“Dalla parte del bambino. L’interesse del minore secondo i giudici” di Gaia Vannoni

Dott.ssa Gaia Vannoni, Lei è autrice del libro Dalla parte del bambino. L’interesse del minore secondo i giudici edito da Aracne. L’interesse del minore è un tema molto noto nella let­teratura riguardante i diritti dei bambini e dei ragazzi ma da sempre caratterizzato da un elevato grado di indeterminatezza che ne rende controversa l’applicazione: come si configura nel nostro ordinamento tale nozione?
Dalla parte del bambino. L’interesse del minore secondo i giudici, Gaia VannoniIl principio dell’interesse del minore, noto anche come best interest of the child, è uno dei cardini del diritto di famiglia e di quello minorile. È presente nella legge 4 maggio 1983 n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” la quale disciplina gli istituti giuridici previsti dal legislatore nel caso in cui la famiglia del bambino o ragazzo non sia in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore (articolo 1). Fra tali istituti vi sono l’affidamento, l’adozione piena e l’adozione in casi particolari, i cui provvedimenti devono essere adottati dai giudici “nell’interesse del minore”. La legge stessa afferma che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia e lo Stato, le regioni e gli enti locali devono sostenere i nuclei a rischio al fine di prevenire i casi di abbandono.

Il principio compare anche nel Codice Civile all’art. 316 secondo cui, in caso di contrasti fra i genitori in merito a decisioni riguardanti i figli, il giudice può suggerire soluzioni nell’interesse del minore o, nel caso in cui il contrasto non sia risolto, può adottare una decisione nel medesimo interesse. Entrambi i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale e devono esercitarla nel rispetto “delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio” (comma 1).

Il principio compare ancora all’articolo 317 bis comma 2 in tema di rapporti con gli ascendenti e all’articolo 321 in riferimento alla nomina di un curatore per il minore. Ai sensi dell’articolo 336 comma 3 del Codice Civile il tribunale può adottare anche d’ufficio provvedimenti nell’interesse del minore qualora vi sia il carattere dell’urgenza.

L’articolo 336 bis disciplina l’ascolto del minore: quest’ultimo, dal compimento dei 12 anni, o anche prima qualora abbia capacità di discernimento, è ascoltato dal giudice in riferimento a provvedimenti che lo riguardano ma “se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato”. L’interesse del minore è citato ancora all’articolo 337 octies in tema di poteri del giudice in riferimento all’ascolto del minore. I provvedimenti in caso di separazione e divorzio (articolo 337 ter commi 2 e 3), di affidamento dei figli (337 quater) e di assegnazione della casa familiare (articolo 337 sexies) devono essere orientati alla realizzazione dell’interesse del minore.

Il principio dell’interesse del minore, inoltre, è citato da numerose fonti normative internazionali ed europee fra cui la Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo approvata dall’Onu il 20 novembre 1959 – dove si afferma che il superiore interesse del minore deve essere la guida di chi ha la responsabilità genitoriale – le Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile (risoluzione Onu del 29 novembre 1985) conosciute come “Regole di Pechino” in tema di processo penale minorile e soprattutto la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 in cui l’interesse del minore è definito come oggetto di primaria considerazione in tutte le decisioni che lo riguardano.

In ambito comunitario il principio è citato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000 (Carta di Nizza), firmata nel 2007.

Il principio in esame è citato da molte normative tuttavia nessuna di esse ne fornisce una definizione precisa in quanto si presenta nella forma della clausola generale.

Quali orientamenti hanno segnato la più recente giurisprudenza in merito?
Il principio opera in tutti gli ambiti del diritto minorile e in gran parte di quelli del diritto di famiglia.

L’obiettivo del mio lavoro è stato quello di verificare due ipotesi. In primo luogo se il principio dell’interesse del minore sia uno standard giudiziario da interpretarsi secondo il caso concreto distinguendosi dal concetto di diritto dei minori o se risulti piuttosto una clausola di stile. La questione può apparire meramente teorica tuttavia, nell’interpretazione dei casi giudiziari, potrebbe porsi il caso in cui l’interesse del minore come gruppo sociale non corrisponda a quello di un minore particolare in riferimento alla peculiare condizione in cui si trova (P. Ronfani, L’interesse del minore nella cultura giuridica e nella pratica, in G. Maggioni, C. Baraldi (a cura di), Cittadinanza dei bambini e costruzione sociale dell’infanzia, QuattroVenti, Urbino 1997, p. 268).

In secondo luogo si voleva verificare se lo strumento utilizzato dalla giurisprudenza per la determinazione dell’interesse del minore fosse quello del bilanciamento di diritti o interessi, nonostante il legislatore affermi di frequente la “superiorità” o “preminenza” del principio in esame.

Tale analisi, dopo un primo lavoro di ricostruzione della dottrina in materia, si concentra sulle decisioni dei giudici e quindi sui provvedimenti adottati dalla giurisprudenza minorile e di famiglia.

Ho deciso di analizzare i provvedimenti reperiti in materia di interesse del minore tramite la ricerca nelle banche dati giuridiche per aree tematiche e, in particolare, nel libro sono presi in considerazione gli ambiti della famiglia omogenitoriale, dell’accertamento dello status della filiazione e dei provvedimenti relativi al cognome, dei minori stranieri presenti sul territorio italiano, della sottrazione internazionale di minori, della gestazione per altri, dei rapporti con i nonni, della salute, dell’istruzione ed educazione.

