
Cosa intende per Occidente giuridico e come si è sviluppato?
Il giurista laico e indipendente, quale lo conosciamo oggi, si fa strada a Roma, contemporaneamente alla complessificazione della società e alla conseguente laicizzazione dell’interesse al diritto. Certo, già prima di quella svolta romana esisteva la funzione del giudice, esercitata da persone ‘sagge’ che avevano una speciale conoscenza delle consuetudini e/o del sacro. Ma questa funzione non veniva percepita alla stregua di una qualità professionale, come la intendiamo attualmente. Ora, a far corta una lunga storia, nessuna delle istituzioni democratiche, nessuno dei diritti che forgiano la nostra vita potrebbe davvero esistere – in pratica, in concreto – senza la possibilità di rivolgersi a un giudice indipendente dal potere politico e religioso, che decide (e può motivare soltanto) sulla base delle sue conoscenze giuridiche. È la cruciale presenza di questa tecnostruttura che assume il ruolo di demarcatore, e fra i più nitidi, di cosa sia l’Occidente (giuridico e no) rispetto a ciò che non lo è, di dove la democrazia e la rule of law possano farsi strada in tempi ragionevoli, e di dove quella strada rischi di rivelarsi cieca, od assai più lunga.
Come il diritto di matrice occidentale ha condizionato le regole globali?
Da tempo, il commercio, il valore della moneta, dei mutui, l’ambiente, la navigazione marittima e quella aerea, lo sfruttamento delle risorse marine, la pesca, l’agricoltura, l’alimentazione, le telecomunicazioni, incluse le ICTs, la proprietà intellettuale, l’uso dello spazio e delle fonti di energia, oltre che ovviamente la finanza, sono oggetto di una disciplina largamente denazionalizzata: ossia non determinata né esclusivamente dipendente dallo Stato, ma da centri di produzione delle regole dislocati nelle arene regionali e globali. Ebbene, i facitori di queste regole sono tutti professionisti occidentali – educati in occidente o à la occidentale, nei vari centri di formazione universitari e post-universitari che gli occidentali hanno disseminato nel mondo.
Non fraintendetemi: questo non è necessariamente un male. Anzi, nella prospettiva della trasparenza, potremmo continuare ad avanzare la pretesa ad essere i paradigm-setter degli ordini globali anche in futuro, perché siamo in grado di dimostrare la maggiore correttezza ed il più sofisticato e meglio bilanciato equilibrio delle regole che la nostra civiltà (anche giuridica) è in grado di produrre. Ma allora – e ammesso che nel frattempo gli ‘altri’ stiano a guardare –, i primi obiettivi di ognuno dei negoziati aperti, e di quelli a venire, dovrebbero essere l’abbassamento dei costi di accesso e di gestione delle regolazioni, l’adozione di criteri imparziali di enforcement e di allocazione effettiva delle responsabilità, sugli Stati e sui regolatori, il superamento dell’atteggiamento per cui l’altrui debolezza geopolitica vale quale fattore di esclusione dal circuito dei rule-makers, o come elemento di compressione delle possibilità di giocarvi ad armi pari.
Quali sono le radici giuridiche della crisi finanziaria globale?
Nel promuovere lo scatenamento della crisi il diritto ha giocato, ancora più chiaramente che nel passato, un ruolo fondamentale. Ma ciò è avvenuto sul piano dell’improvvidenza delle regole e non, come si ama ripetere, sul piano della loro mancanza.
L’assenza del legislatore certo non equivale all’assenza di diritto. Le organizzazioni sociali, di qualsiasi tipo, e anche quelle raggruppate intorno alle comunità finanziarie, costruiscono sulle regole la propria convivenza e le proprie attività. Il fatto che tali regole non vengano da un’autorità sovraordinata, significa semplicemente che saranno i partecipanti a quell’organizzazione, a quelle attività, a quel mercato, a dettarne di proprie. Questa regolazione informale regge una gran mole delle attività, economiche e no, che ogni abitante del pianeta svolge ogni giorno, senza che la natura della regolazione sia di per sé fonte di crisi, economiche o sociali. In effetti, le crisi restano al di là degli orizzonti tutte le volte che il diritto informale è stabile e prevedibile e, affinché lo sia, occorre che tutti i membri della comunità di riferimento, dai più deboli ai più forti, perseguano interessi fra loro convergenti e operino sotto la pressione di incentivi, e disincentivi in grado di assicurare il perseguimento di quegli stessi interessi. Allorché invece questi requisiti vengono a mancare, come è accaduto nella lunga vigilia della crisi, il risultato è quello che abbiamo avuto sotto gli occhi: sono le regole che implodono e la comunità finanziaria, insieme alle economie che da essa dipendono, sono forzate verso l’incertezza, l’imprevedibilità, ed il collasso.
