
Il Parlamento europeo condivide con il Consiglio il potere legislativo, partecipa alla procedura di adozione del bilancio annuale dell’Unione e approva il Quadro finanziario pluriennale. Al contempo, esso svolge una funzione di controllo politico nei confronti delle altre istituzioni e più segnatamente della Commissione, ma anche sull’esecuzione del bilancio attraverso la procedura “di discarico”.
Il Parlamento europeo svolge altresì una importante funzione di controllo sul rispetto dei valori fondanti dell’Unione da parte degli Stati membri, come dimostrano le risoluzioni che denunciano la violazione dei valori fondamentali in Ungheria, Polonia e Bulgaria.
Quali vicende hanno segnato la strada verso l’elezione a suffragio universale diretto?
Le prime elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento europeo si tennero il 7 e il 10 giugno 1979. In origine, difatti, benché il Trattato di Roma già prevedesse questa possibilità, l’“Assemblea comune” era formata da delegati scelti tra i parlamentari nazionali.
Dopo un primo periodo caratterizzato dalle resistenze dei governi degli Stati membri, un accordo sull’elezione diretta venne raggiunto in occasione del Vertice di Parigi del 1974. A questo riguardo, devono considerarsi decisivi, tra l’altro, il vivace dibattito sul deficit democratico della Comunità, il peso politico acquisito dalla stessa Assemblea (nel frattempo ribattezzatasi “Parlamento europeo”) e l’intermediazione tra gli Stati membri svolta dal Presidente francese Giscard d’Estaing e dal cancelliere tedesco Schmidt. Come noto, poi, è del 1976 il c.d. atto di Bruxelles, che ancora oggi delinea i principi fondamentali dell’elezione diretta dei membri del Parlamento.
Quale contributo offre il Parlamento europeo alla definizione e alla gestione del bilancio dell’Unione?
Fin dagli anni Settanta, il Parlamento europeo ha sostenuto una serie di riforme in tema di bilancio dell’Unione volte principalmente a rafforzare le sue prerogative. Tale sforzo ha assicurato all’istituzione un ruolo tanto nell’adozione del bilancio annuale, quanto nell’approvazione del Quadro finanziario pluriennale.
Come anticipato, il Parlamento svolge, inoltre, una funzione di controllo sull’esecuzione del bilancio. Il suo contributo nella definizione e gestione del bilancio è assai rilevante, anche in un’ottica di rafforzamento del principio democratico. Permane, tuttavia, un paradosso perché il Parlamento rimane “senza leva fiscale”: difatti, esso non gode del potere di introdurre nuove risorse proprie. Un tema che, oggi, è ancor più sentito a seguito dell’approvazione del Next Generation EU.
Come si articola il sistema elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia?
Ad oggi non esiste una disciplina elettorale unica a livello europeo; esistono, di contro, principi comuni, contenuti nell’atto del 1976, che devono guidare le rispettive normative nazionali.
Per quel che riguarda l’Italia, la materia è disciplinata dalla legge n. 18/1979. Quest’ultima opera un rinvio alle disposizioni applicabili all’elezione dei membri della Camera dei Deputati. Permangono, tuttavia, alcune peculiarità che caratterizzano il sistema elettorale per l’elezione dei parlamentari europei. Per fornire solo qualche esempio, anche se alle elezioni europee partecipano di norma liste esplicitamente collegate ai partiti nazionali, il contrassegno può richiamare il gruppo politico europeo di appartenenza. Ancora, la “mappa elettorale” dell’Italia è molto diversa da quella a cui siamo abituati per le elezioni dei due rami del Parlamento (sono difatti previste solo cinque circoscrizioni: Italia Nord-orientale, Nord-occidentale, Centrale, Meridionale e Isole). Infine, l’Italia ha scelto nel 2009, analogamente ad altri Paesi, di introdurre una soglia di sbarramento per le liste che partecipano alle consultazioni europee, fissata al 4%.
Quali conseguenze ha prodotto sul Parlamento europeo la Brexit?
Il recesso del Regno Unito dall’Unione ha comportato una modifica della composizione del Parlamento europeo. Sin da subito si è aperto il dibattito relativo alla sorte dei 73 rappresentanti britannici. A fronte di alcune proposte formulate dalla Commissione, il Consiglio europeo, nel giugno 2018, ha adottato una decisione che ha previsto, tra l’altro, la riduzione del numero dei parlamentari europei (da 751 a 705) e la riassegnazione di 27 seggi ad altri Stati membri. In forza di questa decisione, all’Italia sono stati assegnati 3 ulteriori eurodeputati, così che, per la legislatura in corso, il numero dei parlamentari europei eletti in Italia è pari a 76.
In che modo i meccanismi di controllo dei Parlamenti nazionali si ispirano al principio di sussidiarietà?
Il principio di sussidiarietà guida l’esercizio di una determinata competenza in un sistema di governo multilivello. Esso esprime l’idea per cui le competenze normative devono essere esercitate al livello più prossimo ai cittadini. L’Unione, infatti, può intervenire nei settori che non sono di sua competenza esclusiva – si pensi al mercato interno, alla politica sociale o, ancora, all’ambiente – solo quando un’azione da parte degli Stati risulti “non sufficiente” e l’intervento presenti un “valore aggiunto”.
Dal 2009, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, i Parlamenti nazionali svolgono un controllo preventivo sulla compatibilità dei progetti di atti legislativi con tale principio. In termini più concreti, i Parlamenti nazionali possono formulare dei pareri motivati volti ad evidenziare violazioni del principio di sussidiarietà. Ove venga raggiunto un certo numero di censure, le istituzioni sono tenute a riesaminare la proposta.
La prassi applicativa ha permesso di individuare alcune criticità sottese a questo meccanismo, che sono state oggetto di attenzione tanto della Commissione Juncker quanto dello stesso Parlamento europeo.
In che modo il Parlamento italiano ha partecipato al processo di integrazione europea e quali rapporti mantiene con il Parlamento europeo?
Anzitutto, il Parlamento italiano può definire l’indirizzo politico che il governo dovrà tenere in sede europea. Il Governo, difatti, ha l’obbligo di informare costantemente il Parlamento in merito alle diverse iniziative e di relazionare, prima di ogni Consiglio europeo, sulla posizione italiana relativa ai dossier in discussione.
Inoltre, il Parlamento gioca un ruolo di fondamentale importanza nel recepimento e nella attuazione della normativa europea in Italia. A questo riguardo, i principali strumenti legislativi utilizzati prendono il nome di leggi europee e di leggi di delegazione europea.
A quanto precede si aggiunga che, a seguito di Lisbona, la cooperazione interparlamentare tra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo ha conosciuto un significativo sviluppo. Tra le forme più rilevanti di cooperazione è possibile ricordare la Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell’Unione dei Parlamenti dell’Unione europea (COSAC). Questa, creata sul finire degli anni Ottanta, ha un duplice obiettivo: promuovere le buone pratiche e lo scambio di informazioni utili tra i Parlamenti e rafforzare il dialogo con il Parlamento europeo. Peraltro, forme di cooperazione tra Parlamenti in Europa risalgono già agli anni Sessanta, quando prese avvio la EU Speakers Conference, che rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto tra i vertici dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo.
Giacomo Di Federico è professore ordinario di diritto dell’Unione europea presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna