
Sì, perché «fu soltanto a Roma che l’inevitabile disciplinamento presente in ogni aggregazione comunitaria venne riservato in modo precoce a un severo specialismo di ceto, poi trasformatosi in una tecnologia sociale con uno statuto forte, che avrebbe isolato per la prima volta e per sempre la funzione giuridica e i suoi esperti, i ‘giuristi’ (una parola sconosciuta a qualunque lingua antica, tranne il latino), staccandoli da ogni altra produzione culturale o centro istituzionale – dalla religione, dalla morale, dalla stessa politica – permettendone un’identificazione autonoma, netta e definitiva.»
«Da mille e cinquecento anni, quanto si conosce di questo lascito decisivo si trova riunito in larga misura in un’unica raccolta, che durante il Rinascimento si prese a chiamare Corpus iuris civilis: nome che è rimasto ancora oggi.»
È tuttavia fondamentale ricordare che, «gli scritti dei giuristi antichi non furono recuperati nella loro interezza, e nemmeno in una proporzione cospicua rispetto agli originali. I frammenti che noi leggiamo attraverso i Digesta sono il risultato di una scelta arbitraria – certo non casuale, ma di sicuro condotta con criteri assai diversi da quelli che, costretto alla medesima operazione, avrebbe seguito uno storico di oggi, o (per esempio) un professore di diritto del XIX secolo. Nella nostra conoscenza del pensiero giuridico antico, siamo inchiodati a un’unica veduta – quella giustinianea – e soltanto a quella: sappiamo dell’esistenza di un grande giardino, ma dobbiamo accontentarci dello scorcio che intravediamo da una sola finestra. Né i redattori bizantini si fermarono qui. Essi si riservarono anche il diritto di introdurre modifiche nei frammenti che conservavano (cambiamenti non segnalati, ma inseriti nella scrittura originale), tutte le volte che il pensiero dell’autore riprodotto non fosse sembrato adeguato – per le più diverse ragioni – alle esigenze dei tempi».
«Il compito di riassemblare e di riordinare, autore per autore e opera per opera, l’insieme dei testi presenti nei Digesta – cioè di smontare il codice, facendo emergere solo l’antologia – è stato già affrontato alla fine del XIX secolo da un grande e isolato studioso tedesco, Otto Lenel, con un lavoro, per i mezzi tecnici allora a disposizione, di rara competenza e attenzione, oltre che di eccezionale capacità anticipatrice».
«La caccia alle interpolazioni non era» tuttavia «la via maestra di alcuna seria conoscenza storica. Attraverso quel metodo non si poteva arrivare se non a una ricostruzione estrinseca e semplificata del diritto romano, sempre in ultima analisi prigioniera della prospettiva bizantina e della tradizione romanistica che l’aveva perpetuata, affidata soltanto a una stratigrafia elementare, articolata intorno alla polarità fra «classico» e «giustinianeo». E la filologia che avrebbe dovuto giustificare un simile riduzionismo era […] povera e improvvisata, in grave ritardo rispetto alle più importanti acquisizioni della critica testuale in quegli stessi decenni: la sua disinvoltura lasciava, per esempio, allibito uno studioso come Giorgio Pasquali.»
In ogni caso, «un dato andava considerato fuori discussione: la parte più significativa della civiltà giuridica romana si ritrovava nell’attività dei giuristi, che aveva riguardato essenzialmente, per quanto in modo non esclusivo, quello che noi oggi chiamiamo «diritto privato» e «processuale civile».
Si può dunque affermare che «i giuristi a Roma non furono solo dei sapienti, o degli scienziati del diritto. Per gran parte della loro storia, ne furono anche i più importanti costruttori e produttori: un ceto di esperti al lavoro per decine di generazioni».
«Certo, accanto al lavoro della giurisprudenza, la storia di Roma conobbe una rilevante presenza della legislazione […]: dalle XII Tavole, ancora in piena epoca arcaica, ai provvedimenti votati, in età repubblicana e augustea, dalle assemblee popolari […] sino alla complessa tipologia delle costituzioni imperiali. E un ruolo di non minore importanza – per non dire dell’attività normativa del senato – fu svolto dall’editto pretorio: un testo che si era venuto stratificando attraverso un ininterrotto lavoro in progressione, che aveva coinvolto, anno dopo anno, centinaia di magistrati titolari della giurisdizione, almeno dal III secolo a.C. sino alla definitiva stabilizzazione voluta da Adriano.»
«Si era giuristi da privati cittadini – sia pure sempre all’interno di élite più o meno ristrette – purché scattasse quell’autoidentificazione che Pomponio avrebbe definito fiducia sui, «coscienza di sé»: purché ci si sentisse, e si fosse riconosciuti, padroni di un sapere prestigioso, la iuris scientia – come aveva detto già Cicerone; una competenza che faceva dei suoi cultori i custodi del disciplinamento sociale della città, e poi, sia pure in modo meno diretto, di un impero sterminato. Quel che siamo soliti indicare come «diritto romano» è dunque soprattutto una loro creazione. Un «diritto consuetudinario vivente», a impianto casistico, orientato dagli esperti».