
Quali doveri di vigilanza spettano ai fedeli?
Nella normativa contenuta dal Codice i doveri di vigilanza ricadono eminentemente sull’autorità ecclesiastica e non sui fedeli. Eppure, nonostante non sia testualmente codificato, non può mettersi in dubbio l’esistenza di un vero e proprio diritto-dovere al buon governo nella Chiesa spettante all’intero popolo di Dio. Come anticipato, essendo il potere – lo ha ben evidenziato il Concilio Vaticano II e continuamente lo ricorda anche Papa Francesco – non dominazione ma servizio, i cristiani possono non solo pretendere che l’esercizio delle funzioni gerarchiche sia retto ed adeguato, ma devono essi stessi mobilitarsi affinché il governo non sia deviato o anche inefficace ed infruttuoso: perché è la missione della Chiesa tutta che può risultarne vulnerata e compromessa. La normativa canonica vigente non incoraggia invece concretamente i fedeli a coadiuvare chi è investito e dispiega mansioni ecclesiali, adottando provvedimenti rilevanti, ma prevede unicamente in limitate ipotesi, e circondate da soverchie cautele, la loro consultazione: mentre oggi, soprattutto nei campi ‘secolari’ in cui si richiede, oltre alle indispensabili doti morali, anche una ferrata perizia professionale, un laicato competente, onesto e consapevole del proprio ruolo ecclesiale sarebbe in grado di prestare un ausilio essenziale.
Qual è il fondamento canonistico di una corresponsabilità dei fedeli e soprattutto dei laici?
Il canone 204, recependo l’insegnamento ribadito dal Concilio Vaticano II, afferma che i fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo. Ma il Concilio non ha ‘inventato’ la cooperazione di tutti i fedeli all’edificazione del Corpo di Cristo (can. 208): ha invece inteso cancellare definitivamente la concezione gerarcologica – ‘clericalista’ la definirebbe Papa Francesco – diffusa e consolidata nel passato ma che incarnava un tradimento dell’autentico messaggio evangelico. In precedenza, l’assenza di una disciplina del communis christifidelium status e, a monte, di una coscienza matura circa la cruciale importanza ecclesiale della figura del fedele, previa ad ogni distinzione vocazionale e funzionale, avevano cagionato una lettura distorta dell’intera economia canonica: una lettura verticistica imperniata sulla gerarchia anziché sul fedele, trasformandosi indebitamente la differenziazione funzionale, indubbiamente esistente nella Chiesa, come pure la diversificazione vocazionale, in una distinzione anche soggettiva, e creando, con la rigida demarcazione di classi o categorie di persone, un’ineguaglianza inaccettabile nel popolo di Dio. Enfatizzandosi la diversità funzionale, la Chiesa veniva prospettata prevalentemente come società gerarchicamente ordinata, divisa dualisticamente, nella quale protagonista era il chierico, che si ergeva ad incontroverso punto di riferimento del diritto ecclesiale: ad esso si opponeva frontalmente il non-chierico, il laico, la cui situazione e le cui attribuzioni, assai modeste e residuali, erano poi stringentemente sottoposte al potere dispiegato dall’ordinato in sacris. Eppure, nonostante la ‘svolta’ avviata dal Vaticano II, la rinnovata visione della Chiesa, erede della sua genuina tradizione, stenta ancora ad insediarsi. Dunque, proprio nell’ottica di una più integrale attuazione della corresponsabilità dell’intero popolo di Dio, nel mio libro sostengo e patrocino la necessità di sancire formalmente, e così promuovere, la possibilità dei fedeli di ‘denunciare’ la non idoneità dei titolari di uffici ecclesiastici, allo scopo di arginare la compromissione del bene comune e propiziare il perseguimento dei fini della Chiesa: ovviamente con tutte le precauzioni che anzitutto il rispetto della verità e la tutela della dignità delle persone meritano. Nella selezione e nella sorveglianza sulle ‘risorse umane’ – da sempre peraltro oggetto di grande preoccupazione ed attenzione nella Chiesa, che sul punto ha anzi, nel passato, precorso gli sviluppi degli ordinamenti secolari – a maggior ragione nelle circostanze odierne non si può più trascurare, o, peggio, marginalizzare o ostracizzare l’apporto di tutti i fedeli e segnatamente dei laici: i quali vantano pertanto preliminarmente il diritto ad essere esaurientemente informati di tutto quanto concerne il governo ecclesiale, potendosi per contro invocare il riserbo e la segretezza solo laddove assolutamente inevitabili. D’altronde nel corso della storia della Chiesa, quasi a dispetto della ‘programmatica’ riserva di ogni decisione ai chierici, sono state dischiuse amplissime e davvero eloquenti possibilità di interlocuzione e collaborazione ai ‘semplici’ cristiani, e in ‘settori’ non certo secondari: dalla prevenzione della celebrazione di matrimoni nulli alla cernita di soggetti ‘degni’ di essere ordinati fino alla canonizzazione dei santi. Casi nei quali il popolo di Dio, senza remore e riluttanze, era – ed è ancora – caldamente sollecitato a fare udire la sua voce, arrecando un contributo prezioso ed insurrogabile.
