
L’attuale can. 130 del Codice di diritto canonico stabilisce che l’unica potestà di governo si può esercitare sia nel foro esterno, cioè per atti di natura pubblica, che nel foro interno, ovvero relativamente a disposizioni che riguardino in via principale la sfera privata del fedele. A sua volta il foro interno si distingue in foro interno sacramentale ed extrasacramentale a seconda che la suddetta potestà venga esercitata nell’ambito del sacramento della penitenza o al di fuori di esso.
Quando compaiono le prime formulazioni della nozione di foro interno?
L’istituto del foro interno emerge a seguito di un lungo percorso di elaborazione che trae le sue prime mosse dalla definizione del sacramento della penitenza. Sebbene nel Decretum di Graziano non si faccia esplicita menzione del forum internum, quanto meno nel significato che gli viene oggi attribuito, è pur vero che è a partire dalle elaborazioni dottrinali di decretisti e decretalisti che si comincia a sviluppare la nozione di foro interno o forum conscientiae. Tra i secoli XII e XIII si inizia a distinguere la potestà della Chiesa in due ambiti distinti: uno volontario e l’altro contenzioso. Con il IV concilio lateranense e con lo sviluppo delle Summae confessorum si avvia un lento processo di separazione tra diritto e morale che avrà grande influenza sulla definizione di foro interno.
Qual è l’apporto dei canonisti e moralisti nello sviluppo dell’istituto?
Con il Concilio di Trento e con la riorganizzazione del sacramento della confessione sul modello di una procedura di natura giudiziale che implica, in capo al sacerdote-confessore, la necessità di possedere tanto la potestas ordinis (in vista della remissione del peccato) che la potestas iurisdictionis (in vista della assoluzione da eventuali censure o per la rimozione di impedimenti), si va meglio definendo l’istituto del foro interno o della coscienza. A partire dal secolo XVI, con la nascita della teologia morale, si assiste ad una progressiva separazione tra l’ambito giuridico attinente al foro esterno e quello riguardante la sfera della coscienza e del foro interno: quest’ultima diverrà appannaggio quasi esclusivo delle riflessioni dei moralisti. Sarà solamente a partire dalla elaborazione di Suárez che l’istituto del foro interno verrà associato alla potestas iurisdictionis separandosi sempre più dal foro esterno e contenzioso.
Quale evoluzione subisce l’istituto del foro interno dagli inizi del XIX secolo sino alla codificazione canonica?
L’avvento delle moderne codificazioni avrà una grande influenza sul dibattito canonistico e, in particolare, si comincerà a riflettere sulla necessità di introdurre una codificazione canonica. In un’ottica di sistematizzazione delle norme, la questione del foro interno verrà da subito inquadrata nell’ambito della distinzione tra le diverse potestà della Chiesa, chiarendo che, sebbene l’ambito delle questioni occulte venisse principalmente affrontato nell’ambito del sacramento della confessione, tuttavia il sacerdote esercitava una potestà di natura giuridica quando doveva rimettere una pena o dispensare da un impedimento. Nel CIC17 la definizione di foro interno contenuta nel can. 196 dava conto delle elaborazioni dottrinali precedenti ma, così facendo, creava una certa confusione tra il foro interno ed il foro della coscienza: il concetto di coscienza, infatti, è solo in parte coincidente con quello di foro interno.
Come si è articolato il dibattito sul foro interno nel periodo tra i due codici canonici?
In seguito al Concilio Vaticano II la Chiesa avvia un lungo iter di revisione della codificazione canonica del 1917 fissando alcuni principi base che avrebbero dovuto indirizzare il lavoro delle commissioni. Tra questi viene indicata la necessità di meglio distinguere i due fori, esterno ed interno, chiarendo i confini tra le questioni di natura giuridica riguardanti il foro interno e le questioni di natura morale che, in quanto tali, risultano estranee all’ambito giuridico. Il dibattito è stato influenzato da almeno due circostanze: la netta separazione, ormai attuatasi nella contemporaneità, tra diritto e morale ed il forte antigiuridismo che caratterizzò, all’interno della Chiesa, gli anni immediatamente successivi al Vaticano II.
Di fronte a coloro che volevano espungere totalmente la questione del foro interno dall’ordinamento canonico, relegandola all’ambito morale e della coscienza, si contrapposero coloro che ritenevano necessario mantenere una caratteristica tipica del diritto canonico.
Cosa stabilisce la normativa vigente in tema di foro interno?
L’attuale normativa canonica, che ha conservato la nozione di foro interno, ha attuato una migliore distinzione tra l’ambito giuridico e quello morale e ha definito con maggiore chiarezza i confini esistenti tra i due fori. Si è eliminato ogni riferimento al foro della coscienza per rappresentare meglio la natura giuridica del foro interno. Il sacramento della confessione è solamente uno dei luoghi in cui la Chiesa esercita la propria potestas iurisdictionis laddove fosse necessario risolvere questioni di natura giuridica senza la necessità che tali questioni divengano di pubblico dominio. D’altra parte il foro interno non si limita al solo ambito sacramentale, dal momento che la stessa potestà potrà essere esercitata anche al di fuori della confessione senza tuttavia rendere pubblici fatti o circostanze che tali non sono.
Quali sono i principali problemi ancora aperti e quali le prospettive future?
L’attuale normativa non ha tuttavia risolto ogni questione, lasciando aperte alcune problematiche. L’impossibilità di violare il sigillo sacramentale rende difficile poter provare l’ottenimento di un provvedimento di natura giurisdizionale quando questo sia stato concesso nell’ambito del foro interno sacramentale. Nei casi di remissione di censura o di rimozione di impedimenti concessi in foro interno non sempre il soggetto che ha beneficiato di tali provvedimenti potrà darne prova nel foro esterno, con la conseguenza che in questo foro continueranno a prodursi gli effetti di un fatto in realtà già ‘risolto’ nell’ambito del foro interno.
Difficile prevedere quali potranno eventualmente essere le prospettive future: la progressiva perdita di rilevanza del sacramento della confessione nonché della pratica della direzione spirituale, luoghi privilegiati di esercizio della potestà di giurisdizione in foro interno, rendono il foro interno un ambito certamente residuale di esercizio di tale potestas. A ciò si aggiunga una diffusa ignoranza dell’istituto anche tra il clero, il che rende ancor più complesso il ricorso a tale istituto. La Chiesa, per il tramite del Tribunale della Penitenzieria apostolica, continua la sua opera di aggiornamento ed insegnamento rispetto a tale istituto, ma il venir meno della pratica penitenziale influenza notevolmente il ricorso ad esso da parte dei fedeli.
Costantino Matteo Fabris è ricercatore di Diritto Canonico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre