“Diritto privato dello spettacolo. Opere, contratti, tutele” a cura di Ettore Battelli

Prof. Ettore Battelli, Lei ha curato l’edizione del libro Diritto privato dello spettacolo. Opere, contratti, tutele pubblicato da Giappichelli: quale rilevanza assume il diritto nel mondo dello spettacolo?
Diritto privato dello spettacolo. Opere, contratti, tutele, Ettore BattelliLa comune esperienza dimostra che lo spettacolo è un fenomeno sociale di primario rilievo (in considerazione di ciò, non si può non provare un profondo rammarico per le incalcolabili difficoltà a cui la pandemia ha sottoposto il mondo dello spettacolo, in misura decisamente maggiore rispetto ad altri settori), poiché attraverso esso si svolge la personalità umana, almeno da un duplice punto di vista: coloro che del mondo dello spettacolo sono i più diretti protagonisti (artisti, attori, cantanti, ecc.) esprimono e sviluppano i loro talenti e le loro doti; coloro che di tale mondo sono spettatori ne traggono importanti occasioni di svago, di benessere e di arricchimento culturale. Essendo un fenomeno sociale di primario rilievo, è evidentemente un settore propizio per gli investimenti economico-imprenditoriali. La rilevanza centrale assunta dal diritto oramai è evidente a tutti: una composizione ottimale di una molteplicità di interessi contrapposti non può avvenire in modo spontaneo, ma necessita di regole giuridiche. Peraltro, dato l’incessante sviluppo tecnologico che influenza – ovviamente – anche il mondo dello spettacolo, le regole diventano più complesse e con il continuo rischio di venire superate rapidamente (basi pensare alla tutela delle espressioni artistiche nel mercato digitale).

Come si configura il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno?
La materia della tutela della proprietà intellettuale, a garanzia e a promozione dello sviluppo della cultura in senso ampio, si presenta oggi molto articolata e oggetto di convenzioni internazionali oltre che di normative di stretto diritto interno. Agli autori delle opere dell’ingegno (le opere musicali, le opere coreografiche o le opere cinematografiche) è oggi riconosciuto un elevato grado di tutela dei propri diritti, in particolare, patrimoniali e morali. I primi si individuano nei diritti di utilizzazione economica della creazione, che si esplicano ad esempio nella riproduzione e distribuzione dell’opera o nella sua comunicazione al pubblico, e la loro durata è determinata – in Italia – in settanta anni dopo la morte dell’autore. La categoria dei diritti morali si riferisce invece all’aspetto più strettamente personale del legame che intercorre tra un autore e l’opera del proprio ingegno e permette di controllarne le modalità di utilizzo da parti di terzi. I diritti morali sono i diritti esclusivi che la legge riconosce in favore dell’autore a tutela della sua personalità e si contraddistinguono per essere inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili, cioè possono essere esercitati indipendentemente dai diritti patrimoniali anche nel caso in cui i diritti patrimoniali siano stati ceduti a terzi. Non a caso possono essere rivendicati anche dopo la morte dell’autore dal coniuge, dai discendenti e ascendenti, ad esempio, in caso vi possa essere un pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore defunto.

Quali sono i diritti connessi e quale ruolo svolgono gli enti intermediari?
La categoria giuridica dei “diritti connessi” al diritto d’autore è stata elaborata per fornire adeguata tutela a quelle attività e contributi, di natura artistica, ma anche più strettamente tecnica e materiale, che concorrono allo sviluppo e alla diffusione delle opere dell’ingegno. I diritti connessi comprendono un insieme eterogeneo di situazioni ed interessi; basti pensare ai diritti delle emittenti radio-televisive, dei produttori di fonogrammi o di opere audiovisive; i diritti riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, agli autori di bozzetti di opere teatrali e ai fotografi.

Per poter proficuamente esercitare i diritti d’autore e connessi sui vari mercati (fisici e digitali) e trarne adeguata remunerazione, gli autori (e gli aventi diritto) hanno necessità di affidarsi a delle società di gestione collettiva; le c.d. collecting societies. Questi enti intermediari, in forza di un apposito mandato ricevuto, provvedono alla negoziazione delle licenze di utilizzazione, alla raccolta ed alla ripartizione dei proventi così generati. In passato l’attività di intermediazione dei diritti era esercitata esclusivamente dalla SIAE in monopolio legale; oggi, invece, per effetto della riforma introdotta dalla direttiva 2014/26/EU, gli autori e i titolari dei diritti possono scegliere liberamente a quale società di collecting affidare la gestione dei propri repertori.

