“La giustizia nell’Antico Egitto” di Pietro Testa

Prof. Pietro Testa, Lei è autore del libro La giustizia nell’Antico Egitto edito da Saecula: quale concetto di giustizia avevano gli antichi Egizi?
La giustizia nell'Antico Egitto, Pietro TestaFonti archeologiche ci attestano l’importanza della giustizia nella vita sociale degli antichi Egiziani e ci dimostrano che essi erano più interessati alla giustizia che alla legge. In effetti, l’idea di ‘giustizia’ del popolo nilotico era qualcosa che oggi non possiamo comprendere appieno, per alcuni e ovvi motivi: i millenni che ci separano da una civiltà la cui lingua è morta e che, pur rivivendo nel sistema scrittorio, comunque non può rendere le sfumature di una lingua parlata, specialmente nel caso di concetti astratti; ciò porta automaticamente al modo di pensare degli antichi Egiziani, alla loro religione, completamente opposta alla nostra, al mito – motore principale di alcune ‘filosofie’ – e quindi a usi e costumi che caratterizzano per natura ogni popolo della Terra, antico o moderno che sia.

Descrivere quale concetto della ‘giustizia’ avessero gli antichi Egiziani è relativo: possiamo solo dire che l’idea di ‘giustizia’ derivava dall’equilibrio e dall’etica sociale, fondata in definitiva su un principio divino, poiché lo stesso atto di creazione del mondo aveva insito in sé il principio dell’equilibrio, il positivo (bene) e negativo (male), in eterna lotta fra essi, ma sempre presenti. L’uno non poteva esistere senza l’altro, e ciò era espresso dall’attenzione giornaliera dei sacerdoti nei templi a compiere rituali contro le forze malvagie. Nessuno vinceva poiché questa coesistenza, derivata dalla doppia neutralizzazione, rappresentava il movimento continuo del pulsare del mondo.

Ricordiamo che il ‘non esistente’ era un concetto negativo e doveva coesistere con ‘l’esistente’: era un rinnovellamento continuo e giornaliero per mantenere questo equilibrio che governava e regolava la vita del mondo divino e, per riflesso, quello terreno. Ciò poteva risalire al mito della lotta di Horus contro lo zio Seth, assassino di suo padre Osiride: il suo assassinio rappresentava una rottura nell’ordine prestabilito della prima famiglia divina, e quindi si doveva porre rimedio. L’epico scontro dette un risultato di equilibrio: a Horus, riconosciuto erede di suo padre, toccò il regno dell’Egitto (luce), e a Seth quello dei deserti (tenebre, caos): in effetti, non poteva esistere il bene senza il male, e viceversa.

E chiaro, quindi, che il concetto di ‘giustizia’ nell’antico Egitto deriva da una serie di espressioni e idee che toccano il sovrano, i funzionari, i sacerdoti, il privato e, non meno importante, la morte e l’aldilà. Bisogna però anche tenere conto che, come in tutte le società antiche e odierne regolate da un minimo di leggi sociali e giudiziarie, anche nell’antico Egitto esisteva lo spergiuro, il furto, l’assassinio, la violenza, la sopraffazione, la corruttela, la ‘mafia’, ecc. In fondo non dobbiamo dimenticare che alla base vi era l’essere umano con i suoi pregi e difetti dovuti non solo alle classi sociali, ma anche alle situazioni politiche, al culto della personalità, e altri fattori propri della specie.

Infine, testi terreni e funerari ci parlano della ‘giustizia’, ma non possiamo comprendere il senso di ‘giustizia’ e ‘legge’ senza conoscere un elemento importante e vitale della condotta sociale dell’antico Egitto: la Maat.

 Cosa rappresentava Maat?
La Maat è lo stato giusto della natura e della società come è stato fissato fin dalle origini, per cui essa può significare, secondo i casi, ciò che è giusto o conforme alla giustizia, il diritto, l’ordine, la stessa giustizia e la verità. In ogni caso, grande o piccolo, tale stato deve essere conservato e stabilito, per cui la Maat, presentata principalmente come ordine giusto, diviene anche norma e compito dell’attività umana.

Ma per essere assegnata come compito a chi agisce, la Maat a sua volta implica anche una promessa e una ricompensa incarnando il principio del diritto e della giustizia. In origine forse la Maat ebbe un carattere molto semplice e fu il concetto concreto, definito spazialmente e fisicamente, di ciò che è ‘diritto’ e ‘piano’. Da notare che nel sistema geroglifico, nel termine maa, ‘giusto’; ‘vero’, ecc., compare il profilo del cubito (unità di misura), o dello zoccolo su cui poggiava il trono, e la piuma di struzzo, a indicare la delicata leggerezza del concetto.

La trasposizione linguisticamente plausibile del concetto fisico e sensibile sul piano della morale non ha nulla di strano. Bisogna però tener presente che questa trasposizione ha conferito la sua importanza a un concetto apparentemente spaziale e fisico, facendo del suo principale significato uno dei valori fondamentali del pensiero, della vita e delle credenze egiziane, la cui ampiezza non può essere chiarita solo con la sua semplice origine semantica.

La prima considerazione da fare è che la Maat fa parte della creazione stabilita dal dio originario, e che è continuamente assicurata o ripristinata dal re. Ma anche l’individuo, il cittadino, deve mantenere la Maat: proprio questo è il principio fondamentale delle (auto)biografie e delle ‘massime’ di saggezza.

La Maat è esplicitamente indicata all’uomo negli episodi particolari della sua vita, nella sua condotta conforme alla Maat, nella sua comprensione. Possiamo dire per brevità che i doveri di ogni Egiziano erano essenzialmente determinati dai suoi rapporti con la società e con l’ambiente, e che l’etica rientrava nel quadro di un ordine più generale. Ma come era possibile all’uomo conoscere la Maat?

Qui dobbiamo distinguere il caso del re da quello dell’individuo qualunque.

La natura divina del sovrano trovò in tutto l’arco della storia egiziana conferma proprio nelle sue relazioni con la Maat (intesa come concetto e divinità). Il re, come la divinità stessa, era legato intimamente e strettamente alla Maat. Oltre le testimonianze scritte non mancano scene del re che presenta al dio la figurina seduta della dea Maat su un cesto (insieme significante ‘tutta la Maat’). In casi del genere la Maat assume il senso di legge dello stato istituito dal dio, a livello di sacramento.

