“Giustizia e social media” di Pieremilio Sammarco

Prof. Pieremilio Sammarco, Lei è autore del libro Giustizia e social media edito dal Mulino: nell’era di Internet, quali problemi solleva la comunicazione dei procedimenti giudiziari?
Giustizia e social media, Pieremilio SammarcoCon l’avvento e la diffusione del mondo di Internet e soprattutto dei social media, dei blog, cioè di quell’incontrollato e parallelo universo informativo che, per le sue potenzialità e caratteristiche, si distacca dai media tradizionali, il processo giudiziario (così come ogni altro fatto di rilievo pubblico) ed i suoi protagonisti vengono valutati e giudicati dalla smisurata giuria pubblica di Internet che, attraverso la pubblicazione di opinioni, post, articoli o ricostruzioni parziali e semplificate, alimenta un incessante flusso informativo che si dipana in ogni angolo della rete telematica, senza possibilità concreta di essere neutralizzato.

Si viene a creare così un groviglio informativo, in cui ciascuno, pur non conoscendo appieno né il diritto o il rito processuale e tantomeno gli atti di causa, esprime in modo incontrollato ed emotivo il proprio giudizio in merito alla colpevolezza o meno del soggetto coinvolto, al buon operato dell’autorità investigativa o sulla terzietà dell’autorità giudicante, o dei testimoni o sulla solidità delle prove portate in giudizio. E l’autorevolezza del giudizio pubblicato sulla rete, per gli utenti, è determinato o dalla cornice digitale all’interno del quale esso si trova (blog, chat, testata editoriale o gruppo di utenti che sia) che produce un arbitrario effetto di garanzia, o dal nome (vero o di fantasia) del suo autore.

Il rischio è che questa enorme massa informativa, talvolta organizzata (come nel caso del movimento MeeToo) possa costituire un elemento di pressione in grado di minare la correttezza dello svolgimento del processo.

Quali sono i rischi e la portata lesiva dell’informazione online?
L’attività informativa, un tempo all’appannaggio del solo giornalista, per effetto della rete telematica, è ora mutata nella sua struttura e nella sua estrinsecazione: le testate giornalistiche professionali non hanno più l’esclusiva sull’attività informativa perché attraverso i blog, i social network ed altri numerosi canali di trasmissione telematica milioni di utenti in tutto il mondo possono diffondere le notizie in tempo reale, produrre instantanei contenuti audiovisivi, commentare i fatti di cronaca, a volte anticipando anche i giornalisti di professione ed anche immettere nell’immenso circuito informativo planetario informazioni non veritiere.

Tali forme comunicative, naturalmente, non possono essere equiparate alla stampa e né essere assoggettate alle norme per l’editoria, ma hanno delle capacità lesive dei diritti della persona potenzialmente più forti. Questo perché, a differenza delle tradizionali pubblicazioni a mezzo stampa o televisive che, col tempo, sono destinate ad essere accantonate o, comunque, a perdere quel requisito di attualità, una comunicazione pubblicata su Internet e lesiva degli altrui diritti della personalità, in virtù della perpetuità della rete, della sua ininterrotta capacità di rendere sempre presente ed effettiva la lesione, dell’opera incessante dei motori di ricerca, è in grado di provocare un danno maggiore rispetto alle forme tradizionali della comunicazione che, con il passare del tempo, sono destinate ad esaurire il loro ciclo di vita, quanto meno riguardo il profilo dell’interesse della notizia da parte del pubblico.

Per gli innumerevoli abusi che si compiono giornalmente sulla rete non vi sono degli efficaci rimedi extraprocessuali forniti direttamente da autorità costituite, quali possono essere l’ordine dei giornalisti o l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM); così alla persona coinvolta non rimane altro che rivolgersi alla magistratura ordinaria per la tutela dei propri diritti lesi dall’informazione digitale falsa, squilibrata o lesiva. E, al di là dei tempi cronici della giustizia italiana, qualora il server che ospita tali informazioni sia dislocato all’estero o protetto da anonimato, gli strumenti di tutela effettiva sono davvero poco incisivi, se non assenti.

