
Vi è un elemento in particolare che ritengo possa far comprendere ciò che intendo. Un elemento che appartiene all’essere umano in quanto tale: il senso d’appartenenza. Quanti italiani sanno di essere cittadini europei? Quanti desiderano essere o non essere Europei? A quanti interessa? Ma soprattutto, quanti abitanti dei paesi dell’Unione europea si sentono Europei?
Essere cittadino romano voleva dire non soltanto essere esentato da una serie di imposte, invece gravanti sui provinciali, ma soprattutto appartenere a quell’ecumene che permetteva di godere di diritti che oggi potremmo definire “fondamentali”.
Un celebre esempio è quello di Paolo di Tarso (ossia San Paolo, cittadino romano e di Tarso). Va ricordato che ogni cittadino romano, prima di subire una pena aveva diritto ad un processo davanti alla giurisdizione romana, e – qualora fosse stata in gioco la vita – alla provocatio ad populum, ossia la possibilità di appello al popolo per far mutare la pena. Vi fu un episodio in cui San Paolo venne arrestato in una colonia latina a Filippi, in Macedonia. Dopo essere stato condotto davanti all’autorità giudiziaria locale fu battuto con delle verghe e messo in prigione. Quando i magistrati si accorsero che Paolo era cittadino romano, manifestarono l’intento di insabbiare l’accaduto liberando di nascosto i prigionieri, al che Paolo chiese a gran voce di esser liberato dai magistrati in persona (Act. Apost., 16.37). Ma è il secondo episodio che chiarisce ancor meglio cosa significava essere “anche” cittadino romano. In tale occasione Paolo fu bloccato dalla folla a Gerusalemme. Intervenne il tribuno militare (comandante della coorte pretoria), procedendo all’arresto e facendo legare Paolo che, in greco, riferì di essere un giudeo di Tarso in Cilicia, importate cittadina, ma il tribuno lo fece rinchiudere ugualmente nella fortezza per sottoporlo ad interrogatorio sotto flagellazione. Quando però Paolo disse al centurione di avere la cittadinanza romana questi si recò dal tribuno facendogli notare che si stava per procede senza previo giudizio nei confronti di un cittadino romano. Il tribuno allora richiese a Paolo se ciò fosse vero e, ricevuta risposta affermativa, terrorizzato ne dispose subito la liberazione (Act. Apost., 22.26-29).
Una cittadinanza, quella romana, che in età repubblicana sostituiva però quella d’origine, in tal modo facendo sentire molti neocittadini come degli stranieri all’interno della propria comunità, a causa delle disparità di trattamento che si venivano a creare. Per tali ragioni vi furono alcuni casi di rinuncia alla concessione della cittadinanza da parte di stranieri, i quali piuttosto preferirono premi in denaro. Successivamente si fece spazio il concetto di doppia cittadinanza, per cui il soggetto manteneva la possibilità di godere dei benefici derivanti dal proprio status d’origine.
Nel 212 d.C. l’imperatore Caracalla emanò la Constitutio Antoniniana, un provvedimento con cui venne concessa la cittadinanza a tutti coloro che abitavano nell’Impero. Si badi bene però, non si trattò di una improvvisa ed universale scelta di integrazione degli stranieri ma, quasi certamente, di un provvedimento di natura fiscale, nonché l’atto finale di un lungo periodo di inclusioni attuate principalmente attraverso l’esercito. Tuttavia va riconosciuto che, con tale scelta, venne esteso ad una moltitudine di soggetti il catalogo di diritti riservati ai soli cittadini romani; diritti che oggi potremmo definire “fondamentali”. Al contempo fu permessa la coesistenza di regolamenti e consuetudini locali, soltanto però in via sussidiaria e mai in contrasto con il diritto romano, onde evitare quelle antinomie che ancor oggi si verificano tra diritto nazionale e diritto comunitario, in cui la compresenza di ordinamenti di common law e civil law spesso mal si appresta ad una politica giuridica unitaria.
