
Per tornare al tema che qui viene posto al centro della prima domanda, le questioni più ricorrenti afferenti alla materia penale in ambito sportivo sono, anzitutto ed in misura sostanzialmente paritaria, le frodi sportive e la violenza nelle competizioni sportive con la correlata irrogazione del D.A.SPO. (divieto di accesso alle manifestazioni (ed impianti) sportive). Seguono, in ordine di importanza, la responsabilità penale (in riferimento agli organizzatori, ai dirigenti, ai medici sportivi e non, ai proprietari/possessori di strutture sportive; alle società sportive) nei confronti degli atleti e di terzi; il doping e, negli ultimi tempi, i reati tributari e societari commessi dalle società sportive ovvero nel loro interesse, con conseguente ricorso all’istituto della responsabilità da reato degli enti ai sensi del d. Lgs. 231/01.
In sintesi le frodi sportive, da individuarsi in comportamenti posti in essere da tesserati dell’Ordinamento sportivo (o anche da terzi, in via autonoma ovvero in concorso con i primi) volti ad alterare il risultato sportivo di una competizione agonistica mediante atti fraudolenti, fino al 1989 non trovavano spazio nel sistema penale, facendosi invece riferimento, per analogia, a reati similari quali la truffa. Tuttavia tale impostazione, avversata aspramente dalla dottrina penalistica, si è rivelata errata grazie anche alla giurisprudenza di legittimità che, in contrasto con un orientamento di merito, peraltro rimasto isolato, ha escluso la possibilità del ricorso allo schema della truffa, sia per il divieto di analogia in malam partem, sia soprattutto per una preclusione di carattere strutturale legata, cioè, alla particolare conformazione della frode sportiva come si concretizza nella realtà.
A partire dal dicembre 1989, per effetto della L. 401/89 del 13 dicembre 1989, è stata introdotta nella parte speciale del codice penale – in particolare nella materia dei giuochi e scommesse clandestine – la nuova figura di “Frode in competizioni sportive” disciplinata dagli artt. 1-3 della suddetta legge.
L’entrata in vigore di tale norma ha segnato una svolta epocale nel sistema delle frodi sportive già noto in passato e non circoscritto, come a prima vista sarebbe potuto pensarsi, al solo ambito calcistico.
La punibilità della condotta di frode è alla base delle numerose inchieste giudiziarie sorte a partire dai primi anni ’90 e sempre più sviluppatesi soprattutto nel decennio 2005-2015, mentre alcune notissime vicende verificatesi tra il 1980 ed il 1986 che avevano visto protagonisti molti noti sportivi (soprattutto nel panorama calcistico nazionale) porre in essere comportamenti fraudolenti, non avevano comportato conseguenze penali (al di là di iniziali provvedimenti restrittivi poi revocati) per la mancanza di una norma incriminatrice.
I temi più “caldi” riguardano la struttura del nuovo reato dal punto di vista oggettivo e soggettivo; la raccolta delle fonti di prova; l’utilizzo delle intercettazioni sia telefoniche che ambientali ed la conseguenziale possibilità di fare ricorso a figure criminose più gravi, come l’associazione per delinquere, per consentire l’ingresso delle intercettazioni (previste solo per reati punibili con pena superiore ai cinque anni di reclusione ex art. 266 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.) tra le fonti di prova; l’utilizzazione di atti provenienti dall’Autorità giudiziaria.
Tale normativa, rimasta ad oggi inalterata sotto il profilo strutturale, si è nel tempo rafforzata dal punto di vista punitivo, da ultimo con la Legge 146/14 di conversione del D.L. 119/14, consentendo ora una pena detentiva adeguata in relazione alla gravità del fatto; un termine di prescrizione più lungo (fino ad oltre dieci anni); l’applicabilità di misure cautelari restrittive; il ricorso alle intercettazioni; la confisca anche per equivalente del profitto o prodotto del reato.
Quanto alla materia della violenza nelle competizioni sportive, si tratta di un tema che si è sviluppato parallelamente a quello della frode in competizioni sportive, nel senso che la norma positiva di diritto penale che la disciplina, almeno in origine, è la stessa legge 401/89 agli artt. 6-8.
Nel tempo, per effetto di un intensificarsi dei fatti violenti, con conseguenze spesso gravissime per le persone, commessi in occasione delle competizioni sportive, tale legge ha subito rilevantissime modifiche fino ai nostri giorni (ultima in ordine di tempo il D.L. n. 53 del 14 giugno 2019 – cd. “Decreto Sicurezza Bis” che ha incrementato la durata del D.A.SPO. per i recidivi; esteso l’applicabilità del fermo di indiziato di delitto per i reati posti in essere in occasione o a causa delle manifestazioni sportive e rimodulato la disciplina dell’arresto differito; inasprito le sanzioni per le condotte di “bagarinaggio” (vendita abusiva di titoli di accesso alle manifestazioni sportive) [v. infra sub C) e D)].
Le questioni più dibattute hanno riguardato, sin dall’inizio, la struttura del D.A.SPO. amministrativo (art. 6 commi 1-3); le ricadute della normativa sub art. 6 sul piano costituzionale con specifico riguardo agli artt. 13 (inviolabilità della libertà personale con riferimento alle prescrizioni imposte dall’Autorità amministrativa, alla applicabilità della misura nei casi e modi consentiti dalla legge ed alla necessità di specifica motivazione da parte dell’Autorità giudiziaria; ancora, con riferimento all’arresto in flagranza differita); 16 e 23 (libertà di circolazione e soggiorno, in riferimento alla irrogazione del divieto di accesso a manifestazioni sportive); 21 (in riferimento all’arresto in flagranza differita nel caso di esibizione di striscioni razzisti o discriminatori); 24 (inviolabilità del diritto di difesa); 25 comma 2 (con riferimento alle conseguenze penali previste per la violazione del D.A.SPO.; 27 (principio della personalità della responsabilità penale, in riferimento alla introduzione del cd. “D.A.SPO. di gruppo”); 117 comma 1 in relazione all’art. 6 CEDU (in riferimento alla procedura della convalida della misura amministrativa da parte del Giudice per le Indagini Preliminari); le possibili questioni di costituzionalità con riferimento al cd. “D.A.SPO. del recidivo”.
Per quanto riguarda la responsabilità penale, si tratta di un tema storicamente più importante rispetto a tutti gli altri che – per quanto riguarda l’Italia – trae spunto dalla tragedia di Superga per poi indirizzarsi verso questioni più circoscritte riferite a singoli soggetti esponenti delle società sportive. Il tema è legato oltre che alla lealtà sportiva anche e soprattutto alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel tempo ha visto coinvolti molti volti noti del panorama sportivo nazionale riferito al calcio, al basket, all’automobilismo, al ciclismo, al rugby, al volley, al pugilato, etc.
