“Giuristi nati. Antropologia e diritto romano” a cura di Aglaia McClintock

Dott.ssa Aglaia McClintock, Lei ha curato l’edizione del libro Giuristi nati. Antropologia e diritto romano, pubblicato dal Mulino: i Romani erano «giuristi per vocazione»?
Giuristi nati. Antropologia e diritto romano Aglaia McClintockAssolutamente sì. La bella espressione di Dumézil riesce a catturare la specificità di un popolo più dedito al diritto, all’architettura politica, all’interpretazione delle norme, che alla letteratura o alle arti, almeno per lungo tempo. O per meglio dire, un popolo che accanto alla produzione letteraria o artistica – quella messa regolarmente in primo piano nelle varie sintesi della civiltà romana che circolano nelle scuole o nei dipartimenti di Studi Classici – seppe sviluppare un patrimonio culturale di interesse forse ancora maggiore, per quanto di esso si parli assai meno: il diritto. «Giuristi per vocazione, i magistrati e i pontefici di Roma conoscevano l’importanza delle formule e della necessità nei rapporti tra uomo e dio, così come in quelli fra uomo e uomo, di non andare oltre nemmeno di una sillaba l’inventario dei fatti conosciuti» (Dumézil, La religione romana arcaica, 1977). La peritia, la cautela, era l’arma del mestiere. Ogni giurista sa che le parole vanno misurate, perché diverso è il loro peso e la loro efficacia: possono obbligare le parti, risolvere aspre dispute, creare dissidi irreparabili. E soprattutto se sono troppe e avventate possono essere usate contro chi le ha proferite. È per questo che ho voluto iniziare il volume con la leggenda di un arguto scambio di botta e risposta tra Numa, secondo re di Roma, e Giove stesso. La perizia dei Romani, come ha osservato Dumézil, inizia proprio dai rapporti tra uomini e dèi. Giove ha chiesto al re un sacrificio umano, ma lo ha fatto senza scegliere con attenzione le parole. Ha domandato capita, ossia “teste” (d’uomo). Numa interpreta quel capita come se fossero sì “teste” ma di “cipolle”. Grazie a risposte caute e circostanziate, suggerite dalla ninfa Egeria, Numa inchioda Giove alle sue, pur imperiose, ma generiche richieste. Il re apre facili brecce nelle risposte di Giove e volge a suo favore ogni parola proferita. Non è questa forse ermeneutica giuridica al suo massimo? Per altro l’acribia di Numa non irrita neppure la divinità come pure sarebbe potuto accadere. Giove torna divertito in cielo, convinto che il re abbia dimostrato sul campo di essere un suo degno interlocutore. La peritia giuridica è un’arte degna di un dio. Esiste quindi un ‘modo’ romano di guardare il mondo procedendo per qualificazioni e specificazioni, da iuris peritus. Un ‘modo’ in cui le parole devono essere poche e precise, un ‘modo’ fatto di formule che non possano essere immediatamente aggirate e che appare radicalmente diverso dalla fantasia mitologica o dalle invenzioni metaforiche della poesia. Paradossalmente i giuristi conoscono così bene il potere e l’efficacia delle qualificazioni che nel diritto privato tendono a rifiutare le definizioni. Omnis definitio in iure civili periculosa est; parum est enim, ut non subverti posset, recita un adagio famosissimo: ogni definizione nel diritto civile è pericolosa perché non vi è nulla che non possa essere sovvertito.