Per il semplice individuo, la risposta sembra semplice: la Maat è suscettibile di apprendimento, ed è conoscibile. Una vita retta e la sua norma (la stessa Maat) si rivelano all’Egiziano attraverso il ‘conoscere’, termine molto importante e significativo nella cultura nilotica. ‘Sapere’; ‘conoscere’, erano il contrario di ‘ignorare’; ‘non conoscere’: il primo indica la piena consapevolezza delle cose fisiche e spirituali; il secondo l’’ignoranza’ spesso in senso dispregiativo.

Quindi la Maat deve presentarsi necessariamente come un aspetto di razionalità all’uomo che vive nell’ordine che le corrisponde, e deve sperimentarne anche i benefici. La conoscenza della Maat e l’insegnamento, o l’ispirazione da parte del dio sono interrelati, e ciò si evidenzia dalle fonti storiche: si deve quindi constatare che l’Egiziano sapeva di essere guidato, istruito e ispirato dal dio nelle sue azioni e nelle sue parole.

Come si è evoluto il mondo giuridico egizio nel corso della sua lunga storia?
La giustizia era un concetto centrale all’interno dell’antica società egiziana, personificata come Maat, e obbligava tutti gli Egiziani a mantenere l’equilibrio e l’ordine nella società. Era la missione divina del faraone difendere la giustizia. Lui, quindi, era al centro dei sistemi burocratici e legali egiziani. Lui solo possedeva la vera autorità legale per giudicare le questioni. In pratica, però, delegava molti compiti al suo braccio destro, il visir. Il visir, quindi, sovrintendeva alla rete burocratica egiziana, in cui la classe degli scribi giocava un ruolo cruciale. Le fonti di Deir el-Medina ci hanno insegnato che l’amministrazione locale era affidata alla qenbet, formato da due capisquadra degli operai e uno scriba. Questi ‘tribunali’ hanno anche gestito eventuali conflitti locali che sarebbero sorti nei settori del diritto civile e penale. Solo i casi più gravi sono stati deferiti alla ‘Grande Corte’ del visir.

Il diritto nell’Egitto faraonico rimase in uno stato pre-scientifico: il diritto penale non era distinto da quello civile e, inoltre, il diritto non sembra essere stato affatto codificato. Molte azioni che considereremmo reati sono, tuttavia, attestate negli atti del processo. Diventa chiaro che gli antichi Egiziani riservavano il loro più grande disprezzo per quelle offese che avevano forse l’effetto più negativo sull’ordine divino: cattiva condotta giudiziaria, tradimento e rapina alle tombe reali. Quando un crimine era denunciato, la qenbet – di solito guidata dallo scriba in questioni legali – prendeva l’iniziativa di indagare e risolvere il caso. Al termine delle indagini preliminari, si sarebbe tenuto un processo pubblico sotto la supervisione dello scriba.

Dopo il 305 a.C., l’Egitto divenne un regno tolemaico. I Tolomei, in particolare Tolomeo II Filadelfo, istituirono rapidamente un sistema burocratico efficace e altamente gerarchico per servire l’obiettivo principale della nuova amministrazione greca: la generazione di ricchezza attraverso la tassazione della produzione agricola. Si può presumere che le prime fasi di sviluppo della burocrazia tolemaica fossero basate sulle strutture amministrative egiziane esistenti. Per raggiungere i loro obiettivi, i Tolomei scelsero di placare la popolazione nativa con vari mezzi. Anche se i Greci formavano certamente l’élite sociale e amministrativa, la cultura egiziana aveva un posto nella società. I Tolomei si sarebbero persino modellati nel tradizionale modus vivendi faraonico. Questo può essere osservato anche nel loro ordinamento giuridico molto diversificato, e che in gran parte ruotava attorno a un principio di autogoverno autorizzato.

Tutti i crimini nell’Egitto tolemaico cadevano sotto la giurisdizione greca. È molto dubbio che il diritto penale tradizionale egiziano abbia continuato ad esistere dopo il 305 a. C. Possiamo trovare ampie prove di comportamento criminale nel vasto corpus di petizioni che costituisce la maggior parte delle prove papirologiche disponibili. Due conclusioni degne di nota possono essere tratte dalla nostra rassegna dei reati punibili ai sensi della legge tolemaica. In primo luogo, il diritto penale era progredito considerevolmente dai tempi dei faraoni. Per prima cosa, sembra essere stata considerato come una categoria separata dal diritto civile, ma vediamo anche la distinzione ora operata tra colpe ed errori. In secondo luogo, si può osservare un cambiamento in quelli che erano percepiti come i reati più gravi.

Laddove i faraoni avevano riservato le loro pene più dure ai giudici corrotti e ai ladri di tombe, il diritto penale tolemaico era di gran lunga il meno tollerante nei confronti dei crimini che danneggiavano le entrate dello stato. Grazie all’abilità giurisdizionale di vari funzionari statali, i Tolomei stabilirono un sistema molto efficace di applicazione della legge. La forza di polizia professionale svolse un ruolo cruciale in ogni fase della giustizia penale, dall’arresto all’eventuale giudizio. Il sistema di giustizia penale, inoltre, ruotava attorno al processo di petizione. Tutti potevano far conoscere le proprie rimostranze alle autorità presentando una petizione a un funzionario statale, e questa sembra certamente essere stata una pratica comune.

Dopo più di un secolo di protettorato romano, l’Egitto fu governato dai Romani nel 30 a.C. In una certa misura con il pretesto della continuità, essi apportarono molti cambiamenti ai sistemi amministrativi e legali tolemaici. L’Egitto divenne il dominio personale dell’imperatore, che nominava un prefetto per governare il paese in suo nome, e collocava i membri della classe equestre nelle più alte cariche amministrative.

Le modifiche più rilevanti sono state, tuttavia, apportate a livello locale. Al fine di allineare l’Egitto con le altre province, gli imperatori promossero attivamente l’emergere di una nuova élite urbana, la classe ginnasiale, incaricata dell’amministrazione locale. Questi amministratori locali, tuttavia, non possedevano alcuna autorità effettiva. Inoltre, l’introduzione del sistema liturgico di doveri pubblici obbligatori influenzò in modo significativo la società egiziana, così come il sistema fiscale romano sempre più opprimente. In combinazione con la tensione esercitata sulla popolazione dalla presenza militare romana, le tasse e le liturgie avrebbero svolto un ruolo importante nel declino dell’amministrazione locale durante il III secolo.

Il sistema giuridico romano in Egitto permise che la legge greco – egiziana continuasse ad esistere. La legge romana, tuttavia, sostituiva chiaramente tutte le altre leggi. La giurisdizione nell’Egitto romano divenne estremamente centralizzata: solo il prefetto poteva decidere in modo autorevole sui casi legali.

