“Il colore dell’inferno. La pena tra vendetta e giustizia” di Umberto Curi

Prof. Umberto Curi, Lei è autore del libro Il colore dell’inferno. La pena tra vendetta e giustizia edito da Bollati Boringhieri: perché è urgente definire uno statuto filosofico della pena?
Il colore dell’inferno. La pena tra vendetta e giustizia, Umberto CuriRisponderei rilanciando un interrogativo che Jacques Derrida formula nei seminari sulla pena di morte: “perché l’abolizionismo o la condanna della pena di morte, nel suo stesso principio, non hanno (quasi) mai trovato, fino ad oggi, uno spazio propriamente filosofico nell’architettura di un grande discorso filosofico in quanto tale?”. In estrema sintesi, il mio libro muove dall’interrogativo ora formulato – si domanda per quali motivi, anche a dispetto di una bibliografia disponibile particolarmente vasta, la questione posta da Derrida sia da tempo, e ancora rimanga, sostanzialmente inevasa. Perché il discorso sulla pena – sulla pena di morte, certamente, ma più in generale sulla pena in quanto tale – non abbia trovato spazio adeguato in un “grande discorso filosofico”? Cosa frena, cosa inibisce, cosa spesso vanifica i tentativi che pure sono stati fatti di andare a fondo di una questione così in ogni senso decisiva? Da un lato, è ormai largamente acquisita la convinzione che la pena costituisca il fondamento stesso del diritto moderno, la pietra angolare di qualsiasi forma di amministrazione della giustizia. Dall’altro lato, è sempre più stridente la sfasatura rilevabile fra l’insufficienza delle risposte fornite agli interrogativi riguardanti lo statuto stesso della pena, e un’attività giurisdizionale che procede come se viceversa tutto sia già chiaramente definito, senza margini di incertezza o di opacità. Si emettono sentenze, si definiscono sanzioni, si dispongono misure restrittive della libertà personale, come se non vi fosse nulla di cui dubitare, come se il lavoro di giuristi e magistrati potesse essere davvero concepito come una prudente applicazione di alcuni principi saldissimi e incrollabili, e non l’espressione di una logica probabilistica, ai limiti della congettura o del vero e proprio azzardo.

Quali diverse concezioni della pena esistono?
Testimonianza eloquente delle difficoltà insite nella nozione stessa di pena è la disputa risorgente – perché essenzialmente inconcludente – a proposito delle diverse concezioni della pena in competizione fra loro. Anche i più strenui apologeti del paradigma dominante, quello che pone la pena come giusta retribuzione della colpa, devono tuttavia riconoscere la mancanza di giustificazioni razionali capaci di legittimarne in maniera inequivocabile la logica proporzionalistica. Né si può dire che, ad un esame quanto più possibile obbiettivo e rigoroso, appaiano meno controverse, e talora perfino più intimamente contraddittorie, le teorie elaborate per rispondere alla diffusa esigenza di superare i limiti del modello retributivo. La concezione general preventiva, il modello correzionalista o dell’emenda, la prospettiva rieducativa – vale a dire le principali proposte formulate soprattutto nel corso degli ultimi due secoli e mezzo, sostanzialmente a partire da Delitti e delle pene di Cesare Beccaria, ribadiscono indirettamente, sia pure in modi diversi e con differenti gradi di plausibilità, la persistente difficoltà di pervenire ad una concezione della pena che sia razionalmente argomentata e universalmente condivisa.

L’idea di fondo, attiva nelle teorie a cui si è ora accennato, è quella compendiata nel motto latino non quia peccatum, sed ne peccetur, dove è evidente il tentativo di eludere le aporie ineliminabili dalla concezione della pena come corrispettivo della colpa, in favore di un’accezione più circoscritta e meno totalizzante della pena. Ma dove è altresì non meno evidente il tributo implicitamente pagato ad una concezione organicistica e “pedagogica” dello Stato, chiamato a svolgere non semplicemente un ruolo di gestione del diritto, ma anche ad agire come depositario di valori e idealità che debbano essere imposti indiscriminatamente a tutti i cittadini, quali che siano le convinzioni e gli orientamenti morali e culturali dei singoli.

