
La prospettiva dalla quale si è scelto di esaminare i molteplici e complessi risvolti del ricorso alle nuove tecnologie è rappresentata dallo svolgimento dell’attività negoziale.
La parola-chiave per descrivere l’impostazione che ha contraddistinto la Summer school è “contaminazione”: fra discipline, fra metodi, fra esperienze diverse. Impostazione che, ovviamente, è stata mantenuta anche nel presente volume.
L’atto digitale pone il giurista di fronte ad una serie di profili problematici di non facile e pronta soluzione: basti pensare all’utilizzo nel campo negoziale delle nuove tecnologie digitali, come ad esempio blockchain e smart contracts. Come si sottolinea nel contributo del Notaio Lops, nei procedimenti digitali è consentito trovare spazio per l’inserimento immediato di nuove informazioni, elaborare in tempo reale e in maniera condivisa documenti a distanza, anche tra più parti, ma si corre anche il rischio di ottenere effetti distorti a causa dell’inserimento di informazioni difficilmente verificabili. Si osserva che non è l’atto digitale in quanto tale che può creare problemi, ma è il procedimento per ottenerlo, con tutto ciò che esso comporta, che potrebbe generare incertezze.
Quali rischi per la protezione dei dati personali nell’attuale scenario tecnologico?
Alcune brevi osservazioni sul problema dei dati personali nell’attuale scenario tecnologico. Viviamo, infatti, nella società più tecnologica e fragile di sempre: la tecnologia sempre in rapida e costante evoluzione con la connessa emersione di nuovi rischi ed il diritto pronto ad adattarsi e a prendere la forma della tecnologia nel tentativo di regolarla. Prima si poneva il problema dei dati personali raccolti in banche dati, poi in internet ora anche nelle tecnologie a registro distribuito (blockchain) e nell’Internet of Things.
La rivoluzione digitale, unitamente ai vantaggi, ha posto in diversi e più invasivi termini il problema della protezione dei dati personali. Il vero problema dei dati personali – e della loro protezione – è la ricerca di un equilibrio tra libertà, controllo nello spazio digitale e sicurezza. Libertà di accedere alle tecnologie – che si estrinseca nel consenso al trattamento dei dati e anche nella libertà di utilizzare i propri dati come ‘controprestazione’ non pecuniaria – e controllo sui dati immessi in circolazione.
Questi mutamenti hanno implicato una tutela articolata su un duplice piano privatistico e pubblicistico/regolatorio.
Quali profili d’imputazione e regime della responsabilità genera la negoziazione algoritmica?
Mi limito solo ad evidenziare che la tecnologia di negoziazione ha subito una profonda evoluzione nell’ultimo decennio ed attualmente molti partecipanti al mercato utilizzano la negoziazione algoritmica, in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente taluni aspetti di un ordine con intervento umano minimo o nullo. I rischi derivanti dalla negoziazione algoritmica dovrebbero essere regolamentati (si veda: Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (c.d. Direttiva MiFID II). Per gli opportuni approfondimenti rinvio alla lettura del volume.
Quali sono le implicazioni giuridiche del c.d. Fintech?
Il c.d. Fintech investe il mercato del credito, dei servizi di pagamento e delle tecnologie a supporto dei servizi bancari e finanziari.
Le innovazioni tecnologiche investono tutti i settori dell’intermediazioni bancaria e finanziaria: dalla consulenza automatizzata (Robo advisor), alle valute virtuali, alla validazione decentrata delle transazioni (blockchain- distributed ledger technology).
Per gli opportuni approfondimenti rinvio alla lettura del volume.
Valentina Vincenza Cuocci è professore associato di diritto privato comparato nell’Università di Foggia. Ha svolto attività di ricerca presso prestigiose istituzioni straniere (tra le molte: Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo, Villanova University School of Law Philadelphia).