“La condanna di una pena. I percorsi verso l’abolizione della pena di morte” di Paolo Passaglia

Prof. Paolo Passaglia, Lei è autore del libro La condanna di una pena. I percorsi verso l’abolizione della pena di morte edito da Olschki: quando e come iniziano a farsi strada le istanze abolizioniste della pena capitale?
La condanna di una pena. I percorsi verso l'abolizione della pena di morte, Paolo PassagliaEssendo nato a Pisa, la risposta che mi verrebbe da dare senza esitazione porta a una data precisa: 30 novembre 1786. Il Granduca Pietro Leopoldo di Toscana decretò, proprio a Pisa, l’abolizione della pena di morte. È stato il primo sovrano a farlo.

A pensarci bene, però, la risposta non è delle più corrette.

Non lo è per uno storico, visto che le istanze abolizioniste esistevano già, e da tempo. La vera novità del Settecento, il Secolo dei Lumi, è che la pena di morte ha iniziato a essere criticata per la sua inutilità. L’abolizionismo (peraltro solo parziale) del marchese Beccaria si basa su questo argomento, che è evidentemente molto forte, se è vero che la sua opera, Dei delitti e delle pene, pubblicata nel 1764, viene indicata come una pietra miliare dell’abolizionismo.

Il 30 novembre 1786 non è una data decisiva, però, neppure per un giurista. Non solo, e non tanto, perché il Granducato di Toscana reintrodurrà la pena di morte dopo qualche anno; piuttosto, si deve sottolineare che, finita questa esperienza, si dovrà attendere qualche decennio perché l’abolizionismo si manifesti in forme nuove e più stabili. Le prime epifanie di un abolizionismo «maturo» (che, come tale, ha dato luogo a un rifiuto stabile della pena di morte) si avranno negli Stati Uniti, o meglio in alcuni Stati membri. Il primo è stato il Michigan, nel 1846. Il primo stato sovrano ad abolire la pena di morte è stato il Venezuela, nel 1863; alla metà dell’Ottocento, l’abolizionismo si è diffuso anche in Europa, anche se per lo più nella forma dell’abolizionismo parziale, con l’esclusione, cioè, dei reati commessi in tempo di guerra.

Quali sono le principali tappe del processo abolizionista?
Più che di «tappe», parlerei di «fasi». E direi che possiamo identificarne tre.

La prima occupa, all’incirca, un secolo, dalla metà dell’Ottocento fino alla Seconda guerra mondiale. È la fase in cui ci sono un po’ di abolizioni, concentrate per lo più nell’America meridionale e in Europa, continente nel quale, peraltro, la pena di morte è abolita sovente solo per i reati comuni e nel quale, non di rado, l’abolizione non resiste a cambiamenti di regime (ad esempio, il fascismo reintrodurrà la pena capitale, abolita dal Codice Zanardelli del 1889 per i reati commessi in tempo di pace).

La seconda fase copre dalla fine della Seconda guerra mondiale fino agli Anni Ottanta. Il centro dell’abolizionismo mondiale diventa decisamente l’Europa, dove la pena di morte viene dapprima eliminata nei paesi che avevano attraversato lunghi periodi di dittatura (Italia, Germania, Austria, etc.), poi da paesi di più lunga tradizione democratica (dal Regno Unito, negli Anni Sessanta, fino ad arrivare all’abolizione francese del 1981). In questa fase l’abolizionismo è attivo anche in America (in Canada e in alcuni stati del Centro e del Sudamerica) e in Oceania. In Africa e in Asia, invece, i paesi abolizionisti sono eccezioni isolate.

La terza fase prende avvio dall’adozione di atti europei e internazionali contro la pena di morte, i quali danno nuovo slancio all’abolizionismo, che inizia a diffondersi in tutto il mondo. In questa fase non è più solo l’Europa a fare da traino (anche se il crollo dei regimi di socialismo reale è all’origine di un numero considerevole di abolizioni), ma abbiamo anche molti Stati africani e – sia pure in misura minore – asiatici. Il fatto che le moratorie contro la pena di morte adottate dalle Nazioni Unite dal 2007 siano andate raccogliendo un numero di adesioni sempre maggiore, fino alle 123 dello scorso dicembre, credo che sia un dato quanto mai emblematico.