In conclusione, possiamo affermare che la giustizia penale era già notevolmente avanzata nell’Egitto faraonico, certamente rispetto ad altri sistemi giuridici di quell’epoca. Anche se non vi era molta teoria del diritto di cui parlare, la tendenza intrinseca dell’antico Egitto verso l’ordine e la giustizia sembra aver effettivamente svolto un ruolo nel garantire un sistema equo ed efficace. Il diritto penale faraonico, tuttavia, s’interruppe bruscamente con l’arrivo dei Greci.

I Tolomei hanno rapidamente evoluto l’amministrazione faraonica in una macchina burocratica perfettamente funzionante adattata alla generazione di ricchezza. Questo sistema conteneva anche la loro forza rivoluzionaria di polizia. Questi ufficiali professionisti di polizia, combinati con l’onnipresente autorità giudiziaria dei funzionari statali, formavano le parti più importanti del sistema di giustizia penale tolemaica, che era molto in anticipo sui tempi.

I Romani, tuttavia, interruppero rapidamente questa pratica, perché non si adattava al loro modello di amministrazione provinciale. Per lo più hanno rinunciato al controllo diretto sull’amministrazione locale, lasciandolo nelle mani di funzionari statali senza potere o autorità reali. Questi funzionari, quindi, svolgevano i loro compiti attraverso un sistema di compiti pubblici obbligatori, che erano assegnati in base alla ricchezza. La mancanza di forze professionali dell’ordine, combinata con l’incapacità della maggior parte dei funzionari statali di giudicare le questioni, provocò un forte declino della qualità e dell’efficacia della giustizia penale nell’Egitto romano.

Come si articolava l’organizzazione delle corti di giustizia?
Passiamo ora a un resoconto dettagliato, anche se in qualche modo riassuntivo, di tutto ciò che riguarda il processo di un reato penale nell’antico Egitto: procedimento giudiziario, composizione del tribunale e processo, che culmina con il verdetto dei giudici. Come accennato in precedenza, la maggior parte delle prove esistenti proviene dalla comunità di Deir el-Medina e, quindi, ci concentreremo principalmente su queste fonti. Va notato che non è del tutto sicuro che Deir el-Medina possa davvero servire da esempio da manuale dell’antica pratica legale egiziana. Principalmente per il motivo che questa comunità era sotto la diretta supervisione del visir, cosa insolita per altri insediamenti di queste dimensioni. Tuttavia, nessun altro scavo ha prodotto una così grande quantità di documenti giudiziari. Infine, mentre un tribunale comune e la ‘Grande Corte’ erano più o meno simili per quanto riguarda la procedura generale, i tribunali speciali – come quelli istituiti per la cospirazione dell’harem e i furti alle tombe reali – potevano differire in una certa misura. Per brevità e anche in virtù del fatto che questi tribunali speciali sono stati nominati molto raramente, ci limiteremo a illustrare i procedimenti dei tribunali comuni.

La società egiziana non aveva giudici professionisti: nessuno ha giudicato i conflitti in modo professionale o esclusivo. I funzionari responsabili della comunità – la qenbet– facevano parte del tribunale. Tutte i reati, tranne i più gravi, erano gestiti da questo tribunale locale, mentre i reati capitali erano seguiti dalla ‘Grande Corte’ del visir.

Nel caso di Deir el-Medina, tre funzionari – i due capisquadra e lo scriba – erano spesso riuniti ad altre persone, che li avrebbero aiutati a decidere le questioni. A volte partecipavano funzionari esterni alla comunità, forse per rafforzare l’obiettività o l’autorità del tribunale. Tuttavia, in alcuni casi i cittadini comuni potevano anche fungere da giudici. Questa responsabilità sembra essere stata presa abbastanza sul serio, poiché i cittadini comuni che assistevano alla causa erano insigniti anche del titolo formale di ‘magistrato’ (ser). Quasi tutti sembrano essere stati idonei a servire come giudici, compresi gli operai e le donne.

Il numero di giudici poteva variare notevolmente per ogni caso. A volte troviamo elencati fino a dodici giudici per un caso, sebbene la corte fosse spesso composta solo dai due capisquadra e dallo scriba; altre volte lo scriba arbitrava persino un conflitto da solo. Non sembra esserci alcun modello nella composizione dei tribunali, quindi non è noto quali fattori potevano influenzare il processo di selezione. Il processo giudiziario vero e proprio era condotto dallo scriba che serviva come giudice capo. Nonostante fosse tecnicamente subordinato ai capisquadra, la sua grande conoscenza giuridica lo rendeva la maggiore autorità in queste situazioni.

Oltre ai giudici, nelle fonti si fa menzione di altro personale legale che ha svolto per conto dei giudici varie funzioni. Queste potevano includere l’arresto di qualcuno e il suo processo, l’ispezione delle scene del crimine e la confisca delle refurtive. Questi compiti a volte potevano essere svolti da funzionari statali, ma spesso i cittadini comuni erano chiamati a eseguire gli ordini del tribunale. Due esempi di tali funzionari del tribunale sono gli ‘agenti’ (rwju) e ‘servi del tribunale’ (shemsu qenbet). Gli agenti di solito svolgevano semplici compiti giudiziari, mentre i servi del tribunale erano responsabili della circolazione di messaggi, della confisca di oggetti e dell’esecuzione delle punizioni corporali.

Nelle trascrizioni dei processi (i nostri ‘verbali’) erano riportate tutte le fasi del procedimento e, secondo il tipo di processo, i verbali sono meticolosi o sintetici.

Quando i casi erano misteriosi o difficili, nel corso della XIX e XX dinastia, compaiono gli oracoli divini ai quali si ricorreva quando la decisione sulla sentenza diventava complicata. La risposta della divinità si manifestava con i movimenti del suo simulacro. Un movimento in avanti era considerato un cenno affermativo, mentre un movimento indietro un diniego.

Il postulante dichiarava la sua questione, talvolta scritta in appositi documenti. Essendo il giudice un dio, non c’era bisogno di un difensore, perché il sistema dell’oracolo si usava anche nei casi di furto in cui il ladro era sconosciuto.

Vi erano tre modi per rivolgersi al dio:
1 – Domanda tipo ‘la richiesta di X è corretta?’ o ‘Y è colpevole?’ e il dio rispondeva con i movimenti ‘sì’ o ‘no’;

2 – presentazione di un ventaglio di possibilità a una delle quali il dio rispondeva;

3 – presentazione di documenti del postulante e del difensore che il dio sceglieva rispondendo.

