“Chiesa, Stati e Ordinariati Militari in Sudamerica” di Luciano Martin Porri

Prof. Luciano Martin Porri, Lei è autore del libro Chiesa, Stati e Ordinariati Militari in Sudamerica, pubblicato dalla Lateran University Press: come viene garantita l’assistenza religiosa ai militari nei paesi dell’America Latina?
Chiesa, Stati e Ordinariati Militari in Sudamerica, Luciano Martin PorriLa Chiesa ha sempre assistito spiritualmente con speciale cura i militari in quanto che questi devono procurare la sicurezza dei propri popoli. Gli eserciti che sono venuti in America a seguito della scoperta del nuovo continente, contavano con i propri cappellani, generalmente provenienti dal clero regolare. Il papa Innocenzo X crea su richiesta di Filippo IV di Spagna, con il Breve pontificio Cum sicut majestatis tuae, del 26 settembre 1645, la giurisdizione speciale per i cappellani militari sotto la dipendenza diretta del cappellano maggiore del re. Questo cappellano maggiore era nominato dal re e riceveva dal pontefice una delega con un insieme di facoltà che poteva esercitare solo in tempi di guerra. Queste facoltà erano in vista di poter dare ai militari una adeguata cura pastorale quale l’amministrazione dei sacramenti, la cura delle anime, la risoluzione dei problemi canonici che le diocesi ed i parroci non erano in grado di dare.
Nel 1762 il papa Clemente XIII concesse le medesime facoltà al Patriarca delle Indie il quale escluse dalla sua giurisdizione le milizie volontarie. Più tardi, durante il processo di indipendenza delle nazioni americane, molti sacerdoti parteciparono a questa gesta anche impugnando le armi e accompagnando gli eserciti nelle campagne di liberazione.
Le nuove repubbliche progressivamente stabilirono dei rapporti con la Chiesa cattolica, religione di quasi la totalità dei cittadini. I nuovi stati, nella loro grande maggioranza, si attribuirono, quali eredi naturali della monarchia, il diritto di “patronato regio”, cioè la facoltà che papa Alessandro VI diede alla corona di Castiglia di scegliere i vescovi e creare diocesi, facendo nascere così il “patronato nazionale” che dava facoltà agli stati di avere una ingerenza nella scelta dei vescovi e nella creazione delle diocesi. Il “patronato nazionale” fu tollerato da parte della Chiesa.
L’assistenza religiosa alle forze armate è stata fin dall’inizio accettata dai nuovi stati come una prosecuzione naturale di una cura spirituale che esisteva precedentemente alla loro nascita, riconoscendo inoltre i meriti del clero nel processo indipendentista. La grande maggioranza delle repubbliche nascenti garantisce nelle costituzioni nazionali la libertà di culto e gli accordi siglati con la Santa Sede.
In Sudamerica la maggior parte delle nazioni favoriscono la presenza di una assistenza spirituale nelle Unità militari, tranne il caso dell’Uruguay che fino al 1911 assicurava la cura pastorale dell’esercito con i cappellani militari ma che, a partire della laicizzazione del codice militare, ha eliminato gli incarichi ecclesiastici tra i castrensi e da allora si dichiara indifferente davanti al fenomeno religioso, definendosi nazione laica che non ha mai firmato un accordo con la Santa Sede e non prevedendo così nessun tipo di assistenza religiosa all’interno delle sue forze armate.
In tutte le altre nazioni l’assistenza religiosa castrense si presentava di modo scomposto e disarticolato dipendendo del vescovo diocesano del territorio dove si trovava l’Unità militare. In alcuni casi l’arcivescovo primate coordinava le attività dei sacerdoti addetti al servizio religioso dei militari.