Come sono coinvolti i fedeli nel ‘procedimento’ di provvista degli uffici ecclesiastici?
In verità qui ci inoltriamo in un dibattito acceso: ogni giorno infatti si infoltisce la schiera dei canonisti che reclamano una regolazione ben cesellata del procedimento amministrativo nella Chiesa, almeno nella sua intelaiatura portante. Nonostante infatti qualche miglioramento rispetto all’anteriore Codice (del 1917), assai deludente sul punto si è rivelata in special modo la codificazione per la Chiesa latina – meno il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium –, scarna e laconica, quindi insoddisfacente: e ovviamente queste carenze indeboliscono notevolmente la posizione del fedele nei confronti dell’autorità. Al contrario, nella confezione di ogni atto amministrativo di governo si dovrebbero rispettare l’apertura e il libero accesso al procedimento per coloro che sono coinvolti, l’obiettività nell’esaminare gli affari senza preferenze e discriminazioni, la diligenza nel raccogliere notizie accurate e prove rigorose, la coerenza e la solerzia nell’ordine di svolgimento, l’imparzialità di trattamento delle persone intervenute, l’esaustività e la logicità delle argomentazioni sottese ai vari atti succedutisi: e, non ultime, la pubblicità e la trasparenza per i provvedimenti che siano di interesse generale. Principi tutti che si riflettono in correlativi diritti procedimentali dei fedeli, e che palesemente si dovrebbero osservare per addivenire a quell’atto, sempre di governo ed oltremodo fondamentale, consistente nell’assegnazione di incarichi ecclesiali. Ad oggi, quindi, per rispondere alla domanda, non sono specificamente regolate modalità di coinvolgimento dei fedeli nella provvista di uffici ecclesiastici; attraverso qualche canone si potrebbe desumere l’opportunità dell’ascolto di coloro le cui opinioni, convinzioni, conoscenze potrebbero essere utili e proficue: ma la valutazione di tale opportunità è rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’autorità ecclesiastica, senza o quasi spazi di replica. Urgono pertanto, anche al riguardo, interventi migliorativi del diritto ecclesiale.
Quale percorso per la formalizzazione di un diritto-dovere dei fedeli alla denuncia di non idoneità dei titolari degli uffici ecclesiastici?
Al termine del mio sondaggio nel diritto canonico alla ricerca delle ragioni giustificative e delle estrinsecazioni più o meno manifeste ma sempre significative della corresponsabilità ecclesiale nel conseguimento del buon governo della Chiesa, auspico la formulazione di un vero e proprio diritto-dovere di attivarsi e reagire a nomine scorrette e pregiudizievoli mediante anzitutto la denuncia dell’inadeguatezza di un soggetto a ricoprire l’ufficio conferitogli: scongiurando così probabili danni. Si tratterebbe di un atto personale cristianamente orientato al bene comune, senza dover lamentare la lesione di un proprio interesse particolare ed esclusivo: in perfetta armonia con quella pregnante dimensione comunionale che dovrebbe contrassegnare l’esercizio di tutti i diritti nella compagine ecclesiale. ‘Denunciando’ l’inidoneità di taluno il fedele si mette in moto non per fruire ‘privatamente’ di un’utilità o godere di un bene, né per accrescere il proprio appannaggio o la propria sfera giuridica, ma per affinare la qualità dell’amministrazione ecclesiastica a beneficio di tutti: senza che ciò debba più venire patito come intralcio o ingerenza da una visione elitaria, aristocratica, appunto clericalista, del potere. Lo stesso Papa Francesco ha richiamato il celebre principio, «caro alla Chiesa del primo millennio», quod omnes tangit ab omnibus tractari debet a raffigurare l’incitazione rivolta a tutto il popolo di Dio, finalmente riposizionato nella sua centralità, a farsi udire dai pastori per la salute dell’intero organismo ecclesiale. Ciò comporta non una caotica e anarchica intromissione nei processi decisionali: ma consentire – senza intonazioni di ‘concessione graziosa’ – e pungolare chi possiede elementi pertinenti ad esporli con un atto supererogatorio tipicamente cristiano per il bene comune non può non essere da una parte, ecclesiologicamente, nitida icona di cattolicità e dall’altra, pragmaticamente, veicolo del diritto al buon governo e al contempo guarentigia affinché esso si realizzi.
