La pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto straordinario in tutte le branche ordinamentali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario e contabile, passando attraverso il diritto processuale civile e quello sportivo, senza dimenticare quello sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi immune agli effetti della pandemia da Covid-19. Lāirruzione di un diritto emergenziale senza precedenti ha imposto allo studioso di riflettere sulla tenuta dei tradizionali istituti e del loro adattamento al diritto dellāemergenza. La pandemia da Covid- 19 rappresenta per il giurista unāoccasione irripetibile (o per lo meno si spera che sia irripetibile), in quanto ha stimolato e stimola riflessioni, ragionamenti, dubbi ermeneutici del tutto innovativi.Quali sono state le branche ordinamentali maggiormente affette dallāemergenza sanitaria?
Come detto, tutte le branche ordinamentali ne sono interessate.
Semplificando, nel diritto civile, le previsioni dettate al fine di prevenire la diffusione ed il contagio da Covid-19 si espandono nellāordinamento, inevitabilmente incrinando la stabilitaĢ dei rapporti (negoziali, familiari, processuali) preesistenti. Il giurista si pone, dunque, di fronte al dilemma di come affrontare le conseguenze di questa alterazione proveniente ab externo, dovendo prestare attenzione a non ricercare o proporre soluzioni che, a propria volta ā paradossalmente ed involontariamente ā possano creare ovvero ulteriormente aggravare le sperequazioni a carico di una delle parti. Emerge da queste premesse un quadro complessivo che registra, da un lato, la prepotente forza espansiva di istituti classici (quali lāimpossibilitaĢ temporanea della prestazione o lāeccessiva onerositaĢ sopravvenuta), spesso anche formalmente richiamati ā e non sempre a ragione ā dallo stesso legislatore; dallāaltro, un notevole impatto, soprattutto in campo processuale, di strumenti di ānuovo conioā; non ultimo, si assiste ad un camaleontico adattamento, alla nuova realtaĢ fattuale, di istituti di lunga e costante tradizione (si pensi al caso dei procedimenti cautelari, ridisegnati quanto alla loro utilizzabilitaĢ, limitata dallāart. 83 del d.l. n. 18/2020 ai soli procedimenti āaventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della personaā, cosiĢ creandosi una sorta di periculum … piuĢ urgente degli altri).
Anche il diritto penale dellāemergenza si puoĢ dire che abbia vissuto una fase 1 ed una fase 2. Nella prima, in cui piuĢ pressante si eĢ sentita lāesigenza del legislatore di porre norme avverso comportamenti trasgressivi, si eĢ proceduto con un approccio di ācorpoā e non pienamente personale nel giudizio di responsabilitaĢ penale. Nella seconda, piuĢ ragionata e realistica, si eĢ delineato il diritto vigente nellāambito repressivo sanzionatorio. Nel mentre, isolata dal resto della societaĢ e dalle forme di repressione delle violazioni della quarantena e dellāisolamento sociale, allāinterno degli ospedali e delle terapie intensive si consumava la drammatica problematica della responsabilitaĢ del sanitario per omesse cure.
La vorticosa successione di decreti legge volti a fronteggiare lāemergenza Covid-19 ha, altresiĢ, offerto una preziosa occasione di riflessione su un tema, il rapporto tra reato e illecito amministrativo punitivo, di cui la Corte costituzionale si eĢ occupata di frequente negli ultimi anni, soprattutto sotto la spinta della Corte Europea dei Diritti dellāUomo.
Lo scenario che ci aspetta, appena, si attenueranno gli effetti dellāemergenza sanitaria, eĢ quello di una fragilitaĢ economica significativa di tutto, o quasi, il sistema produttivo. In tale contesto, il rischio di infiltrazioni mafiose avanza sempre piuĢ minaccioso.
La recente emergenza sanitaria da Covid-19 ha messo in discussione anche i principi generali su cui poggia il normale assetto della pubblica amministrazione e del diritto amministrativo e ha sollecitato lāinterprete a riflettere sulla calibrazione di principi, quali la precauzione, la proporzionalitaĢ, la trasparenza, nei tempi dellāemergenza.
In questa prospettiva generale lāopera registra e analizza le scelte amministrativo/politiche di gestione del rischio, oscillanti tra inazione, un progressivo e graduale lockdown e, infine, una lenta, ma necessaria ripartenza tesa verso un ritorno alla normalitaĢ. Il pubblico amministratore diventa un equilibrista stretto tra opposti interessi fondamentali. Scelte esiziali sulla vita dei cittadini e che la pandemia ha reso quanto mai complesse, come eĢ anche testimoniato dalle decisioni non sempre uniformi adottate sui singoli territori dagli amministratori locali.
Lāimpatto dellāepidemia ha inciso, peraltro, anche sul procedimento e sul processo, portando ad una sospensione dei termini mai vista nella storia del diritto amministrativo sostanziale e processuale.
