
di Anna Bottiglieri, Anna Maria Manzo, Fara Nasti e Gloria Viarengo
L’Erma di Bretschneider
«Nella collana degli Scriptores iuris Romani questo volume presenta caratteristiche per molti aspetti uniche. È di immediata evidenza, innanzi tutto, come esso non sia dedicato a un solo autore, ma contempli quanto a noi giunto attorno a una dozzina di figure, attive sull’arco di circa tre secoli. […] Il suo oggetto è costituito da una serie di personalità al lavoro dall’ultimissima età monarchica (Sesto, o Publio, Papirio) sino ai decenni a cavallo fra III e II secolo a.C. (da Fabio Pittore a Lucio Acilio): un periodo che copre dunque un tratto considerevole, e determinante, della storia di Roma, e anche della sua elaborazione giuridica. Dal segmento conclusivo della “grande Roma dei Tarquini” alla cesura repubblicana, con l’irruzione del modello della legge, incarnato dalle XII tavole (e la decisiva svolta che esse determinarono sulle tecniche di lavoro degli esperti, la cui interpretatio non riuscì emarginata, ma certo fortemente ridefinita); dal progressivo e tormentato consolidarsi del controllo sull’Italia centrale sino alla durissima prova della guerra annibalica, dal cui esito prese avvio una formidabile stagione di conquiste transmarine, che resero irreversibile la spinta egemonica di Roma sull’intero Mediterraneo.
Quando i nostri sapienti furono al lavoro, di quella vertiginosa ascesa era possibile cogliere quasi solo i preludi e i presupposti, più o meno remoti. Il loro mondo prendeva forma in scenari materiali centrati sulla produzione agraria, con campagne non ancora invase dalla presenza di manodopera schiavile ma direttamente gestite da contadini-cittadini-soldati, e in valori sobri e severi, radicati nei mores maiorum e capaci di garantire, nonostante i conflitti interni – fra patriziato e plebe, in primo luogo –, una straordinaria coesione (soprattutto nei ceti dirigenti). Un mondo che sarebbe stato a lungo riletto, nei secoli seguenti, con toni nostalgici, allorché le istituzioni repubblicane avrebbero vacillato, sotto lo stesso peso dell’impero che avevano contribuito a creare. In questa rivisitazione apologetica le generazioni successive giunsero ad addolcire (se non proprio occultare) anche l’asprezza degli scontri sociali che, per un buon tratto, avevano accompagnato il primo cammino della comunità uscita dal dominio dei re etruschi, rischiando di lacerarne il tessuto connettivo e di fare di Roma una “città divisa”. Davvero non è un caso se Catone (il Censore, come ovviamente anche il figlio, Liciniano) si collocano già fuori dalla galleria di personalità affrontate in questo volume.
L’esperienza appena richiamata include vicende di espansione militare e tensioni politiche, ma anche trasformazioni, lente e tuttavia sensibili, negli assetti di potere, nelle forme mentali e nei saperi cittadini. In tutta questa storia le figure di cui tratteremo svolsero una parte da assoluti protagonisti. Esperti di ius, ma con un impegno pubblico e ambiti di conoscenze che ne travalicavano ampiamente i confini, essi sono ben lontani dal presentarsi in una veste professionale di giuristi, quale potremo rinvenire solo fra II e I secolo a.C. e ancor più, tramite un’epocale disgiunzione fra contributo alla vita politica e dedizione agli studi giuridici, negli anni di Augusto (quando fu all’opera Labeone).
I personaggi che ora ci riguardano furono sapienti di diritto – nella maggior parte dei casi, sia civile che pontificale, per quanto fosse allora possibile separare le rispettive sfere –, ma anche leader politici (e talora in conflitto fra loro: come verificheremo soprattutto per Appio Claudio il Cieco e Sempronio Sofo), legislatori, storici, sacerdoti, magistrati, competenti di questioni linguistiche, grammaticali e ortografiche. Un complesso di attitudini che rinvia a un isolarsi della giuridicità, rispetto ad altre dimensioni sociali e forme del sapere, ancora faticosamente abbozzata, se non proprio embrionale.
Ed è proprio per questa ragione che parliamo di “sapienti” e non ancora di “giuristi”, come si può fare solo dal tardo II secolo a.C., e che, fin dal titolo adottato per il nostro libro, si è preferito fare riferimento a una sapientia e non a una scientia iuris […].
A parte lavori quali il de usurpationibus di Appio Claudio il Cieco, i libri de iure pontificio di Fabio Pittore e i tripertita di Sesto Elio (tutti dai profili peraltro incerti, ora nella struttura e nei contenuti ora nell’effettiva paternità), non sarebbe agevole rinvenire altre attestazioni sicure di una produzione scritta da attribuire alle figure di cui trattiamo. Già si presentano diversamente, ad esempio, le raccolte di disposizioni regie o di formulari attribuiti a Sesto (o Publio) Papirio e ad Appio Claudio il Cieco; mentre un discorso a parte meriteranno gli annales di Fabio Pittore […].
Questi dati rinviano a loro volta a un aspetto di fondo dallo straordinario significato: lo statuto prevalentemente orale che per secoli conservò la cognizione e produzione del ius. Nel periodo che ci riguarda esse si collocavano ancora, integralmente (o quasi), a ridosso di una pratica respondente che ne aveva scandito gli esordi, per poi accompagnarla in un lungo tratto, e contrassegnarne l’intima fisionomia. La letterarizzazione del sapere giuridico rimase, almeno fin nel cuore del II secolo a.C., assai lenta e parziale: la sua faticosa conquista rappresentò un fenomeno decisivo, già posto in risalto pochi secoli più tardi, da chi – egli stesso giurista – si fece storico della propria disciplina.»