Nel 1910 il papa san Pio X, su richiesta del governo del Cile, crea il primo vicariato castrense al mondo. Questo ha significato un passo importantissimo per dare una struttura di governo alla pastorale castrense. Il papa in questo modo delega ad un prelato la potestà di governo per organizzare il presbiterio e tutto quello che è necessario alla cura pastorale dei militari. Un passo successivo, non meno importante, sono state le istruzioni di Pio XII, la principale di esse è stata l’istruzione Sollemne Semper del 23 aprile 1951. Questo documento è stato il primo dettato normativo per tutti i vicariati castrensi del mondo. Nella istruzione il papa definì la giurisdizione del vicario castrense come vicaria, ordinaria, speciale, personale, non esclusiva e cumulativa con quelle degli ordinari diocesani. Il grande pregio dell’Istruzione pontificia è la definizione della giurisdizione del vicario castrense ma lasciava un vuoto per quanto riguarda i membri che compongono il vicariato. Un altro documento fu l’Istruzione De Cappellanis Militum Religiosis del 2 febbraio 1955, nella quale si regolava il servizio dei sacerdoti appartenenti agli istituti religiosi nel servizio di cappellani nelle forze armate, nel rapporto con il vicario castrense e con i propri superiori. Allora la maggior parte dei cappellani presenti nelle forze armate, in Sudamerica, proveniva dal clero regolare.
Il 20 ottobre 1956 vide la luce la Formula servanda in relatione triennali di statu vicariatus castrensis conficenda. In questa normativa si approfondivano le componenti del vicariato castrense, la curia, le prerogative del vicario castrense, i compiti che devono portare avanti i cappellani, il ruolo delle religiose all’interno delle forze armate. In questo periodo si è verificato una intensa azione concordataria fra gli stati e la Santa Sede con la creazione dei diversi vicariati castrensi nazionali.
A partire da questo momento si vede nella nostra regione la nascita dei vicariati castrensi (Argentina 1957, Bolivia 1961, Brasile 1950, Colombia 1949, Ecuador 1983, Paraguay 1961, Perú 1943, Venezuela nel 1996 crea l’ordinariato castrense). Sotto il pontificato di papa Pacelli si sono susseguiti tre documenti in materia castrense che hanno preparato il terreno per la successiva conferma da parte dei padri conciliari.
Il Concilio Vaticano II, mediante i decreti Christus Dominus e Presbyterorum Ordinis, invitano a prestare una attenzione particolare a questo ceto sociale, cioè i militari. Il CIC 1983 nel can. 372 §2 contempla la possibilità di una chiesa particolare sulla base di “motivi particolari”. Il papa Giovanni Paolo II nel 1986 crea un congiunto di norme extra codiciali contenute nella Costituzione apostolica Spirutali militum curae con il fine di stabilire una legge quadro comune a tutti i vicariati castrensi del mondo, da questo momento in poi Ordinariati Militari, che saranno completate con gli statuti di ogni ordinariato promulgati dalla Santa Sede elevando tutte queste norme al rango di legge pontificia. Uno dei punti importanti della Costituzione è dato dal fatto che non sono più vicariati ma ordinariati, cioè il prelato o vescovo governa con potestà ordinaria e non più vicaria.

In questo modo abbiamo visto il processo storico formativo dell’assistenza religiosa ai militari fino alla conformazione degli attuali ordinariati. Sebbene l’assistenza spirituale inizialmente è stata motivata in quanto alla mobilità dei militari e l’impossibilità del parroco di seguirli, attualmente la motivazione più importante non si basa più su un fattore esterno ma interno, cioè la mentalità, l’identità e vocazione del militare. Queste tre caratteristiche fanno della persona del militare un soggetto al quale si deve una attenzione pastorale del tutto particolare per poter dare risposte sul piano morale e spirituale che sono specifiche del militare: l’esercizio della violenza se necessario, la decisione sulla vita e la morte delle persone, il rischio della propria vita, l’obbedienza ai propri comandi, lunghi periodi senza la famiglia. Queste problematiche specifiche e altre ancora non corrispondono a quelle che di solito un parroco deve affrontare nell’esercizio del suo servizio pastorale. Tutto questo che veniamo dicendo giustifica lo zelo secolare dalla Chiesa nello stabilire una struttura che possa rispondere adeguatamente a queste peculiari caratteristiche di vita dei fedeli. Attualmente ciò è stato fatto con la creazione degli ordinariati militari e le norme specifiche corrispondenti.
