Giuristi romania cura di Aldo Schiavone
traduzioni e commenti di Massimo Brutti, Valerio Marotta, Fara Nasti, Emanuele Stolfi
testo latino a fronte
Einaudi
«L’antologia che qui si presenta è un libro senza precedenti. Un’affermazione così sorprendente richiede una spiegazione.
È opinione comune che il diritto romano rappresenti, insieme alla filosofia greca e alla religione cristiana, uno dei grandi lasciti del mondo antico. E in effetti il suo peso nel laboratorio politico e giuridico della modernità europea, almeno dal tardo Medioevo sino ai primi decenni del XX secolo, può essere valutato senz’altro come determinante. Senza di esso, noi non saremmo quello che siamo, e l’Occidente non avrebbe integrato al proprio interno, come un essenziale carattere distintivo, l’impianto formale dei suoi dispositivi giuridici.
Eppure, intorno alla conoscenza del diritto romano – alla corretta percezione di ciò che effettivamente fu – si è formato nel tempo uno dei più clamorosi e paradossali equivoci della nostra storia intellettuale: un fraintendimento devastante dal punto di vista della comprensione storica, ma felicissimo nei riguardi della fortuna moderna di quell’eredità.
Nell’intero periodo del maggiore sviluppo – tra il I secolo a.C. e gli inizi del III secolo d.C. – è fuor di dubbio che il diritto a Roma sia stato ciò che si definisce un «diritto giurisprudenziale». Un ordine giuridico, cioè, che non aveva al suo centro un corpo di leggi, né tantomeno il dettato di uno o più codici, ma piuttosto i pareri e le opinioni di un ristretto ceto di esperti privati altamente specializzati, che si affiancavano, generazione dopo generazione, con la loro quotidiana attività di scrittura, di consulenza e di interpretazione, al lavoro giurisdizionale dei magistrati competenti. Un sistema normativo molto più simile al moderno diritto inglese o (in misura minore) americano, che a quelli dei maggiori Paesi dell’Europa continentale come la Germania, la Francia, la Spagna o l’Italia, che hanno invece alla loro base proprio codici e apparati legislativi.
Ma nonostante la centralità del loro ruolo, i giuristi romani – i veri protagonisti di un’esperienza intellettuale da tutti riconosciuta come senza eguali, svoltasi per secoli nel quadro di un impero mondiale, alla cui tenuta hanno dato un contributo decisivo – sono completamente spariti allo sguardo dei moderni. Anzi, non sono mai davvero esistiti per la nostra cultura: il loro profilo ideale, la loro collocazione politica, il loro modo di pensare il diritto, i rapporti di potere costruiti intorno a ciascuno di essi, i tratti salienti delle loro biografie: ogni cosa inghiottita dal buio. Persino quasi i loro nomi. Tutti sappiamo di Silla, di Cicerone, di Seneca, per non dire di Virgilio o di Orazio; e perfino di Spartaco o di Catilina. E però chi – anche tra le persone colte – sa dire di Antistio Labeone, di Salvio Giuliano, di Giuvenzio Celso o di Giulio Paolo? Pur se dobbiamo a loro, e a poche altre diecine di figure simili, il fatto che oggi, in quasi tutto il pianeta, da Parigi a Los Angeles, da Helsinki a Sydney, e ormai anche a Shanghai, si pensa alla forma del diritto – alle sue regole, alle sue procedure, per quanto mutevoli e discutibili possano essere nei diversi Paesi – come a una trama invisibile ma tenacissima che avvolge e determina molta parte delle nostre esistenze.
Cosa ha determinato una simile scomparsa? E cosa ha usurpato il posto dei giuristi nell’immagine che noi ci siamo costruiti, dal Medioevo in poi, del diritto romano?
La risposta è che questa sparizione è stata l’esito di una vera e propria sostituzione dell’oggetto – di quello che intendiamo con l’espressione «diritto romano» – dalle conseguenze incalcolabili.
Dalla metà del III secolo d.C. – con l’inizio di quella crisi globale che siamo soliti ricordare come la fine del mondo antico – le opere dei giuristi, nelle quali era condensato il loro pensiero e la memoria dei loro pareri, cominciarono a essere meno conservate e ricopiate, anche con il rischio della loro perdita completa. Una molteplicità di cause spiega il fenomeno: in parte connesse alla catastrofe che stava travolgendo un’intera civiltà, in parte legate alla circostanza che a quelle scritture veniva riconosciuto soprattutto un valore pratico, non teoretico o estetico; e questo valore stava sfumando sempre di più, soprattutto in rapporto al mutato assetto istituzionale dell’impero, che faceva uscire quel patrimonio letterario dai circuiti vitali della legalità tardoantica.
