“Danno e responsabilità extracontrattuale nella storia del diritto privato” di Maria Floriana Cursi

Prof.ssa Maria Floriana Cursi, Lei è autrice del libro Danno e responsabilità extracontrattuale nella storia del diritto privato edito da Jovene: quali diversi modelli di danno e di responsabilità erano previsti nel diritto romano?
Danno e responsabilità extracontrattuale nella storia del diritto privato, Maria Floriana CursiQuando si parla di danno e di responsabilità extracontrattuale in una vicenda che si estende dal diritto romano sino al diritto vigente è inevitabile imbattersi in figure che, pur conservando lo stesso nome, rinviano a concetti diversi. Per far emergere queste differenze, o quanto meno le peculiarità proprie dell’interpretazione che ciascuna esperienza giuridica ha fornito del danno extracontrattuale e della relativa responsabilità, è necessario ricostruire la storia degli istituti.

Nel diritto romano, è la legge Aquilia a stabilire che il danno consiste nella distruzione di una cosa — ivi compresi gli schiavi, personae che i Romani considerano res — e che deve essere causato in maniera riprovevole, presupponendo cioè il dolo o la colpa del danneggiante. Fatta eccezione per qualche tentativo di estensione giurisprudenziale della disciplina aquiliana anche al ferimento dell’uomo libero, la norma contribuisce a legare la riparazione del danno alla tutela del patrimonio del proprietario. Una tutela piuttosto ampia, risarcitoria e penale a un tempo, che ricomprendeva non solo la distruzione fisica della res ma anche la mera diminuzione della consistenza patrimoniale del dominus (actio ex lege Aquilia).

All’azione aquiliana si affiancano altri rimedi: l’azione di danno prodotto da un animale (actio de pauperie), l’azione contro il danno causato da una condotta immateriale e fraudolenta del danneggiante (actio de dolo), il rimedio per il danno subìto da chi si trovi a passare per una strada di normale transito, derivante dal contatto con cose gettate da un’abitazione che affaccia sulla strada (actio de effusis vel deiectis). Sono tutte ipotesi che lasciano emergere la tipicità dell’approccio romano che non lavora su clausole generali di danno, ma enfatizza la peculiarità delle singole fattispecie. Esse introducono infatti danni strutturalmente diversi da quello aquiliano: l’ultimo, in particolare, innova sotto due profili. Da una parte, estende la nozione di danno anche al ferimento o all’uccisione di un uomo libero, dall’altra supera la logica della responsabilità soggettiva, introducendo la responsabilità oggettiva di chi abita la casa dalla quale è stato gettato qualcosa. Profili questi ultimi che saranno destinati a trovare nell’interpretazione dei giuristi dei secoli successivi grande attenzione.

Quali nuove figure di danno risarcibile emersero nei glossatori, nei commentatori e negli umanisti?
La vicenda successiva è ispirata alla tendenziale conservazione delle scelte romane da cui i giuristi prendono spunto per estendere l’ambito di applicazione dell’azione aquiliana. È ciò che accade per il risarcimento del danno da uccisione dell’uomo libero. Sappiamo che i Romani si erano timidamente spinti a riparare con l’actio de effusis vel deiectis la morte e il ferimento di un uomo libero, introducendo un parametro fisso di quantificazione per la morte e una misura ispirata all’equità per il ferimento, sempre nel rispetto del divieto di quantificazione del corpo dell’uomo libero. Anche l’azione aquiliana era stata estesa a tutelare il ferimento di un filius familias, riconoscendo al padre il rimborso delle spese mediche e della diminuita capacità lavorativa del figlio (operae). Sarà quest’ultimo caso a ispirare i glossatori prima, i commentatori e gli umanisti poi, nell’usare i medesimi criteri per risarcire il danno derivante dall’uccisione di un uomo libero: le operae, le attività che l’ucciso avrebbe potuto realizzare nella sua vita e di cui gli stretti congiunti — ma non solo: la prassi giudiziale apre anche al socio d’opera o di mestiere — vengono privati.

Una maggiore autonomia dalle fonti romane si può leggere nella scelta di valorizzare, nel risarcimento del danno, gli interessi particolari del danneggiato in relazione allo specifico bene distrutto. Nasce la nozione di ‘interesse singulare’ che, in prospettiva, apre la strada al risarcimento di danni non patrimoniali.

Quanto alle altre azioni di danno, va registrata la rilettura degli umanisti dell’actio de dolo in chiave sostanziale, ponendo le premesse per la creazione del dolo come vizio della volontà negoziale.

Come si articolò il superamento della tradizione romana nella costruzione giusnaturalistica del danno e della responsabilità extracontrattuale?
La riflessione dei giusnaturalisti è di gran lunga più autonoma dalle fonti romane di quella dei giuristi precedenti, anzi in alcuni casi si registra un’aperta opposizione all’impostazione romana. Questo è il motivo per cui gli antichi istituti romani vengono ridisegnati con forme e contenuti nuovi e in questa veste vengono consegnati ai legislatori europei.

Il precursore di questa tendenza è il giurista olandese Ugo Grozio, considerato il padre del giusnaturalismo, che crea nella sua definizione di maleficium la perfetta sintesi del passato e del futuro. Il danneggiamento aquiliano viene inserito all’interno di una categoria generale, il maleficium appunto, che supera la tipizzazione romana anticipando le clausole generali dei codici moderni. Anche la centralità della condotta colposa del danneggiante costituisce un modello per le moderne definizioni di danno extracontrattuale, così come l’attenzione per gli interessi non patrimoniali del danneggiato, quali il corpo, l’onore, la libertà della persona, porrà le premesse per il moderno danno alla persona.

Il vero punto di svolta è rappresentato dai contributi dei giusnaturalisti più tardi che hanno ridisegnato la configurazione del danno e della responsabilità extracontrattuale prendendo le distanze dal modello romano, talora in maniera polemica — penso a Christian Thomasius che rifiuta il riferimento alla colpa nella condotta dannosa, creando la moderna responsabilità oggettiva come responsabilità senza colpa —, talora in nuove sintesi che favoriscono la configurazione risarcitoria dell’azione di danno, legandola strettamente alla tutela proprietaria.

Qual è l’eredità del giusnaturalismo nei codici europei?
Pur nella differenza delle soluzioni specifiche adottate dai codici europei, i grandi dibattiti della tradizione giuridica intermedia, mediati dalla rilettura del giusnaturalismo, sottendono la stesura delle disposizioni sul danno e sulla responsabilità extracontrattuale. Sono gli stessi giusnaturalisti a lavorare a fianco del legislatore e, in alcuni casi, a divenire loro stessi codificatori. Essi si concentrano su tre profili in particolare: una nozione ampia di danno, in modo tale da assicurare al danneggiato una riparazione esaustiva delle perdite subìte; il criterio soggettivo della responsabilità; il risarcimento del danno non patrimoniale.

Mentre in Francia e in Italia viene preferita la soluzione della clausola generale di responsabilità, ispirata al precetto di diritto naturale del neminem laedere dalla cui violazione nasce l’obbligo al risarcimento del danno, in Germania viene scelta una soluzione intermedia tra la clausola generale e la tipizzazione delle fattispecie di danno — soluzione che garantisce in ogni caso la più ampia risarcibilità.

Allo stesso modo, il criterio soggettivo della responsabilità (dolo o colpa) è uniformemente recepito come criterio cardine del danneggiamento extracontrattuale, pur non escludendo ipotesi di responsabilità oggettiva — penso soprattutto ad alcune forme di responsabilità per fatto altrui.

Anche il risarcimento del danno non patrimoniale — figura faticosamente emersa nella tradizione intermedia che il giusnaturalismo consacra come autonoma voce di danno — è recepito nei moderni codici, divenendo la sede naturale della tutela del danno alla persona.