Oggi l’assistenza religiosa viene garantita tramite gli Ordinariati Militari, ovvero sia una Chiesa particolare che vive all’interno di ogni nazione. Gli Ordinariati Militari hanno a capo un prelato (di solito insignito dalla dignità episcopale), un presbiterio (composto da clero secolare incardinato, clero regolare e anche clero secolare o regolare non incardinato ma al servizio dell’ordinariato militare a tempo pieno o parziale). Una caratteristica particolare deriva del fattore della territorialità: gli Ordinariati non si distinguono per un territorio ma per le persone che lo compongono, quindi sono personali, cioè per le persone che fanno parte dell’universo militare di quella nazione. Questo vuole dire che la giurisdizione dell’ordinario militare può trascendere i confini della propria nazione, perché la sua giurisdizione comprende tutti i militari anche quando questi si trovassero in servizio all’estero, come ad esempio i militari argentini che prestano servizio a Cipro sotto il comando delle Nazioni Unite con i Caschi Blu.

Un’altra caratteristica della giurisdizione dell’ordinario militare è che la sua giurisdizione comprende tutto il territorio del proprio paese, quindi con i vescovi delle diocesi territoriali la sua giurisdizione non è propria ma cumulativa. Questo significa che dentro il territorio militare la giurisdizione in via primaria è dell’ordinario militare e in via secondaria del vescovo locale. Tutta questa struttura consente di piazzare un sacerdote nelle caserme, nei quartieri militari e ovunque sia necessario la presenza di un sacerdote, come ad esempio una nave militare. Possiamo dire che la Chiesa ha creato una struttura analogica alle diocesi all’interno del mondo militare dotandola di un Ordinario, di un clero e istituzioni (come associazioni di fedeli laici) per avere una presenza e operare in modo capillare ed essere più efficace nel lavoro di evangelizzazione. 
Tutto questo da parte della Chiesa non sarebbe possibile senza l’aiuto dello Stato. Questo aiuto consiste innanzi tutto nel lasciare la Chiesa libera di poter lavorare all’interno delle Forze Armate, il secondo è il sostentamento economico, in modo particolare inserendo nel quadro delle Forze Armate il clero e in questo modo garantendo lo stipendio di ogni ministro. Questo si basa nel principio di libertà religiosa, infatti l’articolo 18 della dichiarazione dei diritti dell’uomo recita: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti”. Da quanto leggiamo, possiamo capire l’impegno dello Stato di garantire la pratica della propria religione a chi per ufficio e dovere non può frequentare il proprio culto.
Dal canto suo la Chiesa, come recita nel suo prologo la Spirituali Militum Curae: “ha sempre voluto procedere, con lodevole sollecitudine e in modo proporzionato alle varie esigenze, alla cura spirituali dei militari. Essi, infatti, costituiscono un determinato certo sociale e, per la peculiare condizioni della loro vita, sia che volontariamente facciano parte in modo stabile delle forze armate, sia che per legge siano chiamati per un tempo determinato, hanno bisogno di una concreta e specifica forma di assistenza pastorale…”
A questo punto, vediamo come sia lo Stato che la Chiesa confluiscono in un unico volere, cioè garantire la possibilità di professare la propria fede o credo in situazioni peculiari di vita, di modo concreto i militare. Per poter garantire questo impegno comune, nel quale la Chiesa mette a disposizione le risorse umane, il lavoro pastorale e la propria dottrina; lo Stato mette a disposizione le risorse finanziare per garantire questa impresa. Questo impegno viene siglato con un accordo o concordato. In questo modo l’assistenza religiosa ai militari viene garantita sia dallo Stato che dalla Chiesa, con il fine comune di assistere religiosamente tutti i militari che aderiscono alla fede cattolica.

Quali strumenti giuridici regolano i rapporti tra Stato e Chiesa in America Latina?