Quali caratteristiche presenta il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo?
Rispetto allo svolgimento “ordinario” dei rapporti di lavoro (anche se, notoriamente, la globalizzazione ha spinto e tuttora spinge verso un superamento, o quanto meno un allentamento, di diverse tutele dei lavoratori all’insegna di una c.d. maggiore “flessibilità”), il settore dello spettacolo è naturalmente caratterizzato dall’occasionalità e/o dalla breve durata dei rapporti: nell’ambito teatrale gli artisti possono essere ingaggiati per una singola tournée, oppure per esibirsi in un singolo spettacolo; nell’ambito del cinema o della televisione, gli attori vengono chiamati per un singolo film o per una singola serie; e via dicendo. È chiaro, insomma, che l’idea del rapporto a tempo indeterminato, che (sebbene recessiva in molti ambiti) in larga misura ispira il diritto del lavoro, non è compatibile con le specificità del settore dello spettacolo. La disciplina giuridica del rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo deve quindi offrire delle regole sì flessibili, ma a maggior ragione tese a garantire i lavoratori contro possibili abusi. Un’ulteriore caratteristica che merita di essere menzionata è la deroga alla disciplina del lavoro minorile: se ordinariamente non è consentito lavorare prima del compimento del sedicesimo anno d’età (ossia prima della fine del periodo di istruzione obbligatoria), nel settore dello spettacolo ciò è invece consentito, sia pure con apposite cautele.

Quali elementi caratterizzano i contratti di rappresentazione e di esecuzione teatrale?
Si tratta dei contratti necessari per realizzare uno spettacolo teatrale: attraverso il contratto di rappresentazione, il teatro acquisisce il diritto di mettere in scena una specifica opera; tramite il contratto di esecuzione, vengono invece ingaggiati (tecnicamente si usa dire “scritturati”) gli attori che materialmente la metteranno in scena. Una caratteristica particolarmente interessante del contratto di esecuzione è la c.d. clausola di protesta, attraverso la quale il teatro può interrompere il rapporto con l’attore qualora questi non dimostri di avere le doti artistiche indispensabili oppure qualora risulti sgradito al pubblico. Ciò non sorprenda perché nel teatro come in altri settori del mondo dello spettacolo è in definitiva il pubblico ad essere il vero “datore di lavoro”.

Quali sono i principali contratti musicali?
Il mondo della musica vive di differenti schemi contrattuali che seguono l’evolversi delle opere musicali, dal momento della loro realizzazione a quello della loro distribuzione commerciale. Inoltre, la presenza di molteplici figure professionali amplia lo spettro dei contratti musicali. Si deve ricordare, infatti, che i contratti musicali possono riguardare, per intendersi, sia gli autori della composizione musicale sia i cantanti quali interpreti del brano. Il principale di questi contratti è il contratto di edizione per le opere musicali, a cui si affiancano gli speculari contratti di coedizione e sub-edizione, il cui contenuto “onnicomprensivo” tende a inglobare al proprio interno altre fattispecie contrattuali. Altro contratto fondamentale è quello di riproduzione fonografica, che può essere stipulato sia con gli autori che con i cantanti. Momento determinante nell’utilizzazione delle opere musicali è la fase della distribuzione. In questa fase si collocano i contratti di distribuzione musicale, che possono assumere forme differenti a seconda delle modalità di diffusione, ed il contratto di radiodiffusione.