A parte le questioni al centro di dispute dottrinarie piuttosto accese, va segnalato il contributo della giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alla responsabilità penale degli atleti, ha tracciato le linee di confine tra conseguenze lesive determinate da una condotta volontaria dell’agente (responsabilità dolosa) e conseguenze lesive scaturite da comportamenti involontari (responsabilità colposa); ed ancora ha analizzato il tema della cd. “violenza sportiva” con specifico riferimento a determinati tipi di sport (in genere sport da “contatto” più o meno violenti). Sotto tale profilo è stato analizzata sia dalla dottrina penalistica che dalla giurisprudenza la scriminante del “rischio consentito” e della “accettazione del rischio” (art. 50 cod. pen.); ancora quella dell’esercizio del diritto (art. 51 cod. pen.), tenendo presente la distinzione tra sportivi professionisti, sportivi dilettanti e sportivi “amatoriali”. Altra questione decisamente importante è quella connessa alla colpa nelle organizzazioni di eventi sportivi; ed ancora, alla colpa medica sia in riferimento a condotte omissive di tipo preventivo che a condotte negligenti o imperite o imprudenti o inosservanti di specifiche disposizioni di legge (art. 43 cod. pen.); infine alla colpa nascente dalla gestione di impianti sportivi con particolare riguardo all’aspetto della cd. “posizione di garanzia” (art. 40 comma 2° cod. pen.) del soggetto astrattamente responsabile.
Anche la materia del doping da tempo è entrata a far parte a pieno titolo dei temi “caldi” in ambito penale sportivo. La normativa penale atta a contrastare il fenomeno del doping, per molto tempo assente e costituita da misure di assoluta inefficacia deterrente e repressiva, solo dal 2000, con la Legge 376/00 (cd. “legge Melandri”) ha iniziato a produrre i primi risultati sia in chiave preventiva, sia in chiave repressiva. Tuttavia le sanzioni introdotte con la legge del 2000 sono rimaste sino ad oggi invariate, ancorchè la materia del doping sia entrata a pieno titolo nel codice penale ordinario mediante la creazione di apposita figura criminosa regolata dall’art. 586 bis cod. pen. Le questioni principali hanno riguardato sia l’aspetto materiale della condotta, sia quello soggettivo (in riferimento sia alo dolo generico che specifico); ancora il diverso regime della condotta di eterodoping (somministrazione di sostanze dopanti, rispetto a quella di autodoping (assunzione di sostanze dopanti) ed ancora rispetto al quella di “doping estetico” sotto il profilo della eventuale punibilità di tale condotta.
Meno incisivo, ma non meno importante, il ruolo dei reati societari e tributari a carico di singoli esponenti delle società sportive (come amministratori, dirigenti, etc.) e delle stesse società sportive nel cui interesse ed a cui vantaggio i vari responsabili possano avere agito.
Quanto ai reati societari, le questioni più rilevanti hanno riferimento alle due fattispecie di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 cod. civ.) e all’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.). Quanto, invece ai reati tributari negli ultimi tempi gli argomenti più controversi riguardano il fenomeno delle false sponsorizzazioni collegato ai reati di omesso versamento dell’IVA ed alla emissione di fatture per operazioni inesistenti (artt. 2, 10 ter e 8 del d. Lgs. 74/00). Accanto a tali fattispecie, vi sono quelle legate invece all’omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis del D. Lgs. 74/00). Per tutte queste ipotesi di reato vanno segnalate le posizioni assunte dalla giurisprudenza penale formatasi all’indomani dell’entrata in vigore del d. Lgs. 74/00 e delle successive importanti modifiche apportate prima dalla Legge 14.9.2011 n. 148 (di conversione del D.L. 138/11) e dopo dal D. Lgs. 158/15.
Quali rapporti esistono tra ordinamento sportivo e ordinamento statale?
Il tema dei rapporti tra l’ordinamento statale ed il c.d. “ordinamento sportivo”, nel cui ambito si sviluppa la giustizia sportiva propriamente detta, costituisce l’argomento principe che ha da tempo affascinato gli studiosi di diritto, anche se gli aspetti di maggior interesse sono venuti progressivamente alla ribalta solo nella seconda metà del secolo scorso. Premessa indefettibile per la comparazione tra questi due sistemi giuridici è la definizione di tali due sistemi: punto di partenza è la pluralità degli ordinamenti giuridici.
Ciò premesso è sotto gli occhi di tutti che l’ordinamento statale si pone in una situazione di supremazia rispetto a quelli minori o altrimenti definiti come “ordinamenti di settore o settoriali” come ad es. l’ordinamento militare, l’ordinamento ecclesiastico, o per quanto qui di interesse, l’ordinamento sportivo. La ragione della supremazia dell’Ordinamento statale va individuata nel fatto che esso costituisce una istituzione che persegue interessi di carattere generali comuni all’intera collettività nazionale, mentre gli ordinamenti “diversi” o se si vuole “minori”, perseguono fini, sì di carattere generale, ma riferiti a comunità circoscritte (vale a dire quelle appartenenti ai singoli settori). Tale supremazia si estrinseca nel potere, riconosciuto all’ordinamento statale, di emanare norme di rango legislativo (le c.d. “fonti primarie” o norme generali ed astratte valevoli “erga omnes”).
Per la verità anche gli ordinamenti settoriali esercitano al loro interno un potere c.d. “normativo”, nell’ambito di una loro riconosciuta autonomia, sia pure limitata e sottoordinata rispetto a quella statale: il relativo potere si identifica, quindi, nella facoltà di emanare norme c.d. di “fonte secondaria” o regolamentare.
Per vedere come nel tempo si siano sviluppati i rapporti tra tali due tipi di ordinamento occorre far riferimento al sistema della “gerarchia delle istituzioni” che è strettamente correlato al concetto di pluralità degli ordinamenti giuridici. Esso costituisce il punto di partenza per comprendere la struttura di tale complesso sistema di ordinamenti ed i rapporti tra essi: all’ordinamento statale in posizione verticistica si contrappongono altri ordinamenti minori che non vengono ignorati dallo Stato ed, anzi, accettati ed in un certo senso incoraggiati e disciplinati. Ciò avviene in esplicazione di un generale principio di gerarchia delle fonti del diritto alla luce del quale le norme di rango sottoordinato non possono contrastare con le norme di rango superiore.
Se è agevole la definizione concettuale di ordinamento statale, il compito è meno agevole quando ci si riferisce all’ordinamento sportivo il quale a sua volta, costituisce derivazione diretta del fenomeno dell’associazionismo sportivo.
In linea generale può definirsi ordinamento sportivo quel sistema ordinamentale settoriale e sottoordinato i cui elementi costitutivi sono la plurisoggettività, la potestà di normazione e l’organizzazione.
In termini generali può affermarsi senza tema di smentite che, a differenza delle norme di rango statale, aventi, per effetto della supremazia dell’ordinamento statale, una posizione primaria e vincolante, quelle sportive propriamente dette, in quanto di tipo interno, vincolano soltanto gli appartenenti all’ordinamento.
