“Diritti d’autore. Storia e comparazione nei sistemi di civil law e di common law” di Laura Moscati

Prof.ssa Laura Moscati, Lei è autrice del libro Diritti d’autore. Storia e comparazione nei sistemi di civil law e di common law edito da Giuffrè Francis Lefebvre: quando e come si sviluppa la dottrina del copyright?
Diritti d’autore. Storia e comparazione nei sistemi di civil law e di common law, Laura MoscatiIl copyright ha la sua genesi in Inghilterra nel Seicento dove un gruppo di intellettuali, tra cui in particolare John Locke, richiedono l’attribuzione agli autori della proprietà delle loro opere, o per un tempo limitato prima che queste ricadano nel dominio pubblico o, in taluni casi, in perpetuo come per i beni materiali. È stato, a tal fine, importante analizzare il Memorandum of the Licensing Act di Locke che, da un lato, apre la via alla costruzione dello Statuto di Anna del 1710, considerato la base del moderno copyright e, dall’altro lato, offre nuova luce su un aspetto del pensiero del grande filosofo e politologo inglese poco conosciuto, o comunque non analizzato come apporto tecnico-giuridico.

La promulgazione della prima legge sul copyright interrompe lo sviluppo omogeneo delle soluzioni europee comuni del secolo precedente, basate sui privilegi di stampa e sulla censura preventiva. Con lo Statuto di Anna si antepone l’interesse dell’editore rispetto a quello dell’autore, con una posizione profondamente diversa da quella degli ordinamenti giuridici continentali. Questi, infatti, sono contrassegnati fin dalle origini dalla centralità della posizione dell’autore, grazie all’attribuzione di prerogative di carattere patrimoniale e, subito dopo, grazie anche all’esaltazione della creatività e al faticoso ma inesorabile emergere dei diritti morali.

Nello Statuto di Anna gli autori non sono considerati proprietari dell’opera ma destinatari, insieme ad altri (stampatori, editori, etc.), di un diritto esclusivo su quest’ultima, in quanto il legislatore ha utilizzato l’autore più per contrastare il monopolio librario che per tutelare la proprietà della sua opera. Solo la giurisprudenza successiva, con un ruolo che sarà determinante, riuscirà a forgiare la legge in modo tale da aprire la strada alla costruzione del copyright, lasciando nel diritto inglese, e poi americano, un’impronta specifica.

Come nasce il sistema francese del droit d’auteur?
Il droit d’auteur, sul finire del secolo XVIII, trova una sua moderna connotazione in Francia, quale modello che verrà ripreso nell’Europa continentale, per poi diventare la base dei paesi di civil law.

È naturale che all’origine dei fenomeni indicati vi siano esigenze sociali ed economiche emerse con forza determinando uno sbocco legislativo, che resta ben saldo per molto tempo, in un momento in cui il contributo degli intellettuali dell’Illuminismo e della giurisprudenza risulta il motore principale per il successivo sviluppo normativo.

La dottrina francese del Settecento, sulla scia del pensiero di Locke, costruisce per gli autori un diritto strettamente legato a quello del regime proprietario e del tutto paritetico con esso, richiedendo spesso diritti perpetui per gli eredi. Lo schema proprietario, infatti, è stato prontamente accolto come strumento “funzionale” e ritenuto garantista e semplice da applicare.

In realtà, anche il legislatore francese, attraverso la legge del 1791 sulle opere drammatiche e quella del 1793 sulla proprietà letteraria, disattende l’insieme delle richieste della dottrina, pur concedendo all’autore, e solo a lui, la proprietà dell’opera e i diritti esclusivi della sua utilizzazione economica per tutta la sua vita e per dieci anni dopo la sua morte. La differenza con il legislatore inglese è, però, considerevole, dato che l’autore è l’unico destinatario dei diritti e ha un diritto di proprietà sull’opera, con la sola limitazione temporale per gli eredi.