Come abbiamo visto, lo strumento giuridico più comune e utilizzati sono i concordati. In Sudamerica la realtà politica, dopo l’indipendenza di queste nazioni dalla Spagna e dal Portogallo, non fu pacifica, succedendosi governi conservatori e liberali contrari alla Chiesa, questo ha avuto una forte influenza al momento dei negoziati fra le parti. Verso la metà del secolo scorso si assiste ad un ritorno generale di governi di stampo conservatore e ciò ha permesso di siglare molti accordi bilaterali.
Il can. 3 del Codice di diritto canonico stabilisce che tutte le convenzioni stipulate dalla Sede Apostolica con le nazioni non vengono abrogate né derogate dal codice del 1983 e continuano ad essere in vigore. La Santa Sede ha sempre stabilito accordi o concordati con le nazioni del mondo. Stipulare un concordato significa che i due soggetti contraenti su determinate materie condividono gli stessi valori e principi; sono accordi bilaterali che impegnano giuridicamente le parti, in forza del principio del rispetto dei patti sorti nell’ambito del diritto internazionale pubblico.
Dal momento in cui le relazioni internazionali fra gli stati moderni iniziarono ad essere più frequenti, la Sede Apostolica si è sempre presentata come soggetto indipendente nello scenario internazionale, non solo in quanto sovrana di un territorio ma, soprattutto, come rappresentante degli interessi religiosi dei fedeli cattolici sparsi nei diversi stati. In questo modo si presenta con piena personalità internazionale ed esercita i relativi diritti: i più significativi sono quelli dello ius legationis e ius contrahendi.

Giuridicamente, gli accordi fra la Santa Sede ed un singolo Stato nascono sulle stesse basi e procedure formali degli accordi diplomatici tra gli stati e sono retti dallo stesso principio contrattuale pacta sunt servanda. Stipulare un concordato significa che i due soggetti contraenti su determinate materie condividono gli stessi valori e principi. La Cost. past. GS afferma «Communitas politica et Ecclesia in proprio campo ab invicem sunt independentes et autonomae. Ambe autem, licet diverso titulo, eorumdem hominum vocationi personali et sociali inserviunt».
Il termine concordato in senso lato intende le convenzioni stipulate dalla Sede Apostolica con le nazioni o con le altre società politiche, mentre in senso stretto si definisce concordato il patto generale e solenne nel quale vengono considerate complessivamente le questioni di interessi comuni fra le parti. Altri accordi che sono più limitati hanno nomi diversi come: accordo, modus vivendi, protocollo, scambio di note. Ma, sia gli uni che gli altri, hanno la caratteristica comune di rappresentare un patto formale, concluso per via diplomatica e retto dalle norme internazionali relativi ai trattati; per cui, nonostante le differenze che esistono fra i vari tipi d’accordo, nel termine generico di concordati si possono comprendere tutti. Difatti, negli Acta Apostólica Sedis viene di regola adoperato il temine generico Conventio, tradotto poi come accordo. In base a questa affermazione, possiamo dire che in Sudamerica, tranne il caso del Cile e dell’Uruguay che non hanno siglato alcun accordo e di cui parleremo in seguito, le altre nazioni hanno stipulato dei veri e propri concordati, che in alcuni casi vengono chiamati convenzioni o accordi. L’Argentina ha firmato due concordati, uno nel 1957 e l’altro nel 1966; la Bolivia nel 1958; il Brasile nel 1989 e nel 2008; la Colombia nel 1949; l’Ecuador nel 1937 e nel 1978; il Paraguay nel 1960 e nel 2002; il Perú nel 1943 e nel 1980 e il Venezuela nel 1964 e nel 1994.