Le risposte divine, essendo simili alle sentenze, erano trascritte nei documenti con le formule ‘X è giusto’; ‘Y è colpevole’.

 Quali erano le procedure in uso nei “tribunali” egizi?
Il giusto processo legale sembra aver sempre svolto un ruolo importante nella società egiziana, ed è improbabile che sia mai stato utilizzato un metodo di giurisdizione completamente arbitrario.

In genere, le procedure legali dovevano essere avviate dai cittadini stessi. Solo nei casi più gravi le autorità avrebbero indagato di propria iniziativa. Di solito spettava alla vittima di un crimine assicurare il danneggiante alla giustizia. Solo dopo aver denunciato l’incidente ai funzionari locali, questi avrebbero avviato un’indagine o alla fine avrebbero riunito un tribunale.

Il diritto di perseguire qualcuno, tuttavia, non era limitato alla sola vittima di un crimine. Alcune fonti indicano che altri potevano svolgere questo compito anche per conto di terzi. Il perseguimento dell’ingiustizia era un dovere civico e un cittadino poteva rappresentare gli interessi della comunità. Dopo che un crimine era stato denunciato, la qenbet indagava sulla questione, possibilmente eseguendo arresti e interrogando le persone sotto giuramento.

Un processo poteva svolgersi in qualsiasi giorno della settimana e di solito durava l’intera giornata, durante la quale era ascoltato un solo caso. Gli unici fattori che sembrano aver deciso la programmazione di un processo erano la gravità del caso e la disponibilità dei giudici. Il giorno del processo, l’imputato era tradotto davanti ai giudici, uno dei quali, di solito lo scriba, dichiarava che il tribunale aveva concluso le indagini preliminari e accusava formalmente il sospetto. Tuttavia, l’imputato era formalmente presunto innocente fino a prova contraria. A questo punto il tribunale interrogava il sospettato sotto giuramento, le prove erano valutate e tutti i testimoni chiamati erano ascoltati. In questo tipo di processo, lo scriba era paragonabile a un odierno pubblico ministero, interrogando l’imputato per trovare la verità.

I processi di Deir el-Medina erano pubblicamente accessibili, anche quando i casi più gravi erano gestiti dal tribunale. L’intera forza lavoro è talvolta elencata come presente e, quindi, sembra che la giurisdizione locale fosse soggetta a controllo pubblico. Di fronte ai giudici e a tutti i presenti, entrambe le parti potevano rilasciare la loro testimonianza. Spesso i giudici ponevano domande aperte, consentendo ai sospetti di dimostrare la loro innocenza. In linea di principio, tutti erano uguali agli occhi della legge; lo status sociale e di sesso non aveva alcuna importanza in tribunale e tutti ricevevano un giusto processo in modo uguale. Entrambe le parti in un processo erano, tuttavia, obbligate a dire la verità: a tal fine dovevano prestare giuramento e infrangerlo mentendo poteva comportare dure punizioni.

Gli avvocati non esistevano nell’antico Egitto. Ci si aspettava che tutti si rappresentassero se stessi di fronte al controllo giudiziario, poiché certamente nessuno avrebbe parlato a loro nome quando sarebbero stati processati nell’aldilà.

Non era possibile fare appello contro una causa. Un accusato di un crimine aveva una sola possibilità di provare la sua innocenza, e non era possibile ricevere una seconda chance da un’autorità superiore, tranne che in rarissimi casi. Solo nella XXII dinastia furono finalmente istituiti appelli in questioni legali. Nei casi penali, tuttavia, ci si limitava alla consultazione con un oracolo.

Generalmente si sa molto poco delle regole e delle leggi specifiche applicate durante un processo, per cui non sappiamo molto riguardo al processo in cui i giudici giungevano a un verdetto. Le fonti giudiziarie non rivelano nulla al riguardo: il verdetto è sempre presentato in modo stereotipo del tipo “ X ha ragione, e Y non ha ragione”. In qualunque modo il verdetto sia stato raggiunto – sia si tratti di una decisione unanime, sia di quella imposta agli altri da un ufficiale superiore – è sempre stato presentato come decisione collettiva dai giudici.

Le prove erano estremamente importanti nel processo giudiziario egiziano e la forma di prova più apprezzata era la testimonianza di un testimone. Le testimonianze potevano essere decisive, al punto che in tutti i casi noti in cui un imputato poteva produrre un testimone scagionante, il sospetto era dichiarato non colpevole. Oltre alle prove, i giudici sembrano aver fatto molto affidamento sulla giurisprudenza e sul diritto comune nel decidere sui casi. Proprio come gli Egiziani avevano un grande rispetto per il passato in generale, così anche nella procedura legale ciò che era riportato in casi antichi era spesso considerato il modo migliore per risolvere una vertenza. Le sentenze dei tribunali erano ben documentate e archiviate per facilitarne la consultazione postuma. Dopo che le prove avevano dimostrato quale delle parti aveva ragione, i giudici emettevano un verdetto basato sulla giurisprudenza, sul diritto consuetudinario e sulla loro interpretazione della volontà del faraone.

Il giuramento era un altro aspetto centrale della procedura legale egiziana: a volte poteva persino sostituire il verdetto della corte nella conclusione di un caso. Durante l’intero processo giudiziario, le persone erano sottoposte a giuramento (in genere sul sovrano) mentre rendevano testimonianza, al fine di dissuaderle dal mentire. Quando un giuramento sostituiva il verdetto, il sospetto giurava di essere innocente o di non ripetere mai più reato, pena una terribile punizione e un incremento delle sanzioni economiche già imposte.

Questi giuramenti probabilmente servivano più di una funzione preventiva, per cui la minaccia di una punizione severa era quella di prevenire la recidiva. Un altro motivo per concludere i casi con questi giuramenti poteva fondarsi sul fatto che i membri della corte facevano parte della stessa comunità in cui emettevano il giudizio. Essendo preoccupati per il mantenimento dell’armonia sociale, forse ritenevano che dure punizioni avrebbero potuto anche gettare semi del malcontento tra gli abitanti di una comunità.

 Quali reati venivano puniti e come?
Come accennato all’inizio di questa presentazione, nella società dell’antico Egitto non mancavano gli aspetti negativi. Ladri, prepotenti, predoni, prevaricatori, spergiuri, maghi di magia nera, assassini … Era il lato oscuro dell’umanità che, da che mondo è mondo, è sempre esistito provocando dolori e miseria.