Si tratta, quindi, di una nuova forma di proprietà, una proprietà temporanea, che determina l’esclusione della tutela degli autori dalla codificazione napoleonica e che comporta per tutto il secolo un’incessante e penetrante dialettica tra legislatore e interprete.

Quale circolazione registra il modello francese?
La creazione di questo nuovo tipo di proprietà a termine sembra essere la ragione della sua esclusione, almeno in via di principio, dal Code Napoléon. La concezione piena e assoluta della proprietà, più volte espressa nei lavori preparatori, non porta, nei numerosi progetti che si sono susseguiti per la compilazione del Code civil, neanche a prendere in considerazione la legge del 1791 e soprattutto quella del 1793. Ma il modello francese di droit d’auteur così costruito e basato sull’archetipo proprietario, sebbene relativo a una proprietà limitata nel tempo ed estraneo al Code civil, viene subito recepito nella sostanza in Europa e oltre. Per queste ragioni, nel corso del lavoro ho cercato di porre in luce l’importanza delle radici e del destino della proprietà intellettuale nei paesi di civil law, in alcuni dei quali i principi francesi sono stati accolti all’interno della stessa codificazione civile.

Il diritto d’autore, escluso dal Code civil, perviene ugualmente, grazie alla sua forza di espansione dovuta all’importanza e alla novità della legislazione, a impiantarsi come modello in tutta l’Europa, influenzando, in un primo momento, le sorti della tutela degli autori negli Stati soggetti all’occupazione napoleonica e in seguito nei principali Stati europei del XIX secolo. Le differenze riguardano l’aggiunta o la modifica di specifici aspetti (diversa durata dei diritti ereditari, maggiore o minore ampiezza delle categorie degli aventi diritto) che, tuttavia, non inficiano la sostanza del modello.

Come viene disciplinata la proprietà intellettuale negli Stati italiani preunitari?
La legislazione vigente nei vari Stati preunitari non si presenta uniforme e rispecchia talvolta quella dei vari Stati europei da cui dipende. Nel Regno Lombardo-Veneto, per le questioni riguardanti la proprietà letteraria, si rinvia ai relativi articoli del Codice civile austriaco. Nel Regno di Sardegna il principio dell’attribuzione della proprietà dell’opera all’autore è inserito all’interno del Codice civile, a differenza di quanto avevano fatto i legislatori francesi, e la sua regolamentazione è demandata a una legge speciale. Nel 1826, anche nello Stato Pontificio viene emanato un Editto, che dichiara le nuove opere scientifiche e letterarie di proprietà degli autori per tutta la loro vita ed estende il diritto agli eredi per dodici anni. Nel Regno meridionale, un decreto del 1828 attribuisce la proprietà letteraria e artistica all’autore durante la sua vita e agli eredi per trent’anni, prendendo a modello la legge francese, ma ampliando la durata dei diritti ereditari. Il Granducato di Toscana è l’unico Stato della Penisola a non aver promulgato una legge speciale sul diritto d’autore fino al 1840, quando aderisce alla Convenzione austro-sarda. Tale Convenzione, subito adottata in tutti gli Stati preunitari ad eccezione di quello di Napoli, dove sarebbe stata applicata solo nel febbraio 1861, costituisce il diritto uniforme in materia e ne stabilisce i principi essenziali, alcuni dei quali restano inalterati fino alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886, ancora oggi in vigore.

Quale importanza riveste la causa Manzoni-Le Monnier per l’evoluzione della disciplina del diritto d’autore nell’Italia unita?
Come è noto, nel 1845 Felice Le Monnier ripubblica in Toscana i Promessi Sposi senza il consenso di Alessandro Manzoni che fa causa a Le Monnier e vince in tutti i gradi di giudizio. Finito l’iter giudiziario, Manzoni continua a seguire le vicende della regolamentazione dei diritti degli autori in Italia e, in particolare, lo sviluppo della prima legge unitaria del 1865. In realtà, Manzoni aveva accettato con qualche perplessità, per ragioni di salute e di diretto coinvolgimento, l’invito a presiedere la Commissione preposta alla preparazione del testo normativo, ma si era mostrato fortemente interessato alla sua realizzazione dando il suo contributo da giurista esperto nella materia.