Dato un breve sguardo all’esperienza romana, la quale ebbe comunque una formazione secolare, si può affermare che ai giorni nostri la cittadinanza “multilivello”, prevista dalla legislazione comunitaria, abbia sortito gli stessi effetti? Nel 1993, infatti, venne introdotto il concetto di “cittadinanza europea”, oggi disciplinata dagli artt. 20 ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Dopo decenni di politica comunitaria fondata sull’economia ed il commercio, l’attenzione sembrò essersi spostata (o quantomeno ne volse lo sguardo) verso il tema dei diritti fondamentali, in particolare sul rapporto tra questi e lo status di cittadino. I diritti riconosciuti al “cittadino europeo”, però, sono sostanzialmente di genere civile e politico. Tale riconoscimento non soltanto si riferisce ad individui già appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea, ma può definirsi come la trasposizione comunitaria di facoltà già riconosciute a livello nazionale. Nulla di nuovo sotto il sole, dunque, se non la “reciprocità” di cui i soggetti – già cittadini di uno Stato membro – godono nel caso in cui si ritrovino a risiedere in uno Stato diverso da quello di appartenenza, ma all’interno dell’Unione.
Tornando all’elemento iniziale, cioè il senso di appartenenza, quando fu soltanto il sistema tributario a fungere da collante la solidità dell’Impero iniziò a traballare di fronte alle spinte sempre più forti e numerose dei popoli venuti da oltre confine, i quali avevano una voglia sempre minore di diventare romani, desiderando piuttosto terre da coltivare e benessere. Egualmente oggi si può dire di coloro che fuggono da luoghi di disumana esistenza, ove carestie, guerre e dittature la fanno da padrone. Quanto desiderio c’è in loro di diventare europei e quanto invece, semplicemente, di migliorare la propria esistenza?
Noi stessi sappiamo veramente cosa significa essere europei? Quando la popolazione inizia ad avvertire come unico elemento di “unione” quello fiscale, non avendo cognizione o non percependo quelli che sono i vantaggi dell’appartenenza alla “comunità”, si sviluppa quel sentimento antieuropeista paragonabile allo spettro che cominciò a vagare per l’orbe romano allorquando la voglia di “romanità” cominciò grandemente a scemare nei popoli che giungevano nell’Impero. I problemi aumentarono, in particolare, quando l’enorme e secolare meccanismo integrativo attuato tramite l’esercitò iniziò a non essere più in grado di assimilare gli enormi flussi migratori che da sempre gli imperatori avevano adoperato come prezioso bacino di reclute. Reclute che, attraverso il servizio militare, non soltanto venivano a contatto con la cultura ed i costumi romani, ma ne divenivano parte integrante grazie alla conquista della cittadinanza dopo il congedo.
Quale funzione svolgeva, nell’esperienza romana, l’esercito per il processo di integrazione?
Un ruolo fondamentale. Era la principale porta d’accesso alla cittadinanza romana. L’arruolamento e lo svolgimento del servizio militare ebbero una funzione decisiva nell’espandersi della civitas. Se da un lato l’esercito assorbiva la maggior parte delle risorse umane ed economiche dell’Impero, dall’altro era il più importante meccanismo di integrazione.
Vari provvedimenti, nel corso della storia di Roma, furono attuati per concedere la cittadinanza ad intere comunità o a singoli personaggi, sino all’emanazione nel 212 d.C. della Constitutio Antoniniana con cui vennero resi cittadini tutti coloro che si trovavano all’interno del territorio romano. La leva militare, però, continuò per secoli ad essere la migliore via di accesso alla cittadinanza per gli stranieri. Il servizio era lungo, ricco di insidie e dal finale incerto: spesso non lo si completava, morendo prima o disertando a fronte delle mille fatiche e dei pericoli affrontati sui campi di battaglia. Ma chi riusciva a raggiungere l’agognato traguardo vedeva riconoscersi una serie di privilegi e guarentigie di cui solo i cittadini romani, ed in particolare i veterani, potevano godere.
Al termine del proprio servizio i soldati (con termini temporali e modalità proprie di ogni corpo) venivano congedati per honesta missio, avendo servito con onore e fedeltà nell’esercito romano.
Al contrario, se un soldato fosse stato congedato con missio ignominiosa (disonorevole), sarebbe stato colpito da infamia (Sed et si eum exauctoraverit, id est insignia militaria detraxerit, inter infames efficit, licet non addidisset ignominiae causa se eum exauctorasse; D. 3.2.2.2, Ulp. 6 ad ed.); altresì non avrebbe potuto ricevere gli sperati privilegi e neanche dimorare a Roma, o nelle città e luoghi ove l’imperatore, ed il suo comitatus, erano acquartierati.
Inoltre, in qualità di veterani, i militari (congedati per honesta missio – fine servizio, o causaria missio – fine servizio anticipato per ferite sul campo, o gratiosa – congedo anticipato concesso dai generali) avevano riservate una serie di guarentigie ed agevolazioni in campo fiscale e doganale.