La natura giuridica dei concordati si manifesta nel fatto che questi sono accordi bilaterali che impegnano giuridicamente le parti, in forza del principio del rispetto dei patti sorto nell’ambito del diritto internazionale pubblico. Le due parti esercitano la loro potestà specifica sugli stessi soggetti nel medesimo territorio e, nonostante la stessa sia specifica, in linea di massima è impossibile da separare nettamente a livello di competenza e di applicabilità dei rispettivi ordinamenti. Questo accade in modo particolare con la Chiesa che porta con sé un ordinamento proprio destinato ad essere vissuto da persone o enti che agiscono anche nella sfera del diritto civile della propria nazione.

A questo punto è importante tener presente quale sia il contenuto di un accordo con la Santa Sede. Gli accordi possono trattare materie miste come la libertà religiosa, la libertà della Chiesa, la giurisdizione castrense, la cooperazione tra lo Stato e la Chiesa, i beni ecclesiastici, gli ordinariati militari, il finanziamento ecclesiastico, il matrimonio canonico, l’assistenza sanitaria e religiosa, l’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche, le scuole e università appartenenti alla Chiesa, le esenzioni fiscali e altre ancora; o una sola materia come l’assistenza religiosa alle FF.AA, l’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche, ecc. In America del Sud alcune nazioni hanno siglato concordati in materie pluritematiche, cioè che trattano diversi argomenti nello stesso accordo. Tra questi possiamo segnalare: l’accordo del 1966 con Argentina; l’accordo del 1957 con la Bolivia; l’accordo del 2008 con il Brasile; l’accordo con la Colombia nel 1949; nel 1980 l’accordo con il Perú; il concordato con il Venezuela del 1964. In altri casi i concordati si presentano in materia monotematica nonostante le stesse nazioni abbiano siglato anche concordati pluritematici.
Entrando nello specifico del nostro argomento, l’assistenza religiosa alle FF.AA, in genere è stata celebrata con un concordato monotematico come nei casi d’Argentina nel 1957; Bolivia nel 1958 e nel 1986; Brasile nel 1989; Paraguay nel 1960 e nel 2002; Venezuela nel 1994. Su dieci nazioni otto presentano accordi interamente dedicati all’assistenza religiosa alle FF.AA o dentro i concordati pluritematici si tiene presente questo importante argomento. Nel caso del Cile, che non ha firmato alcun concordato con la Santa Sede, la materia che riguarda l’assistenza religiosa alle FF.AA è stata stabilita per via diplomatica mediante uno scambio di lettere. Infatti, nel 1910 il governo del Cile chiese alla Santa Sede l’intervento per il “conflitto ecclesiastico”, come abbiamo già visto nel III capitolo di questo lavoro. La Santa Sede rispose creando il primo vicariato castrense al mondo. Tutte le modifiche avvenute nel tempo sono state effettuate per via diplomatica. L’Uruguay, che non ha firmato concordati o accordi poiché la nazione si dichiara laica e neutrale in materia religiosa, dal 1911 ha abolito l’assistenza religiosa dentro le FF.AA.
Nei prologhi dei concordati che trattano soltanto dell’assistenza religiosa alle FF.AA, osserviamo una costante caratteristica comune: il singolo stato e la Santa Sede condividono gli stessi valori e principi, mostrano di desiderare, ognuno nel proprio ambito, di provvedere in forma “conveniente e stabile” alla migliore assistenza religiosa in favore delle FF.AA. È significativo che vengano adoperati questi due aggettivi in tutti i concordati che riguardano le FF.AA. Con l’aggettivo “conveniente” si dimostra l’interesse delle parti di garantire tutti gli strumenti necessari per la cura spirituale ponendo ognuno a disposizione le proprie risorse e la volontà affinché si possa svolgere una concreta assistenza in beneficio dei militari; con l’aggettivo “stabile” le parti intendono fornire un’assistenza non circostanziale ma che si prolunghi nel tempo. La temporalità ha la sua origine nella tradizione dell’assistenza religiosa ai militari di queste nazioni prima con l’Esercito spagnolo e in seguito con l’assistenza ai novelli eserciti della nazioni sorte dopo l’epopea indipendentista sudamericana. Nei casi di Colombia e di Perú l’assistenza religiosa alle FF.AA viene sviluppata all’interno di un concordato pluritematico. Il prologo non appare identico a quello delle altre nazioni, giacché la materia che viene trattata è generale. Comunque, questi due stati vogliono anch’essi garantire in maniera stabile una collaborazione feconda con la Chiesa cattolica a beneficio della vita religiosa dei cittadini. I due stati tengono in considerazione la tradizione e l’aiuto sociale nella formazione dell’identità nazionale e culturale che la Chiesa ha dato nel tempo. All’interno di questi due concordati troviamo regolata la materia dell’assistenza religiosa alle FF.AA. In alcuni paesi, oltre l’assistenza alle FF.AA, s’aggiunge l’assistenza alle forze della polizia nazionale.