Il quadro normativo statale di riferimento è in atto costituito anzitutto dalla legge istitutiva del CONI 16.2.1942 n. 426 (Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano) con la quale è stato creato un ente di natura pubblica che gestisce in modo autonomo l’intera materia sportiva. Tale legge in epoca recentissima ha subito alcune significative modifiche attraverso la legge di bilancio 2019 la quale ha mutato la denominazione della “CONI Servizi spa” in “Sport e Salute Spa” e ne ha ridisciplinato la governance, attribuendo a tale struttura il compito di provvedere al sostegno degli organismi sportivi – in precedenza assicurato dal CONI. In aggiunta a tale normativa è stato presentato alla Camera dei deputati dal Governo in carica un disegno di legge (1603/AC), che prevede, tra l’altro, interventi di riordino del CONI, della disciplina in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, di quella in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi sportivi, nonché di quella in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo e in ultimo, l’individuazione della figura del lavoratore sportivo. Tali iniziative hanno suscitato aspre critiche da parte del CONI che ha ravvisato il rischio di pericolose intrusioni statali tali da compromettere l’autonomia dell’ordinamento sportivo
Al fine di dirimere le questioni insorte nei primi anni 2000 nella complessa materia dei rapporti tra i due ordinamenti è poi intervenuta la Legge n. 280 del 2003 la quale, per la prima volta ed in modo concreto disciplina i rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo con specifico riguardo al riparto di giurisdizione tra i diversi sistemi. Successivamente è intervenuto il Decreto Legislativo 104 del 2010 operante nell’ambito del nuovo codice del processo amministrativo in tema di competenza funzionale del TAR Lazio, stabilendo la competenza di questo giudice amministrativo per le controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo, con esclusione di quelle inerenti ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti ai sensi di quanto previsto dall’art. 133 lett. z).
Non rientra nell’attuale quadro normativo di riferimento il Decreto Legge n. 115/2018 (cd. “Decreto-legge sulla giustizia sportiva”) il cui art. 1. Lett. a)-d), modificava gli artt. 133 e 135 del D. Lgs. 104/2010 (riforma del processo amministrativo), inserendo gli artt. 133 lett. z bis e 135 comma 1 e prevedendo la competenza del TAR Lazio, oltre che per le materie “sportive” già ricomprese nell’alveo dell’art. 133 lett. z), anche per una ben specifica categoria di provvedimenti, (quelli di “ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche”), con esclusione dei provvedimenti relativi alla partecipazione a competizioni delle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 90 della legge n. 289 del 2002): il suddetto decreto legge non è stato infatti convertito in legge.
La legge 280 del 2003 attualmente in vigore, è stata oggetto di due interventi della Corte Costituzionale (sentenza 49/11 e sentenza 160/19) in relazione alla eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 1° lett. b) e comma 2° per asserito contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 della Carta Costituzionale. Cona sentenza sopra indicata il Giudice delle leggi ha ritenuto la questione non fondata affermando il principio secondo il quale le norme della L. 280/03 non violano l’art. 24 della Costituzione e, di riflesso, gli art. 103 e 113 Cost. ricompresi all’interno dell’art. 24. Il giudizio della Corte Costituzionale si è incentrato, come è noto, sulla constatata irrilevanza giuridica (rispetto all’ordinamento statale) delle sole cd. “regole tecniche” (cioè le norme regolamentari, organizzative e statutarie volte a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, ivi comprese le norme tendenti a sanzionare i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare) in quanto “collocate in un’area di non rilevanza per l’ordinamento statale” le quali non prevedono né situazioni di diritto soggettivo né posizioni di interesse legittimo.
In particolare la Corte Cost. dopo avere precisato – sulla base di quanto previsto dall’art. 3 della L. 280/03 – che al Tribunale ordinario è devoluta la cognizione delle sole questioni di carattere patrimoniale vertenti tra società sportive, associazioni sportive, tesserati ed atleti, rimanendo di competenza della giustizia sportiva unicamente la parte relativa alle sole questioni inerenti alle regole tecniche, è pervenuta alla conclusione che le questioni riguardanti situazioni soggettive, ancorchè connesse con l’ordinamento sportivo, sono rilevanti per l’ordinamento giuridico statale e quindi meritevoli di tutela dinnanzi al giudice amministrativo o civile.
Nonostante tale autorevolissimo intervento giurisprudenziale la questione è sempre rimasta di grande attualità, in considerazione delle numerose ed aspre critiche sollevate dalla prevalente dottrina sia costituzionale che amministrativa avverso una decisione giudicata inappagante ed incompleta: in particolare si è da più parti affermato che la sentenza non avrebbe compiutamente affrontato il problema della compatibilità rispetto agli artt. 24, 103 e 113 Cost., delle norme contenute nel sistema di giustizia sportiva sulla base delle quali vengono decise le sanzioni disciplinari da irrogare ai tesserati dell’ordinamento sportivo.
La seconda – in ordine di tempo – decisione della Corte Costituzionale è costituita dalla recentissima sentenza n. 160/19 che, pronunciando in merito alla eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio Sezione 1^ ter con sentenza n. 3514 del 17 ottobre 2017) con la quale era stata riproposta sia pure in termini diversi la questione di legittimità costituzionale solo in parte coincidente con quella già sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale nel 2011, ha rigettato, perché infondata, la questione di costituzionalità dell’art. 2 comma 1 lett. b) e comma 2 della L. 280/03 in relazione agli artt. 103 e 113 Cost.
Quali sono le principali tipologie di illecito penale sportivo?
Attualmente le principali tipologie di illecito penale sportivo possono individuarsi nelle seguenti:
Responsabilità (dolosa o colposa) degli atleti nel corso di una competizione sportiva, disciplinata dall’art. 43 cod. pen e riguardante, in particolare, lesioni (art. 582/583 – lesioni personali eventualmente aggravate e/o 590 cod. pen. lesioni colpose) o morte (art. 575 – omicidio o 586 – omicidio preterintenzionale o 589 cod. pen. omicidio colposo);
Frode in competizioni sportive (art. 1 comma 1 della L. 401/89 come successivamente modificata dalla L. 146/14). Trattasi di fattispecie delittuosa per la quale allo stato attuale per effetto della riforma apportata dalla L. 146/14, la pena massima è prevista in anni sei di reclusione che può essere aggravata anche fino alla metà in caso di frode in competizioni sportive incluse nei concorsi pronostici. Si tratta di reato punibile a titolo di dolo sia generico che specifico e per il quale è prevista anche l’ipotesi del tentativo, con pena in questo caso ridotta ai sensi dell’art. 56 cod. pen. Per effetto delle innovazioni contenute nella L. 39/19 è prevista anche in questo caso la confisca anche in danno delle società, sia diretta che per equivalente essendo stato inclusa tale tipologia di reato tra le figure di reato-presupposto dall’art. 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/01.
Violenza nelle competizioni sportive suddivisa nelle seguenti fattispecie:
- Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (art. 6 comma 6 della L. 401/89 come modificato dal D.L.8.2.2007 n. 8 convertito nella L. 4.4.2007 n. 41): in particolare si tratta della violazione da parte di soggetti destinatari del D.A.SPO. amministrativo dei commi 1 e 2 dell’art. 6 e prevede la reclusione da uno a tre anni e la multa da € 10.000.00 ad € 40.000,00;
- Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive (art. 6 bis della L. 401/89 come modificato dall’art. 1, comma 1 lett. d) del D.L. 20.8.2001 n. 336, convertito, con modificazioni, nella L. 10.10.2001 n. 377 e dalla citata Legge 4.4.2007 n. 41. Il primo comma dell’art. 6 prevede, ferma la cd. “clausola di riserva” in caso di reati più gravi, la pena della reclusione da uno a quattro anni con una previsione di aumento entro i limiti di 1/3 (pena massima anni cinque e mesi quattro) se dai fatti di cui al 1° comma deriva un ritardo della manifestazione sportiva ovvero la sospensione o l’interruzione o la cancellazione della manifestazione e di un aumento fino alla metà (pena massima anni sei di reclusione) se dal fatto deriva un danno alla persona. Il secondo comma dell’art. 6 bis (scavalcamento di una recinzione o invasione del terreno sede della manifestazione sportiva), come successivamente modificato dall’art. 3 della L. 4.4.2007 n. 41 prevede – ferma sempre la clausola di riserva in caso di reati più gravi – una ipotesi contravvenzionale con pena dell’arresto fino ad un anno e dell’ammenda da € 1.000,00 ad € 5.000,00 ed una ipotesi delittuosa (2^ parte del 2^ comma) se dal fatto deriva un ritardo della manifestazione sportiva ovvero la sospensione o l’interruzione o la cancellazione della manifestazione, con pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.
- Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive (art. 6 ter della L. 401/89 come modificato definitivamente dall’art. 3, comma 2°, della L. 4.4.2007 n. 41: ferma la solita clausola di riserva nei casi di reati più gravi, viene punita con la pena da sei mesi a tre anni di reclusione e con la multa da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la condotta di chi sia trovato – in particolari circostanze di tempo e di luogo connesse con manifestazioni sportive – in possesso di razzi, bengala, fuochi di artificio, petardi ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti, materiale imbrattante o inquinante.
- Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (art. 6 quater della L. 401/89 come introdotto dall’art. 1 comma 1 lett. c) della L. 17.10.2005 n. 210: si tratta di un delitto, punito con le pene previste per i reati di cui agli artt. 336 cod. pen. (Violenza a P.U.) e 337 (resistenza a P.U.) per le condotte di violenza e/o resistenza commesse in danno dei cd. “steward”.
- Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive (art. 6 quinquies della L. 401/89 come introdotto dall’art. 2 comma 4 del D.L. 12.11.2010 n.187, convertito con modificazioni nella L. 17.12.2010 n. 217: si tratta di delitto previsto a carico di chi commette il reato di lesioni personali di cui all’art. 483 quater cod. pen. (lesioni in danno di P.U. in servizio di ordine pubblico) nei confronti degli steward.
Doping (art. 586 bis cod. pen. intitolato: Utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti): si tratta di delitto che – ferma sempre la clausola di riserva in caso di reati più gravi – punisce ai commi 1 e 2 la condotta di procurare a terzi, somministrare, assumere o favorire l’utilizzo di sostanze dopanti (cd. “eterodoping”) ovvero di adottare o sottoporsi a pratiche mediche vietate riguardanti sostanze dopanti (“cd. “autodoping”) e prevede la pena da tre mesi a tre anni di reclusione che può essere aumentata in presenza di determinate circostanze aggravanti. Il comma 7 prevede invece il delitto di commercio di sostanze dopanti al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o idonee a modificare i risultati dei controlli: in questo caso la pena va da due a sei anni di reclusione e dalla multa da €5.164,00 a € 72.468,00.
Reati societari (art. 2621 e ss. cod. civ.): in particolare le ipotesi più frequenti sono: (false comunicazioni sociali – art.. 2621 cod. civ.), 2622 (false comunicazioni sociali delle società quotate in borsa – art. 2622 cod. civ.), 2634 (infedeltà patrimoniale – art. 2634 cod. civ.), 2635 (corruzione tra privati – art. 2635 cod. civ.), 2635-bis (istigazione alla corruzione tra privati art. 2635 bis cod. civ.) e 2638 (ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza art. 2638 cod. civ.)
Reati fallimentari (R.D. 16.3.1942 n. 267): bancarotta fraudolenta (art. 216 legge Fallimentare); bancarotta semplice (art. 217 Legge fallimentare); Ricorso abusivo al credito (art. 218 Legge fallimentare)
Reati tributari (D.Lgs. 74/00, come successivamente modificato dalla L. 14.9.2011 n. 148 e dal D. Lgs. 158/15): Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D. Lgs. 74/00); Dichiarazione infedele (art. 4 del citato D. Lgs.); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del citato D. Lgs.); omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10 bis del citato D. Lgs.); omesso versamento dell’IVA (art. 10 ter del D. Lgs. 74/00); Indebita compensazione (art. 10 quater del citato D. Lgs.) e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del citato D. Lgs.).
Quali sono i reati “da stadio”?
Sono più propriamente le ipotesi delittuose o contravvenzionali esaminate sub C) ed in particolare Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive (art. 6 bis della L. 401/89 comma 1°); scavalcamento di una recinzione o invasione del terreno sede della manifestazione sportiva (art. 6 bis comma 2°); Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive (art. 6 ter della L. 401/89); Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (art. 6 quater della L. 401/89); Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive (art. 6 quinquies della L. 401/89); danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2 lett. d) cod. pen. come integrato dall’art. 2 comma 1 lett. i) del d.lgs. 7/2016); diffamazione (art. 595 cod. pen.); art. 13 del D.L. 14.6.2019 n. 53 (cd. Decreto Sicurezza bis) che prevede in aggiunta all’articolo 6-quater della L. 401/89 il comma 1-ter. (condotte di violenza e resistenza previste dagli articoli 336 e 337 del cod. pen. nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, e, in aggiunta all’art. 6 quinquies della L. 401/89 il comma1bis (condotte di lesioni di cui all’art. 583 quater cod. pen. commesse nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.
Inoltre lo stesso Decreto sicurezza bis ha previsto alcuni aumenti di pena in riferimento a condotte previste dagli artt. 6, 6 bis e 6 ter della L. 401/89.
Come viene disciplinato nel nostro ordinamento il reato di doping?
Sul piano dell’ordinamento interno, dopo anni (ma sarebbe il caso di dire decenni) di inerzie l’intervento legislativo di tipo strutturale è stato attuato con la legge 14.12.2000 n. 376 che va sotto il nome di “legge Melandri”, intitolata “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”.
Tale legge si connota, a prescindere dalla portata e reale efficacia delle misure adottate, per un approccio diverso al problema doping rispetto alla legislazione precedente rimasta isolata nel tempo.
Duplice il fine perseguito dal legislatore: anzitutto, quello di salvaguardare il diritto alla salute costituzionalmente garantito dall’art. 32 Cost., con il perseguimento penale di comportamenti che in passato erano assai blandamente puniti con una pena pecuniaria del tutto insignificante e dunque inidonea a scoraggiare il ricorso a tali illecite pratiche.
Ancora, quello di garantire il più possibile la correttezza della pratica sportiva e dunque, la lealtà dello sport riconosciuto come valore principe a garanzia di tutti gli appartenenti al mondo sportivo.
Tale legge è frutto dell’impegno assunto dallo Stato Italiano in attuazione della convenzione di Strasburgo adottata dall’UE il 16 novembre 1989, ratificata dall’Italia con la legge n. 522 del 1995.
Solo recentissimamente il panorama legislativo ha subito una ulteriore modifica non tanto significativa sul piano sanzionatorio (a parte alcune modifiche di cui si dirà in avanti) quanto sul piano delle finalità che la nuova legge si è prefissa.