L’apporto di Manzoni e della Commissione da lui presieduta è stato determinante, dato che nella legge, rivista e pubblicata nel giugno dello stesso anno, sono stati accettati tutti i suoi rilievi critici.

La causa Manzoni-Le Monnier, oltre a dare una spinta considerevole allo sviluppo della legislazione nazionale, delle riflessioni dottrinarie e dell’apporto giurisprudenziale alla tutela dei diritti degli autori, offre un contributo essenziale all’apertura e alla circolazione in Europa dei problemi connessi. Inizia, infatti, ad affiorare la necessità di approfondire quegli aspetti del diritto che potevano ingenerare confusione e comincia a emergere in nuce l’importanza della distinzione tra diritti patrimoniali e personali degli autori. Solo la dimensione sovranazionale avrebbe offerto rimedi tali da agevolare il superamento di una concezione frammentaria dei diritti sulle opere dell’ingegno.

Come si giunge alla tutela dei diritti morali?
In Europa, la salvaguardia dei diritti morali ha un’origine decisamente più tarda rispetto a quella dello sfruttamento economico dell’opera da parte dell’autore. La Francia, che si caratterizza nel XIX secolo per il suo contributo all’individuazione dei diritti morali attraverso l’opera della giurisprudenza e della dottrina, agli inizi del secolo successivo stenta ad applicare le soluzioni individuate e a trasformarle in un’apposita normativa. Solo nel 1900 la Corte di cassazione francese dà una definizione, almeno parziale, del diritto morale e degli effetti sul diritto patrimoniale, e nel 1909 compare per la prima volta l’espressione droit moral in un giudizio di prima istanza; bisogna poi attendere gli anni Venti per vedere un progetto specifico in discussione senza ancora arrivare a una soluzione.

In Italia, alla fine del XIX secolo Ferruccio Foà utilizza il termine diritto morale, in un contesto maggiormente atto a recepirne il significato sia sul piano nazionale sia su quello internazionale. Dal punto di vista normativo, la legge italiana del 1925, che prende a modello un progetto realizzato nell’età liberale, è tra le prime in Europa a riconoscere i diritti morali e a spianare la strada, attraverso l’intervento di Francesco Ruffini e della Società delle Nazioni, alla tutela internazionale dell’attribuzione e dell’integrità dell’opera dell’autore nella revisione della Convenzione di Berna a Roma del 1928.

Quali vicende segnano la nascita della protezione internazionale del diritto d’autore?
L’esigenza di una tutela internazionale del diritto d’autore emerge tempestivamente, con la necessità di una normativa che tuteli gli autori oltrepassando i confini nazionali, anche se spesso la dottrina europea più avvertita continua a ritenere insufficiente la protezione accordata alle opere dell’ingegno.

L’accentuata dimensione internazionale dei diritti sulle opere dell’ingegno è stata più volte sottolineata dagli specialisti che ne hanno evidenziato le caratteristiche. In realtà, si tratta di diritti che, più di altri, trascendono i confini nazionali, dal che deriva, come conseguenza più generale, una concezione globale della loro stessa natura.

Anche in questo caso, l’analisi storica ci aiuta a capire meglio la questione. Mi riferisco all’emergere, fin dalle origini, dell’esigenza di dar vita a convenzioni internazionali per regolare la materia, che aprono la via a congressi internazionali specifici. Queste importanti occasioni di scambio e di approfondimento contribuiscono ad assicurare una sostanziale uniformità di disciplina nelle legislazioni dei principali Paesi, a partire dalla Convenzione del 1840 tra il Regno di Sardegna e l’Austria e dal Congresso di Bruxelles internazionale del 1858.

