
Le unioni tra uomo e donna nel diritto romano
«Iustum matrimonium, iustae nuptiae: queste le definizioni che ricorrono più spesso ad una attenta lettura delle fonti che descrivono il matrimonium rilevante per il diritto romano. Non a caso, tutte le relazioni riportateci vanno considerate tenendo ben presente al vertice, quale unico punto di riferimento, tale modello di relazione tra uomo e donna auspicato e perseguito come la miglior sintesi dell’intima convivenza, della condivisione e, soprattutto, della procreazione. Posto il fidanzamento in una fase prodromica al vincolo coniugale e funzionale allo stesso, le unioni vanno a costituire due distinti gruppi, quelle di diritto, corrispondenti al matrimonium iustum e quelle di fatto, in cui vengono annoverate tutte le altre, tra le quale si ravvisa il posto privilegiato occupato dal concubinato.
Il ruolo dibattuto del fidanzamento
Il ruolo assunto dal fidanzamento ha attraversato le diverse fasi della storia del diritto romano, molto spesso motivo, anche dibattuto, di interesse da parte delle fonti pervenute fino ai giorni nostri, in un rapporto chiaramente prossimo all’istituto matrimoniale. Definito come la promessa di contrarre matrimonio prestata scambievolmente da un uomo e una donna, nel corso del tempo subisce un’inarrestabile evoluzione dovuta alla prevalenza ora dell’uno ora dell’altro principio che fanno da corollario a questa concezione. Sono due, infatti, i principi su cui si fonda il fidanzamento ed è dovuta al contrapposto rapporto per certi versi esistente tra loro, la diversa veste che esso viene ad assumere di volta in volta anche alla luce delle mutate caratteristiche del regime matrimoniale. Il primo attribuisce al fidanzamento la valenza di promessa di un matrimonio futuro, il secondo, invece, vede già nel fidanzamento l’inizio di un rapporto che anticipa gli effetti del vincolo matrimoniale. Nell’età preclassica, dalla compresenza di entrambi, emerge una disciplina rigida ed inflessibile che impone ai due giovani, una volta fidanzati, di non poter esimersi dall’obbligo di contrarre matrimonio, oltre al divieto assoluto di scioglimento. Il fidanzamento richiede il compimento da parte del pater familias di specifiche formalità per la sua stipulazione (sponsio), in quanto, parallelamente alla regolamentazione del matrimonio, il suo assenso ne è condizione necessaria per la valida costituzione. L’età classica, invece, si distingue per la capacità di attuare un giusto contemperamento tra i due principi del fidanzamento come promessa o come anticipazione del matrimonio. Il fidanzamento perde quella connotazione prettamente religiosa, tipica del periodo arcaico, da cui progressivamente viene a separarsi l’aspetto propriamente giuridico dell’istituto. A ciò si accompagna una sostituzione della disciplina prevista dallo ius sacrum con quella del diritto laico, ovvero dello ius civile, che limita la discrezionalità del pater familias riservando ai due contraenti la libertà di manifestare la propria volontà di fidanzarsi, di cui nel periodo preclassico non si era tenuto alcun conto, senza forme predeterminate da rispettare e riconoscendo loro la facoltà di sciogliere impunemente il rapporto precedentemente sorto liberandosi dall’obbligo del matrimonio. La legislazione augustea equiparerà il matrimonio al fidanzamento estendendo pertanto a quest’ultimo gli stessi requisiti, gli stessi divieti e anche i medesimi vantaggi previsti per i coniugi. Tale intento si realizzerà compiutamente e non senza conseguenze nella lex Iulia de maritandis ordinibus del 18 a.C.
Nonostante la giurisprudenza dell’età classica non abbia elaborato una trattazione sistematica del matrimonio, dalle testimonianze giurisprudenziali, particolarmente floride durante il principato, è possibile rinvenire numerosi elementi che ci permettono di ricostruire le caratteristiche di quest’istituto e delinearne la valenza centrale che esso ha mantenuto nel tempo resistendo ad ogni forma di interferenza esterna. Il diritto romano ha conosciuto nel corso della sua evoluzione due diverse species di matrimonio, quello cum manu e quello sine manu: il matrimonio cum manu ha il dominio assoluto dei primi cinque secoli dell’impero. Il pater familias è unico padrone della famiglia e quindi di tutto ciò che essa comprende, persone e cose, in un tutt’uno indivisibile. La moglie è condotta in manu, ovvero concessa dal suo pater familias al consorte, il quale dal momento delle nozze la acquista, la introduce nella propria casa sottoponendola alla propria potestas. La donna è moglie e madre, diventa parte della famiglia, sulla base di un rapporto loco filiae nei confronti del marito, sororis rispetto ai figli. Il matrimonio sine manu, introdotto nel periodo classico, attraversa una prima fase in cui convive con quello cum manu riuscendo poi, via via, a ricavarsi sempre più spazio fino a diventare l’unica forma di matrimonio in uso. Anche in questo caso la famiglia appartiene al pater familias, ma rispetto ad essa la moglie è una estranea (sine manu), poiché ella continua ad appartenere alla famiglia di origine e ad essere subordinata alla potestas del proprio pater familias. Entrambe le famiglie si costituiscono giuridicamente di pater familias e di filii familias, tuttavia, solo nel matrimonium cum manu tra questi è compresa anche la moglie e madre. L’univocità delle fonti in merito ai tipi di matrimonio praticati dai romani non dà adito ad interpretazioni divergenti, al contrario, la copiosità dei contributi relativi alle caratteristiche e alla struttura di quest’istituto, sottoposti al vaglio degli studiosi contemporanei, hanno richiesto un’opera di riordino accurata che ci consegna tre diverse teorie:
1. La teoria contrattualistica, che ha inserito il matrimonio nella categoria dei rapporti contrattuali enfatizzando fortemente il ruolo decisivo del consenso inizialmente manifestato alla costituzione del vincolo coniugale, momento via via contestualizzato e ricondotto al sacramento nuziale.