Nei codici europei la responsabilità extracontrattuale ha natura risarcitoria, anche se l’originaria componente sanzionatoria del danno aquiliano e delle lesioni alla persona (iniuriae) — queste ultime ricomprese nella nozione di danno grazie alla riflessione intermedia — non è andata completamente perduta. È proprio la riparazione del danno non patrimoniale, per sua natura non quantificabile secondo parametri certi, a conservare questo profilo sanzionatorio, tema oggi di grande attualità in rapporto ai punitive damages di matrice anglosassone.

Quali sono le nuove frontiere della responsabilità extracontrattuale?
La ricostruzione della vicenda che dal diritto romano ha portato agli attuali esiti normativi fornisce una chiave interpretativa per affrontare alcune questioni in materia di danno e responsabilità extracontrattuale sulle quali si sono confrontate e continuano a confrontarsi la dottrina e la giurisprudenza italiane. Ne segnalo tre in particolare: il risarcimento del danno meramente patrimoniale, la configurazione del danno non patrimoniale, e la natura della responsabilità per fatto altrui.

Nonostante il legislatore italiano abbia scelto una clausola generale di responsabilità, gli interpreti hanno inizialmente limitato l’ambito di applicazione della norma alla tutela dei diritti assoluti. Solo attraverso una serie di ampliamenti successivi si è giunti all’ultima frontiera del risarcimento del danno extracontrattuale rappresentata dal danno meramente patrimoniale, ovverosia il danno disancorato da qualsiasi lesione alla proprietà o all’integrità fisica di un bene. L’assenza del danno in senso tradizionale ha condotto la dottrina e la giurisprudenza a preferire il risarcimento nelle forme della responsabilità contrattuale, introducendo la nozione di ‘obbligazione senza prestazione’ che trova la sua fonte nel ‘contatto sociale’, per giustificare un regime risarcitorio più favorevole al danneggiato. A ben vedere, però, la scelta della clausola generale di responsabilità nella quale sono confluite durante la tradizione intermedia forme di perdite meramente patrimoniali che i Romani sanzionavano con l’azione di dolo, fa sì che l’art. 2043 c.c. sia in grado di assicurare per sua natura la tutela di queste forme di danno.

Ancora, non senza asimmetria e parziale contraddizione, accanto alla clausola generale di responsabilità civile il legislatore italiano del 1942 ha introdotto un nuovo articolo sul danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) che ha finito per raccogliere tutti i danni alla persona – dal danno morale, al danno biologico e, con alterne vicende, quello esistenziale – portando a compimento la linea che il giusnaturalismo aveva nettamente tracciato.

Infine, sulla difficoltà di definire la natura della responsabilità per fatto altrui pesa l’eredità dell’antico modello romano che la dottrina giusnaturalistica non abbandona ma modifica, senza però rispettarne la logica. Si viene così a creare un modello ibrido che giustifica la moderna ambiguità interpretativa della responsabilità indiretta.

Ricostruire la vicenda degli istituti dal diritto romano sino al diritto moderno consente di evidenziare le linee di continuità e i momenti di rottura nella tradizione civilistica, utili sia a contestualizzare e comprendere meglio alcuni problemi attuali in materia di responsabilità civile, sia a superare il rischio di sovrapposizioni concettuali che possono alterare l’interpretazione dei fenomeni giuridici più antichi.

Floriana Cursi è professore ordinario di Diritto romano presso l’Università di Roma ‘Tor Vergata’. Ha lavorato dal 2001 al 2019 presso l’Università degli Studi di Teramo, dove è stata Preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 2009 al 2016. Nel novembre 2019 le è stato conferito il Premio Per gli Studi Giuridici Giuseppe Chiarelli edizione 2020. Tra le sue pubblicazioni si segnalano ‘Iniuria cum damno’. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano, Milano, 2002; L’eredità dell’‘actio de dolo’ e il problema del danno meramente patrimoniale, Napoli, 2008; Danno e responsabilità extracontrattuale nella storia del diritto privato2, Napoli, 2021.

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