Nel comprendere (anche) l’ultima crisi finanziaria, un punto resta quindi fermo: pensare alla de-regolazione da parte dello Stato, o delle sue istituzioni, come fenomeno foriero di un’assenza di regole, è hobby da positivisti incalliti, od intellettualmente disoccupati, perché congedati dalla realtà.
Il passo successivo è capire come, di fronte a risalenti pressioni per regolazioni formali di ogni aspetto del traffico giuridico ed economico globale, si sia giunti a permettere che proprio i mercati finanziari, ossia uno dei settori nevralgici di quei traffici, fossero lasciati liberi di auto-governarsi – e con riguardo a profili cruciali delle loro attività. Ed è quanto cerco di spiegare nel libro.
Quali sono i limiti dell’attuale giurisdizione penale internazionale?
Siamo di fronte a un altro utilizzo su scala globale del diritto, e delle sue visioni di marca occidentale. Si tratta, in particolare, degli sforzi di un movimento vasto, fatto di donne e uomini occidentali – per nascita, o per formazione – che, sensibilissimo alle ‘differenze’ identitarie interne alle nostre società, mira a rendere uniforme il giudizio contro questa o quella barbarie, contro questa o quella concezione non occidentale di bisogni, di sviluppo, di rapporti familiari. È questo movimento che supporta l’impianto di Corti a giurisdizione geograficamente illimitata, e che con alcune frange talora persino sollecita (qualche volta ottenendo) interventi militari in nome della salvaguardia dei diritti umani. Interventi che talvolta invocano a proprio fondamento giuridico quelle stesse carte che li proibiscono. Si tratta però di capire come, con quali linguaggi quale cultura e quali prassi operative, sia costruita la stretta interrelazione che corre fra quei movimenti, quegli sforzi ed interventi, ed il loro martellante richiamo al diritto ed alla sua infrastruttura. È a tal fine che nel libro mi soffermo anche sui temi connessi alla c.d. giustizia penale internazionale e poi su quelli pertinenti alla diffusione e soppressione, alle illusioni e speranze proprie ai diritti umani.
Detto questo, se nei suoi primi quindici anni di vita la Corte Penale Internazionale ha finito per portare un numero piccolissimo di casi alla fase del giudizio, un punto andrebbe rimarcato. Le prassi operative del diritto internazionale penale si sono fin qui rivelate – efficaci quali ornamenti preziosi di una narrativa universalistica e livellatrice che blandisce le coscienze occidentali, ma – sostanzialmente incapaci di contrastare gli interessi dei soggetti che quel diritto sfidano e meglio sanno o possono utilizzare. È proprio alla luce di queste notazioni che sfuggono all’antologia della retorica tanto le risalenti conclusioni secondo cui “la sola cosa che il vincitore non può dare al vinto è giustizia”, quanto le odierne osservazioni secondo cui il Consiglio di sicurezza, la giurisdizione penale internazionale e l’intero diritto di guerra si rivelano utili se svolgono una funzione di legittimazione ex post dei risultati che le grandi potenze hanno inteso perseguire.
Ma c’è di più, e attiene ai precipitati potenzialmente perniciosi (anche per noi stessi) dei modelli di giurisdizione penale globale attualmente in uso. Il modo d’intendere questi modelli coniuga difatti la propria inefficacia col rischio di una sconfitta culturale, e politica, inferta agli stessi ideali cui quelle giurisdizioni s’ispirano. Sappiamo che, fuori e dentro l’Occidente, non vi è modello di giustizia che possa funzionare se i suoi organi non sono espressione di una tradizione percepita diffusamente come legittima. L’imposizione dall’alto di Corti internazionali, che giudicano con tecniche e procedure altrui la storia e i conflitti locali, rischia invece di far levare la voce (se non la mano) di chi, paese o fazione, si sente accusato o condannato non dal suo giudice ‘naturale’, ma da un consesso di estranei. L’attività giudiziaria che venga svolta come una sorta di eco penale allo scontro militare corre così il pericolo di produrre un rafforzamento dei sentimenti di ostilità e di introdurre rigidezze nelle posture politiche locali, le quali, all’evidenza, finiscono coll’operare in senso opposto rispetto alle aspirazioni di ogni sorta di cosmopolitismo umanitario.