I reati contemplati nell’antico Egitto erano il furto, lo stupro, l’adulterio, lo spergiuro, la bestemmia (specialmente verso il sovrano), l’assassinio, la corruttela, la frode, l’attentato contro il re, e spesso anche l’azione di magia nera.

Le condanne inflitte in procedimenti penali comportavano quasi sempre una qualche forma di punizione corporale. Inoltre, si può sostenere che anche le sanzioni economiche erano, in una certa misura, in realtà punizioni corporali sotto mentite spoglie. L’Egitto, al tempo del Nuovo Regno, non aveva un’economia monetaria e i metalli preziosi erano usati solo come pesi per misurare i cereali con cui tutti erano pagati. Una multa salata o il pagamento di un risarcimento penale richiesto poteva spesso portare il condannato a perdere sostanzialmente la propria libertà, poiché costretto a saldare il proprio debito.

Rientrava nell’autorità dei funzionari statali locali, in qualità di giudici, esigere le punizioni corporali prescritte nei loro verdetti. Solo nei casi più gravi la decisione finale in merito alla punizione doveva essere presa dal visir o anche dallo stesso sovrano. La maggior parte dei casi riguardanti reati penali era risolta con l’applicazione di una punizione corporale, sebbene nei casi di furto, le sanzioni economiche erano spesso incluse nella sentenza.

Dal Nuovo Regno in poi, le punizioni divennero molto più severe. Il danno fisico sembrava essere diventato solo una parte strutturale del sistema penale egiziano intorno all’inizio del Nuovo Regno, poiché la prima bastonatura a seguito di una procedura giudiziaria è attestata per la prima volta in un testo di questo periodo.

La parola egiziana per punizione è sebayt, che incidentalmente può anche significare ‘insegnamento’ o ‘lezione ‘. Non solo una punizione corporale era intesa per un reato, ma aveva sicuramente anche una funzione dissuasiva e preventiva.

Ad esempio, il Decreto di Nauri del re Sety I specifica molte pene per varie forme di furto, come percosse, apertura di ferite, lavori forzati e taglio di naso e orecchie. Leggiamo, ad esempio, che a chi si era appropriato di un animale di proprietà del dio, “gli sarà inflitta la punizione tagliandogli il naso e le orecchie, essendo messo come coltivatore nella Fondazione, e porre sua moglie e i suoi figli come servi (dell’amministratore) di questa proprietà”. Mettere le mani sulle proprietà dei templi (e quindi di un dio) era grave a tal punto che non solo il colpevole doveva pagare per questo, ma anche la sua famiglia. E per quanto riguardava i funzionari statali che arruolavano illegalmente qualsiasi persona appartenente al patrimonio del dio per il proprio guadagno: “la punizione sarà fatta a lui picchiandolo con duecento colpi e cinque ferite da aprire”.

Non dimentichiamo poi che non di rado le pene corporali seguivano a metodi per cavare la verità con vergate alle piante dei piedi, e torsioni di alcuni arti.

Se queste erano le forme più comuni di punizione fisica attestate nelle fonti legali, a volte si fa menzione della marchiatura dei criminali, nonché del lavoro forzato nelle cave di pietra, o il confinamento in fortezze nella profonda Nubia, il cui clima era a dir poco infernale.

Gli Egiziani facevano un uso sporadico della prigione che di solito era un mezzo per trattenere persone in attesa di un processo o di una punizione. In un caso esistente di furto, tuttavia, la reclusione è elencata come una punizione.

Infine, è necessario fare la distinzione tra punizione corporale e coercizione. Entrambe esistevano nell’antico Egitto, sebbene la tortura sia quasi esclusivamente attestata durante i processi riguardanti le grandi rapine di tombe. È abbastanza evidente che anche gli antichi Egiziani facevano questa distinzione, a giudicare dalla terminologia utilizzata. Comunque la tortura in un contesto legale è, tuttavia, così raramente attestata da non poter essere considerata come parte di una procedura giudiziaria consueta.

Infine, e rigorosamente nei casi più gravi e abominevoli, la pena di morte poteva essere inflitta a un criminale condannato. Le parole “eseguire” e “uccidere” sono tradotte con la stessa parola in egiziano: sma. Il termine per la pena capitale è un po’ più descrittivo: sebayt aat net mut, o ‘la grande punizione della morte’. Gli unici crimini che sappiamo per certo essere stati punibili con la morte, sono alto tradimento e furto dalle tombe reali, presumibilmente perché si trattava di crimini contro il faraone stesso, a parte il lato religioso.

Molto probabilmente anche gli assassini erano giustiziati, sebbene non ci siano testi legali esistenti che implichino l’omicidio. Occasionalmente sono citate condanne a morte anche in crimini commessi contro i templi. Tuttavia, non è del tutto sicuro se in questi casi siano state imposte in modo coerente le pene capitali. Altri potenziali reati capitali sono spesso elencati nelle fonti letterarie, come l’adulterio, ma le fonti legali, tuttavia, non supportano le affermazioni letterarie di questi casi.

Fin dalla XIX dinastia, l’impalamento era rimasto il metodo di esecuzione preferito in Egitto. Il decreto di Nauri di Sety I afferma che a chi aveva venduto un animale appartenente allo stato “la punizione sarà inflitta a lui gettandolo a terra, e ponendolo in cima a un palo (redi her-tp khet), e rimettendo sua moglie, i suoi figli, e tutta la sua proprietà alla Fondazione”. Dalle fonti si può supporre che ‘mettere in cima a un palo’ comportasse ciò che chiameremmo ‘impalare’. Significava porre il condannato su un palo appuntito che sarebbe penetrato nel corpo per il peso di questo, provocando una morte lenta e atroce.

I testi non legali, ancora una volta, danno conto di molte altre forme di esecuzione. La decapitazione, l’annegamento, e il pasto ai coccodrilli, sono menzionati nei testi letterari e religiosi, che però non sono supportati da materiale di origine legale.

Infine sappiamo del suicidio (‘porre la morte con la propria mano’) come pena per i cospiratori nel processo per la congiura contro il re Ramesse III.

Quale rilevanza aveva per gli Egizi il tema della giustizia nell’aldilà?
Per gli Egiziani la morte non era uno stato del corpo, debole, inerte e privo di forza. La morte era un’entità fisica e tangibile che si poteva descrivere e che si aspettava e, in quanto tale, poteva assumere l’aspetto di un inviato delle divinità. Ciò dipendeva dal tipo di decesso che coglieva l’individuo: malattia, incidente, assassinio, ecc.