Quali sfide pone al diritto d’autore il contesto attuale?
Le sfide del XXI secolo riguardano soprattutto le novità che emergono dal progresso tecnologico e dai nuovi strumenti di riproduzione. Da un lato, lo sviluppo di internet per gli acquisti e le relative licenze ha avuto come conseguenza che i lavori originali fossero più accessibili a tutti e l’attribuzione e l’integrità degli stessi più suscettibili di manipolazioni. Dall’altro lato, le tecnologie digitali hanno aiutato gli autori contro le minacce ai loro interessi di paternità e integrità.

Per questi motivi è diventato indispensabile esaminare il contesto sovranazionale e in particolare il sistema americano di copyright. La pubblicazione nell’aprile 2019 di un documento del Copyright Office, a trent’anni dall’adesione degli USA alla Convenzione di Berna, ripropone un’analisi attenta e approfondita della tutela americana dei diritti morali degli autori, uno dei punti principali di distanza tra i due sistemi. L’analisi è condotta in rapporto alla situazione dei diritti morali dell’autore in Europa e alle Direttive, in particolare a quella Copyright definitivamente approvata pochi giorni prima del documento americano. Mentre negli USA sembra intensificarsi il limitato interesse per i diritti morali, in Europa la loro tutela rischia di affievolirsi, essendo demandata ai singoli Paesi, con l’esplicita dichiarazione che essa non è oggetto delle Direttive.

L’attenzione per gli Stati Uniti è accompagnata da quella per il Canada – fin dalle origini più vicino al modello di civil law e alle legislazioni europee – che offre spesso importanti soluzioni innovative, come nel caso della durata e dei diritti connessi, e crea una cesura all’interno dello stesso diritto del Nord America.

Attualmente sono al vaglio della dottrina e della giurisprudenza canadesi nuove strade che possono essere estese anche alla tutela dei diritti morali e che vedono i due mondi di civil law e di common law cercare soluzioni convergenti. Mi riferisco, in particolare, al trattamento delle opere orfane e al parassitismo. Le prime, protette dal diritto d’autore ma i cui autori o altri titolari non sono conosciuti o non possono essere individuati, interessano soprattutto nella fase dell’individuazione e dell’attribuzione. Il parassitismo, nato nel mondo dei marchi e brevetti industriali, si è sviluppato anche nel diritto d’autore con l’estrazione o la riutilizzazione sistematica e ripetuta di parti di un’opera altrui.

In questi ultimi decenni il sistema americano ha progressivamente condiviso alcuni aspetti del sistema di civil law, sia per la tutela del diritto di attribuzione e di integrità dell’opera, sia per l’allungamento della durata dei diritti ereditari. Tutto questo è avvenuto senza la necessità di vedere un antico e antistorico legame tra i due mondi, anche perché proprio i diritti morali possono costituire oggi un esempio di approccio diverso tra i due sistemi. Un elemento nuovo che rischia di enfatizzare la tradizionale distinzione tra copyright e droit d’auteur.

Laura Moscati è professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno e di History of European Law presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma. È condirettore della Rivista di Storia del diritto italiano, membro del Comitato direttivo della Rivista italiana per le Scienze giuridiche e del Consiglio scientifico di Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridiques. È membro del comitato scientifico dell’Enciclopedia del diritto di Giuffrè. È professeur invité presso l’Università Panthéon-Assas Paris II dal 2002 e presso l’Universität von Humboldt di Berlino dal 2018, nel 2019 è stata visiting professor presso la Columbia University e dal 2019 tiene il corso di History of European Law presso la Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan (Cina). Tra le pubblicazioni più recenti: Diritti d’autore. Storia e comparazione nei sistemi di civil law e di common law (Milano, 2020); Alessandro Manzoni “avvocato”. La causa contro Le Monnier e le origini del diritto d’autore in Italia (Bologna 2017).

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