Per ogni ambito vi è un breve inquadramento riguardante il contesto normativo e le circostanze dei casi di specie in modo da illustrare i punti fondamentali delle diverse questioni. Per quanto riguarda la prima ipotesi, ho analizzato le interpretazioni del principio in esame e gli orientamenti che si sono affermati nella giurisprudenza di merito e di legittimità. In riferimento alla seconda ipotesi di ricerca ho indagato se vi fossero conflitti fra l’interesse del minore e altri interessi o diritti in gioco e come i giudici li risolvessero.

Per ogni ambito è possibile individuare una o più questioni su cui si sono formati indirizzi giurisprudenziali. Dal lavoro di analisi si può affermare come gli orientamenti di maggioranza siano attenti alle peculiarità del singolo minore, privilegiando l’interpretazione che prende in considerazione tutti gli aspetti legati alla situazione concreta del bambino o ragazzo.

A titolo di esempio, l’orientamento certamente più “famoso” è quello che riguarda la cosiddetta stepchild adoption. È noto come il nostro ordinamento non disciplini direttamente l’adozione da parte del partner omosessuale e come la giurisprudenza, per risolvere tali casi, abbia utilizzato l’art. 44 della legge 184/1983 che disciplina l’adozione in casi particolari. L’orientamento di maggioranza individua l’interesse del minore nella protezione della sua identità personale e familiare e della stabilità dei legami di fatto per lui fondamentali in modo particolare attraverso il riconoscimento del suo rapporto con il suo genitore “sociale” cioè il partner del genitore biologico. Dunque, rispetto alla prima ipotesi di ricerca che sosteneva che la giurisprudenza interpretasse i best interests of the child come interesse del minore concreto e non relativo all’intera categoria astratta di minore età, l’orientamento maggioritario che estende l’applicazione dell’art. 44 alla stepchild adoption privilegia un’interpretazione legata al minore come individuo concreto del caso di specie. Per quanto riguarda la seconda ipotesi di ricerca, dai provvedimenti analizzati risulta che lo strumento utilizzato dalla giurisprudenza è quello del bilanciamento di diritti. In tema di stepchild adoption per esempio si sono evidenziati due orientamenti: per quello cosiddetto “restrittivo” gli adulti non agirebbero nell’interesse del minore ma nel proprio, al fine di vivere una nuova forma di genitorialità non ancora riconosciuta dall’ordinamento; per quello “estensivo” non vi sarebbe conflitto fra l’interesse del minore e quello dei genitori in quanto il best interest del bambino è individuato nella salvaguardia della sua identità attraverso la tutela dei suoi legami di fatto.

Ciò che può osservarsi in generale è che l’indeterminatezza del principio è probabilmente ineliminabile, di conseguenza i giudici sono chiamati a contemperare la norma astratta e il caso concreto attraverso il bilanciamento di diritti.

Come viene interpretata dalle Corti sovranazionali la nozione di interesse del minore?
Come per l’ambito del diritto interno, anche le Corti sovranazionali non individuano un’unica nozione di interesse del minore. Il libro cerca di individuare alcune direttrici fondamentali circa l’interpretazione del principio a partire dall’analisi dei commentatori della giurisprudenza sovranazionale, in particolare quella della Corte Europea dei diritti dell’uomo. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) non formula espressamente il principio dell’interesse del minore tuttavia esso compare nella giurisprudenza dei giudici di Strasburgo in correlazione all’articolo 8 relativamente al rispetto della vita privata e familiare. Anche la Corte Edu si pronuncia su temi che coinvolgono i minori quali, tra i tanti, la conservazione dei rapporti di fatto tra i figli e ciascun genitore, la gestazione per altri, la stepchild adoption, l’affidamento, la responsabilità genitoriale, la condizione dei minori stranieri, la sottrazione internazionale, i trattamenti sanitari e il diritto di visita dei genitori.

Il volume presenta anche i risultati di un’indagine empirica realizzata tramite un questionario online rivolto ai giudici minorili italiani: quali ne sono le evidenze?
L’obiettivo dell’indagine empirica era quello di indagare l’opinione e gli orientamenti di coloro che amministrano la giustizia minorile al fine di comprendere se vi sia una cultura uniforme fra gli operatori del diritto. Il questionario presentava alcuni casi giudiziari realistici in tema di interesse del minore mentre alcune domande chiedevano ai giudici di esprimersi in ordine a possibili interventi del legislatore in materia.

Non è possibile parlare di “evidenze” in quanto le risposte al questionario, rispetto alla popolazione dei giudici togati e non togati, sono l’8,2%, di conseguenza non è possibile fare inferenze sulla popolazione dei giudici minorili. Tuttavia, in relazione al contenuto numero di risposte, la cultura giuridica minorile sembrerebbe omogenea in quanto non variabile al mutare del ruolo del magistrato (onorario o togato), dell’età anagrafica, degli anni di esperienza e delle zone italiane in cui si trova il tribunale.

Gaia Vannoni è nata a Faenza il 10 febbraio 1991. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 2015 presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e il dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche (curriculum Sociologia del diritto) nel 2019 presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Durante gli anni del dottorato si è occupata di diritto minorile ed in particolare dell’interpretazione giurisprudenziale del principio dell’interesse del minore. Attualmente lavora in un ente locale.

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