Un meccanismo, questo, che in epoca tardo antica fu considerato la causa della barbarizzazione dell’esercito. Secondo una parte degli storici antichi e contemporanei, infatti, l’arruolamento di barbari, che tornavano alle proprie terre dopo aver prestato servizio nell’esercito romano, fu una delle le cause delle sconfitte subite da quest’ultimo dal 378 d.C. a seguire, essendosi in tal modo resa nota l’organizzazione dell’armata romana alle nuove generazioni di barbari, così degenerandosi e barbarizzandosi l’esercito e l’Impero tutto.
Per ragionare sul processo di integrazione sostanziale che si verificava tra le fila dell’esercito romano basterà immaginare la vita che i soldati conducevano, per un periodo che poteva durare anche più di 28 anni (in base all’epoca storica e al gruppo di appartenenza), a stretto contatto con i propri commilitoni, provenienti dalle più svariate parti dell’Impero. Con la professionalizzazione dell’esercito e la conduzione di campagne belliche sempre più lunghe e distanti da Roma, i militi vivevano la maggior parte della propria esistenza all’interno dell’accampamento o sui campi di battaglia, acquisendo lingua e cultura dell’impero di cui bramavano divenire sudditi.
Alla fine del servizio ogni soldato riceveva un attestato di congedo con cui si riconosceva allo stesso, nonché a coniuge, e a volte alla prole, la cittadinanza romana, lo status di veterano e quindi anche i privilegi derivanti. L’attestato, chiamato diploma, era costituito da una coppia di tavolette di bronzo, su cui era incisa la copia del provvedimento imperiale con cui veniva riconosciuto all’intero reparto il congedo con gli annessi privilegi e diritti derivanti. Reclutamento e congedo delle forze militari, infatti, solitamente avvenivano in tempi prestabiliti e per intere unità. Gli unici a non ricevere un diploma erano i legionari, poiché per entrare nelle legioni bisognava essere cittadini romani già all’atto di arruolamento (dovendo anche presentare ben definiti requisiti fisici e morali), anche se vi furono occasioni in cui – per mancanza di organico – venne concessa la cittadinanza agli stranieri già in fase di reclutamento (ad esempi Elio Aristide scrisse: «… Nel medesimo momento in cui li avete fatti diventare cittadini, li avete dunque fatti diventare anche soldati»; Elio Aristide, Elogio di Roma, 75).
Fu proprio quando l’esercito non riuscì più ad assorbire i sempre più frequenti e numerosi flussi migratori che l’Impero iniziò il processo di disgregazione.
Quale disciplina ricevevano il conubium e i rapporti di fatto dei milites?
In realtà il tema è molto complesso e vario, a seconda delle differenti epoche, dei corpi d’appartenenza dei militi e delle eterogenee politiche imperiali. Possiamo qui brevemente riassumere il tema differenziandolo in base ai due periodi regio/repubblicano ed imperiale, e allo status dei militi (cittadini-legionari o stranieri-ausiliari).
Come accennato, i soldati svolgevano il proprio servizio per un tempo che poteva durare in media dai 16 ai 28 anni (solo per alcune specifiche unità era previsto un tempo minore), in territori quasi sempre lontani dai propri luoghi di nascita. Questo a causa della professionalizzazione dell’esercito e di conseguenza anche del modo di combattere. In passato (periodo regio e repubblicano), infatti, l’inverno era considerato la stagione in cui non era pensabile scendere in guerra, per cui le milizie tornavano alle proprie abitazioni, alle proprie famiglie. Con la comparsa dei primi accampamenti semi permanenti (hiberna), le campagne belliche diventarono sempre più lunghe e costose in termini di denaro ed organico, di conseguenza i soldati trascorrevano quasi l’intero della propria vita accanto ai propri compagni, lontani dalle proprie abitazioni.