Quali tratti ricorrenti è possibile rinvenire nei processi abolizionisti?
La domanda è molto insidiosa. Mi verrebbe da dire che i processi abolizionisti sono così variegati che è difficile poter cogliere dei «tratti ricorrenti». Ciò posto, qualche elemento abbastanza comune è individuabile. E non mi riferisco, ovviamente, soltanto ai periodi nei quali le abolizioni possono aver interessato certe aree (ad esempio, gli Anni Novanta per l’Europa orientale). Partirei con una banalità, che è però opportuno non tacere: l’abolizione della pena di morte non è praticamente mai una decisione di scarso rilievo: il suo impatto, a livello ideale, la rende rilevante anche in quei paesi in cui la decisione di eliminare la pena fa seguito a un lungo periodo – decenni o anche più – di sua mancata applicazione. Parlerei, in questi casi, di «abolizioni-ratifica», perché non si fa altro che dar veste giuridica a una prassi ormai invalsa; eppure, nonostante questo, decidere che i poteri pubblici si privino del potere teorico di mettere a morte anche il peggiore dei criminali è un momento importante della vita di un paese.

Lo è, a maggior ragione, nei casi che definirei di «abolizione-riforma», quelli, cioè, in cui, a un certo punto, si formano le condizioni (generalmente politiche) perché si decida di non ricorrere più alla pena capitale: il caso inglese è, al riguardo, paradigmatico, nel senso che per arrivare all’abolizione è stato necessario percorrere un lungo cammino di progressiva limitazione di questa pena, fino alla sua eradicazione; una abolizione-riforma più rapida si è avuta in Francia, dove la vittoria alle elezioni dello schieramento social-comunista ha dato al fronte abolizionista la maggioranza in parlamento.

In altri casi ancora, si produce una «abolizione-rivoluzione», perché l’eliminazione della pena di morte si inserisce in un più ampio processo di rivisitazione dei fondamenti della convivenza sociale. Così, ad esempio, in Italia la pena di morte (per i reati commessi in tempo di pace) è stata abolita con la Costituzione repubblicana, che ha dato un nuovo volto alle nostre istituzioni. Lo stesso è avvenuto nella Germania federale o, più tardi, in Spagna dopo la fine della dittatura di Franco.

Quale ruolo hanno svolto in questo processo gli organi espressione della democrazia rappresentativa?
Stavolta la risposta è semplice: il ruolo degli organi di democrazia rappresentativa è, nella grande maggioranza dei casi, assolutamente determinante, se non addirittura imprescindibile.

L’abolizione della pena di morte è, infatti, una decisione che sono chiamati ad assumere proprio questi organi. Nell’alternativa tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, la storia dell’abolizionismo mostra chiaramente una preminenza della seconda, perché la pena di morte si espone sovente a derive demagogiche: ad esempio, è molto più facile empatizzare con le vittime e biasimare il criminale rispetto a quanto non lo sia prescindere dal giudizio di riprovazione nei confronti di un atto atroce per tutelarne l’autore. Indire un referendum comporta generalmente il rischio che la ragione e le ragioni dello stato di diritto vengano sommerse da impulsi di vendetta.

Non è un caso se i referendum nei quali l’esito è stato contrario alla pena di morte sono numericamente molto inferiori rispetto ai referendum che hanno avuto un esito opposto: per constatarlo, è sufficiente scorrere le consultazioni che si sono avute in molti Stati membri degli Usa.

In buona sostanza, l’abolizione della pena di morte è generalmente l’opera dei rappresentanti, o meglio di statisti che non cercano un consenso elettorale «facile», ma che hanno a cuore l’avanzamento della società e dello stato di diritto.

In quali casi la pena di morte è stata eliminata per via giudiziaria?
In proposito, terrei nettamente distinte le vicende degli Stati Uniti da quelle del resto del mondo.

Anche se non molto numerosi, ci sono vari paesi nei quali la pena di morte è stata abolita per sentenza. Sono paesi nei quali il giudice costituzionale ha dichiarato incompatibilità della pena di morte con la costituzione: ha aperto la strada la Corte costituzionale ungherese (1990), poi è stata la volta della Corte sudafricana (1995) e, ancora nell’Europa dell’Est, la pena di morte è stata dichiarata incostituzionale, tra il 1998 e il 1999, in Bosnia, in Albania, in Lituania e in Ucraina. In tutte queste esperienze, un tratto comune è dato dalla discontinuità rispetto a un regime precedente in cui i diritti individuali venivano violati su larga scala (i regimi di socialismo reale o quello sudafricano basato sull’apartheid). Una parziale eccezione, in tal senso, è l’incostituzionalità della pena di morte per i reati di diritto comune pronunciata dalla Corte del Guatemala, nel 2017: il dato comune con gli altri casi è rappresentato, probabilmente, dall’influenza molto pronunciata del diritto sovranazionale.