Per quanto riguarda il corpo dei concordati si riscontrano fra essi molte similitudini. Innanzitutto, la maggioranza dei concordati prevedono la figura dell’Ordinario militare come anche dei suoi stretti collaboratori che formano la curia castrense. Fra i collaboratori vengono elencati il vicario generale, i cappellani maggiori o vicari episcopali, il cancelliere ed il segretario. Per quanto riguarda la sede della curia castrense essa viene prevista dai concordati d’Argentina (art. III), Paraguay (art. IV) e Venezuela (art. II). In ogni caso la sede della curia come anche della chiesa principale degli ordinariati vengono fissate nella città capitale. Da parte sua la SMC (art. XIII §1) prevedeva che, negli statuti di ogni singolo OM si specificasse, fra altre cose, la sede di cui parliamo: «In statutis particularibus, servatis semper ubi extent conventionibus inter S. Sedem et nationis initis, determinabitur inter alia: 1° quo loco ecclesia ordinarii castrensis eiusque curia consistant».
La parte conclusiva del concordato viene riservata sia alla promulgazione dello stesso come anche all’eventualità che una delle parti ritenga che qualche articolo o più articoli debbano essere aggiornati o addirittura aboliti. La procedura da seguire in questo ultimo caso è di arrivare ad una soluzione in modo amichevole per via diplomatica con l’accordo d’entrambe le parti. Si vede più marcata questa tendenza nei concordati più recenti nel tempo. In questo modo la Santa Sede cerca di evitare la possibilità di arrivare ad una soluzione attraverso un arbitrato internazionale. Questi concordati sono stati siglati anzitutto tra lo Stato e la Santa Sede i quali, pur rimanendo liberi e autonomi, decidono di accordarsi su alcune materie in quanto si riconoscono paritari. Per garantire l’osservanza di quanto accordato esiste l’avallo del diritto internazionale. Il fatto che nelle nazioni del Sudamerica ci sia stata una forte attività concordataria, in modo particolare per regolare l’assistenza religiosa all’interno delle FF.AA e dalla polizia, ci fa capire l’enorme importanza che la promozione evangelica, sociale e culturale di questa peculiare porzione del popolo di Dio ha sia per la Chiesa che per lo Stato.

Come s’inseriscono gli ordinariati militari all’interno degli ordinamenti giuridici sudamericani?
Come abbiamo risposto alla domanda 2, gli ordinariati militari s’inseriscono negli ordinamenti giuridici sudamericani tramite i concordati. Ovviamente ogni nazione ha un suo concordato stipulato con la Sante Sede, però possiamo dire che hanno delle similitudine paritetiche tra di loro, le più generali le abbiamo gia individuate.
Una volta siglato il concordato sull’assistenza religiosa alle Forme Armate, lo Stato sceglie un interlocutore con l’Ordinariato Militare, di solito è il Ministero di Difesa della nazione, o come il caso dell’Argentina che dipende direttamente di Presidenza della nazione. Una volta accordato questo, vengono redatti gli Statuti. Questi Statuti sono lo strumento per completare nella propria nazione i vuoti lasciati appositamente dalla Spiritualis Militum Curae che devono essere riempiti in accordo alla sensibilità, usi e costumi di quella specifica realtà.