Proprio per l’incompatibilità della vita coniugale con la vita castrense, ai soldati fu impedito in età imperiale, sino ad un dato periodo, di prender moglie. Ma nella solitudine del castrum, a migliaia di chilometri di distanza dalla propria famiglia e dalla propria terra, risulta inverosimile che i soldati non trovassero conforto negli svaghi offerti da coloro che presidiavano (nelle canabae) frequentemente gli accampamenti, ed in particolare nella compagnia femminile, anche intessendo rapporti stabili e duraturi. Si trattava di donne spesso appartenenti ai luoghi in cui i militi prestavano servizio, quindi latine o provinciali, sicuramente non cittadine romane. Ma come abbiamo visto, gli appartenenti alle legioni erano (quasi sempre) cittadini romani, e gli stranieri appartenenti agli altri gruppi (auxiliares), ricevevano la cittadinanza alla fine del servizio, o talvolta anche al momento dell’arruolamento. Quindi, a questo punto, sorgevano numerosi problemi riguardo al riconoscimento di tali unioni di fatto, e alla prole generata. Ricordiamo, infatti, che non soltanto il divieto imposto ai milites e la mancanza di cittadinanza della donna impedivano di contrarre giuste nozze, mancando il diritto di conubium (il diritto con cui uomo e donna si univano in “giuste nozze”), ma la prole che fosse nata da tale rapporto sarebbe stata illegittima, ricevendo lo status dalla madre. Per far si che tali rapporti non rimanessero delle semplici unioni di fatto, si provvide ad una sorta di “sanatoria”. Un ennesimo privilegio ottenuto alla fine del servizio (dopo il congedo per honesta missio) contenuto nei diplomata militari, secondo cui al milite veniva riconosciuto – contestualmente alla propria cittadinanza e a quella della donna presa in moglie – il diritto di conubium con quest’ultima o con colei con la quale si fosse unito in matrimonio successivamente al congedo; veniva anche concessa la cittadinanza alla prole già generata su cui il padre aveva in tal modo anche la patria potestas.
Secondo alcuni il presunto divieto di matrimonio imposto ai militari sarebbe stato in realtà un mero divieto di coabitazione.
Sento di aderire alla tesi secondo cui si trattasse di un vero e proprio divieto di contrarre nozze, invero essendovi una diffusa tolleranza nei confronti delle unioni di fatto poste in essere durante il servizio, a cui addirittura si dovette porre un freno imponendo anche un generale divieto di coabitazione con le donne. Un divieto che fu eliminato soltanto da Settimio Severo nel 197 d.C., il quale concesse ai soldati di avere una concubina.
Ma l’analisi, si sarà notato, riguarda i soldati stranieri che acquisivano la cittadinanza alla fine del servizio. Il vero problema si pone nei confronti dei legionari, i quali erano già cittadini romani al momento in cui si arruolavano, per cui al congedo non ricevevano alcun diploma contenente il diritto di conubium con l’eventuale donna straniera presa in moglie. Sono stati rinvenuti, in realtà, alcuni attestati di congedo con formule analoghe a quelle contenute nei diplomi militari in cui – oltre ai privilegi previsti dallo status di veterani – veniva riconosciuto il diritto di conubium con le donne straniere con cui si fossero uniti. Vi furono anche casi di provvedimenti specifici, come l’edictum Domitiani appannaggio dei veterani della legione X Fretense. In generale, però, ai legionari era del tutto vietato prender moglie, almeno sino ad un dato periodo, come può desumersi da numerose testimonianze analoghe a quella contenuta nel Papiro Cattaoui. Si tratta di un documento in cui sono contenute le trascrizioni di alcune sentenze del II sec. d.C. riguardanti rivendicazioni testamentarie da parte di vedove di soldati romani, unite agli stessi da connubio (e non matrimonio, poiché contratto durante il servizio militare), non riconosciuto dal diritto romano, con relativa illegittimità della prole generata che per tal motivo era incapace di succedere ab intestato, ossia secondo le disposizioni testamentarie lasciate dal padre soldato. Tale rigoroso divieto imposto ai legionari potrebbe essere giustificato in base al dato formale per cui il ius civile si applicava solo ai cittadini romani, e a quello sostanziale per cui la politica romana di concessione della cittadinanza era sicuramente a favore dell’integrazione e della romanizzazione delle popolazioni dell’Impero, ma, si badi bene, ad opera degli stranieri che nell’esercito avevano prestato servizio e si erano stabiliti nei luoghi ove avevano operato, favorendosi in tal modo nuove gemmazioni di “romanità”. Al contrario era del tutto sfavorito l’insediamento dei legionari, cittadini romani, in terre straniere, per cui si preferiva che questi tornassero nelle loro comunità d’origine, non soltanto per evitare che le stesse si impoverissero, ma anche per far in modo che il popolo romano si mantenesse, secondo Augusto, conservato puro e al riparo da ogni mescolanza corruttrice e di sangue straniero e servile.