Si tratta dello schema di d.lgs. attuativo della legge n. 103/2017 (c.d. “Riforma Orlando del codice penale e di procedura penale) che all’art. 1, comma 85 lett. q) prevede l’attrazione nell’orbita del codice penale della materia del “doping”, nonostante l’evidente intreccio con la disciplina extrapenale di cui alla legge n. 376 del 2000, sul presupposto che il bene tutelato è essenzialmente quello della salute individuale, più ancora che la lealtà della competizione sportiva. È dunque cambiata la prospettiva della legge antidoping sotto il profilo penale – quanto meno in relazione agli aspetti sanzionatori – nel senso che lo scopo principale del legislatore è oggi quello della salvaguardia della integrità fisica del singolo, piuttosto quello della tutela del fair play sportivo, ancorchè entrambe le finalità fossero comunque presenti nel precedente impianto normativo del 2000.
Tale schema è stato successivamente trasfuso nel d.lgs. n. 21 dell’1 marzo 2018 pubblicato sulla G.U.R.I. del 22 marzo 2018 le cui disposizioni sono entrate in vigore il 6 aprile 2018, mediante la coniazione di un nuovo articolo del codice penale (art. 586 bis) inserito all’interno del titolo XII concernente i delitti contro la persona.
Con tale normativa è stato espressamente soppresso l’intero testo dell’art. 9 della l. 376/2000, per il resto rimasta in vigore e trasfuso tale articolo nell’art. 586 bis cod. pen. con rimodulazione dell’aspetto sanzionatorio mediante la modifica del profilo soggettivo della condotta di commercio di sostanze ormai definitivamente ricompresa, al pari di quelle delineate nei primi due commi, nell’alveo del dolo specifico.
Si tratta di una sostanziale operazione di maquillage di tipo ricollocativo condotta dal legislatore, senza tuttavia comportare, in linea di massima (v. infra con riguardo alla materia del doping) alcuna modifica sostanziale delle fattispecie criminose vigenti, pena il rischio di eccesso dalla delega legislativa, con l’obiettivo di un riordino della materia penale di parte speciale mediante una traslazione all’interno del codice penale di un numero consistente di figure di reato già esistenti nell’ordinamento e la contestuale abrogazione (operata dall’art. 7 del decreto in parola) delle corrispondenti disposizioni finora contenute nella normativa complementare.
La nuova normativa — per quanto qui specificamente interessa — incide sulla parte speciale del codice penale, contemporaneamente operando una abrogazione di rilievo di norme preesistenti all’interno della legislazione complementare relativa alla materia del doping. Si tratta di una scelta legislativa improntata ad una complessiva razionalizzazione della normativa penale con il dichiarato scopo di realizzare un “diritto penale minimo o essenziale”, evitando per il futuro la massiccia proliferazione della legislazione penale, «rimettendo al centro del sistema il codice penale e ponendo le basi per una futura riduzione dell’area dell’intervento punitivo, secondo un ragionevole rapporto tra rilievo del bene tutelato e sanzione penale».
Rimangono comunque ferme le tre condotte penalmente rilevanti di eterodoping, autodoping e commercio di sostanze dopanti, tutte incluse nell’art. 586 bis cod. pen. e punite con le pene già previste dall’art. 9 della L. 376/00 con la sola eccezione del comma 7 che punisce il reato di commercio di sostanze dopanti solo se volto al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Non è prevista la punibilità del tentativo per il rischio di anticipare oltre misura la soglia di punibilità. Altra importante novità legislativa è costituita dall’art. 13 della legge n. 3/2018 che ha innovato in tema di sanzioni contro il farmacista che fornisca sostanze dopanti, un tempo escluso dalla sanzione penale. Quanto alla individuazione delle sostanze dopanti si fa ricorso al criterio cd. “tabellare”, variabile in relazione alle modifiche sotto l’aspetto della tipologia delle sostanze, avente però – come precisato dalla giurisprudenza di legittimità – valore ricognitivo e non costitutivo.
Quali sono le principali fattispecie di reati tributari e societari connessi all’amministrazione delle società sportive?
Reati societari (art. 2621 e ss. cod. civ.): in particolare le ipotesi più frequenti sono: (false comunicazioni sociali – art. 2621 cod. civ.), 2622 (false comunicazioni sociali delle società quotate in borsa – art. 2622 cod. civ.), 2634 (infedeltà patrimoniale – art. 2634 cod. civ.), 2635 (corruzione tra privati – art. 2635 cod. civ.), 2635-bis (istigazione alla corruzione tra privati art. 2635 bis cod. civ.) e 2638 (ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza art. 2638 cod. civ.). Da segnalare anche, ma come ipotesi residuale, il delitto di formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.) e il delitto di aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.) Si tratta di fattispecie delittuose punite con pene variabili tra i sei mesi di reclusione (art. 2632 cod. civ.) e gli otto anni (art. 2622 cod. civ.). Norma comune per tutti questi reati è quella prevista all’art. 2641 cod. civ. che contempla per gli autori del fatto (persone fisiche) la confisca anche per equivalente del prodotto o profitto del reato sia in caso di condanna che in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Tale confisca può essere disposta anche per le società in relazione alle previsioni contenute nel D. lgs. 231/01 (responsabilità amministrativa degli enti) costituendo i reati societari una delle figure del cd. “reati-presupposto” per l’applicabilità di tali disposizioni ai sensi dell’art. 25-ter, del d.lgs. n. 231/2001.
Tra i reati societari rientrano latu sensu i reati fallimentari (R.D. 16.3.1942 n. 267): bancarotta fraudolenta (art. 216 legge Fallimentare); bancarotta semplice (art. 217 Legge fallimentare); Ricorso abusivo al credito (art. 218 Legge fallimentare). Anche in questo caso si tratta di fattispecie delittuose disciplinate dai capi I e II del Titolo VI della L. 267/42. Per i reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e per i fatti di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice vale la disposizione comune della dell’esercizio dell’azione penale solo dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, che può però iniziare prima in caso di gravi motivi (art. 238 commi 1° e 2° della L. 267/42
I reati tributari come già visto sub C) sono tutti disciplinati dal D.Lgs. 74/00, come successivamente modificato dalla L. 14.9.2011 n. 148 e dal D. Lgs. 158/15): le ipotesi più ricorrenti sono: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D. Lgs. 74/00); Dichiarazione infedele (art. 4 del citato D. Lgs.); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del citato D. Lgs.); omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10 bis del citato D. Lgs.); omesso versamento dell’IVA (art. 10 ter del D. Lgs. 74/00); Indebita compensazione (art. 10 quater del citato D. Lgs.) e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del citato D. Lgs.).