I Romani, come è noto, arrivarono ben più tardi dei Greci a possedere una loro letteratura. Per questo essi sono stati considerati spesso, per quanto a torto, un mero vettore della cultura greca. Non dimentichiamo però che negli stesso secoli in cui in Grecia fioriva una straordinaria filosofia e letteratura, i Romani formulavano le elaborate, sofisticate, differenziate norme giuridiche che nel bene o nel male (a seconda di come si voglia guardare alla loro eredità) permane negli odierni sistemi di diritto. Costruivano inoltre reti stradali e acquedotti ponendo le basi della loro futura espansione militare. Pur essendo conservatori e tradizionalisti, i giuristi romani riuscirono ad adattare continuamente il diritto alle esigenze di una Roma sempre più grande ed in continua espansione non solo territoriale. Pensiamo solo alle lotte tra patrizi e plebei. Le fonti, almeno fino alla crisi della repubblica, non ricordano spargimenti di sangue, ma ogni conflitto sfocia nella creazione di una nuova magistratura, di una nuova legge, di un nuovo modo di amministrare la giustizia. Per usare una metafora inconsueta suggeritami dalla lettura del volume, Plant revolution, di un neurobiologo vegetale, Stefano Mancuso, il diritto romano assomiglia in qualche modo a una pianta che si adatta, espande le sue radici, utilizza strategie di sopravvivenza e diffusione inedite. Le piante, a differenza degli animali, non demandano il governo delle proprie funzioni a un solo ‘centro’ direzionale, ma le distribuiscono nelle diverse parti del proprio organismo. Così è per il diritto romano. Rispetto ad altre produzioni culturali che appaiono modellate sulle forme dell’organismo umano, cioè con un organo centrale che stabilisce le direttive e fornisce i comandi alle altre parti del corpo, il diritto romano appare come una pianta: che si diffonde rapidamente in una strategia modulare con modalità differenziate. Il diritto non ha un’architettura centralizzata: le norme sono prodotte dalle consuetudini, dalle leggi votate dalle assemblee, dall’interpretazione dei giuristi, dall’attività dei magistrati, dai pareri del senato e così via. Questo vuol dire che tutti gli uomini sono potenzialmente produttori di norme, “giuristi per vocazione”. Quando la procedura di una istituzione risulta farraginosa o non in linea con l’avanzare del tempo, una nuova assemblea, un nuovo magistrato, una nuova corte prende il sopravvento. Le precedenti istituzioni giuridiche non vengono abolite ma spesso continuano a vivere con funzioni residuali o simboliche, al pari di sterpi relegati ai margini del giardino, mentre la nuova forma più vitale fiorisce. È così che si spiega l’avvicendarsi non lineare di tante assemblee, curiate, centuriate, plebee, di più tipi di processo sia privato che penale che spesso convivono a lungo senza che vi sia un direttore d’orchestra che decida quale istituzione debba prevalere. E come i semi vengono portati dal vento, il diritto romano si espande di pari passo all’espandersi delle province.

In che modo si legavano religione e diritto per i Romani?
Il tema è complesso e difficile. I primi giuristi, custodi dei mores e interpreti della legge delle XII Tavole, erano i pontefici. La giurisprudenza come scienza nasce all’interno di un collegio sacerdotale. Eppure la moderna storiografia tende a pensare che vi fosse una netta distinzione tra le due sfere, e che anche per i concetti giuridici nati in ambito religioso sia riconoscibile una evoluzione lineare dalla religione al giuridico. Due saggi del volume problematizzano tale impostazione attraverso l’esame di due nozioni cardine del pensiero romano: fas e ius. Se Bettini privilegia una lettura ‘laica’ di fas, Lincoln restituisce una sfumatura ‘religiosa’ a ius. Fas non sarebbe tout court la ‘legge divina’ ma un imperativo che nasce dalla forza della parola; ius, sulla base del confronto con il suo corrispettivo iraniano yaoš (purezza), conterrebbe l’aspirazione al ripristino di uno stato ideale di ‘giustizia’. Per quel che mi riguarda, mi è sembrato degno di nota che un popolo così dedito alle pratiche del diritto non abbia almeno per l’epoca repubblicana una dea della giustizia cosmica paragonabile a quelle altre civiltà del Mediterraneo, vale a dire, per riprendere di nuovo la metafora vegetale, una rappresentazione centralizzata dell’ordine divino e umano. Tale particolarità non era sfuggita nemmeno all’occhio attento dei Romani. Una dea della giustizia fa la sua comparsa solo a partire dall’epoca imperiale quando Roma acquista un comando centrale e la giurisdizione imperiale si afferma sulle più antiche corti tardo-repubblicane, sui giudizi domestici e in generale sui diritti punitivi ancora in mano ai privati. Il culto di Nemesi, divinità greca viene allora introdotto negli anfiteatri di tutto l’impero dove si esercitava, con le esecuzioni, l’ultimo atto della repressione criminale. Le Lady Justices che oggi popolano i tribunali di tutto il mondo sono figlie della Nemesi romana. Le bilance e le spade che brandiscono fieramente alludono alla necessità che il tribunale dello stato prevalga sulle altre forme di giurisdizione locale o privata.