Con il passare del tempo, il generale divieto di matrimonio nei confronti dei militi si affievolì. Nel Basso Impero, infatti, l’alta esigenza di organico nell’esercito mal si sarebbe coniugata con la prospettazione di una vita nei ranghi assolutamente priva dell’opportunità di poter costituire un nucleo familiare, o semplicemente di aver moglie. Già nel III secolo d.C. il termine uxor (moglie) iniziò a comparire nei provvedimenti imperiali riguardanti milites, in contesti che a prima vista pare ammettessero implicitamente la possibilità di matrimonio per questi ultimi. L’imperatore Costantino, nel 337 d.C., infatti, stabilì per le “spose” dei soldati – quindi riconoscendo tale figura – che non avessero ricevuto notizie dei mariti per più di quattro anni, la possibilità di contrarre nuovo matrimonio, non considerando le nuove nozze “segrete” o “contrarie al diritto”, e pertanto non sortendo conseguenze sul piano pubblico o privato (come la pena capitale o la perdita della dote); un limite temporale che scese ad un solo anno nel 542 d.C.
Come avveniva l’integrazione sociale e territoriale dei veterani?
L’enorme apparato militare stanziato su tutto il territorio romano era non solo una complessa macchina bellica ma anche uno strumento di diffusione della cittadinanza, della cultura e dei costumi di Roma. Dal riconoscimento delle unioni con donne peregrine, agli stanziamenti in provincia di veterani stranieri divenuti cittadini romani, alla formazione di nuovi insediamenti nati da accampamenti militari, fino alla ereditarietà della carriera militare per mezzo della cittadinanza acquisita per origo castris (termine con cui si fa riferimento ai nati dall’unione di soldati con donne presenti nelle canabae), la volontà di Roma è risultata, in ogni tempo, essere la formazione (la “romanizzazione”) di individui preposti alla diffusione della cultura romana. Numerosi furono i personaggi le cui origini non appartenevano al suolo di Roma ma che contribuirono a farne grande la storia, specialmente in ambito militare. Possono essere ricordati imperatori, consoli, ed i non pochi generali di origine straniera a capo dell’esercito romano. Tra tutti, uno degli esempi più noti e significativi nella storia dell’Impero, fu la figura di Stilicone, magister militum di origine vandalica che affiancò Teodosio I in numerose campagne belliche contro i barbari (vincendo contro i Visigoti e gli Ostrogoti).
Dal punto di vista territoriale, l’integrazione dei militari avveniva a più livelli.
Inizialmente fu soprattutto la “colonizzazione” a costituire lo strumento principale di controllo del territorio e romanizzazione delle popolazioni. Al termine del servizio, infatti, ai veterani, oltra ai privilegi di cui abbiamo parlato, venivano elargiti premi in denaro o – molto più spesso – in terra. In tal modo si creavano intere comunità di ex militari, stranieri più o meno romanizzati, che si univano con le donne locali e generavano prole legittima (grazie alle concessioni di fine servizio) che poteva arruolarsi nelle legioni.
Come visto, ad un certo momento l’esercito romano iniziò a costruire accampamenti prima semi-permanenti e poi permanenti (castra); delle vere e proprie città che potevano accogliere fino a 20.000 persone, costruiti in legno e muratura, dotati di servizi sanitari, spazi dedicati all’allevamento e all’agricoltura, luoghi di svago, terme…
Di dimensioni minori rispetto ai castra, e destinati soprattutto alle unità ausiliarie (soldati stranieri), erano i castella, le cui funzioni e struttura erano comunque analoghe ai primi.
Il reddito dei soldati permetteva a questi di usufruire di beni e servizi, forniti dalla popolazione del luogo o da coloro che seguivano gli accampamenti proprio a tal fine. Attorno agli accampamenti militari, o nelle loro vicinanze, si formavano così degli insediamenti civili (canabae) che provvedevano alle esigenze del campo: dai rifornimenti di viveri e medicinali, agli aspetti più squisitamente “ludici” come bische e prostitute.
Con il passare del tempo gli insediamenti militari si trasformarono in veri e propri agglomerati urbani civili. Numerose, in Italia come nel resto d’Europa, sono oggi le città originatesi da castra, tra cui Como, Pavia, Torino, Belluno, Brescia, Bologna (di cui l’attuale via Emilia costituiva il decumano massimo del campo), Vicenza, Firenze, Trieste, Verona, Fano ecc.
Un esempio di castellum divenuto agglomerato urbano è Maastricht, in Olanda.