Si tratta di reati per alcuni dei quali è prevista la cd. “soglia di punibilità”. Sono particolarmente importanti le pene accessorie previste dall’art. 12 del D. Lgs. 74/00; la confisca applicabile sia in via diretta che per equivalente a carico degli autori – persone fisiche che abbiano commesso uno dei detti reati. Tale misura ablativa, che nel corso delle indagini può assumere la caratteristica di misura cautelare reale disciplinata dagli artt. 321 e ss. del cod. proc. pen., è prevista sia in caso di condanna che in caso di applicazione della pena siu richiesta delle parti. Tale confisca non opera per la parte che il contribuente di impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro, mentre nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta (art. 12 bis del D. lgs. 74/00. Sono previste speciali cause di non punibilità per gli art. 10 bi, 10 ter e 10 quater del detto D. Lgs. nel caso di estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento; anche per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione dei redditi sono previste speciali cause di non punibilità mediante integrale pagamento degli importi dovuti comprensivi di sanzioni ed interessi o attraverso il “ravvedimento operoso” o attraverso la presentazione della dichiarazione entro i termini previsti per la dichiarazione dell’anno successivo rispetto a quello omesso, ma sempre che tali condotte virtuose siano state poste in essere dall’autore del reato prima che questi abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi altra attività di accertamento (art. 13 commi 1° e 2° del citato D. lgs.). Sono, infine, previste circostanze diminuenti o attenuanti dagli artt. 13 bis e 14 del citato D. Lgs.
Quali sono gli organi di giustizia sportiva?
In linea generale va detto che il sistema della giustizia sportiva è regolato dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI cui tutte le Federazioni sportive nazionali e le Discipline Sportive associate debbono conformarsi. Si tratta di un complesso sistema normativo interno che ha visto la luce nel giugno del 2014 in sostituzione di un precedente sistema derivato dal previgente Statuto del CONI.
Il Codice della Giustizia Sportiva del CONI attualmente in vigore è stato istituito con deliberazione n. 1538 del Consiglio Nazionale CONI assunta il 9.11.2015 ed approvata dall’Autorità di Vigilanza (Presidenza del Consiglio dei Ministri) il 16.12.2015
Tale Codice è stato nuovamente modificato con delibera n. 1590 del Consiglio Nazionale CONI del 9.4.2018 ma non ancora approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha suggerito una serie di modifiche, in effetti apportate ma non ancora approvate dall’Autorità di Vigilanza
Va aggiunto che al Codice di Giustizia del CONI, attualmente vigente, si affianca il Codice di Giustizia Sportiva del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), Ente di diritto pubblico che opera autonomamente rispetto al CONI e che è stato istituito con D. Lgs. 27.2.2017 n. 43: il Codice di giustizia sportiva del CIP è stato definitivamente deliberato dal Consiglio Nazionale del CIP il 24.7.2018 ed approvato dall’Autorità di Vigilanza.
Con il termine Giustizia Sportiva ci si intende riferire ad un sistema di giustizia sportiva interno creato dal CONI (così come dal CIP per la parte di sua competenza), il quale attribuisce a ciascuna Federazione o Disciplina associata la facoltà di organizzare autonomamente il proprio sistema interno di Giustizia (cd. sistema di giustizia endofederale), riservandosi il potere di vigilanza sul rispetto dei principi sportivi informatori del sistema di giustizia eso ed endofederali.
Per quanto più in particolare concerne gli organi di giustizia, la composizione di tali organi è radicalmente mutata dopo l’emanazione del Nuovo sistema di Giustizia sportiva del CONI approvato dalla Giunta nazionale il 18.12.2013.
Prima di tale riforma, prendendo quale esempio il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. costituente il modello esemplificativo per eccellenza del sistema di giustizia sportiva endofederale, adottato progressivamente da tutte le altre Federazioni Sportive sia pure con alcuni adattamenti legati alla materia di stretta competenza di ciascuna Federazione, gli organi di giustizia previsti dall’art. 34 dello Statuto della F.I.G.C. erano in seguenti: Corte di Giustizia Federale; Commissione Disciplinare Nazionale, Giudici Sportivi nazionali, Commissioni Disciplinari territoriali, Giudici sportivi territoriali (Organi giudicanti) e Procura Federale (Organo dell’Accusa).
Inoltre ai sensi degli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del CONI all’epoca vigente, erano state istituite l’Alta Corte di Giustizia Sportiva e il Tribunale nazionale di Arbitrato per lo sport (TNAS). Il primo di tali organismi costituiva l’ultimo grado della Giustizia sportiva per le controversie aventi per oggetto diritti indisponibili e per quelle controversie per le quali le parti non avevano pattuito la competenza arbitrale: si trattava in altri termini di una sorta di Giudice di legittimità in parte assimilabile anche al Giudice Costituzionale. Il Tribunale arbitrale aveva competenza per tutte quelle controversie tra Federazioni Sportive Nazionali e soggetti avario titolo affiliati o tesserati o licenziati a condizione che fossero stati esauriti i ricorsi interni alle singole Federazioni ovvero che si trattasse di decisioni non soggette ad impugnazione.
Attualmente, dopo l’approvazione del nuovo Statuto del CONI questi due ultimi organismi sono stati sostituiti dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (art. 12 bis dello Statuto del CONI): si tratta di un organismo sostanzialmente assimilabile alla Corte Suprema di cassazione nel sistema della giustizia ordinaria statale.
Inoltre ai sensi dell’art. 12 ter dello Statuto CONI è stato istituito un nuovo organismo di giustizia denominato Procura Generale dello Sport del CONI che rappresenta l’Accusa in campo nazionale con poteri di vigilanza sulle Procure Federali e di avocazione e che può assimilarsi, in parte, alla Procura Generale della Corte Suprema di Cassazione ed in parte, alla Procura Nazionale Antimafia prevista dal Codice di procedura penale ordinario.
Quali Organi di giustizia endofederali di merito l’attuale panorama prevede queste categorie, cominciando dal basso verso l’alto: Giudice sportivo nazionale, Giudice sportivo territoriale e Corte sportiva di Appello (che ha giurisdizione su entrambi gli organismi monocratici di giustizia di 1° grado sia su base nazionale che territoriale/regionale).
Segue in ordine di importanza Il Tribunale Federale (organismo collegiale su base nazionale) e la Corte di Appello federale (organismo Federale su base nazionale avente giurisdizione in grado di appello sulle decisioni del Tribunale Federale).
Tale schema trova collocazione nell’art. 3 del Capo II del Codice di Giustizia Sportiva CONI, intitolato “Organi di Giustizia” (riguardante la giurisdizione cd. “di merito” equivalente al sistema ordinamentale ordinario che prevede il Giudice monocratico, il Tribunale Collegiale e la Corte di Appello – per quanto riguarda gli organismi giudicanti – e la Procura della Repubblica e la Procura Generale della Repubblica – per quanto riguarda gli organismi inquirenti e requirenti.
In aggiunta a tali organismi è prevista la Commissione Federale di garanzia (art. 5 del Codice di Giustizia del CONI) deputata a tutelare l’autonomia ed indipendenza degli organi di giustizia giudicanti e requirenti la quale opera in ordine alla individuazione e selezione degli organi di giustizia che abbiano manifestato l’interesse ad essere nominati all’interno degli organismi di giustizia in base alle vacanze dei posti disponibili nelle varie Federazioni sportive nazionali. Di tale organismo possono far parte professori universitari di ruolo in materie giuridiche anche a riposo; avvocati abilitati all’esercizio della professione dinnanzi alle magistrature superiori (Corte di Cassazione e Consiglio di Stato), Avvocati dello stato e Magistrati in servizio o a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile e militare.