Come si configurava il rapporto padre-figlio nel mondo romano?
I Romani erano perfettamente consapevoli di aver elaborato sui loro figli un potere senza paragone negli altri popoli. Gaio, giurista del II secolo d.C., quasi con orgoglio afferma che non vi sono altri uomini che abbiano un potere tanto ampio. Si tratta di un diritto esclusivo del maschio su quanti generati da lui in un giusto matrimonio La trasmissione della potestas e del patri-monium avveniva solo in linea maschile e solo attraverso i figli legittimi, come ci dimostra Lauretta Maganzani: da essi ci si aspettava che fossero in grado di mantenere alto il nome della famiglia e di ripetere le gesta degli antenati. Quasi inutile dirlo, le madri non avevano alcuna potestà. La patria potestas era praticamente ‘illimitata’: nel tempo – durava per tutto l’arco della vita del genitore di sesso maschile; e nel contenuto, giacché il potere disciplinare si estendeva al diritto di vita e di morte, il ius vitae ac necis (le cui reali modalità di esercizio sono assai dibattute dagli studiosi). Ciò voleva dire che un figlio per divenire a sua volta paterfamilias e persona sui iuris, libero di autodeterminarsi, doveva attendere la morte del genitore o sperare che il padre lo ‘emancipasse’ con un apposito atto. Il paradosso è che il non avere autonomia familiare, ovvero essere ancora sottoposto al proprio padre, non impediva a un figlio di partecipare alla vita pubblica. Si è soliti fare l’esempio di un uomo maturo, ma non emancipato, eletto console e costretto a chiedere al padre la paghetta prima di partire per una campagna militare. Gli studiosi hanno discusso con dovizia di particolari la grande conflittualità generazionale prodotta da un istituto così rigido e pervasivo e la conseguente paura dei padri di essere uccisi dai loro figli (Rizzelli). Mi sia consentita una piccola divagazione nel contemporaneo. Alcuni dei nodi concettuali inerenti il rapporto padre-figlio e in generale le dinamiche matrimoniali discusse nella seconda sezione del volume (Brescia-Lentano) strutturano ancora il nostro presente, sia a livello giuridico che simbolico. Mi limito ad un solo esempio. L’odierno istituto che regola gli obblighi e le responsabilità dei genitori verso i figli discende direttamente da quello romano ma è oggi concepito in termini protettivi piuttosto che potestativi: se vogliamo l’antico ius vitae ac necis è completamente sbilanciato sulla vita, sul dovere dei genitori di nutrire, proteggere, istruire i propri figli. Inoltre, prevede l’uguaglianza dei genitori nell’esercitarne le funzioni e soprattutto è circoscritto nel tempo e nel contenuto. L’ultima a cadere è stata la terminologia. Per anni si era continuato a definire anche i diritti della madre ‘nel nome del padre’. Soltanto nel 2013 l’espressione ‘patria potestas’ è stata eliminata definitivamente. Oggi si parla di ‘responsabilità genitoriale’ in modo da riflettere le diverse dinamiche della famiglia, i nuovi contenuti della relazione tra genitori e figli, nonché la piena uguaglianza dei coniugi. E va notato che analogamente le distinzioni giuridiche introdotte dal diritto romano tra figli legittimi e naturali sono state cancellate definitivamente solo nel 2014.

Quale contributo può offrire l’antropologia alla comprensione del diritto romano?
Non ci crederà ma la sua ultima domanda è datata e attuale allo stesso tempo. Mi spiego. La storia della collaborazione tra antropologi e classicisti fu travagliata sin dal suo esordio e lo è tuttora. È per questo che ho voluto inserire come esergo al volume una frase tratta da un volume dei primi del Novecento che raccoglie gli esiti del primo importante convegno in cui si incontrarono antropologi e filologi: R.R. Marett ed., Anthropology and the Classics, Oxford 1908. Nella premessa il curatore sostiene che “l’antropologia deve fare un balzo in avanti mentre gli studi classici dovrebbero fare un passo indietro. E non vi sarebbe la benché minima ragione, ammesso che il pregiudizio sia considerato ragione, per cui dovrebbe sorgere un conflitto tra interessi destinati a intrecciarsi”. Eppure ancora oggi si fa fatica a oltrepassare gli steccati disciplinari e ciascuno si trincera dietro lo specialismo della propria disciplina. Luigi Capogrossi Colognesi, introducendo i Quaderni antropologici di Marx (2009), ha lamentato la liquidazione di quella stagione dell’antropologia perché “ha fatto dimenticare domande reali e aperture importanti, ha appannato curiosità doverose. Ciascuno ha continuato per la sua strada sempre più attento al rigore filologico interno al suo proprio sapere e pertanto timoroso di ogni generalizzazione infondata”. A mio avviso l’antropologia può offrire un contributo grandissimo allo studio del diritto romano. Lo storia non è sufficiente a fornire e precisare il contesto che ha permesso l’elaborazione di una data norma giuridica. L’antropologia attraverso la comparazione di registri diversi del sapere all’interno di una stessa cultura è spesso in grado di far emergere il sotteso sistema di codificazione sociale, illuminando norme ed espressioni in tutte le loro articolazioni e sequenze.

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