Parafrasando un passo delle massime di Ani, la morte, o il messaggero che la porta, poteva arrivare in qualsiasi momento e coglieva il bimbo come l’anziano: quando essa giungeva, non si poteva dire che non era il momento, poiché essa non guardava in faccia a nessuno.

Data l’imprevedibilità della morte, bisognava essere preparati a quest’evento. Per gli Egiziani, essere pronti significava (per chi se lo poteva permettere) approntare già in vita una tomba, in cui il cadavere mummificato continuava a vivere. Le tombe si trovavano nelle necropoli ai limiti del deserto, a occidente dei centri abitati, poiché ogni giorno il sole (Ra) vi tramontava (= moriva).

Bisogna però dire che gli Egiziani sentivano, come il resto dell’umanità, la paura dell’ignoto e l’incertezza della morte, cercando di esorcizzarla e non sempre credendo nei modi per scongiurarla. Ciò dipende dai vari stadi della loro civiltà in armonia con la visione realistica della vita e dell’esistenza terrena.

Il procedimento di quanto sembrava utile e necessario alla personalità umana e indispensabile al mantenimento della vita oltre il decesso, portò alle pratiche ben conosciute per la conservazione della salma e alla costruzione dei sepolcri, le ‘case dell’eternità’. Ma nello stesso tempo gli stessi che si erano adoperati per le convinzioni e gli approfondimenti sulla sopravvivenza, spesso manifestarono stupore, dubbi e amaro scetticismo riguardo alle usanze funerarie. Gli esempi sono parecchi, tra i quali il noto ‘Canto dell’arpista’ che termina con un carpe diem.

I dubbi sull’efficacia dei meccanismi funerari divennero sempre più forti nel tempo, tanto che nella Bassa Epoca abbiamo dei testi che riportano il pianto del defunto sul suo stato, specialmente la muta disperazione solitaria dei bambini rapiti dalla morte. Questi timori avevano ragione nella vita terrena che l’Egiziano amava, e per essa mummificava il corpo considerato elemento indispensabile per la sopravvivenza del ba e del ka. Lo akh seguiva un’altra strada poiché rappresentava la pura condizione spirituale che partecipava alla felicità più astratta. Lo akh era il defunto ‘nobile’, ‘luminoso’, contrapposto a quello ‘comune’: comunque entrambe sono forme di sopravvivenza. Anche se il primo dipendeva dallo stato sociale del defunto e dalla sua condotta di vita, e quindi più potente, nulla toglieva che gli akhu in genere potevano essere sia soccorrevoli sia dispettosi e vendicativi, paragonabili agli afarit del folclore egiziano odierno.

Proprio perché il popolo egiziano amava intensamente la vita, esso sentiva profondamente la morte. Gli Egiziani non si rifugiavano nell’apatia o nel misticismo inattivo, ma lavoravano e vivevano per annientare gli effetti della morte, si preparavano una casa eterna per viverci comodamente e nell’attesa gioivano di quanto potevano approfittare.

L’Egiziano ha un atteggiamento dinamico nei confronti della morte: questa non lo abbatte, anzi lo stimola a reagire con tutti i mezzi che riesce a escogitare. Se pensiamo che la costruzione di una tomba, del sarcofago e dell’allestimento funerario dovevano costare un bel po’, l’Egiziano spendeva una buona parte delle sue risorse economiche per questo scopo, e di buon grado.

In definitiva l’aspirazione degli Egiziani non si situava nel trascendente, ma tentavano di rendere immanente l’immaginario e tradurlo in uno scenario che, da vivi o da morti, faceva parte di un’esperienza tangibile.

Come prima accennato, le città dei morti erano situate invece lontane dal Nilo, al limite dell’arido deserto. Qui il defunto continuava a vivere, essendo mummificato, subiva il rituale dell’Apertura della Bocca che gli rendeva il soffio vitale: un cadavere vivente.

Se è strano per noi pensare che un morto vivesse, dobbiamo però ricordare che per gli Egiziani i concetti negativi erano anche positivi. Anche se non si può negare l’esistenza del niente, questo modo di essere è soltanto diverso. Spiegandoci meglio, il defunto viveva nell’aldilà facendo il contrario di ciò che faceva quando era vivo, proprio perché la sua condizione era ribaltata e non poteva essere assimilata a quella terrena, anche se in fondo egli vi aspirava. Nel Libro dei Morti vi sono molte formule che proteggono il defunto dal camminare a testa in giù, dal mangiare sterco e bere urina, e altre cose che sono contrarie al mondo dei vivi; in un incantesimo protettivo per il figlio, la madre asserisce che il miele è dolce per i vivi, ma amaro per i morti.

Per superare i pericoli dell’aldilà si dotava il defunto di un insieme di formule magiche scritte sulle pareti della camera funeraria nell’Antico Regno (Testi delle Piramidi), sui fianchi dei sarcofagi e delle bare nel Medio Regno (Testi dei Sarcofagi) e su un rotolo di papiro (Libro dei Morti, Nuovo Regno).

La questione, però, è che con l’andar del tempo nel pensiero egiziano l’aldilà diventa sempre più lugubre. Il terrore della morte spesso incrina la bellezza di un aldilà dipinto nelle tombe. Più si va avanti nel tempo e più i testi descrivono un oltretomba poco desiderabile in cui il defunto giace coperto di polvere, arso dalla sete, senza poter mangiare, senza potere fare all’amore e senza l’affetto dei parenti e degli amici.

Non dimentichiamo poi l’aldilà delle persone che si erano comportate male in terra. I testi non lo ricordano spesso, proprio per quell’atteggiamento esorcistico che gli Egiziani avevano nei riguardi delle faccende poco piacevoli. Però abbiamo anche le testimonianze figurative nelle tombe dei re nella necropoli tebana che ci mostrano supplizi e tormenti truculenti subiti dall’umanità malvagia.

Ciò fa supporre che l’aldilà era anche pericoloso e per questa ragione bisognava conoscere la topografia di questo mondo imprevedibile. Raffigurazioni di un Eden lussureggiante, con grano e lino dagli altissimi gambi, alberi stracarichi di frutta, contro documenti che ci dicono che l’aldilà è arido e perennemente oscuro.

In effetti, inizialmente l’altro mondo era immaginato nelle immensità stellari per poi scendere gradatamente verso la terra, fino a essere under ground, privo della visione del sole che solo nel suo viaggio illumina le varie zone.