Come si realizza la socializzazione dei processi?
Anche il processo giudiziario, come un ordinario spettacolo di intrattenimento, diviene oggetto di attenzione da parte del pubblico, che è desideroso di conoscerne ogni aspetto e di commentarlo secondo la propria personale visione. In questa nuova forma rappresentativa di processo mediatico veicolato dalla rete, i dati, le informazioni e i giudizi vengono disseminati in modo incontrollato, senza possibilità che possano essere vagliati perché non inammissibili o non corrispondenti al vero; non ci sono regole che indirizzano la fase di acquisizione dei dati, il processo sulla rete è un sistema aperto che non conosce limitazioni, dove l’unica logica è quella dell’emotività, tesa ad indurre la collettività degli utenti ad abbracciare il potere punitivo espresso dall’autorità. A ciò aggiungasi che talvolta il flusso informativo coinvolge direttamente – in quanto ne sono autori – gli stessi protagonisti del processo che utilizzano la rete come strumento per diffondere le loro opinioni, per amplificare la loro posizione critica o affermare le proprie tesi, o anche per allacciare delle relazioni informative con altri soggetti processuali.

Quali argomentazioni sussistono a favore e contro la copertura audiovisiva dei processi?
La copertura mediatica del processo giudiziario attraverso la integrale registrazione audiovisiva e trasmissione pubblica delle sue fasi, grazie alle attuali tecnologie che ne consentono l’agevole implementazione, è oggetto di un dibattito che si può definire ormai planetario e che coinvolge pressoché tutti i principali ordinamenti democratici al cui interno si levano opinioni contrapposte circa i benefici e gli inconvenienti che tale pratica può arrecare. In molti paesi, invero, al di là degli interventi normativi tesi a disciplinare e circoscrivere la copertura audiovisiva dei processi, si tenta di bilanciare e far coesistere interessi diversi e a volte antitetici tra loro, quali la libertà di espressione – nella sua più ampia accezione che comprende anche il diritto di cronaca, la libertà di stampa ed il diritto ad essere informati – il diritto ad un giusto processo ed i diritti della personalità dei soggetti coinvolti nel processo. Per costoro, cioè parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti possono però venire limitate le riprese o le immagini qualora non vi sia il loro consenso alla diffusione. Si pensi, poi, all’esame di persone minorenni, siano essi testimoni, imputati o persone offese.

In ogni caso, il vantaggio ricavabile dalla copertura audiovisiva delle fasi del processo è che il suo svolgimento è del tutto trasparente e neutro, vale a dire senza mediazioni esterne, perché ciascun cittadino, accedendo alla rete può verificare personalmente l’intero contenuto dibattimentale e formarsi il proprio convincimento.

Quale bilancio si può ricavare dalle esperienze straniere al riguardo?
Dal momento che ormai a livello planetario si va diffondendo la tendenza allo streaming delle fasi processuali cosiddette pubbliche, questo fenomeno va governato attraverso l’adozione di particolari misure che siano a tutela delle parti processuali e dunque nell’interesse primario della giustizia; vanno valutati con estrema attenzione una serie di elementi: la natura del caso giudiziario, il diritto alla riservatezza di tutti i partecipanti al processo, inclusi testimoni, eventuali giurati, consulenti tecnici e rappresentanti delle forze dell’ordine, la presenza di eventuali minori, gli effetti sulle indagini in corso relative a procedimenti connessi, il rischio per l’incolumità per la corte, testimoni, consulenti tecnici e rappresentanti delle forze dell’ordine e se, infine, forse l’aspetto primario, la copertura mediatica possa condizionare l’autorità giudicante o la giuria.