Quale ruolo svolgono le piattaforme digitali nella circolazione dei diritti tramite internet?
Le piattaforme digitali si stanno affermando come i principali attori dell’attuale rivoluzione digitale, favorite da un quadro normativo che spesso arranca nel definire i nuovi fenomeni del mondo di Internet. In questa cornice, anche il mondo dello spettacolo sta subendo radicali trasformazioni, legate alla digitalizzazione dei contenuti ed all’ampliamento delle modalità di fruizione delle opere creative. Si pensi alla centralità delle piattaforme nella diffusione delle opere musicali (emblematico il caso di Spotify) o nella distribuzione delle opere cinematografiche. In questo ultimo caso, le piattaforme di “streaming on demand”, come la celebre Netflix, stanno trasformando i tempi della distribuzione cinematografica ed i confini delle c.d. “finestre di programmazione”. Inoltre, le piattaforme diventano non solo luogo di fruizione, ma anche strumento di condivisione diretta degli utenti. Ci si riferisce, ad esempio al fenomeno degli “User Generated Content”, ovvero contenuti originali e creativi degli utenti, che si fondano su opere precedentemente create. Questi contenuti, pur già molto diffusi, sono tuttora alla ricerca di una adeguata cornice legislativa.

Come si qualifica giuridicamente l’agente artistico?
Secondo il Codice civile, l’agente è il soggetto che – nel contratto di agenzia – assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata, a fronte di una retribuzione (art. 1742 c.c.). Nel settore dello spettacolo, è prassi fare riferimento, piuttosto che a zone determinate, a un preciso target di clientela, come ad esempio le case discografiche o cinematografiche, i teatri, ecc. L’artista rappresentato non è ovviamente obbligato a concludere i contratti che il proprio agente gli propone, ma dovrà risarcirlo qualora opponga rifiuti immotivati e pregiudizievoli. Peculiare di questo mondo è l’ipotesi che l’artista tenda ad affidarsi al proprio agente perché “lanci” la sua carriera e questo crea un rapporto di fiducia (di reciproco interesse) che rappresenta un aspetto mai forse abbastanza indagato; basti pensare a rapporti che a volta durano per una intera vita professionale. Non è stato però sempre così e, infatti, in un passato nemmeno troppo remoto, l’agente era decisamente mal visto; anzi veniva etichettato come un soggetto che voleva “guadagnare senza produrre”. Nell’odierno mercato dello spettacolo, invece, gli agenti hanno conquistato un ruolo decisamente centrale nell’individuare i talenti e nel promuoverli.

Quale tutela ricevono le opere dello spettacolo e quali rimedi sono previsti per la risoluzione delle controversie?
La legge sul diritto d’autore protegge le opere dell’ingegno contro ogni tipo di sfruttamento da parte di terzi non autorizzati. Sono vietati tanto la riproduzione illecita di un’opera, quanto i successivi atti di diffusione, distribuzione e commercializzazione. Nell’ambito degli atti illeciti rientra anche l’ipotesi di plagio-contraffazione, che consiste nella realizzazione di un’opera (plagiaria) che ripropone ed utilizza in forma dissimulata gli elementi creativi dell’opera altrui (plagiata).

In caso di violazione, il titolare dei diritti lesi può agire in via giudiziale per ottenere una pronuncia di inibitoria con cui si vieta la prosecuzione dell’attività illecita, nonché la rimozione e distruzione degli esemplari e dei mezzi attraverso cui l’illecito è stato perpetrato. Inoltre, può essere domandato anche il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della violazione.

Oltre alla tutela giurisdizionale, vi sono poi diversi meccanismi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Si pensi alla possibilità per le parti di devolvere la lite ad un arbitro, che si pronuncia sul merito della questione, garantendo una maggiore speditezza e confidenzialità.

Ulteriore possibilità è data dallo strumento della mediazione, con la quale sono le stesse parti, coadiuvate da un terzo conciliatore, a ricercare in via transattiva una soluzione della vertenza insorta.

Ettore Battelli è professore di Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, titolare della cattedra di Istituzioni di diritto privato. Avvocato del Foro di Roma ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature superiori, è anche arbitro bancario e finanziario (Banca d’Italia), componente di osservatori e centri di ricerca internazionali e consulente scientifico di enti e istituzioni. Ha altresì svolto attività di ricerca e didattica presso prestigiose Università straniere (Oxford, Pechino, Sorbona-Parigi, Siviglia, Los Angeles, San Paolo). Insegna anche Diritto Sportivo, Diritto dei Minori e Diritto dello Spettacolo. Componente scientifico di primarie riviste giuridiche, è autore di opere monografiche e manuali, nonché di oltre 140 pubblicazioni anche in lingua spagnola, inglese e francese.

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