Per gli Stati Uniti, l’abolizione giudiziaria ha una storia molto più complessa. Ci sono Stati nei quali la pena capitale è stata eliminata grazie a pronunce delle corti supreme (Massachussetts, Rhode Island, New York, Delaware e Stato di Washington); in altri casi, però, la dichiarazione di incostituzionalità ha prodotto, come reazione, un ritorno massiccio dell’opinione pubblica e della classe politica verso la pena di morte. La decisione giudiziaria è stata così superata da nuove leggi: il caso della California, nel 1972, è stato il primo, seguito pochi mesi dopo dalla reazione che, in tutti gli Stati Uniti, ha prodotto la sentenza della Corte suprema federale che aveva fatto venir meno la disciplina della pena di morte in tutti gli Stati (e nella federazione stessa). Era l’estate del 1972, e da cinque anni non si avevano esecuzioni negli Usa; la reazione nei confronti dell’incostituzionalità è stata quella dell’adozione di nuove leggi che, dal 1976, ha aperto la strada a una nuova fase di applicazione della pena.

In che modo la disamina dei processi abolizionisti offre delle chiavi di lettura per spiegare la persistenza, in taluni Paesi, della pena di morte?
Avventurarsi su questo terreno è molto pericoloso, perché il diritto è tutto fuorché una scienza pura, il che rende qualunque affermazione per lo meno opinabile e soggetta a patenti smentite. Partendo da quanto appena visto per gli Stati Uniti, però, forse a una cosa lo studio dei processi abolizionisti può servire, e cioè a evitare gli errori commessi, o almeno a cercare di farlo. In particolare, non ci si può attendere che la pena di morte possa essere eliminata da una decisione giudiziaria (l’esperienza del 1972 lo insegna chiaramente), perché la decisione deve essere politica. A livello di società civile, questo suona come un richiamo forte all’attivismo, a far conservare o – a seconda dei casi – a far maturare il consenso attorno all’abolizionismo; perché questo consenso ha riflessi significativi sull’agenda politica. Il timore di perdere consensi, non a caso, ha reso gran parte della classe politica americana molto timorosa riguardo alla pena di morte, ciò che ha garantito, in un certo qual modo, la sua sopravvivenza. È allora di grande significato il fatto che Biden abbia inserito, nella sua piattaforma programmatica, l’eliminazione della pena di morte dal diritto federale, accompagnata da incentivi agli Stati degli Usa che procedano all’abolizione. L’auspicio è che il programma venga realizzato.

Quali scenari futuri è possibile disegnare per l’eradicazione della pena capitale?
Per questa domanda vale, a maggior ragione, quanto ho detto all’inizio della risposta alla precedente. Non vorrei, dunque, propormi come maldestro indovino, il che mi spinge a non andare oltre il proporre qualche banalità.

La prima è che, qualora negli Stati Uniti la pena di morte venisse abolita a livello federale, ciò potrebbe rappresentare un modello importante per gli Stati membri che ancora la prevedono (sono ventotto su cinquanta, anche se sono meno di dieci quelli che la applicano con una certa frequenza).

La seconda banalità è che, se gli Stati Uniti passassero – integralmente o quasi – al fronte abolizionista, questo darebbe un impulso importante a molti altri Stati che si annoverano, oggi, tra i c.d. retenzionisti. Quali Stati? Direi quelli che associano l’applicazione della pena di morte alla presenza di istituzioni democratiche e allo stato di diritto: penso, ad esempio, all’India o al Giappone.

Ancora, l’abolizione della pena di morte, come avvenuto in molte occasioni nell’ultimo secolo, potrebbe essere uno dei risultati del passaggio da un regime autocratico a un sistema democratico: se oggi la Bielorussia è l’unico paese europeo ad applicare la pena di morte, una Bielorussia senza Lukashenko potrebbe transitare sul versante abolizionista.

Un dato sembra, in ogni caso, piuttosto chiaramente avvertibile: la diffusione della pena di morte è sempre più limitata. Sono ormai pochi (direi una decina, non di più) i paesi nei quali viene applicata in maniera sistematica. Facendo un confronto con quanto avveniva anche solo all’inizio del XXI secolo, è forte l’idea che la pratica della pena di morte si stia ritraendo in poche sacche di – magari anche ostinata – resistenza. Ciò non deve far ritenere ormai «acquisita» o quasi l’eradicazione della pena, ma deve semmai spronare a intensificare gli sforzi per eliminare anche queste sacche.

Paolo Passaglia è ordinario di Diritto comparato presso l’Università di Pisa e coordinatore scientifico pro tempore dell’Area di diritto comparato del Servizio Studi della Corte costituzionale. È autore di scritti su molteplici argomenti di diritto comparato e costituzionale. L’abolizione della pena di morte è stata sovente oggetto delle sue ricerche negli ultimi dieci anni. Gli studi condotti si sono tradotti nella pubblicazione di vari scritti e nello svolgimento di corsi e conferenze, in Italia e all’estero.

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