Quale interazione esiste tra social media e processo?
Il social media è sia medium che contenuto informativo; da questa considerazione, che a prima vista può sembrare banale, possono realizzarsi diverse fattispecie che influiscono sullo svolgimento del processo. I social media possono essere impiegati come uno strumento di pressione sull’autorità inquirente: si tratta di un mezzo assai più potente ma che risponde alla stessa finalità di quelle che un tempo venivano definite come “lettere aperte” scritte da qualche personalità che pubblicamente prendeva posizione o denunciava, tramite la carta stampata, una vicenda all’opinione pubblica affinché fosse raccolta dall’autorità giudiziaria ed accertata con la dovuta attenzione.

Ma il medium in questione può essere utilizzato anche dalle parti processuali: la difesa dell’imputato attraverso l’organizzazione di selezionati contenuti informativi mira a far emergere l’infondatezza delle accuse mosse ad un determinato soggetto che si trova implicato in un processo o destinatario di misure cautelari; l’autorità giudiziaria inquirente, invece, nel corso delle sue attività, per rafforzare il proprio consenso nel pubblico, può far filtrare sapientemente alcuni atti di indagine che, ancorché coperti dal segreto istruttorio, sorreggono i provvedimenti emanati o semplicemente l’attività investigativa in corso.

In che modo i protagonisti del processo devono fare uso dei social media?
In una concezione di giustizia ideale, mi verrebbe da dire, in alcun modo. Ma, essendo tutti immersi in un circuito informativo mediatico incessante che coinvolge ogni aspetto della persona e che non risparmia alcun diritto o garanzia, le parti processuali hanno a disposizione un medium informativo estremamente potente che non ha precedenti nella nostra storia. Ed allora, chi ha la responsabilità di incidere sulla vita e sulla libertà di altre persone dovrebbe farne un uso estremamente cauto o addirittura starne alla larga; chi invece si trova, suo malgrado, al centro del c.d. circuito mediatico giudiziario ha un’arma in più per affermare pubblicamente la propria difesa e sostenere le proprie ragioni, ma, occorre sapienza e tecnica comunicativa.

Come si conciliano libertà di espressione e social media?
I social media sono forse la massima rappresentazione della libertà di espressione: chiunque ha di fronte una platea smisurata di potenziali utenti che possono essere raggiunti. Tuttavia, ogni libertà ha dei limiti che sono costituiti dai diritti altrui, che non possono essere calpestati o compressi in nome di una libertà di espressione nella sua forma assoluta che esiste solo nel mito e nelle menti di coloro che, per convenienza o per ignoranza, la idolatrano.

Come possono convivere informazione giudiziaria e presunzione di innocenza?
Nel rispetto dei diritti fondamentali del soggetto coinvolto nel processo a vedersi rappresentato pubblicamente come non ancora colpevole; si deve comprendere che il rispetto del principio di innocenza non è posto solo a garanzia del singolo, ma è a presidio della garanzia del sistema dell’amministrazione della giustizia nella sua interezza; occorre quindi mutare la prospettiva di fondo e superare quell’immagine strettamente individualistica di tale principio, retaggio del periodo illuminista e liberale, per riconoscere che non è in più in gioco solo la tutela del singolo all’interno del processo, ma soprattutto la correttezza e solidità del primario, superiore e fondamentale rapporto tra giustizia e collettività.

Può la presunzione di innocenza configurarsi come diritto della personalità?
Certamente, perché la categoria dei diritti della personalità è un contenitore elastico che può dilatarsi ed accogliere al suo interno nuove situazioni giuridiche soggettive protette tutte riconducibili alla tutela della persona nella sua unitarietà. La presunzione di innocenza prima dell’accertamento definitivo da parte dell’autorità giudiziaria, considerata da questa diversa angolazione, va coniugata con la rappresentazione al pubblico della vicenda processuale, cioè con la modalità di comunicazione della situazione giudiziaria in cui l’individuo versa, che deve essere tale da non ledere la sua salute, intesa nella sua ampia accezione.

Pieremilio Sammarco è professore di Diritto comparato nell’Università di Bergamo dove insegna anche Sistemi giuridici comparati e Diritto europeo della comunicazione. È autore inoltre del libro La revisione cinematografica e il controllo dell’audiovisivo (il Mulino, 2014).

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