
Nel mio libro, il riferimento più risalente è senza alcun dubbio costituito dagli scritti di Thomas Jefferson, che negli anni Venti del XIX secolo già si chiedeva se una generazione avesse il diritto di «vincolare le altre che si succederanno per sempre». Guardando a tempi più vicini a noi, è stata la riflessione filosofica della seconda metà del Novecento a consegnarci opere imprescindibili per chiunque voglia avvicinarsi allo studio della tutela delle generazioni future (penso, tra gli altri, ad Hans Jonas e a Derek Parfit).
Il dibattito propriamente giuridico, invece, ha origini relativamente recenti e si è inizialmente articolato attorno agli strumenti volti alla salvaguardia dell’ambiente. L’apparizione di riferimenti testuali al futuro e alle generazioni che lo vivranno in testi giuridici, infatti, è contestuale alla costruzione di modelli di tutela dell’ambiente che ha iniziato ad avere luogo a partire dagli anni Settanta, prima a livello internazionale e poi, tramite una sorta di processo di osmosi, a livello europeo e nazionale. La ragione di questa costruzione parallela (salvaguardia dell’ambiente e attenzione ai tempi avvenire) dipende dal dato per cui le misure destinate alla tutela dell’ambiente si rivolgono intrinsecamente al futuro, producendo benefici che potranno misurarsi soprattutto nel lungo periodo e, di conseguenza, specialmente a vantaggio delle prossime generazioni.
D’altra parte, bisogna rilevare come il dibattito giuridico circa il principio di equità generazionale non si riduca esclusivamente attorno alle questioni ambientali. L’altro tema che, sul punto, ha impegnato la dottrina nel corso degli ultimi anni è, in particolare, quello delle decisioni di spesa e della produzione di debito pubblico. È infatti evidente come un ricorso eccessivo alle risorse disponibili nel tempo presente possa trasferire nell’avvenire un vero e proprio peso in capo alle generazioni che lo vivranno, compromettendone le opportunità di crescita (tra l’altro, era anche sulla base di questa medesima questione che Jefferson esprimeva la sua preoccupazione nei confronti delle generazioni avvenire).
Inoltre, per rispondere alla Sua domanda, vorrei offrire un’ultima considerazione. E cioè, fermi restando questi due grandi temi su cui si è articolata la maggior parte del dibattito sull’oggetto del mio volume, bisogna rilevare come ad oggi il principio di equità generazionale stia acquisendo una portata più ampia e che impegna il dibattito giuridico da più prospettive. Penso a quella della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, delle politiche giovanili e occupazionali, delle opportunità e criticità in materia di intelligenza artificiale, solo per fare degli esempi. Sembra, in altri termini, che il principio di equità generazionale vada occupando sempre più spazio nel dibattito giuridico, a dimostrazione di come l’attenzione al futuro e ai diritti di chi lo vivrà sia chiamata a caratterizzare l’attività del decisore pubblico ogniqualvolta una sua decisione, di qualsiasi natura essa sia, possa potenzialmente trasferire un danno nell’avvenire.
Che rilevanza assume l’equità generazionale nella Costituzione italiana?
Nella sua formulazione originaria, la Costituzione italiana non conteneva nessun riferimento espresso alla questione generazionale. Mancavano, a dire il vero, anche disposizioni dedicate a temi (la salvaguardia dell’ambiente su tutti) che per le ragioni esposte precedentemente avrebbero in qualche modo agevolato, seppure in via implicita, la definizione di una dimensione costituzionale della tutela delle generazioni future.
Ciononostante, la cura del futuro non può che considerarsi intrinseca al dettato della Carta, a prescindere da riferimenti espressi. La Costituzione nasce all’insegna di una «pretesa di durata» [Kirchheimer, 1982], viene scritta per il domani, segnando una rottura con quanto l’ha preceduta e assicurando alle generazioni future la titolarità dei diritti che si propone di garantire. Nel libro si tenta di spiegare questa considerazione secondo vari profili, ma ritengo che il principale sia quello della rigidità costituzionale. Sottrarre al procedimento di revisione ex art. 138 Cost. i principi e i valori che caratterizzano la Repubblica, così come la garanzia dei diritti che ne definiscono l’assetto democratico, rappresenta un vero e proprio scudo che i Costituenti hanno consegnato alle generazioni avvenire. La rigidità della Costituzione, detto altrimenti, garantisce proprio che tutte le generazioni che si succederanno potranno godere della titolarità di quei medesimi diritti.