Va aggiunto che tale selezione prevede che i candidati i quali intendano ricoprire un incarico (gratuito con il solo diritto al rimborso delle spese) presso il Tribunale Federale o la Corte di Appello Federale abbiano un titolo di studio idoneo per l’incarico da svolgere (laurea in giurisprudenza) ed appartengano ad una (o più) delle seguenti categorie professionali: professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche: magistrati, anche a riposo, della giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile o militare; avvocati dello stato anche a riposo; notai; avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’Ordine (così dispone l’art. 26 del Codice di Giustizia).
Requisiti sostanzialmente analoghi, con alcune specificità debbono possedere quei soggetti che intendano ricoprire incarichi presso il Collegio di garanzia dello Sport del CONI e/o la Procura generale dello Sport del CONI (art. 51 e art. 54 del Codice di Giustizia del CONI) aventi sede in Roma.
Per quanto riguarda la nomina dei componenti del Collegio di garanzia dello Sport del CONI i requisiti sono indicati nell’art. 12 bis dello Statuto CONI: deve trattarsi di soggetti esperti di diritto sportivo da scegliere tra professori ordinari in materie giuridiche; avvocati abilitati all’esercizio della professione dinnanzi alle magistrature superiori Corte di Cassazione e Consiglio di Stato), avvocati dello stato e magistrati in servizio o a riposo.
Per quanto, invece, riguarda la nomina dei componenti della Procura Generale dello Sport del CONI (il cui organico non deve essere superiore a 30 unità), deve trattarsi di professori e ricercatori in materie giuridiche; avvocati e dottori commercialisti con almeno cinque anni di iscrizione all’ordine o tre anni di servizio nell’ambito degli organi di giustizia sportiva; avvocati dello Strato; magistrati in servizio o a riposo, funzionari delle forze di Polizia in servizio o a riposo.
Sia i componenti del Collegio di garanzia che quelli della Procura generale sono nominati dalla Giunta nazionale CONI sulla base della selezione di idoneità operata dalla Commissione Federale di garanzia presso il CONI prevista dall’art. 13 ter dello Statuto del CONI e composta da soggetti da scegliersi tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità.
Organismi del tutto autonomi operanti sempre sul piano disciplinare sono la Procura Nazionale Antidoping (PNA) e il Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) aventi sede in Roma che hanno giurisdizione esclusiva e funzionale per tutta la materia concernente il doping in ambito sportivo.
La prima è un organismo indipendente di giustizia ed ha competenza esclusiva relativamente alla gestione dei risultati ai sensi dell’art. 7 del codice mondiale WADA ed alla attività istruttoria inquirente nonché a quella requirente dinnanzi al TNA. La PNA è costituita da un Procuratore capo; da due Vice Procuratori e da (Sostituti) Procuratori scelti tra magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa-contabile in pensione; funzionari pubblici; Ufficiali delle Forze di Polizia, avvocati docenti universitari in materie giuridiche; ricercatori presso enti pubblici di ricerca o università ed esperti in materie tecnico-scientifiche anche a riposo.
Quanto, invece, ai componenti del TNA costituito da due sezioni, composte ciascuna da un Presidente, un Vice Presidente e tre componenti tutti nominati dalla Giunta nazionale del CONI deve trattarsi di magistrati delle giurisdizioni superiori ed amministrativa-contabile, professori universitari in materie giuridiche, avvocati o esperti di diritto sportivo, sia in servizio che a riposo. Ad essi si possono aggiungere – in caso di questioni tecnico-scientifiche – consulenti tecnici da individuarsi sulla base di apposita lista predisposta dal CONI – NADO (struttura del CONI competente a gestire la materia del doping e antidoping in ambito sportivo).
Tutti gli organismi disciplinari sopra indicati rimangono in carica per un quadriennio (solitamente coincidente con il quadriennio olimpico) eventualmente rinnovabile per una o due sole volte, tranne i componenti la Commissione di Garanzia CONI che durano in carica per un periodo di sei anni eventualmente rinnovabile per una sola volta.
Come si articola la giustizia disciplinare?
La giustizia disciplinare all’interno delle singole Federazioni trova un preciso riferimento normativo di carattere generale le disposizioni emanate dal CONI in tema di principi di giustizia sportiva.
Le regole fondamentali cui debbono informarsi i vari procedimenti disciplinari sportivi sono contenuti nell’art. 2 intitolato “Principi del processo sportivo” secondo i quali tutti i procedimenti di giustizia sportiva secondo le modalità previste nell’apposito Codice di giustizia, assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti riconosciuti dall’ordinamento sportivo.
Regole imprescindibili del processo sportivo sono i principi della parità delle parti, del contraddittorio e di altri principi del giusto processo. Il riferimento ai principi del processo civile (come espressamente richiamato dal comma 6 dell’art. 2), ma anche penale (vista la natura sostanzialmente penale di alcuni istituti propri del processo disciplinare sportivo) come presenti nel sistema statale sono evidenti, anche se l’attuazione di tali regole nell’ambito del processo sportivo non sempre avviene (o è avvenuta). Altro principio fondamentale è la pubblicità della decisione adottata dall’organo giudicante e l’obbligo di motivazione di ogni provvedimento decisorio da adottarsi in maniera chiara e sintetica (art. 2 comma 5 dei Principi di giustizia sportiva).
Si tratta come è agevole osservare di principi presenti nella nostra Carta Costituzionale, applicati dal CONI quali, oltre al rispetto del contraddittorio tra le parti ed alla salvaguardia del diritto di difesa, quelli della terzietà ed imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata dei processi, della impugnabilità delle sentenze.
Il giusto processo, quindi, si pone come principio generale ed originario dell’attività giurisdizionale di composizione di qualsiasi controversia, ancorché sportiva, al di là di qualunque considerazione relativa all’autonomia dell’ordinamento sportivo.
Ciò è in linea con la stessa Corte Costituzionale che già con una risalente decisione dell’1.3. 1995 n. 71 ha affermato che anche nell’ambito della giustizia sportiva di tipo disciplinare, come è quella sportiva, debba essere necessario “il rispetto di garanzie della contestazione degli addebiti, nell’istruttoria, nella partecipazione dell’interessato al procedimento, nella valutazione e nel giudizio”.
Quanto alla articolazione in concreto della giustizia disciplinare questa prevede anzitutto un potere concentrato nelle mani dell’Organo dell’accusa inquirente (Procura federale presso ogni singola Federazione sportiva) di svolgere indagini, eventualmente avvalendosi della collaborazione dell’Autorità Giudiziaria ordinaria ed acquisendo, se del caso, atti da questa provenienti, nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo che si siano resi responsabili di violazioni disciplinari.
Tale attività istruttoria si conclude o con il deferimento all’organo di giustizia (che corrisponde più o meno, al decreto di citazione a giudizio davanti all’organo monocratico o collegiale penale) o con l’archiviazione disposta dallo stesso Organo dell’Accusa (Procuratore Federale) che in questo caso assume la veste di organo decidente, in totale disallineamento con quanto accade nel sistema penale ordinario.