Certo, si dirà, il più delle volte le tensioni possono essere appianate attraverso pressioni politiche (a seconda dei casi: vantaggi commerciali, altre ‘compensazioni’). Ma allora non è ben chiaro quale sia il ruolo assegnato al diritto penale ed alle sue corti, quali ragioni sostengano lo spreco di energie e retoriche intorno a quel diritto ed alle sue giurisdizioni internazionali. La loro funzione di monito, di deterrenza, pare insomma essere rivolta soprattutto all’anima dell’Occidente: ‘compi questi sforzi, istituisci queste corti, altrimenti non sarai a posto con la tua coscienza, non sarai pacificato coll’immagine ideale che di te intendi coltivare e propagare’. Ma se non si vuole esporre gli impulsi nobili di quella coscienza alla critica particolarista, o relativista, e peggio: ad una dannosa inefficacia, quanto è necessario è l’elaborazione di un tragitto diverso. Una via che alla nostra (faticosamente raggiunta) conquista per cui il vinto non si passa più per le armi, ma viene avviato ad un processo, associ lo sforzo di rendere questo stesso modello, ideale e giuridico, accettabile a tutti, condiviso, e perciò assai meglio gestito sul piano operativo. Un itinerario che allontani la fallacia della domestic analogy – per la quale se la centralizzazione del potere politico e giuridico ha ridotto (almeno fino a un certo punto) la violenza all’interno degli Stati nazionali, allora si può ritenere che la concentrazione del potere nelle mani di una suprema autorità sovranazionale sia la strada maestra per costruire un mondo più giusto, ordinato e pacifico –. Un percorso in cui il diritto e l’esercizio della sua giurisdizione si facciano carico delle varietà e delle differenze nelle culture politiche e sociali, nonché nelle tradizioni giuridiche, sostanziali e processuali. Così, l’Occidente – se riesce a persuadere gli USA a farne parte, a questi fini – potrà ben continuare a trattare i crimini propri o quelli commessi nei propri territori secondo le regole che ha immaginato essere ‘universali’, mentre per i crimini di diverso radicamento geografico diventa doveroso pensare a soluzioni alternative. Soluzioni di cui, si badi, non mancano gli esempi, con giurisdizioni impiantate ad hoc e che hanno saputo inglobare regole locali, o comunque regole adattate alla tradizione giuridica della società in cui le corti sono chiamate ad operare.
A fianco di esperienze diverse, note come “commissioni per la verità e la riconciliazione”, possono ricordarsi, ad esempio, la Corte speciale per la Sierra Leone, a Timor Est la SCU (Serious Crime Unit), in Cambogia le Extraordinary Chambers, in Ruanda le cc.dd. corti Gacaca. Detto che tutte quelle appena ricordate sono giurisdizioni localizzate negli stessi territori in cui si si sono perpetrati i crimini oggetto di giudizio – il che marca una differenza profonda con una Corte posizionata all’Aja –, è bene sottolineare che si tratta di esperienze cui ha contribuito lo stesso Occidente, tramite le UN o le organizzazioni regionali. Il che rende (evanescenti eventuali ragioni di riluttanza a, e al contempo) possibile la programmazione di un loro utilizzo generalizzato e capillare, di fronte a vicende che reclamino impianti giurisdizionali straordinari.
Non c’è dubbio: alcune delle indicazioni provenienti da quelle giurisdizioni reclamano rifiniture tecniche, e pure riflessioni progettuali che tengano conto delle particolarità transnazionali di taluni conflitti, e crimini. Ma sicuro è, ancora una volta, che solo incorporando quanto più possibile soggetti e regole locali, l’intervento giurisdizionale alieno potrà evitare crisi di rigetto od auto-condanne all’inutilità. In altre parole, e ricordando che culture e tradizioni giuridiche non si possono imporre, né sono in grado di transitare verso le nostre visioni nello spazio temporale di una notte, né di una guerra, è solo per quelle vie che immaginare kelsenianamente pacificazioni attraverso il diritto potrà apparire – depurata di ogni messianesimo senza tempo, né geografia – una risposta plausibile, un sensato tentativo dell’Occidente di non abbandonare a se stesse le vittime dei peggiori soprusi.
Come e da dove potranno sorgere regole veramente globali per il nostro mondo?
Occorrerebbe che le culture giuridiche, gli incentivi economici e sociali, le gerarchie di valori, fossero se non identici, in linea di convergenza. Non mi pare che, al di fuori della finanza e di certi settori del business law, vi siano le premesse perché questo accada, almeno nell’arco delle prossime generazioni.