In quale contesto concettuale si afferma il modello retributivo?
Il retroterra concettuale di questa impostazione è agevolmente individuabile. La colpa è considerata come turbamento di un ordine preesistente. Onde evitare che il dis-ordine persista, allo scopo di ripristinare l’equilibrio violato da una condotta delittuosa, è necessario un movimento uguale e contrario, volto a restaurare l’integrità di ciò che è stato vulnerato. La pena non corrisponde perciò ad una scelta facoltativa, ma si impone come azione riparatrice, come opzione in una certa misura obbligata, sottratta alla discrezionalità di singoli o di organi collegiali. Una colpa che resti senza corrispettivo in una sanzione trasferisce la responsabilità da chi l’ha commessa a colui o a coloro che hanno omesso di compensarla adeguatamente con una pena.

È dunque originariamente in ambito religioso che troviamo la concezione della pena come retribuzione della colpa, nella forma specifica della pena salario del peccato. Nel momento in cui il reato sia interpretato come peccato – e il reo come un peccatore – è inevitabile che l’attribuzione di una pena venga concepita non come una modalità storicamente determinata, e quindi anche suscettibile di errori e aperta a mutamenti, di amministrare il diritto, bensì come un modo intemporale per realizzare la giustizia, per definizione infallibile e immutabile. E che l’esercizio concreto della giurisdizione, soprattutto quando si traduca nell’irrogazione delle pene, assuma il carattere di una iniziativa redentrice, di per sé al tempo stesso obbligata e comunque meritoria. Insomma, la difficoltà di accedere ad una concezione più problematica della pena, da un lato riconoscendone l’intrinseca ed ineliminabile duplicità, e dall’altro disponendosi a rivederne contenuti e finalità, fino al limite di ipotizzarne il superamento, scaturirebbe dall’intreccio indissolubile che si è storicamente realizzato fra teologia e teoria giuridica, e fra religione e diritto.

La tenace sopravvivenza di una accezione sacralizzata della pena nel contesto giuridico dipenderebbe dal rapporto vincolante che esso tuttora intrattiene con premesse di ordine religioso. In altre parole, il fatto che la pena continui ad essere concepita come giusta retribuzione della colpa, e che anzi questo assunto si costituisca come orizzonte intrascendibile della teorizzazione giuridica, dipende dalla vischiosità della relazione diritto-religione. Poichè, come si è visto, in ambito religioso la pena-castigo svolge un ruolo positivo e insopprimibile di reintegrazione dell’ordine infranto, il persistente modellarsi del diritto sulla religione conduce inesorabilmente a riproporre come ineludibile la sacralizzazione della pena.

Qual è l’origine della nozione di pena?
In origine, non solo in Omero, ma anche nei tragici, poinè vuol dire in senso proprio riparare, compensare (nel bene o nel male), e perciò esprime allo stesso modo la ricompensa e la punizione. La poiné è qualcosa che viene data “in compenso” di qualcos’altro, ovvero come “ricambio” di qualcos’altro, sulla base di una presupposta equivalenza fra i due termini che compongono la relazione. Da un lato, dunque, essa indica la mercede, la compensazione, la riparazione; dall’altro, essa coincide con la punizione, il castigo, la pena.

In tempi successivi, l’ambivalenza di significato del termine poiné (o della sua variante greca ponos) si consoliderà ulteriormente, nel momento in cui, soprattutto nelle lingue neolatine, la parola assumerà anche il senso di “dolore”, già peraltro presente nel termine greco affine – fino all’equivalenza – alla parola poiné, vale a dire ponos. Emerge a questo proposito una correlazione che merita di essere ulteriormente specificata. Come si è detto, il termine poiné indica qualcosa che viene data in cambio di altro. Ma segnala anche, in un’accezione più restrittiva, che ciò che viene dato non è un generico contraccambio, ma è qualcosa che implica sofferenza, inflitta per compensare una precedente e fondamentalmente analoga sofferenza. Ma un ragionamento pressoché identico vale anche per il termine ponos. Esso indica certamente il lavoro, ma si tratta di un lavoro che è insieme sofferenza, esattamente come il “compenso” di cui dice la poiné. Se ne può arguire che, così come non è compensazione (poiné) che non sia accompagnata dal dolore, non vi è lavoro (ponos) che non sia anche sofferenza.

L’originaria duplicità di significato della poiné viene in tal modo a specificarsi come compresenza di due “famiglie” di termini, le quali indicano rispettivamente la pena come punizione o castigo, e la pena come sofferenza o dolore. Il legame che unisce questi due significati è l’idea che attraverso il dolore (pena) subito sia possibile eliminare o riscattare la punizione (pena) che è stata inflitta. Le leggi penali tradizionali, il perdono ottenuto con la penitenza, la perfezione conseguita con l’ascetismo, la sofferenza di Cristo, ci offrono esempi della stessa problematica: la pena è redentrice, il dolore possiede una funzione positiva, purificatrice della vita umana.