L’atto di deferimento, non richiede infatti l’intervento Giudice, in quanto tale atto si discosta dal modello di richiesta di rinvio a giudizio previsto nel processo penale dall’art. 416 cod. proc. pen. una volta concluse le indagini: è quindi lo stesso Procuratore Federale a rinviare a giudizio come accade nel caso di citazione diretta a giudizio prevista dall’art. 550 cod. proc. pen. Ciò vale a sottolineare ancora una volta il carattere inquisitorio del processo disciplinare sportivo
Il processo sportivo, a differenza di quello ordinario (identificabile come processo accusatorio) costituisce un tipico esempio di processo inquisitorio in cui l’Accusa (rappresentata dl Procuratore Federale) ad istruire e decidere e quanto ai mezzi di prova i verbali della Procura Federale e le informative di polizia costituiscono prove utilizzabili. Anche se va detto che esistono alcuni temperamenti al sistema inquisitorio che però non valgono a trasformare il sistema vigente in sistema accusatorio.
A riprova del carattere inquisitorio e della mancanza di un “giudice-filtro” va detto che accanto a poteri inquisitori, esistono in capo al Procuratore Federale poteri decisori il primo dei quali è il potere di archiviazione in cui il Procuratore assomma anche la funzione di Giudice. Quanto sopra è espressamente previsto dall’art. 47 comma 4 del codice di Giustizia sportiva che prevede la possibilità per il Procuratore federale, una volta concluse le indagini nei termini previsti da ciascuna Federazione – in ogni caso non superiori a sessanta giorni ed eventualmente prorogabili per la durata di quaranta giorni e in circostanze eccezionali per altri venti giorni dal Procuratore Generale dello Sport cui al richiesta di proroga va inoltrata – di archiviare l’indagine con provvedimento succintamente motivato, previa comunicazione al Procuratore Generale dello Sport, ovvero rinviare l’indagato (che diventa quindi “incolpato”) a giudizio del Tribunale con l’atto di deferimento.
È anche previsto che al termine delle indagini il Procuratore Federale se non intende archiviare deve informare l’incolpato della sua decisione di deferirlo rendendolo edotto degli elementi che giustificano l’atto di deferimento ed invitandolo entro un termine di venti giorni a presentare eventuali memorie difensive. Si tratta di un meccanismo processuale simile a quello previsto nel processo penale ordinario dall’art. 415 bis cod. proc. pen.
È anche prevista la possibilità di riapertura dell’istruzione dopo l’eventuale archiviazione sia d’ufficio che su impulso diparte laddove emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti delle quali il Procuratore non era a conoscenza: si tratta di un meccanismo processuale simile a quello previsto nel procedimento penale ordinario dall’art. 414.
È prevista la prescrizione dell’azione disciplinare per decorso del tempo ed atti interruttivi del corso della prescrizione in analogia a quanto accade nel processo penale per effetto degli artt. 157 e 158-159-160 del cod. pen. (art. 45 del Codice di Giustizia).
È prevista anche la facoltà di astensione da parte del Procuratore Federale in caso di gravi ragioni di convenienza; l’astensione va autorizzata dal Procuratore Generale dello Sport che deve essere notiziato della intenzione del Procuratore federale di astenersi (art. 46 del Codice di Giustizia) .
Come istituto di carattere deflattivo è prevista durante le indagini preliminari l’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti (istituto simile al patteggiamento di cui all’art. 444 cod. proc. pen. ovvero l’adozione da parte dell’indagato di impegni volti a porre rimedio agli illeciti ipotizzati (art. 48 comma 1° del Codice di Giustizia CONI).
Sono infine assicurati rapporti di cooperazione con l’Autorità Giudiziaria mediante richiesta e/o trasmissione di atti in via reciproca (art. 49 del CdG.e rapporti di collaborazione con il Procuratore nazionale Antidoping (art. 50 del Codice di Giustizia).
L’avvio del procedimento dinnanzi al Tribunale Federale avviene o con l’atto di deferimento da parte del Procuratore Federale ovvero con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale (meccanismo, quest’ultimo, simile al ricorso immediato al Giudice della persona offesa previsto nel procedimento penale dinnanzi al Giudice di Pace dall’art. 21 del d.Lgs. 274/00), così come previsto dall’art. 30 del Codice di Giustizia sportiva CONI.
Dopo l’atto di deferimento, e prima dell’apertura del dibattimento, è ancora una volta previsto il ricorso al meccanismo deflattivo dell’applicazione della sanzione su richiesta delle parti previo accordo tra l’incolpato e il Procuratore Federale (art. 28 comma 1° del Codice di giustizia che tuttavia prevede l’esclusione di tale procedura nel caso di soggetti incolpati recidivi): si tratta di un meccanismo simile al patteggiamento in limine litis che opera prima dell’inizio del dibattimento di primo grado dopo l’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio.
Non è prevista invece la cd “udienza filtro” propria dell’udienza preliminare in quanto non esiste una fase di udienza preliminare perché incompatibile con il principio di celerità del processo sportivo.
Dopo l’atto di deferimento segue la fissazione dell’udienza da parte del Presidente del Collegio con previsione di termini molto ristretti e compatibili con l’esigenza di celerità del processo sportivo disciplinare.
È prevista la possibilità per chi abbia il timore che durante il tempo occorrente per la decisione i propri interessi possano subire un pregiudizio grave ed irreparabile di rivolgersi al Tribunale per l’emissione di provvedimenti cautelari.
Così come in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza è prevista la possibilità per il Procuratore Federale, nel caso in cui vi sia il pericolo che l’incolpato possa commettere illeciti della stessa specie di quello per cui si procede. Di richiedere l’emissione di una misura cautelare di sospensione da ogni attività sportiva (procedimento assimilabile all’adozione di misure interdittive previste dagli artt. 308 e ss. cod. proc. pen.). Competente ad emettere il provvedimento è il Tribunale in composizione collegiale.
Per quanto riguarda il sistema di assunzione delle prove è prevista massima libertà per il Tribunale nella assunzione di esse (ci si riferisce alle testimonianze, alle consulenze tecniche di ufficio; alle prove documentali).
Il sistema delle impugnazioni è disciplinato dall’art. 37 del Codice di Giustizia che prevede il ricorso alla Corte Federale di Appello.
Sono previsti poi dei termini di estinzione del giudizio disciplinare legati al tempo necessario per emettere la decisione di primo grado (90 giorni dall’inizio dell’azione disciplinare) e – in caso di impugnazione – la decisione di appello (60 giorni dalla data di proposizione della impugnazione o reclamo).
Un meccanismo simile a quello esistente nel processo penale regolato dall’art. 653 cod. proc. pen. è previsto dall’art. 39 del Codice di giustizia CONI che riguarda l’efficacia della sentenza dell’autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari.
Avverso le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’Ordinamento federale emesse dai relativi Organi di giustizia, ad esclusione di quelle attinenti alla materia del doping (per la quale valgono le norme speciali previste dal Codice Antidoping) e per quelle sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o ad e€ 10.000,00 del Giudice di appello federale (la Corte Federale di Appello) è prevista l’impugnazione per violazione di norme di diritto o per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia dinnanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI che costituisce l’Organo ultimo di giustizia in sede endofederale (assimilabile alla Corte Suprema di Cassazione).
Il relativo procedimento si svolge con le modalità previste dagli artt. 58 e ss. del Codice di Giustizia CONI.
Il titolo VII del Codice di Giustizia regolamenta i casi di revisione e revocazione simili a quelli disciplinati sia dal codice di procedura civile (art. 395 e ss.) che dal codice di procedura penale (art. 629 e ss. cod. proc. pen.).