché esisteva un mestiere, quello dell’oratore giudiziario, che faceva carriera esattamente esercitandosi continuamente ed apprendendo delle sofisticatissime (per quel tempo) tecniche di persuasione che erano anche fatte di gestualità, di movimenti del corpo, di intonazione della voce. La concezione greca delle prove era, insomma, strettamente legata alla persuasione, prima ancora che alla precisa dimostrazione dei fatti. Esistevano precisi stratagemmi per valorizzare – ad esempio – la bontà di una testimonianza semplicemente perché magari il testimone era di ottima famiglia, era di specchiata moralità e questo avrebbe dovuto far più presa rispetto alla testimonianza di una persona umile o, notoriamente, corrotta. Tutto questo, nelle odierne aule di Tribunale, non avrebbe alcun fondamento giuridico, avendo i codici disciplinato punto per punto le modalità per assumere una prova testimoniale e a nulla valendo le considerazioni sulla moralità o socialità del testimone stesso.
La manualistica retorica, le orazioni giudiziarie che ci sono pervenute sorprendono, tuttavia, per la complessità e la completezza delle indicazioni fornite allo studente di retorica per diventare un ‘perfetto avvocato’, in grado di valorizzare tutto il materiale probatorio di cui disponeva. Molto dobbiamo, in altre parole, agli insegnamenti di Aristotele e di Anassimene per quanto hanno ingegnosamente e magistralmente elaborato.

Come erano considerate le prove giudiziarie nella retorica romana di età repubblicana?
Nel mio studio ho evidenziato un aspetto fondamentale e basilare della trattazione della retorica giudiziaria romana. Sarò, come dire? stringata nell’evidenziare che i Romani, per fortuna loro, non hanno, in questo ambito, dovuto inventare nulla. Dico questo perché, ricollegandomi alla domanda precedente, le scuole, pur fiorenti, di oratoria a Roma disponevano di un ingente patrimonio culturale costituito proprio dalle opere di Aristotele e dei più importanti oratori attici (Iseo, Antifonte, Isocrate). Le opere di retorica romana dell’età repubblicana a noi oggi pervenute sono condensate, principalmente, nelle trattazioni di Cicerone e nella Retorica a Erennio, il cui autore, da molti studiosi, è identificato con lo stesso Cicerone (ma non disponiamo di prove certe della paternità dell’opera).
Anche nel processo civile e criminale romano non abbiamo, per l’età repubblicana, regole precise circa le prove giudiziarie. Regole, in altre parole, che indichino alle parti come procedere per allegare una prova e al giudice come valutarla nell’emanare la sentenza.

Le prove (la testimonianza, i documenti, le presunzioni, le dicerie e le dichiarazioni rese sotto tortura: sono le stesse indicate da Aristotele) continuavano ad essere ‘retoriche’ nel senso sopra precisato. Erano retoriche perché erano le trattazioni di retorica ad insegnare a ‘valorizzarle’, utilizzarle o screditarle a seconda dei casi. Erano strumenti di persuasione non regolamentati dalla legge perché stava all’abilità dell’oratore adoperare i ‘loci’, così si chiamavano, piu’ affini alla controversia. Erano retoriche perché molto spazio veniva dato alle iperboli, alla teatralità dell’oratore. Esse venivano distinte in ‘artificiali’ oppure ‘inartificiali’, secondo la lezione di Cicerone. Tale distinzione si potrebbe accostare al concetto moderno di prove costituende e precostituite.
Le pagine dei Topica, del De Oratore, ma anche della Retorica ad Erennio sono una autentica miniera di informazioni sulla prassi oratoria del tempo: si apprende, e mi limito solamente a un esempio eclatante, che la tortura degli schiavi era uno strumento di indagine assai diffuso, non esistevano certo scrupoli ‘umanitari’. Era raro, come si può intuire, che un uomo ricco e facoltoso venisse interrogato in maniera cruenta.
La sola cosa che nelle trattazioni retoriche si ricordava era che la tortura stessa non era uno strumento probatorio molto affidabile perché il dolore poteva portare gli schiavi a confessare subito soltanto per liberarsi dei supplizi. Ma schiavi particolarmente resistenti al dolore, d’altro canto, potevano rivelarsi reticenti e dunque altrettanto inattendibili.

Quale concetto delle prove giudiziarie si trova nell’Institutio Oratoria di Quintiliano?
La risposta a quest’ultima domanda mi richiede un avvertimento a carattere storico-politico.
Il processo romano, civile e criminale, all’epoca di Quintiliano cambia. E cambia perché cambia la forma di governo di Roma, che da res publica si avvia a diventare un Impero, con un uomo solo al comando, l’Imperatore. Semplifico estremamente il discorso perché i cambiamenti istituzionali si ripercuotono sulla tipologia di processo, che si avvia a diventare un rito ‘pubblico’ ossia regolamentato sempre più minuziosamente nel suo svolgimento e, soprattutto, il magistrato diventa un professionista, un impiegato pubblico (mentre le giurie criminali repubblicane e i processi civili erano presieduti da senatori o dai pretori, prestati volontariamente all’ufficio giudiziario ma non magistrati di professione come li intendiamo oggi, votati esclusivamente all’amministrazione della giustizia).
Un processo burocratizzato, se si può dire, richiede regole più stringenti. Ecco perché la trattazione di Quintiliano ci sembra piatta, poco originale. L’impressione che Quintiliano scimmiotti Cicerone o anche Aristotele non è errata. Tutto si spiega con un decadimento dell’insegnamento stesso della Retorica. E facilmente se ne comprende la ragione: di fronte all’avanzare della burocratizzazione dell’amministrazione della Giustizia e di fronte al proliferare di interventi imperiali più o meno incisivi sull’autonomia delle parti e del giudice, lo spazio, il margine, se vogliamo, di interesse per un’attività sempre meno fruttuosa era destinato inesorabilmente a ridursi.

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