Queste considerazioni trovano un’ulteriore conferma nel riferimento alla radice etimologica dei termini – pur fra loro diversi – ricorrenti per indicare la pena. La derivazione più verosimile, pur se controversa, del termine greco poiné rinvia ad una radice che compare anche nel latino punire, e che vorrebbe dire “rendere puro” “purificare”, sicchè la pena sarebbe il mezzo attraverso il quale si “pulisce” qualcosa che è stato indebitamente “sporcato”.

Un significato analogo si ritrova anche nel termine sostanzialmente equivalente di castigo, la cui origine – il latino castus – segnala con chiarezza che la funzione attribuita al castigo è quella di ripristinare la purezza originaria, restituendo una perfezione violata. Non meno significativa la radice proposta per la parola “supplizio”. Essa deriverebbe dal latino sub-pleo, e starebbe con ciò a indicare l’attività di “riempire nuovamente”, colmando dunque il vuoto che la colpa avrebbe creato, e ripristinando quindi l’integrità iniziale.

Quale importante innovazione introduce la giustizia riparativa?
Nell’insieme, il panorama offerto dalle concezioni più analiticamente esaminate all’interno del mio libro sembra confermare il giudizio fortemente problematico pronunciato da Hegel, quando sottolinea la complessiva inattendibilità dei modelli di pena dominanti nel diritto penale moderno. Nello scenario generale caratterizzato da una crisi diffusa del sistema penale, nasce la giustizia riparativa. All’origine della Restorative Justice troviamo essenzialmente tre fattori principali. Anzitutto, l’insoddisfazione per gli esiti della pena detentiva, legata alla scarsa effettività di quest’ultima nella riduzione della recidiva. In secondo luogo, la perdita di legittimazione delle sanzioni carcerarie, soprattutto quando determinano frizioni con il sistema dei diritti umani, e infine il disconoscimento, da parte del sistema penale, della vittima e dei suoi diritti di accesso alla giustizia. Nata come fenomeno di nicchia, praticata da mediatori ed esperti aventi diversa estrazione, sul piano della ricerca teorica essa è gradualmente diventata oggetto di studio da parte di una pluralità di competenze differenti, non limitate all’ambito del diritto penale . Fin dai suoi esordi, risalenti agli ultimi anni del secolo scorso la giustizia riparativa ha inteso costituirsi come un modello di giustizia che coinvolge volontariamente il reo, la vittima e la comunità nella ricerca di soluzioni al conflitto al fine di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti ed il rafforzamento del senso di sicurezza. Essa si pone oltre la logica del castigo, proponendo di considerare il reato non più come una condotta che lede l’ordine sociale, bensì come un comportamento deleterio ed imprudente che provoca alla vittima sofferenza e dolore e che sollecita il reo ad attivarsi con forme di riparazione dell’oltraggio causato.

Il carattere fortemente innovativo – dal punto di vista teorico, e più ancora sotto il profilo dei processi concreti coinvolti – della giustizia riparativa rispetto ai tradizionali paradigmi del diritto penale, impone la mobilitazione di una molteplicità di approcci diversi e complementari. Sebbene abbia mosso i suoi primi passi nei paesi di lingua inglese, la Restorative Justice ha trovato in alcune esperienze pionieristiche realizzate in Italia una spinta propulsiva che si è anche tradotta nella formulazione di percorsi formativi specifici, indirizzati a coloro che intendano applicare quello che si presenta come un nuovo paradigma.

Umberto Curi è professore emerito di Storia della filosofia presso l’Università di Padova. Tra i suoi saggi: Il farmaco della democrazia. Alle radici della politica (2003), Miti d’amore. Filosofia dell’eros (2009), Le parole della cura. Medicina e filosofia (2017) e Veritas indaganda (2018). Presso Bollati Boringhieri ha pubblicato: «Pólemos». Filosofia come guerra (2000), Meglio non essere nati. La condizione umana tra Eschilo e Nietzsche (2008), Via di qua. Imparare a morire (2011), L’apparire del bello. Nascita di un’idea (2013), Filosofia del Don Giovanni. Alle origini di un mito moderno (2018) e Il colore dell’inferno. La pena tra vendetta e giustizia (2019).

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