
Un’idea rigorosa: la constitutio è la struttura fondamentale dello stato di cui stabilisce e disciplina la forma di governo, la titolarità dei pubblici poteri, il modo del loro esercizio. Un’idea, dunque, monolitica, neutra: qualunque sia l’opzione politica, la costituzione ci dice sempre a chi spetta la sovranità su una porzione più o meno ampia, o anche amplissima, del mondo.
Se questo è il genere – o l’idea madre – vi sono poi le varie specie o tipi di costituzione, a cui corrispondono altrettante forme di governo: l’esperienza romana, la sua storia, ne ha proposto quattro, monarchia, repubblica, principato, dominato. Una tipologia ricca, quasi scientifica, ancora insuperata perché esaustiva delle forme di stato e di governo finora pensate e realizzate.
In che modo nasce e si sviluppa a Roma la monarchia?
Non possiamo veramente dire come sia nata la monarchia a Roma perché non sappiamo nemmeno come sia nata la Città o, almeno, non ne siamo certi. Abbiamo tutta una tradizione che è concorde nell’ascrivere la creazione di Roma all’opera di un fondatore, il primo re, Romolo. Ma le evidenze archeologiche attestano che prima dell’età romulea – prima della metà dell’VIII secolo a.C. – il sito su cui sorgerà Roma, il Palatino in particolare, era interessato da insediamenti abitativi a base e dimensione familiare. È possibile che questi insediamenti a un certo momento si siano coordinati ad altri viciniori che pur esistevano, che la Città sia nata per sinecismo, per unione o aggregazione tra insediamenti minori o, anche, per attrazione all’insediamento maggiore, quello palatino. La struttura originaria potrebbe allora essere stata quella di una lega che esprimeva un capo, il rex.
È certo però che la monarchia romana si sviluppò dentro una struttura di governo che prevedeva dall’inizio una pluralità di centri di potere. Non fu mai un’autocrazia perché il rex era nominato da un consiglio di notabili – i patres – alla morte del predecessore senza vincolo ereditario; e doveva comunque rapportarsi, nell’azione politica, non solo con questo consesso, ma anche con un’assemblea popolare e, ancor più, con varie gerarchie sacerdotali.
Fu una monarchia, in certo senso, anomala perché celava la realtà istituzionale; e in questa quel consiglio di notabili era il titolare effettivo della sovranità, la cui essenza era quella di un potere alquanto diffuso, in un contesto pluralistico che postulava il confronto e l’equilibrio.
Come si giunge all’affermazione della repubblica?
La repubblica nasce per effetto di una rivoluzione più aristocratica che popolare. Alla monarchia degli inizi – la monarchia latina – aveva fatto seguito una monarchia diversa: secondo la tradizione gli ultimi tre re furono di stirpe etrusca, ma quel che più conta è il notevole rafforzamento, nel corso del VI secolo, del potere del monarca a discapito dei patres, di quei notabili che, sempre secondo la tradizione, nominavano il re (latino) e lo affiancavano nell’esercizio del governo della Città. I monarchi etruschi ruppero questo equilibrio e cercarono piuttosto il favore del popolo. Di qui la reazione degli aristocratici – i notabili con le loro famiglie – che fondarono la repubblica.
Questa fu, in certo senso, un’evoluzione della monarchia delle origini: la linea costituente fu comunque e sempre quella di contenere, limitare, sorvegliare i titolari del potere supremo. Una linea perseguita con rigore e congruenza: non più un re vitalizio, ma due consoli, che ne ereditarono il potere o imperium, eletti dal popolo, annuali, soggetti a giudizio di responsabilità a carica cessata, con diritto di veto reciproco. Come se non bastasse, in progresso di tempo si fissò il principio che nessuno si sarebbe potuto presentare quale candidato al consolato se non a distanza di almeno un decennio.
Quali erano le magistrature della res publica?
Le magistrature erano plurime o, meglio, si pervenne abbastanza rapidamente a una pluralità di magistrati: ciò era perfettamente congruo rispetto alla linea costituente di limitare l’imperium, in sé indefinito, dei consoli.
Ecco allora che dall’imperium consolare si fecero derivare, quasi per scissione, singoli, distinti poteri a cui corrisposero altrettante magistrature, come il potere di giurisdizione per i pretori; o quello di provvedere al censimento per i censori.
Ecco anche i tribuni plebei, creati non già per scissione dall’imperium consolare, bensì in opposizione costituzionale ad esso, che era avvertito, dalla parte non abbiente del popolo romano – i plebei – come funzionale alla tutela degli interessi della parte, quella patrizia, aristocratica, presso la quale erano concentrate ricchezze e privilegi: a tutela degli interessi della plebe prima e poi, più in generale, del popolo, i tribuni avevano uno speciale diritto di veto – l’intercessio tribunicia – con cui potevano impedire qualunque atto pubblico di qualunque altro soggetto – magistrato o assemblea – compreso il collega tribuno.
Già nella prima metà del IV secolo a.C. la costituzione della repubblica romana assunse una forma definita: più magistrature, di varia estrazione, pronte ad interagire in nome dell’interesse pubblico, ma anche disposte al reciproco controllo e, se necessario, all’interdizione se vi era il pericolo dell’abuso di potere in funzione della realizzazione di certi interessi particolari a discapito di altri.
Questa ricchezza, almeno potenziale, di prospettive era completata da quattro distinte assemblee: il senato, il comizio centuriato, il comizio tributo e il concilio plebeo. Alla prima assemblea partecipavano gli ex magistrati, alle altre il popolo o una frazione di esso. Alle assemblee popolari competevano i poteri legislativo, giudiziario, elettorale. Al senato spettavano formalmente poteri marginali, ma nei fatti era questo consesso a detenere il potere di direzione politica, che esercitava attraverso i magistrati che erano come dei ministri esecutori della volontà senatoria.
Come si giunge all’instaurazione del principato?
Al principato quale nuova forma costituzionale si giunge per una serie di cause: il mutamento della struttura economico-sociale con l’affacciarsi di un nuovo ceto, quello dei cavalieri, economicamente arricchitosi in conseguenza delle conquiste militari e, per esse, di nuovi mercati; l’inadeguatezza della costituzione repubblicana, pensata per uno stato-città, a governare un grande impero; lo scadere dell’etica pubblica tradizionale per la quale i potenti e le loro famiglie erano disposti a rientrare nei ranghi una volta cessata la carica; l’occupazione dello spazio pubblico di governo da parte di alcuni personaggi di eccezione, l’ultimo dei quali Ottaviano Augusto, padroni di eserciti fedeli a loro più che alla res publica e disposti a combattersi mortalmente per la conquista del potere.
Dopo un secolo di guerre civili esce definitivamente vittorioso il figlio di Cesare, Ottaviano, che inaugura il principato, una sua geniale invenzione. Egli si presenta come chi restituisce la res publica ai suoi titolari, il popolo e il senato. Ma Ottaviano ne prepara, e poi ne realizza, la fine. La linea costituente è esattamente l’inversa di quella che aveva condotto alla creazione della res publica: lì si era proceduto dall’imperium per frazionarlo e limitarlo, qui si provvede a ricostruire l’unità e a rafforzarla con ulteriori prerogative.
Augusto assume così un potere illimitato da tutti i punti di vista: titolare di imperium e, nello stesso tempo, di tribunicia potestas, non ha colleghi ed è, dunque, l’unico, ha il comando degli eserciti, la pienezza del potere di governo e può impedire, con l’intercessio, qualunque atto pubblico, senza però poter essere impedito dall’intercessio di un tribuno in quanto egli non è un tribuno e ne ha, però, il potere caratteristico.
Si crea così una sorta di signoria del princeps che, con questi poteri e con il suo carisma o auctoritas, sovrasta magistrati e assemblee, espressione del passato che, tuttavia, Augusto mantiene saggiamente in vita, sia pur a fini quasi esornativi, e anche per scongiurare reazioni aristocratiche, come quella che aveva condotto, nel 44 a.C., all’assassinio di Cesare.
Quali caratteri formali della res publica permangono anche sotto il principato?
Formalmente, dunque, la res publica sopravvive durante il principato; e, d’altronde, i poteri vengono conferiti al princeps tramite una lex popolare, la lex de imperio, anche se il popolo è chiamato semplicemente a ratificare una scelta fatta dal precedente principe o, nei periodi di crisi, dai comandi militari.