Si badi bene, però, è comunque in sede di revisione che il legislatore ha posto all’interno della Carta indicazioni relative al principio di equità generazionale. Ciò è avvenuto prima nel 2012, quando, sulla scorta della crisi finanziaria e del Fiscal compact, il richiamo al principio di sostenibilità è apparso all’interno dell’art. 97 Cost.; e in seguito, in maniera ancora più rilevante, nel 2022, grazie alla revisione che ha aggiunto un terzo comma all’art. 9 Cost., dove oggi si legge espressamente il riferimento all’«interesse delle future generazioni». E tutto ciò a dimostrazione di un dato ulteriore, e cioè che sa da un lato la rigidità della Costituzione ne impedisce una “retrocessione” al passato, dall’altro non ne ostacola l’evoluzione nel tempo; questa considerazione vale sia relativamente a quelle parti della Carta che possono essere modificate, sia con riguardo alla possibilità di modificare in senso “migliorativo” i principi e i diritti contenuti negli articoli normalmente considerati sottratti alla revisione, proprio come avvenuto nel caso dell’art. 9 Cost.
Come si è orientata, in materia di tutela delle generazioni future, la giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni?
Questa domanda è strettamente legata alle precedenti e a ben vedere, seguendo la struttura del libro, si pone perfettamente a chiusura di questo nostro confronto. La Corte costituzionale italiana ha avuto un ruolo decisivo, infatti, nel delineare la dimensione della tutela delle generazioni future all’interno della Legge fondamentale, riuscendo così anche ad orientare il dibattito della dottrina sul tema.
Ciò ha avuto luogo sulla base di due principali filoni interpretativi, corrispondenti ai due ambiti normativi che, come segnalato precedentemente, caratterizzano la maggior parte della riflessione sulla questione generazionale, ovvero ambiente e debito pubblico. Relativamente al primo, è noto come la Consulta abbia, prima che intervenisse la riforma dell’art. 9 Cost., interpretato in senso estensivo il concetto di paesaggio, rintracciando in questo modo una copertura costituzionale alla salvaguardia dell’ambiente. Ebbene, sempre quale conseguenza della costruzione parallela cui ho fatto cenno, anche la Corte costituzionale ha spesso espresso in questa giurisprudenza orientamenti volti a far emergere un’attenzione alla cura dell’avvenire.
Lo stesso è avvenuto nelle pronunce della Corte che hanno adottato come parametro di legittimità la sostenibilità del debito. In particolare, la Consulta ha talvolta dichiarato illegittime quelle disposizioni normative che, ammettendo il frazionamento della restituzione del debito pubblico durante ampli archi temporali, si dimostravano idonee a trasferire solo un peso nei tempi avvenire, così compromettendo i diritti delle generazioni future. In altre parole, i giudici hanno ritenuto contrarie al dettato della Carta quelle disposizioni volte ad autorizzare un ricorso eccessivo all’indebitamento non funzionale a realizzare spese di investimento, bensì idoneo, circoscrivendo in un periodo di tempo limitato i suoi effetti benefici, a trasferire solo un peso nell’avvenire.
Per concludere, ritengo opportuno offrire un’ultima considerazione, che a mio parere costituisce l’elemento più rilevante che emerge dalla giurisprudenza della Consulta. Mi riferisco al dato per cui sia stata proprio la Corte a definire i contorni di un vero e proprio parametro di legittimità costituzionale, il principio di equità generazionale, appunto. Un principio, invero, da considerarsi giustiziabile, foriero di effetti sul piano strettamente giuridico.
La configurazione di questo parametro, tra l’altro, oggi trova un riscontro espresso all’interno della Costituzione, laddove l’interesse delle generazioni future è stato chiamato a comporre l’architettura dei principi fondamentali. Questo richiamo espresso e ormai cristallizzato, invero, non potrà che essere dedotto all’interno dei bilanciamenti che la Consulta sarà chiamata a far valere, al fine, sostanzialmente, di dichiarare illegittime tutte quelle previsioni normative idonee ad incidere negativamente su coloro che ancora non esistono.
Giacomo Palombino è assegnista di ricerca nel Dipartimento di Diritto costituzionale dell’Università di Granada. In cotutela con quest’ultima, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Napoli «Parthenope». Nello stesso Ateneo napoletano ricopre il ruolo di Professore a contratto di Istituzioni di diritto pubblico. È autore di articoli e saggi su riviste italiane e straniere di diritto costituzionale.