Nonostante lāadozione di siffatte misure emergenziali, il processo amministrativo non si eĢ peroĢ fermato, come eĢ testimoniato dal particolare rito cautelare ideato per fronteggiare lāemergenza e che ha partorito numerosissimi provvedimenti cautelari che consentono di fare un primo punto sulla giustizia amministrativa ai tempi del Covid-19.
La frenetica normativa esplosa in questi tempi ĆØ solo “diritto dellāurgenza”, destinato ad estinguersi con il cessare della crisi sanitaria o darĆ lo spunto per una definitiva metamorfosi dellāordinamento giuridico?
Va subito chiarito che assistiamo ad un diritto dellāemergenza sui generis, in quanto il diritto dellāemergenza ĆØ per sua natura temporaneo, saldamente ancorato alle specifiche circostanze del caso concreto; la straordinarietĆ del diritto dellāemergenza giustifica la deroga alle norme ordinarie. Nella pandemia da Covid-19 assistiamo, invece, ad unāemergenza stabilizzata, destinata a protrarsi, sia pur con intensitĆ e declinazioni diverse, nel corso del tempo. Ne sono testimonianza le varie fasi in cui ĆØ stata convenzionalmente divisa la pandemia da Covid che ancora non conosce la parola fine. Siamo poi di fronte ad unāemergenza globale, mentre normalmente lāemergenza colpisce solo limitati territori. Mi sento di dire che, per certi versi, si sta avverando quanto Beck affermava negli anni ā80 del secolo scorso: lo stato di emergenza minaccia di diventare normalitĆ .
Lāemergenza derivante dalla diffusione del Covid-19 ha anche significato una mole enorme di provvedimenti legislativi e amministrativi: come si inscrive nel nostro ordinamento tale diritto emergenziale?
Non ricordo una tale mole di decreti legge, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze di Presidenti della Regione e di Sindaci, peraltro, cosƬ ravvicinate e spesso cosƬ in contraddizione tra di loro. Lāiper-legiferazione e la iper-regolazione di questi tempi sono il segno di una chiara difficoltĆ dellāordinamento di reagire ad una crisi che non ha precedenti nella storia dellāunitĆ dāItalia. Si ĆØ assistito, quindi, ad una veloce rapida e disordinata stratificazione di interventi, legislativi ed amministrativi, quando non a carattere normativo, che hanno sostanzialmente conculcato in profonditĆ le libertĆ fondamentali. Il diritto dellāemergenza si colloca sostanzialmente fuori dalla gerarchia delle fonti per essere āaltroā, ādiversoā, in quanto destinato a regolare momenti caratterizzati da straordinarietĆ ; per tali motivi può derogare alla legge, ma non ai principi fondamentali, anche sovranazionali, su cui poggia un ordinamento.
Sono fondate le perplessità e i dubbi emersi circa la legittimità costituzionale dei vari provvedimenti adottati dal Governo, primo fra tutti il «lockdown»?
Il tema ĆØ complesso e vede divisi gli stessi costituzionalisti. Va, però, evidenziato che la scelta del lockdown in alcuni estremi casi può rappresentare lāunica strada possibile. La compressione di valori fondamentali ĆØ, infatti, stata giustificata dalla tutela della salute pubblica, nella convinzione che nessuno può ormai dirsi veramente libero, libero di comportarsi senza essere consapevole delle conseguenze che una determinata condotta possa comportare sul resto della cittadinanza. Non si deve poi dimenticare che la strada del tutto chiuso ĆØ stata considerata ammissibile anche dalla Commissione europea la quale, nella Comunicazione n. 2000/0001, ha evidenziato che in alcuni casi un divieto totale può essere la sola risposta possibile ad un rischio dato: in casi eccezionali la scelta del rischio zero ĆØ lāunica strada.
Il diritto del futuro sarĆ lo stesso, cambierĆ o ĆØ giĆ in atto il cambiamento?
Il cambiamento ĆØ giĆ in atto. Il profluvio di interventi normativi ha giĆ prodotto i suoi effetti. Per comprendere se e come cambierĆ il diritto del futuro bisognerĆ attendere lāevoluzione della pandemia. Ć facile pensare però che lāordinamento tutto ne resterĆ influenzato. Si pensi al dibattito attuale sul processo amministrativo: si discute, ad esempio, sulla possibilitĆ di adottare a regime lāudienza da remoto o a distanza, che attualmente rappresenta il modo ordinario di gestione delle udienze, o di valorizzare, anche a regime, lo smart working. Ć poi tornato di attualitĆ il dibattito sulla possibilitĆ di creare uno scudo penale per il medico che opera in condizioni caratterizzate da particolare difficoltĆ . Tutti temi destinati a ritornare anche una volta cessata la pandemia da Covid-19.
Maurizio Santise ĆØ Magistrato amministrativo e Professore a contratto di Diritto amministrativo presso l’UniversitĆ degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Ha pubblicato con Giappichelli i Codici Coordinati di Diritto Civile, Diritto amministrativo, Diritto Penale (quest’ultimo con F. Zunica).