Con il tempo, il modo per raggiungere un buon aldilà si raffina e presto si configura l’idea di un altro mondo piacevole per le persone che si comportavano bene in terra; per quelle malvagie era prevista una vita infernale che le annientava per sempre. Anche se parecchie formule magiche erano state inventate per proteggere i cattivi dalla mala sorte ultraterrena, nel tempo si afferma sempre più una condotta secondo precise regole morali per ottenere un felice destino dopo la morte: tale affermazione dei valori morali su quelli della magia si compie in epoca tarda, nel I millennio a.C.

Come abbiamo visto da quanto esposto, i valori erano contrastanti. In genere prevale il concetto che chi in terra aveva seguito la Maat e si era comportato bene, sarebbe stato premiato nell’aldilà. La condizione necessaria e sufficiente era il giudizio divino (copia di quello terreno) nella sala in cui era presente Osiride seduto in trono, contornato da 42 entità giudicatrici, corrispondenti ai distretti dell’Egitto: quindi il defunto si trovava a render conto della sua condotta terrena al cospetto dell’intero Egitto. Di più, il suo cuore (sede dei sentimenti) era posto su un piatto di una bilancia (cosmica) mentre sull’altro vi era una piuma di struzzo (Maat, la verità e giustizia). Il defunto rendeva la sua confessione con cui dichiarava di non avere commesso una lunga serie di colpe e reati previsti dalla società egiziana. Se egli dichiarava la verità, i piatti della bilancia non si muovevano, ma se pronunciava falsità, il piatto con il cuore oscillava. Questa testimonianza è trascritta nel capitolo 125 del Libro dei Morti che, come tutti sappiamo, era il viatico per il viaggio nell’aldilà.

Naturalmente, oltre alla somiglianza di questa situazione (e altre) con la condizione terrena, è lapalissiano dedurre che la condotta di vita secondo i dettami della Maat influiva anche nella vita ultraterrena. Ne fanno fede, oltre il Libro dei Morti, anche passi di massime di saggezza, che consigliano di vivere secondo una certa etica per poi ricevere il premio, o avere la certezza, di una vita eterna tra gli dei, o un Egitto parallelo, o tra gli infiniti spazi stellari, con possibilità di ritornare nella tomba per godere di un’effimera vita terrena.

Come venivano stipulati contratti e testamenti?
Nell’antico Egitto i contratti riguardavano matrimoni, prestazioni di lavoro, vendite di servi o schiavi, servizio sacerdotale per le tenute funerarie, ecc. Famoso è il lunghissimo contratto del capo distrettuale Jefai-hapy riguardante il servizio funerario per la sua tomba: è un documento con qrticoli e commi molto simile a quelli odierni. La redazione avveniva alla presenza di testimoni. Un esempio di contratto matrimoniale può servire a chiarire il procedimento.

Il nome del proprietario, barbiere di Sua Maestà e una frase nel testo, fanno pensare a un ambiente in (o dalle parti di) Bubastis. Con questo documento stilato su pietra, e quindi teoricamente indistruttibile, Za-Bastet affranca un suo schiavo (forse catturato in una campagna militare del re) dandogli in sposa una nipote dal lato della moglie. In questo modo lo schiavo è protetto e non più povero. La compilazione dell’atto è fatta da uno scriba reale alla presenza di 5 testimoni, tutti funzionari della cerchia della casa reale.

«Anno di regno 28 sotto la Maestà del re dell’Alto e Basso Egitto Men-kheper-Ra, gratificato di vita e stabilità, il figlio di Ra Jehuty-mes-heqa-Maat, vivente eternamente come Ra.

È giunto il barbiere del re, Za-Bastet, in presenza dei ‘ragazzi’ del kap (appartamenti privati del re) per dire:

Il mio schiavo assegnato a me proprio – Amen-iywy è il suo nome – io ho l’ho portato per la mia forza quando io ero al seguito del Governatore. Ascoltate ………… (del tempio di) Bastet, signora di Bubastis, nel posto di mio padre, il barbiere Neb-ze-Hehu. Egli non deve essere battuto né imprigionato a qualsiasi porta del re, poiché io ho dato la figlia di mia sorella Nebet-ta in moglie – Ta kamenet è il suo nome – facendo una divisione per lei con mia moglie e (mia) sorella egualmente. Lui esce (così) privo della sua indigenza. Se egli fa …. e se egli fa un conto di prestazione di servizio alla mia sorella non sarà attraversata la terra contro di lui da qualsiasi persona per sempre”.

È fatta questa scrittura dallo scriba del re Ny-su, in presenza del custode Amon-em-heb, dello scriba del re Iah-mesu, dello scriba del re e controllore Baki, dello scriba del re Amon-mesu e del soprintendente della sala Amon-pa-…»

In modo più o meno simile erano stipulati i testamenti.

Se una persona desiderava lasciare in eredità la sua proprietà a una o più persone diverse da quella che l’avrebbe ereditata nell’ordine legale di successione, o per garantire e rilevare i diritti di eredità di una determinata persona (anche se erede legale), per assegnare oggetti o situazioni diverse a persone specifiche, per imporre condizioni speciali, o per escludere qualcuno dall’eredità, doveva redigere un testamento. A seconda dell’epoca, e anche sul modo di distribuire l’eredità, venivano utilizzati diversi tipi di documenti.

In effetti, gli Egiziani evitavano di affermare esplicitamente che tali documenti dovevano diventare effettivi solo alla morte del testamentario. Il motivo era la ben nota credenza egiziana nel potere della parola scritta di creare la realtà. Tuttavia, i documenti egiziani di solito non entravano in vigore alla data della loro redazione, ma erano consegnati al beneficiario, cosa che avrebbe potuto facilmente essere ritardata fin dopo la morte del testamentario, depositando il testamento presso una terza parte fidata. La redazione del documento avveniva alla presenza di vari testimoni, sicuramente conoscenti del testamentario.

Lo imet-per è il tipo di documento testamento più noto. Il termine imet-per è stato variamente interpretato come ‘ciò che è in casa’ o ‘ciò in cui si trova la casa’, entrambe traduzioni altrettanto insufficienti. I beni trasferiti attraverso documenti imet-per erano tipicamente dei terreni, talvolta con personale di pertinenza, o anche ufficiali. Le opinioni sullo scopo dei documenti imet-per differiscono, essendo variamente interpretati come atti che regolano situazioni complicate, comprese donazioni e trasferimenti di proprietà contro pagamento, documenti per il trasferimento incompleto di diritti tra familiari e persone cooptate, e testamenti a favore di persone che altrimenti non erediterebbero. Comunque, considerando tutte le prove, non ci può essere dubbio che i documenti imet-per siano stati utilizzati come testamenti.