Quale ruolo riveste la denuncia dei fedeli nei casi di rimozione per abuso d’ufficio?
Il fedele che sospetta fortemente la commissione del delitto di abuso d’ufficio (can. 1389), avendone non lievi indizi o addirittura prove inequivocabili (anche se ciò sarà sovente non facile), dovrebbe denunciarlo all’autorità ecclesiastica. Nella codificazione piano-benedettina abrogata si menzionava espressamente la denuntiatio, la quale, si sanciva, a prescindere da ogni nocumento proprio, poteva anche essere dettata da amore per la giustizia per la riparazione dello scandalo o del male procurato, talora configurandosi addirittura quale obbligo per il fedele. Indubbiamente le previsioni di cui al can. 1935 del Codice del 1917 potevano indurre, da una parte, un clima torbido di delazioni ovvero di illazioni indebite e gratuite, come è stato obiettato, ciò che forse ha influenzato la sua caducazione nell’emendato Codex; dall’altra, però, rappresentavano uno stimolo potente, incitando i fedeli a non rimanere inerti e passivi. All’interno del mio libro, muovendo anche dall’esame di alcuni interventi normativi extra codiciali che sollecitano a cooperare nella prevenzione e sanzione (disciplinare o penale) di certi comportamenti (ad esempio l’Istruzione della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti Redemptionis sacramentum per le segnalazioni di abusi in materia liturgica, ovvero la normativa relativa ai delicta graviora), oppure denotano una rafforzata intransigenza nel chiedere conto delle proprie responsabilità anche ai titolari degli uffici apicali (sempre ad esempio il Motu Proprio Come una madre amorevole del 4 giugno 2016 del regnante Sommo Pontefice che dispone la rimozione o l’invito alla rinuncia del vescovo negligente), nonché infine dai reiterati e accorati appelli recenti del papa e dell’episcopato, perveniamo alla conclusione che si possa in qualche modo scorgere una ‘direzione di marcia’ nella Chiesa odierna. Proprio in questa prospettiva pensiamo che sarebbe augurabile l’inclusione nel diritto vigente di una norma analoga a quella cassata del Codex piano-benedettino, contemplando la denuncia dei fedeli quale canale della notitia criminis, sia pur opportunamente circondata da garanzie in funzione dissuasiva rispetto ad iniziative temerarie – punendo cioè severamente la denuncia calunniosa e salvaguardando sempre lo ius defensionis del denunciato -. D’altro canto, valorizzare la denuntiatio christifidelium rinviene le sue radici ultime nello stesso Vangelo (cfr. Mt 18, 15-17), che nel descrivere l’iter sanzionatorio nella Chiesa pone in luce molto nettamente l’iniziativa del fedele: si sarebbe pertanto dinanzi, ancora una volta, ad una sintomatica epifania della contitolarità in capo all’intero populus Dei del munus regendi. Questa denuncia in ambito penale dovrebbe in qualche modo correlarsi, nella distinzione, certo, ma pure nella correlazione, con quella più generica di cui abbiamo prospettato la formalizzazione in rapporto alla mancanza di idoneità agli uffici: i piani sono differenti ma non per questo del tutto scollati, separati e non comunicanti. Essa dovrebbe essere oculatamente agevolata, senza ovviamente trascendere in esortazioni gridate alla medesima, tanto demagogiche quanto fuorvianti. Si dovrebbe al contrario fomentare nei fedeli l’idea che, al di là del vocabolo ‘denuncia’ il quale può risvegliare inquietanti ‘scenari inquisitoriali’, o, oggi, ‘giustizialisti’, tale informativa è animata da un fine altamente pastorale, colorandosi delle sfumature della solidarietà alla missione della Chiesa. Si fa leva così sulla sincera affezione per la Chiesa che induce i fedeli ad abbandonare ogni reticenza per prodigarsi in prima persona dinanzi alla tragica miseria o anche alla sconsideratezza del comportamento di alcuni. Non si tratta di resuscitare nuove fanatiche ‘cacce alle streghe’ o di provocare mormorazioni oppure un parossistico incrementarsi di esposti e doglianze. Ma, come ha recentemente quasi implorato papa Bergoglio, «è necessario che ciascun battezzato si senta coinvolto nella trasformazione ecclesiale e sociale di cui tanto abbiamo bisogno», e «Tale solidarietà ci chiede […] di denunciare tutto ciò che possa mettere in pericolo l’integrità di qualsiasi persona».
Geraldina Boni è Professore Ordinario di Diritto Canonico, Diritto Ecclesiastico e di Storia del Diritto Canonico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. È inoltre Membro della Commissione di Valutazione della Ricerca dell’Università di Bologna, Consultore del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Membro del Consiglio Direttivo della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo e Direttore della rivista interdisciplinare di classe A Archivio giuridico Filippo Serafini