Dal punto di vista sociale, una volta venuto meno il sistema della colonizzazione militare e aumentato il favore dei soldati verso i premi in denaro (in realtà non sempre disponibili) e non in terra, lo stanziamento dei veterani iniziò a verificarsi per scelta e non per obbligo. Scelta dettata da ciò che offriva il luogo o dai rapporti che si erano instaurati durante il servizio. I veterani intrecciavano legami con le aristocrazie locali, inserendosi nel tessuto sociale anche grazie agli onori di cui godeva chi a lungo aveva militato nell’esercito romano. Nelle province di conquista più recente, e meno romanizzate, vi erano, per i veterani, maggiori possibilità di inserimento nella vita civile.
Grazie alla capacità acquisite durante il servizio, inoltre, i militari congedati si ritrovavano a poter svolgere svariate mansioni: dalla carpenteria, all’edilizia (ricordiamo che la costruzione di molte delle opere pubbliche, come strade ed acquedotti, era affidata all’esercito), fino alla medicina, che alcuni pochi selezionati apprendevano nei valetudinaria (ospedali presenti nei castra). Gli ex militari prediligevano le attività commerciali, che la stessa legislazione imperiale favorì attraverso varie disposizioni con cui si previdero esenzioni e agevolazioni fiscali e doganali nei confronti dei veterani.
Quali conseguenze ebbe sull’esercito la Constitutio Antoniniana?
La Constitutio Antoniniana fu un provvedimento di concessione della cittadinanza indirizzato a coloro che si trovavano all’interno dell’Impero romano al momento della sua emanazione. Non ebbe valore ultrattivo nel tempo e non incluse tutti indistintamente. Ancor oggi si discute sulla presenza o meno di una clausola di esclusione, e sui soggetti a cui essa era indirizzata, contenuta nel papiro che malauguratamente risulta danneggiato proprio ove la sarebbe stata redatta. Secondo alcuni, tale clausola di esclusione sarebbe stata indirizzata ai dediticii. Il problema è non soltanto accettare tale ricostruzione, ma anche inquadrare quali categorie sociali fossero incluse in tale previsione, potendovi fare rientrare gli stranieri arresisi a Roma, alcune categorie di liberti (Latini Aeliani e Iuniani), barbari di recente sottomissione… Secondo quanto ci ha trasmesso Gaio sappiamo che la libertà di tali soggetti «compresi tra i dediticii è la più sfavorevole; né è concesso loro l’accesso alla cittadinanza romana da alcuna legge o da un senatoconsulto o da una costituzione del principe» (Gaio, Institutiones, 1.26).
Detto ciò, con riferimento all’esercito, dopo il 212 d.C., ossia l’emanazione della Constitutio Antoniniana, si ha una quasi totale assenza di diplomi militari che attestino la concessione della cittadinanza agli stranieri per mezzo della leva militare. Sono stati invece ritrovati diplomi con riconoscimento del diritto di conubium e cittadinanza alla prole. Tale dato ha indotto alcuni studiosi a ritenere che la concessione della cittadinanza contenuta nei diplomi militari dopo il 212 d.C. altro non era che una semplice clausola di stile, un rimasuglio di tradizione non più necessaria ai fini acquisitivi della civitas, essendo invece utile solo per attestare l’honesta missio con relativo riconoscimento del diritto di conubium a coloro che si fossero uniti a donne peregrine che ne erano sprovviste.
Ma in realtà la produzione di diplomi iniziò a diminuire già prima della Constitutio Antoniniana. L’ultimo diploma militare menzionante un ausiliario (sino ad oggi rinvenuto) riporta la data del 203 d.C.; il più recente in assoluto è del 306 d.C. e riguarda un pretoriano italico, Valerio Clemente. Tale dato testimonierebbe non soltanto che la pratica di rilascio dei diplomi cominciò a cadere in disuso prima del 212 d.C., ma anche che il provvedimento di Caracalla fu un ulteriore passo del processo di integrazione che ormai coinvolgeva l’Impero da tempo.
Inoltre, Si deve pensare al contesto sociale e giuridico del III secolo d.C., ove molte delle zone di reclutamento erano già profondamente romanizzate e i discendenti dei vecchi veterani avevano già acquisito la cittadinanza grazie alla concessione tramite honesta missio o origo castris. Dopo il 215 d.C. è attestata, infatti, l’emissione per i soldati ausiliari di certificati di congedo, simili a quelli rilasciati ai legionari.