2. La teoria possessoria, attribuita prevalentemente a Carlo Manenti, secondo la quale nel diritto romano il matrimonio si fonda sullo stabilimento di fatto di una comunanza di vita per la quale non è determinante il consenso iniziale potendo essere anche implicito. La teoria sostenuta dal Volterra, che recupera l’elemento volontaristico soffermandosi sul consenso, non quello inizialmente manifestato della teoria contrattualistica, ma esclusivamente su di un consenso che perdura inalterato nel tempo al fine di garantire la continuazione dell’unione e di fronte al quale alcun rilievo assume la circostanza della celebrazione delle nuptiae.
Tutte le teorie appena esposte, nonostante le diverse posizioni assunte, sono concordi nel riconoscimento del matrimonium come iustum, ovvero conforme allo ius promanante dagli antichi mores maiorum, solo in presenza di tre elementi imprescindibili: consenso, connubio e pubertà.
a) Consensus. La moderna dottrina è unanime nell’affermare che nel periodo classico per la costituzione del matrimonio non fosse richiesta alcuna formalità, neppure un’espressa manifestazione di volontà del marito e della moglie. Pertanto il vincolo coniugale sorgeva sulla base del reciproco consensus (affectio maritalis), ovvero dell’intenzione di entrambi al perdurare del matrimonio. Ciò perché al diritto romano non era conosciuto il principio della perpetuità dei vincoli matrimoniali; questi esistevano solo fino a quando, appunto, i coniugi lo volessero. L’indissolubilità risiedeva esclusivamente nell’intenzione, nel senso che non era ammesso un matrimonio sottoposto a condizione risolutiva o a termine.
b) Conubium. La reciproca capacità di sposarsi e di costituire un matrimonio valido. In relazione alla legislazione augustea, il conubium era assente in tutte le tipologie di unioni vietate dalla lex Iulia de maritandis ordinibus.
c) Pubertas. Il matrimonio ha la funzione precipua di garantire la procreazione, pertanto, fin dallo ius sacrum, elemento costitutivo essenziale per la sua validità è la pubertà di entrambi i coniugi, intesa quale capacità di generare figli. In età preclassica, la responsabilità dell’accertamento della sussistenza di questo requisito era riservata al pater familias attraverso la celebrazione di riti solenni, svolti per la donna lo stesso giorno delle nozze, mentre per l’uomo collocati in genere il 17 marzo, festa del dio Liber, identificato dai romani con Dioniso. In quella data, il giovane, accompagnato dal pater o dal tutore e con al seguito amici e parenti, si recava al foro per l’iscrizione nelle liste civili con indosso la toga virilis, momento in cui veniva insignito della qualità di cittadino romano e riconosciuto ufficialmente della sua denominazione completa, comprensiva del prenome.
Il convincimento, comunemente accettato, secondo il quale nessuno potesse tutelare gli interessi della propria figlia meglio del pater familias, lo legittimava a decidere arbitrariamente sia della pubertà che del matrimonio della giovane, cui doveva necessariamente accordare il proprio consenso. L’età augustea segna un passo avanti in tal senso riconoscendo alla filia lo spazio ed il modo, di fronte alla negazione ingiustificata del consenso da parte del padre, di attivarsi con una richiesta al pretore affinché questi ottenesse coattivamente il benestare necessario alle nozze. Inoltre, secondo la testimonianza di Cassio Dione, con Augusto si arrivò a fissare stabilmente il raggiungimento della pubertà e di conseguenza della capacità di contrarre un matrimonium iustum ad un’età precisa, 12 anni. Il matrimonium iustum, è l’unico matrimonio ritenuto giuridicamente valido per il diritto romano, tutte le altre unioni sarebbero da qualificare come mere situazioni di fatto, molto spesso erroneamente confuse con il concubinato. Dal matrimonium iustum trae origine la familia proprio iure, pilastro dell’organizzazione sociale e politica della civitas, ma soprattutto è dal matrimonium iustum che si ripartono le complesse trame della parentela agnatizia legittima in cui si instaura la patria potestas, istituto centrale dell’intero sistema privatistico su cui si fondano il riconoscimento di situazioni giuridiche soggettive, sia di carattere personale che patrimoniale. Contrariamente, i figli nati da matrimonium iniustum seguono la condizione della madre non essendo sottoposti alla potestas del pater. In una società come quella romana, attenta ad controllo costante sulle condotte dei singoli, particolarmente in età repubblicana e augustea, non erano trascurate le forme di manifestazione, anche esteriore, della propria condizione personale. Impossibile, infatti, confondere le donne sposate da coloro le quali non lo fossero, a causa dei caratteristici segni distintivi di cui queste erano adorne, primi tra tutti le vittae, nastri con cui si cingevano il capo e la stola, una veste dai colori delicati e tenui, al contrario di quelli forti e vistosi degli abiti indossati dalle prostitute. Gli stessi segni che contraddistinguevano le donne erano visibili anche sui propri figli, a conferma del rango sociale di appartenenza.»