Tuttavia ciò basta ai giuristi del principe per poter solennemente affermare che il potere pubblico – anche quello del principe – continua ad essere fondato sulla volontà popolare, appunto perché è con una legge pubblica che l’imperium viene attribuito al principe. Ciò implica che schemi e linguaggio della constitutio, del resto a Roma mai scritta, sono ancora quelli della res publica che, formalmente o fittiziamente, non è mai obliterata.
Come si afferma il dominato?
Il dominato, che rappresenta un’evoluzione in senso autocratico o, anche, dispotico del principato, si afferma quando, dopo una grave crisi di potere durata per un cinquantennio, l’esercito acclama imperatore un generale illirico, Caio Valerio Diocle, detto Diocleziano.
Nei decenni precedenti a vacillare era stato il vertice imperiale: molti imperatori e usurpatori si erano alternati, evidenziando la debolezza del vertice, anche per l’evanescenza di parecchi degli uomini che lo occupano per periodi brevi o brevissimi. Diocleziano riuscirà a riorganizzare l’impero, salvandolo, per la sua non comune determinazione, intelligenza e pure senso dello stato.
Se la crisi aveva messo in discussione le figura stessa dell’imperatore, allora occorreva rafforzarla e ridarle tutta la sua dignità. Perciò la linea costituente fu in questa direzione e il primo, fondamentale, intervento fu volto a garantire la persona dell’imperatore contro il pericolo delle usurpazioni. Anzi, per rendere più efficace l’azione dell’imperatore, Diocleziano nominò, per la parte occidentale dell’impero, un altro Augusto ed entrambi nominarono un Cesare ciascuno: nella sostanza quattro vertici (la tetrarchia), con i Cesari che sarebbero subentrati agli Augusti quando questi fossero morti o fosse decorso un ventennio dal loro insediamento.
Oltre a ciò, Diocleziano riorganizza l’esercito e la burocrazia, creando una catena di comando definita e culminante sempre nell’imperatore.
Il rafforzamento del vertice imperiale fu ulteriormente perseguito dal successore Costantino, anche questi deviò alquanto dagli orientamenti di Diocleziano.
Ciò nonostante, la crisi, anche economico-sociale, era restata latente e, morto Costantino, si avviò lentamente alla maturazione: il vertice e la struttura tutta dell’impero restano deboli, esposti alle pressioni e alle devastazioni delle popolazioni barbare, alla corruzione della burocrazia, alle spinte centrifughe di vari contropoteri, dai potentati locali alla potente gerarchia cattolica, desiderosa di affermarsi oltre la sfera spirituale.
In questo contesto sorprendentemente un certo formalismo repubblicano è ancora presente e pure osservato, per quanto solo fittiziamente: così l’imperatore continua a ricevere i suoi poteri dal popolo romano anche se per mera acclamazione, secondo un rituale che si conserverà nel medioevo con il sacro romano impero.
Che ne è stato della costituzione di Roma dopo Roma?
La costituzione di Roma dopo Roma è stata determinante per la costruzione degli assetti costituzionali vigenti nell’Occidente contemporaneo. Ovviamente il riferimento è alla costituzione repubblicana. Essa sarà studiata e indicata come la costituzione perfetta secondo una linea di pensiero che va da Machiavelli a Montesquieu e a Rousseau. Quel modello repubblicano entrerà nella mitologia giuspolitica della modernità e ispirerà intensamente l’azione dei rivoluzionari settecenteschi e determinerà i contenuti delle costituzioni che usciranno, prima fra tutte quella americana.
Se oggi leggiamo, e crediamo, che la sovranità appartiene al popolo, lo dobbiamo fondamentalmente all’esperienza repubblicana di Roma antica e al deposito dei materiali contenuti nelle opere di autori come Tito Livio e Cicerone e alle forme del diritto pubblico romano.
Umberto Vincenti è professore ordinario di Etica pubblica e Storia della costituzione romana presso l’Università degli Studi di Padova. È altresì autore di Storia del diritto romano (con A. Schiavone e altri, Giappichelli, 2005), I fondamenti del diritto occidentale. Un’introduzione storica (Laterza, 2010), Ius Publicum. Storia e fortuna delle istituzioni pubbliche di Roma antica (Jovene, 2018)