Altro elemento da prendere in considerazione fu il graduale “svuotamento” delle legioni. I cittadini romani, come visto, erano i soli a poter accedere alle legioni, potevano però anche scegliere – e spesso lo facevano – di arruolarsi nei reparti ausiliari (di stranieri), a causa di paga a condizioni migliori rispetto alle legioni. Infatti Vegezio scrive «C’è anche un altro motivo per cui le legioni si sono indebolite: in essa è grande la fatica del servizio militare, più pesanti le armi, più numerose le mansioni, più severa la disciplina. Per evitare ciò, in molti di fretta prestano giuramento nelle milizie ausiliarie, dove minore è la fatica e più rapidamente si ottengono premi» (Vegezio, Epitoma rei militaris, 2, 3, 4-5).
Grazie alla Constitutio Antoniniana, alla concessione della cittadinanza già all’arruolamento, e alle atre condizioni sopra viste, Roma riuscì in questo modo rimpinguare le fila delle proprie legioni. In altri termini, non pare ardito ipotizzare che l’esclusione – o presunta tale – dei dediticii dalla concessione della cittadinanza, fosse una clausola diretta proprio a tener fuori dal provvedimento tutti coloro che avrebbero potuto far parte dell’esercito romano, così da costringere gli stessi a percorrere la via militare per l’acquisizione della cittadinanza.
D’altro canto, non può neanche escludersi che proprio la concessione della cittadinanza ai dediticii, presenti in territorio romano, avrebbe permesso agli stessi l’accesso diretto alle legioni, in quell’epoca fortemente carenti di personale. Secondo teorie diverse rispetto a quelle che ipotizzano la presenza di una clausola d’esclusione relativa ai presunti dediticii, la parte danneggiata del papiro, e la ricostruzione del relativo testo, non avrebbe nulla a che fare con l’estromissione di questi ultimi dalla concessione di Caracalla, ma si tratterebbe piuttosto di una previsione di salvaguardia delle consuetudini locali, e dei privilegi soggettivi che gli interessati avrebbero potuto ottenere prima dell’acquisizione della cittadinanza (ad esempio in qualità di appartenenti a singole comunità interessate da provvedimenti imperiali). Tali teorie si basano sulla integrazione delle parti danneggiate della Constitutio con il contenuto di un provvedimento analogo, ma dalla portata molto più limitata, contenuto nella Tabula Banasitana, un’epigrafe del 177 d.C. circa, in cui compare la concessione della cittadinanza romana ad una famiglia notabile dei Zegrenses (popolazione dislocata nella provincia della Mauretania Tingitana) da parte dell’imperatore Marco Aurelio.
Attraverso l’inclusione dei dediticii nell’Editto di Caracalla, Roma, è possibile credere, poté contare in un bacino maggiore di reclute per le legioni. Ove si volesse obiettare che comunque per accedere alle legioni bisognava essere cittadini per nascita (ingenuitas), va ricordato che spesso si derogò a tale motivo ostativo durante le procedure di arruolamento.
Sicuramente le condizioni di arruolamento degli stranieri dopo il 212 d.C. (in particolare dopo il 260 d.C.) cambiarono; l’afflusso di barbari si intensificò, ma il graduale fallimento delle politiche migratorie indusse gli imperatori a non considerare più le forze esterne come semplice organico da utilizzare alla bisogna, quanto bensì stabile supporto (anche civile, attraverso il ripopolamento di terre incolte).
Come viene regolato oggi l’accesso alla civitas tramite il servizio militare?
Vi sono ad oggi alcune esperienze che richiamano da vicino quella romana. Si può iniziare dalla più vicina dal punto di vista organizzativo, ossia la Legione Straniera francese, con peculiarità (a parte quella prettamente terminologica) che ricordano molto il rapporto tra esercito romano e stranieri. Nella Legione vi sono arruolati soggetti provenienti da più di 120 diverse nazioni, anche dalla stessa Francia. L’arruolamento è volontario e della durata minima di 5 anni. Il legionario straniero può acquisire la cittadinanza francese per congedo al termine del servizio (come l’honesta missio romana), o qualora venga ferito durante un’operazione (c.d. “legge del sangue versato”, come la causaria missio). I legionari, all’atto dell’arruolamento, devono essere registrati come non francesi, non sposati e privi di prole; nel caso di soggetti che risultino coniugati e con figli si ricorre all’escamotage dell’identité declarée, ossia un’identità fittizia in sostituzione della propria. Si procede, pertanto, ad una fictio con cui i legionari francesi figurano come stranieri e gli sposati come celibi. Durante l’anonimato (oggi fornito a tutti gli arruolati e valevole per i primi cinque anni di servizio) non si può prender moglie o riconoscere figli.
