“La nascita della filosofia del diritto. Alle origini del pensiero giuridico moderno” di Rafael Ramis-Barceló

Prof. Rafael Ramis-Barceló, Lei è autore del libro La nascita della filosofia del diritto. Alle origini del pensiero giuridico moderno, edito da Mimesis: a quando è possibile far risalire la nascita della nozione di filosofia del diritto?
La nascita della filosofia del diritto. Alle origini del pensiero giuridico moderno, Rafael Ramis-BarcelóPer molto tempo ha dominato una storiografia secondo cui la filosofia del diritto sarebbe nata solo dopo Kant, con la Philosophie des positiven Rechts e con il positivismo giuridico ottocentesco. Questa ricostruzione, resa canonica da studiosi come González Vicén, ha fatto credere che la disciplina fosse un prodotto tipicamente della tarda modernità, legato all’autonomia metodologica della scienza giuridica e al positivismo giuridico.

La ricerca mostra invece un quadro diverso. Già tra la seconda metà del Seicento e il Settecento esiste un corpus consistente di opere che parlano esplicitamente di philosophia iuris. Un testo emblematico è la Philosophia juris vera (1651) di Franciscus Julius Chopius, che propone una vera e propria definizione programmatica: una ricerca sistematica dei principi del diritto condotta con metodo filosofico, ma al servizio della scienza giuridica.

Dopo Chopius, il termine si diffonde rapidamente in manuali, disputazioni e corsi universitari, soprattutto tra il 1650 e il 1730. Non si tratta di un’etichetta occasionale, ma di un campo dottrinale riconoscibile, che non era mai stato studiato.

È significativo anche il contesto: questo sviluppo avviene quasi esclusivamente nei territori luterani del Sacro Romano Impero. Lì, la riorganizzazione delle università protestanti favoriva giuristi con una solida formazione filosofica, spesso provenienti dalle Facoltà di Arti o Filosofia. La philosophia iuris nasce dunque come riflessione giuridica radicata nella filosofia, nei corsi filosofici seguiti prima di studiare Giurisprudenza, non come filosofia speculativa applicata dall’esterno.

Naturalmente, l’uso comune dell’espressione non generò uniformità. Sotto la stessa etichetta convivevano posizioni molto diverse sul ruolo della filosofia, sulle fonti da privilegiare e sul rapporto con il diritto romano positivo. È in questo terreno che maturano le correnti che porteranno, più tardi, a Hugo e Hegel. Ma questi autori non sono l’inizio: sono la conclusione di una lunga stagione.

In che modo essa si intreccia con le dispute sull’insegnamento universitario della giurisprudenza?
Nel libro dedico un capitolo finale alla storia dell’insegnamento della filosofia del diritto, perché senza comprenderne le radici non si capisce la situazione attuale. In molti Paesi, la filosofia del diritto è insegnata solo nelle Facoltà di Giurisprudenza, mentre nelle Facoltà di Filosofia non compare. È un’anomalia storica: quando nell’Ottocento scomparve la vecchia Facoltà di Arti e Filosofia, la disciplina della filosofia del diritto rimase in mano ai giuristi.

Il risultato è singolare. La teoria economica si insegna in Economia, la filosofia dell’economia in Filosofia. La teoria del linguaggio in Linguistica oppure nella Facoltà di Lettere, la filosofia del linguaggio in Filosofia. La teoria fisica in Fisica, la filosofia della fisica in Filosofia.

Ma sia la teoria del diritto sia la filosofia del diritto si insegnano in Giurisprudenza. Questo ha prodotto una confusione persistente tra le due, che cambia da autore ad autore. In tanti Paesi, non c’è una filosofia del diritto fatta sistematicamente ed istituzionalmente dalla Facoltà di Filosofia.

La mia proposta è semplice: riportare la filosofia del diritto nella Facoltà di Filosofia, e mantenere la teoria del diritto nella Facoltà di Giurisprudenza, come avviene in tutte le altre discipline. Sarebbe un passo decisivo per chiarire lo statuto epistemico di entrambe.

Con questo non voglio diminuire il ruolo del pensiero giuridico nella Facoltà di Giurisprudenza. Sono un grande sostenitore della necessità delle materie propedeutiche, e credo che si debbano insegnare corsi di teoria del diritto, argomentazione giuridica, teoria della giustizia e tanti altri temi correlati. Credo, però, che si debba lasciare l’uso abusivo della parola “filosofo” da parte di alcuni giuristi e dare uno spazio alla possibilità di una filosofia del diritto fatta da filosofi.

Perché solo i giuristi hanno questa anomalia storica? Il libro spiega le ragioni storiche. Comunque, per chiarezza epistemologica, sarebbe ottimo separare la teoria dalla filosofia del diritto e favorire un dialogo critico e fecondo.

Perché si può ravvisare nella nascita della filosofia del diritto il tentativo del pensiero giuridico di conquistare una sempre più compiuta autonomia dalla teologia e dalla stessa filosofia?
Perché storicamente è proprio ciò che accade. La philosophia iuris nasce in un momento in cui la gerarchia dei saperi europei si sta ridefinendo. La teologia perde progressivamente la sua centralità, la filosofia assume un ruolo fondativo, e la giurisprudenza cerca un nuovo posto in questo ordine.

Rivendicare una fondazione filosofica significava per i giuristi affermare l’autonomia disciplinare, la legittimità scientifica, l’adesione ai metodi razionali che caratterizzavano la cultura erudita dell’epoca.

Già alla fine del Seicento, la giurisprudenza aveva sviluppato una autoriflessione filosofica incompatibile oggi con l’idea che tutto cominci solo dopo Kant. Molto prima della Rechtsphilosophie ottocentesca, i giuristi del Sacro Impero interrogavano i fondamenti razionali del diritto sotto il nome di philosophia iuris.

Dal XIX secolo, però, la filosofia del diritto è diventata una filosofia ad uso dei giuristi, separata dalla Facoltà di Filosofia. Dopo due secoli, questa separazione ha prodotto un’anomalia che oggi vale la pena ripensare. La ricostruzione storica aiuta a capire come siamo arrivati fin qui e perché persistono oggi alcuni problemi strutturali.