
Quali i presupposti teorici per la contestazione anarchica dell’organizzazione politica, sociale ed economica strutturata su forme verticistiche?
I presupposti teorici dell’anarchismo politico si trovano nell’idea della possibilità di un ordine politico senza autorità al fine di disinnescare la violenza ed il potere coattivo insito in qualsiasi rapporto verticistico. Le gerarchie sociali, politiche ed economiche si reggono sul potere direttivo di chi sta in alto e che instaura in forza di ciò una relazione di dominio dalla quale i sottoposti subiscono un radicale ridimensionamento della propria libertà. In ambito pubblico quanto in ambito privato l’anarchismo contesta due parole chiave: “governo” e “proprietà” dalle quali si dirama appunto quella struttura di potere per la quale le decisioni dei superiori o dei possidenti si ripercuotono in forme ineluttabili sull’esistenza dei subordinati o degli esclusi con una forza irresistibile finché permane l’impianto di quel tipo di potere che invece l’anarchismo vuole proprio smantellare.
Che nesso esiste tra giustizia e potere per Pierre-Joseph Proudhon?
Il concetto di giustizia in Pierre-Joseph Produhon è affrontato dalla prof.ssa Daniela Andreatta la quale mette in luce che esso ricorre in molte opere del Bisontino, ma in modo più articolato nei 12 Studi del 1858. In La justice dans la révolution et dans l’église la Giustizia è “Legge dell’universo: ossia equilibrio dinamico tra forze opposte”; “Regola del diritto e del dovere: ossia regola morale che regge i nostri atti”; “Criterio della certezza”; “Ideale della coscienza”.
L’Autore francese va alla ricerca di uno stato di eguaglianza sociale che non sia né comunità dispotica, né frantumazione disordinata, ma che possa combinare dialetticamente libertà e ordine, indipendenza e unità. La giustizia per Proudhon, oltre che facoltà individuale, è anche elemento costitutivo della società e, in una concezione contrattualistica antiroussoviana e antihobbesiana, non esclude mai un rapporto di eguaglianza tra i soggetti contraenti, siano essi individui o gruppi (giustizia come Equazione); la giustizia è, inoltre, intesa come realtà sintetica, forza speciale del gruppo, irriducibile a somma delle parti per il sovrappiù di potenza che la sorregge (giustizia come Potenza di collettività). Il tutto è preordinato ad escludere che si costituisca un sistema o una gerarchia ordinata all’erogazione del comando, ossia una sovranità. In chiave di organizzazione politica Proudhon guarda al principio federativo perché la federazione è la convenzione sinallagmatica e commutativa che contiene obblighi reciproci e scambi paritari. Il contenuto del patto, reale e non fittizio, ha limiti molto precisi oltre i quali i soggetti contraenti mantengono integra la loro indipendenza. Il patto federativo vieta, difatti, il riprodursi del meccanismo dell’alienazione e delegittima la logica di costruzione-legittimazione di un potere sovrano.
Qual è l’importanza della riflessione politica e giuridica di Carlo Pisacane per il pensiero libertario italiano?
Il saggio di Alberto Scerbo su Carlo Pisacane inquadra la figura del rivoluzionario napoletano agli albori del pensiero libertario italiano per una riflessione politica e giuridica che ravvisa nell’anarchia e nel collettivismo i princìpi fondamentali della concezione dell’Autore. Benché si tenda a privilegiare una prospettiva marcatamente democratica o un approccio più socialista del suo pensiero, nel seguire la traccia del rapporto dialettico tra pensiero e azione, tra vita concreta e cammino intellettuale, nel pensiero di Pisacane si profila la necessità di una rivoluzione sociale che ponga in primo piano la questione economica per realizzare un intervento risolutivo che colpisca i problemi fino alla radice. Da qui la critica al “mostruoso” diritto di proprietà che organizza le relazioni interindividuali secondo lo schema della rigida divisione in due classi contrapposte di capitalisti e proprietari da una parte e operai e fittavoli dall’altra e per il quale all’arricchimento dell’una corrisponde il progressivo impoverimento dell’altra. La critica al capitale fa il paio all’azione del governo che rappresenta l’altro polo dei mali della società. I governi, nati a sostegno degli interessi dei più forti, perpetuano nel tempo la posizione di potere della classe dominante. La radicalità del programma politico di Pisacane guarda al principio dell’uguaglianza tra gli uomini come presupposto ed effetto dell’innato sentimento di libertà che non è destinato a rimanere nell’alveo di una condizione atomistica, ma si espande necessariamente nella dimensione della relazionalità. Queste riflessioni approdano in conclusione alla questione politica dell’unificazione del Paese per la quale l’indipendenza dal giogo straniero è la condizione irrinunciabile per la costruzione della felicità del popolo italiano. In chiave operativa, essa rimanda al principio di sovranità senza delega per un progetto di organizzazione politica basato sull’autonomia e sull’indipendenza dei comuni. Da qui Pisacane sposa la causa di un diritto “leggero” non codificato, costituito da un corpo minimo di leggi che operano come norme generali di carattere regolativo, che mai si sovrappongono alla volontà popolare.
In che modo Enrico Malatesta delinea i possibili lineamenti di un diritto anarchico?
La riflessione di Marco Cossutta su Errico Malatesta traccia i possibili lineamenti di un diritto anarchico a partire dalla questione criminale. Oltre la contestazione del diritto vigente quale strumento di oppressione dei ceti dominanti e oltre la critica del positivismo giuridico, è sul problema del delitto che la riflessione si sofferma anche nella prospettiva di una futura società liberata dal dominio dell’uomo sull’uomo. Prendendo le distanze dalle teorie del libero arbitrio della Scuola classica, che offrono una visione distorta e insufficiente del fenomeno, Malatesta sposa la tesi della causa sociale del delinquere lungo l’asse già ampiamente tracciato dalla Scuola positiva. Eliminate le cause sociali della delinquenza, scomparirà nel tempo anche l’effetto. Ciò fa sì che per Malatesta sia più opportuno parlare di comportamento anti-sociale piuttosto che anti-giuridico nel riconoscimento di plurimi doveri sociali da adempiere. Da ciò consegue che la precisa definizione e circoscrizione delle fattispecie di reato non sia l’obiettivo a cui aspirare in un’ottica di politica criminale. La delittuosità della condotta si misura sull’aderenza alle norme sociali e morali della collettività. Se dunque il riferimento è più al concetto di devianza che a quello di reato, le regole non promulgate risultano quanto meno vaghe, con un contenuto di determinazione inferiore alle prescrizioni giuridiche. Del pari non preventivamente né tassativamente istituita è la sanzione, ma pur sempre presente e necessaria nel pensiero di Malatesta. È quest’ultimo uno dei nodi concettuali più problematici su cui si sofferma Marco Cossutta anche avendo riguardo al concetto di difesa sociale diffusa.
Paola Chiarella è Ricercatrice di Filosofia del diritto presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro dove ha conseguito il Dottorato di ricerca in Teoria del diritto e ordine giuridico europeo. È autrice di Giustizia sociale e politica costituzionale nel pensiero di Bruce Ackerman (Giuffré, 2015) e Solidarietà e diritti sociali. Aspetti di filosofia del diritto e prassi normative (Wolters Kluwer, 2017).