Di fronte all’aggravarsi crescente di questo stato di cose, un ambizioso e geniale imperatore romano d’Oriente, un po’ prima della metà del VI secolo, decise di procedere a uno straordinario salvataggio. Di raccogliere cioè in un unico testo una selezione di tutti gli scritti principali dei più importanti giuristi del passato (una quarantina di autori e oltre duecento opere), dai quali una ristretta commissione di maestri bizantini estrasse abilmente catene di frammenti riportati nella nuova composizione (indicando peraltro il nome dell’autore e il titolo dello scritto da cui provenivano), secondo sequenze e criteri tali da dare l’impressione di trovarsi innanzi a una specie di grandioso mosaico, raffigurante un unico disegno: un vero e proprio sistema di diritto romano che in realtà non era mai esistito storicamente, salvo che nella mente degli esperti di Costantinopoli che l’avevano concepito. L’imperatore si chiamava Giustiniano, e alla nuova opera fu attribuito il nome di Digesta, che vuol dire, appunto, raccolta: una specie di silloge, cui venne data però anche la forza di un codice – secondo la tendenza della cultura giuridica dell’epoca – in vigore per la società bizantina contemporanea.
Lo scambio di cui dicevamo si era così consumato: al posto della complessa polifonia di secoli di pensiero giuridico, dell’effettivo mondo del diritto giurisprudenziale romano – con le sue indubbie strutture unitarie di fondo, ma anche con le sue concrete e diversificate vicende di idee e di quadri concettuali, le sue contraddizioni, i rapporti di potere che lo avvolgevano, le irriducibili singolarità dei suoi protagonisti –, c’era adesso un unico libro, la cui presenza diede l’ultima spinta alla definitiva perdita di tutto ciò che era rimasto fuori di esso: solitario, imponente (ma non sterminato: meno di mille pagine in fitte doppie colonne di una classica edizione berlinese), austero, compatto. E c’era, per di più, la forma del codice, che il diritto giurisprudenziale romano aveva sempre respinto: un contenitore deformante rispetto ai termini autentici del sapere giuridico romano, nel momento stesso in cui contribuiva in modo essenziale a salvarne il ricordo. […]
I Digesta e l’intero Corpus iuris civilis di cui facevano parte sarebbero stati votati a un successo strepitoso, dopo una breve parentesi di oblio nell’Occidente altomedievale. In questa vicenda, la sostituzione dell’effettiva esperienza storica del diritto romano con la sua versione giustinianea – il sistema al posto della storia – si rivelava sempre di più una “colpa felice”, poiché ne facilitava in modo particolarmente efficace l’assorbimento da parte della modernità, che si trovava di fronte una struttura unitaria e potente al posto di una visione caleidoscopica molto più ricca, ma ben più difficile da utilizzare come fondamento dei sistemi giuridici europei. […]
Abbiamo scelto dieci giuristi antichi, disposti in ordine cronologico, la cui attività copre l’intero arco temporale dell’età della giurisprudenza a Roma. Per ognuno, abbiamo seguito lo stesso modulo espositivo, diviso in tre sezioni: una breve introduzione, che inquadrasse per grandi linee la vita dell’autore e alcuni elementi salienti del suo pensiero; un insieme di testi ricavati dai suoi scritti (in latino, affiancati dalla nostra traduzione in italiano, salvo diversa indicazione […]); e infine un sobrio commento, che aiutasse nella comprensione storico-giuridica dei vari passi. […]
Questi giuristi non hanno lavorato in un mondo a parte, lontano dalle ideologie, dalla lotta politica, dalle grandi correnti culturali del tempo. Sono stati i portatori di un sapere corazzato di potere, la cui pretesa neutralità (frutto insieme di realtà e di finzione, in un continuo gioco di specchi) è stata un’arma formidabile nelle loro mani: e furono sempre esponenti delle élite dominanti. Essi stessi, di volta in volta, dirigenti politici nella Roma dell’ultima repubblica; ascoltati consiglieri del principe da Augusto in poi; infine, grandi funzionari dell’amministrazione severiana, gestori di un potere mondiale fino al punto che uno di essi – Domizio Ulpiano – arrivò a diventare, sia pure per pochi mesi, l’uomo più influente dell’impero.
Quattro, dei dieci presenti in questo libro, sono morti sul campo, in epoche diverse: due (Quinto Mucio Scevola e lo stesso Ulpiano, il primo e l’ultimo) assassinati in congiure o tumulti; un altro (Emilio Papiniano) giustiziato dal suo imperatore; uno infine (Servio Sulpicio Rufo) morto di fatica durante un’importante ambasceria politico-militare nel cuore della guerra civile, cui non aveva voluto sottrarsi, per quanto già gravemente malato. Vite esposte e in battaglia, dunque: a ricordarci che i deserti di ghiaccio dell’astrazione giuridica sono stati da sempre contigui – anche per i loro inventori – al fuoco e ai pericoli dell’impegno politico e dell’esercizio del potere più duri ed estremi.»