Uno per tutti, interessante è il testamento della cittadina Niut-nekhti che rivela la capacità e il diritto giuridico della donna nel Nuovo Regno. La donna, a causa della sua vecchiaia e prossima morte, prende delle disposizioni particolarmente interessanti che permettono di riconoscere le linee principali del sistema della comunità coniugale e del reciproco diritto d’eredità dei coniugi.

Prima di tutto è importante la designazione della testamentaria: ankh nu niut, colei che vive nella città = cittadina. Quando si avvicinano a questo qualitativo, le circostanze relative all’atto giuridico dettato nel villaggio degli operai della necropoli reale tebana (l’odierno sito di Deir el-Medina) da parte della moglie di un operaio che dispone di qualche bene mobile, si devono fare delle considerazioni sul ceto sociale a cui apparteneva Niut-nekhti.

Gli operai della necropoli tebana avevano uno stato privilegiato nel Nuovo Regno, distinguendosi dalla mano d’opera comune in funzione del loro lavoro di realizzazione delle tombe reali nella vicina zona. Il villaggio era un’entità urbana e sociale dipendente dalla Corona, ma nello stesso tempo autoctona come struttura giuridica.

Niut-nekhti si qualifica cittadina, dunque ‘persona libera’ cioè in piena capacità e libertà giuridica di agire. Lei dichiara alla presenza del Consiglio (qenbet) del centro abitato di avere allevato e provvisti di corredo otto ragazzi. È dunque chiaro che la moglie di un operaio, o artigiano che fosse, può liberamente disporre un testamento davanti a testimoni. Lei ne fornisce il motivo, poiché è probabile che il Consiglio non fosse passivo, potendosi opporre a una decisione contraria all’usanza dell’epoca.

Cosa rivela l’esame delle fonti, di cui nel testo fornisce ampi stralci?
Nei miei numerosi anni in cui ho studiato e ricercato con passione e serietà l’antica civiltà e cultura dell’Egitto, ho toccato le varie espressioni di questo popolo, con speciale riguardo alla sua ‘lingua’. Nonostante l’antico idioma egiziano sia una lingua morta, non lo è la sua scrittura che fa rivivere un mondo denso di umanità nei suoi 3000 anni e passa di storia. Tra l’altro ho potuto conoscere l’antico Egitto anche attraverso la partecipazione come tecnico nel decennio ’80-’90 a missioni per conto della Cooperazione Tecnica per i paesi in Via di Sviluppo. Soggiornando al Cairo, e spostandomi nei luoghi dell’antica presenza della civiltà egiziana ho fatto ‘mia’ questa cultura, poiché solo visitando i suoi luoghi, i suoi monumenti, le sue necropoli violate, vivendo parte del deserto, e assorbendo i colori del cielo e dei paesaggi, ho assimilato il rûkh dell’Egitto.

Ho fatto questa premessa per dire che, come nelle altre ricerche sull’antico Egitto, le fonti, e solo queste, di questo libro riguardante il mondo della giustizia nell’antico Egitto mi hanno arricchito di conoscenze. Ho detto solo le fonti, poiché credo che traducendo per verifica e per serietà di documentazione i testi originali dei documenti, si riesce a comprendere il pensiero dell’antico popolo Egiziano.

Già un mondo sulla giustizia e sui processi mi fu aperto nel mio lavoro sui verbali concernenti i furti nella Necropoli reale di Tebe. Con questo libro ho aggiunto una piccola tessera all’universo dell’etica e della vita sociale nell’antico Egitto. Come accennato precedentemente, anche qui si sono rivelate, mutatis mutandis, le miserie e i lati oscuri dell’umanità e ciò non per differenze di etica sociale o religiosa, poiché anche all’epoca vi erano le persone per bene, caritatevoli, oneste che vivevano secondo un principio di equilibrio sociale e rispetto dell’altrui esistenza (stando almeno alle testimonianze pervenuteci).

Con un po’ di perplessità (se non si abbandona il nostro modo di pensare) il lettore leggerà i deterrenti per evitare e per punire: bastonate; mutilazioni di vario genere; deportazioni; requisizioni, impalature, ecc. Se è pur vero che tali rimedi e metodi erano applicati generalmente in casi di gravi delitti e trasgressioni, specialmente di lesa maestà e di dissacrazione (come i furti nelle tombe o nei templi), bisogna dire che il giuramento sul sovrano o su una divinità era sinonimo di verità e lo spergiuro, naturalmente, era punito di conseguenza. Ma tant’è: questo era l’antico Egitto.

Pietro Testa, nato a Napoli nel 1943 è laureato in architettura. Ha insegnato Discipline Geometriche e Architettoniche per oltre trent’anni nei Licei Artistici; ha partecipato negli anni ’80-’90 a dieci missioni con la Cooperazione Tecnica per i paesi in Via di Sviluppo nella scuola cantiere dei dervisci Mewlewi al Cairo; è stato presente in una missione archeologica nel ’91 a Medinet Madi in Egitto con la prof. Edda Bresciani. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi su vari temi di egittologia, tra i quali: Le abbreviazioni nella scrittura geroglifica. Antico regno-Epoca greca (Aracne, 2007); L’architettura nella cultura dell’Egitto faraonico. I complessi funerari a piramide dell’Antico Regno dalla fine della III dinastia alla fine della VI dinastia (Huny-Pepi II), 2 vol. (Aracne, 2009); Il faraone che fece l’impresa. Le guerre del re Thuthmose III (Aracne, 2009); Cospirazioni e furti nell’Egitto della XX dinastia (Aracne, 2009); La progettazione dei sarcofagi egiziani dell’Antico regno (Aracne, 2010); Religione e magia nell’antico Egitto. Testi poco noti della cultura religiosa e magica (Aracne, 2011); La giustizia nell’antico Egitto (Saecula, 2016); Viaggio nell’aldilà dell’antico Egitto (Il libro dello Amy-Duat), Harmakis, 2016; Heka. La magia nell’antico Egitto (Harmakis, 2017); La guerra in antico Egitto (Harmakis, 2017); Dei e semidei dell’antico Egitto (Harmakis, 2017); Il libro dei morti egiziano. Il libro per uscire nel giorno (Harmakis, 2018); Innamorarsi nell’antico Egitto (Harmakis, 2018); La saggezza dell’antico Egitto (Saecula, 2019); Rituale di mummificazione. Rinascere nell’aldilà (Harmakis, 2019).

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Non perderti le novità!
Mi iscrivo
Niente spam, promesso! Potrai comunque cancellarti in qualsiasi momento.
close-link