Lo Statuto deve essere approvato dalla Santa Sede ed è obbligatorio in quanto è una prosecuzione della legge quadro, cioè della Spiritualis Militum Curae. Essi vengono elaborati da ogni Ordinariato per poter plasmare in essi le caratteristiche e le particolarità di ognuno, come anche le esigenze e le difficoltà che possono esistere in quella determinata regione. In questo modo gli Statuti stanno alla Spiritualis Militum Curae come questa sta al Codice di Diritto Canonico; o meglio, il vuoto lasciato del Codice di Diritto Canonico viene colmato dalla Spiritualis Militum cura in modo generico e gli Statuti si occupano nel dettaglio di ogni Ordinariato ottenendo cosi delle norme fuori dal diritto canonico ma che diventano, a tutti gli effetti, norme pontificie in quanto promulgate dalla Santa Sede.
Gli Statuti cercano di stabilire le norme che reggono ogni Ordinariato, cioè gli accordi o concordati, la Spiritualis Militum Curae, il Codice di Diritto Canonico, e infine gli Statuti. Inoltre, la finalità dell’Ordinariato, la Sede di questo, l’ordinario, sede vacante o impedita, la curia; composizione del presbiterio, nomina dei cappellani, incardinazione, i religiosi, formazione del clero e seminaristi, i laici, i tribunali e disposizioni finali.
Oltre agli Statuti, ci sono i regolamenti: questi cercano d’integrare gli Statuti e servono a specificare ancora di più alcuni assetti non contenuti negli Statuti. A volte vengono redatti per ciascuna Forza delle Forze Armate cogliendo cosi le particolarità di queste Forze, o approfondiscono alcuni aspetti menzionati negli Statuti. Questi non hanno carattere di fonte ecclesiastica comune a tutti gli ordinariati militare del mondo ma hanno un carattere di fonte ecclesiastica per ogni singolo Ordinariato.
Le norme dettate dai regolamenti non hanno rango di legge pontificia, infatti esse vengono promulgate dall’Ordinario. L’insieme di queste norme dell’Ordinariato Militare sono sancite in forza della potestà legislativa ed amministrativa dell’Ordinario militare. Queste regole hanno lo scopo, come abbiamo gia detto, di completare i singoli Statuti cercando di precisare, dettagliare e approfondire gli argomenti trattati nei rispettivi Statuti e anche, all’occorrenza, quelli non trattati. L’Ordinario militare può stipulare regolamenti, anche sulla base di convenzioni con altre autorità come gli enti militari, riguardanti ad esempio i reclutamenti dei cappellani militari, il sostentamento del clero, ecc. Comunque sia, le norme nel Regolamento devono essere sempre complementari e affini agli Statuti, alla Spitualis Militum Curae e al Codice di Diritto Canonico.
Possiamo dire che gli Ordinariati militari s’inseriscono negli ordinamenti giudici sudamericani anzitutto con i concordati, dove si stabilisce la volontà sia della Chiesa che dallo Stato di assistere religiosamente le forze armate, poi in modo più preciso con gli Statuti e i regolamenti si cerca di stabilire il modo in cui s’intende portare avanti questa assistenza religiosa.
Possiamo affermare che nonostante i concordati siano importantissimi per dare vita a questa collaborazione, sono elementi giuridici molto generici in quanto mettono le basi delle cose essenziali per stabilire l’assistenza religiosa. Questo fa sì che essendo un concordato per poter modificarlo, derogarlo, sopprimere o aggiungere qualcosa bisogna che le due parti siano concordi, e da parte dello stato di solito essere ratificato dai congressi legislativi. Nel caso in cui una delle parti non sia d’accordo potrebbe essere necessario un arbitrato internazionale con tutte le difficoltà del caso. Per tale motivo nei concordati si cerca solo di stabilire le basi mentre gli Statuti vanno più nello specifico e per poterli cambiare, abrogare, sopprimere e aggiungere qualcosa basta solo che lo accetti la Santa Sede. Lo stesso succede con i regolamenti, ma in modo ancora più semplice in quanto basta la volontà e firma del vescovo.

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