Tra i paesi che vantano una politica di integrazione attraverso l’esercito tra le più inclusive e storicamente longeve, vi sono gli Stati Uniti d’America, esempio di vero melting pot etnico e culturale all’interno delle proprie truppe, in cui è possibile diventare cittadini già dopo tre mesi dall’arruolamento.
Altre nazioni hanno una politica non del tutto integrativa, o quanto meno non automatica, nei confronti dello straniero che si arruola. Ad esempio, in Russia il rapporto viene “contrattualizzato” con durata quinquennale (rinnovabile), alla fine del quale non viene assunto alcuno status di cittadino ma si accede soltanto ad una procedura facilitata (non preferenziale, dovendosi rispettare i normali parametri), con cui si può ottenere il passaporto russo dopo tre anni di onorato servizio. Il soldato straniero non ha diritto a particolari privilegi o facilitazioni per la propria religione, dovendo, peraltro, seguire corsi sui valori e sulla storia della Russia.
Vi sono invece realtà, come quella tedesca, in cui il ricorso all’arruolamento di stranieri avviene, in occasione di particolari condizioni esterne o interne. Durante l’esodo siriano l’allora Ministro della Difesa Ursula von der Leyen propose l’inserimento dei profughi nell’esercito con compiti civili; un’iniziativa osteggiata dalla maggioranza (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), che vi intravide il pericolo di un futuro esercito di mercenari. In realtà il ricorso all’arruolamento degli stranieri avvenne anche in periodi di carenza organica, come durante il secondo conflitto mondiale, in cui nella Wermacht furono arruolati stranieri in percentuale “accettabile”.
Volgendo lo sguardo alla nostra realtà, ad oggi la legislazione italiana prevede la possibilità di acquisire la cittadinanza attraverso la prestazione di attività nell’esercito militare, ma solo ove il soggetto abbia espresso questa volontà e solo ove sia già in possesso di uno dei requisiti di fatto previsti dell’art. 4 della L. n. 91/1992, ossia l’origine italiana (padre, madre o ascendenti fino al secondo grado, italiani per nascita), o la nascita in Italia e la residenza nel suo territorio sino alla maggiore età. Sono previste “modalità semplificate” di acquisto della cittadinanza per mezzo del servizio militare, ma solo ove si abbia ascendenza italiana. In tale senso sono state ad oggi avanzate proposte di legge con cui si prevede la concessione della cittadinanza agli stranieri attraverso un percorso militare o para militare, sulla falsariga del progetto tedesco.
Darjn Aaron Nigel Costa, siciliano di nascita, si laurea in Giurisprudenza nel 2013 (con lode, menzione e plauso della Commissione) presso l’Università degli Studi di Urbino, ove lo stesso anno accede alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (diplomandosi nel 2015). Nel 2014 viene nominato Cultore della materia in Fondamenti del diritto europeo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo urbinate. Nello stesso anno intraprende il tirocinio ex art. 73 D.L. 60/2013, presso la Magistratura ordinaria penale (sino al 2016). Nel 2015 è vincitore ammesso con borsa al Dottorato di ricerca in Economia, Società, Diritto presso l’Ateneo di Urbino. Nel 2016 si abilita alla professione di Avvocato che ad oggi esercita. Nel 2019 consegue il titolo di Dottore di Ricerca, con lode. Autore di ricerche in ambito di diritto antico e moderno, tra cui:
- 2014 – Sul fenomeno arbitrale nell’esperienza olandese: da Proculo alla Corte Permanente di Arbitrato, in Cultura giuridica e diritto vivente, 1/2014;
- 2017 – Il ricorso al credito: brevi profili strutturali e patologici del mutuo. (Aggiornati alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24675 del 2017 ed alla giurisprudenza di merito dei Tribunali di Emilia-Romagna e Marche), in Il Foro Malatestiano, 2/2017, fasc. 3;
- 2018 – Libera circolazione di persone, merci, servizi, capitali… e dati. Data protection questions nel settore dei trasporti, DIKE Giuridica Editrice, Roma, 2018;
- 2019 – Civitas et Conubium. Integrazione degli stranieri e politica militare nell’Impero romano; Cisalpino – Istituto Editoriale Universitario, Milano, 2019;
- 2020 – Divieti e limiti, processuali e negoziali, applicati ai milites nel Tardo impero, in Cultura giuridica e diritto vivente, 7/2020.